LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE

-              la DGR n. 485 del 18 luglio 2011 avente ad oggetto “Adempimenti L.R. 1/2011, art. 63 Approvazione dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale in concessione regionale”;

-              la DGR n. 641 del 19 settembre 2011 con la quale, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si è stabilito che gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale in essere alla data del 30 settembre 2011 sarebbero cessati senza ulteriore delibera il 31 marzo 2012;

-              la DGR n. 169 del 19 marzo 2012 che ha stabilito al 31 dicembre 2012 il termine conclusivo degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale, per effetto de disposto di cui all’art. 4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e da ultimo dall’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

-              la DGR n. 486 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto “Attuazione art. 3 bis l. 148/2011 e s.m.i.: individuazione bacini territoriali ottimali ed omogenei servizio di trasporto pubblico locale e definizione di criteri e indirizzi”;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 4 del 26 settembre 2012 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole alla individuazione dei bacini di traffico di cui alla citata deliberazione n. 486 del 30 luglio 2012, “a condizione che ci sia parità di servizi tra i bacini ottimali così come individuati nella deliberazione tutelando le aree meno remunerative con sistemi di compensazione da inserire nei bandi per gli affidamenti dei servizi”;

CONSIDERATO CHE la Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2012, ha espunto dall’ordinamento giuridico l’art. 4 del D.L. 138/2011 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 nel testo integrato dalle successive modifiche di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183 e all’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1;

CHE, relativamente all’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come da ultimo delineata dal citato D.L. 138/2011 e dalle sue successive modificazioni, permane, in quanto non ricadente nel perimetro della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione di cui all’art. 3 bis con riguardo alla delimitazione del territorio «in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;

CHE il contenuto di tale ultima diposizione è stato, altresì, rafforzato dalla previsione normativa di cui all’art. 34 comma 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in ordine alla competenza e alla sfera di azione da attribuirsi agli enti di governo dei predetti ambiti territoriali, giacché – secondo la citata disposizione che introduce il comma 1 bis all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 - «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (…) di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (…)»;

CHE, inoltre, il medesimo art. 34 al comma 20 stabilisce che «per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste»;

CHE il successivo comma 21 dell’art. 34 del citato decreto legge 179/2012 dispone, altresì, che «gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista (…) Il mancato adempimento degli obblighi previsti (…) determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013»;

ATTESO pertanto che la disciplina in esame basa l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica su una relazione dell’ente affidante da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, in questo modo connaturandola quale atto preordinato e presupposto delle future gestioni;

CHE dalle predette disposizioni risulta, altresì, rimessa alla valutazione dell’ente affidante la scelta in ordine alle modalità di affidamento, purché esse siano rispettose della normativa europea, della parità degli operatori, del principio di economicità della gestione nonché della garanzia di adeguata informazione all’utenza;

CONSIDERATO CHE la situazione del trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo è caratterizzata, per la quasi totalità dei servizi attualmente garantiti ed economicamente finanziati con risorse pubbliche, dal mantenimento di titoli concessori rilasciati dalla Regione e dai Comuni, secondo le rispettive competenze, e, di fatto, di anno in anno tutti egualmente prorogati ope legis, con successivi provvedimenti normativi regionali nel rispetto delle scadenze che il legislatore statale, a sua volta, ha stabilito in ordine alla legittimità degli affidamenti c.d. diretti;

CHE di conseguenza i servizi di trasporto pubblico locale finanziati con risorse pubbliche rientrano nell’ambito di applicazione di cui al comma 21 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione n. 221/2012 e, pertanto, devono adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 ai requisiti della normativa europea;

CHE nelle more della elaborazione, definizione e pubblicazione della relazione medesima, è tuttavia necessario garantire continuità nell’erogazione dei servizi pubblici di trasporto anche oltre la scadenza fissata al 31 dicembre 2012 dalla DGR n. 169 del 19 marzo 2012;

DATO ATTO che con DGR n. 865/C del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto: «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015» è stato approvato il disegno di legge di Bilancio nel quale, per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è stato previsto apposito stanziamento;

 

CHE la legge regionale contenente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)” e la legge regionale di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale del 28 dicembre 2012 con verbali rispettivamente nn. 138/4 e 138/5;

CHE con legge n. 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” è stato altresì istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario (…) (art. 1 comma 301);

RITENUTO pertanto di prendere atto che gli affidamenti in essere dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale proseguono, in virtù di quanto stabilito dalla sopra citato art. 34 comma 21 della L. 179/2012, almeno per il periodo di tempo previsto per dar corso alla pubblicazione della relazione e quindi fino al 31 dicembre 2013, termine entro cui dovranno essere indicate e motivate le scelte in ordine ai futuri affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale ;

EVIDENZIATO CHE in ragione delle azioni da porre in essere in conformità con quanto disposto nella delibera della Giunta regionale n. 486 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto “Attuazione art. 3 bis l. 148/2011 e s.m.i.: individuazione bacini territoriali ottimali ed omogenei servizio di trasporto pubblico locale e definizione di criteri e indirizzi”, è opportuno gestire tale ulteriore fase in accordo e in maniera omogenea con gli enti locali nei cui territori si svolge il servizio urbano finanziato con risorse regionali, giacché le procedure di affidamento dei servizi dovranno essere effettuate unicamente per ambiti territoriali e da ciascun ente di governo dell’ambito;

RITENUTO necessario che anche gli affidamenti dei servizi urbani finanziati con risorse regionali siano allineati, in ordine alla nuova scadenza, all’ultimo termine utile previsto dalla legislatore statale e, quindi, al 31 dicembre 2013;

RICHIAMATA infine la D.G.R. n. 194 del 26 marzo 2012 avente ad oggetto “L.R. 1/2011, art. 60 Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici. Anno 2012” ed in particolare il punto 2 del deliberato nel quale è stabilito «di introdurre il “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria (DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro»;

CONSIDERATO che l’introduzione del nuovo titolo di viaggio, con validità fino al 31 dicembre 2012, ha carattere sperimentale in quanto collegata alla riforma della normativa ISEE;

ATTESO che la riformulazione della normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente è ancora in corso di definizione da parte del governo centrale;

CHE la quantità di informazioni pervenuta finora alla Regione in relazione all’impatto della misura (in vigore da poco più di un semestre) non è ancora sufficiente per verificarne portata e risultati;

RITENUTO pertanto proseguire nella sperimentazione estendendo la validità del nuovo titolo fino al 31 dicembre 2013;

VISTA la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1;

 

VISTO il Regolamento (C E) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA la L. 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

VISTO l’art. 117, secondo comma lett. e) Cost.;

VISTO l’art. 117, terzo comma Cost.

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione regionale Trasporti e Mobilità proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

 

DELIBERA

 

1.            di prendere atto che sono in corso le attività propedeutiche alla predisposizione della relazione di cui all’art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e che pertanto, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale prosegua, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità, agli stessi patti e alle stesse condizioni attualmente previste, per il tempo necessario a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013;

2.            di disporre che la Direzione regionale Infrastrutture, Trasporti, Mobilità e Logistica provveda a porre in essere gli atti necessari e conseguenti al presente atto;

3.            di stabilire altresì che la medesima Direzione regionale provveda ad assicurare il necessario coordinamento con gli enti locali destinatari di risorse regionali, trasferite o direttamente gestite dalla Regione, per i servizi urbani avendo riguardo in particolare alla previsione normativa relativa alla competenza riconosciuta ai futuri enti di governo degli ambiti territoriali;

4.            di stabilire che gli enti locali nei cui territori si svolge il servizio urbano finanziato con risorse regionali pongano in essere, con propri atti, le azioni necessarie e conseguenti in modo che l’erogazione dei servizi di loro competenza sia allineata in ordine alla nuova scadenza, all’ultimo termine utile previsto dalla legislatore statale e, quindi, al 31 dicembre 2013, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

5.            di estendere per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2013, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria (DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro, precisando che da detta misura non devono derivare oneri finanziari diretti o indiretti a carico della Regione;

6.            di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.