LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
- la DGR n. 485 del 18 luglio 2011
avente ad oggetto “Adempimenti L.R. 1/2011, art. 63
Approvazione dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di
ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale in concessione
regionale”;
- la DGR n. 641 del 19 settembre
2011 con la quale, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 comma 32 lett.
a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazione dalla L.
14 settembre 2011, n. 148, si è stabilito che gli affidamenti dei servizi di
trasporto pubblico regionale in essere alla data del 30 settembre 2011
sarebbero cessati senza ulteriore delibera il 31 marzo 2012;
- la DGR n. 169 del 19 marzo
2012 che ha stabilito al 31 dicembre 2012 il termine conclusivo degli
affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale, per effetto de
disposto di cui all’art. 4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente
modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e da ultimo dall’art. 25 lett. B)
punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;
- la DGR n. 486 del 30 luglio 2012
avente ad oggetto “Attuazione art. 3 bis l. 148/2011 e s.m.i.: individuazione bacini territoriali ottimali ed
omogenei servizio di trasporto pubblico locale e definizione di criteri e
indirizzi”;
PRESO ATTO che con Deliberazione
n. 4 del 26 settembre 2012 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso
parere favorevole alla individuazione dei bacini di traffico di cui alla citata
deliberazione n. 486 del 30 luglio 2012, “a condizione che ci sia parità di
servizi tra i bacini ottimali così come individuati nella deliberazione
tutelando le aree meno remunerative con sistemi di compensazione da inserire
nei bandi per gli affidamenti dei servizi”;
CONSIDERATO CHE la Corte
costituzionale, con sentenza n. 199/2012, ha espunto dall’ordinamento giuridico
l’art. 4 del D.L. 138/2011 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 nel
testo integrato dalle successive modifiche di cui alla L. 12 novembre 2011, n.
183 e all’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1;
CHE, relativamente
all’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come da
ultimo delineata dal citato D.L. 138/2011 e dalle sue successive modificazioni,
permane, in quanto non ricadente nel perimetro della dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la disposizione di cui all’art. 3 bis con
riguardo alla delimitazione del territorio «in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli
enti di governo degli stessi»;
CHE il contenuto di tale ultima
diposizione è stato, altresì, rafforzato dalla previsione normativa di cui
all’art. 34 comma 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in ordine alla competenza e
alla sfera di azione da attribuirsi agli enti di governo dei predetti ambiti
territoriali, giacché – secondo la citata disposizione che introduce il comma 1
bis all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 - «Le funzioni di organizzazione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (…) di scelta della forma
di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei (…)»;
CHE, inoltre, il medesimo art. 34
al comma 20 stabilisce che «per i servizi pubblici di rilevanza economica, al
fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli
operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione
alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla
base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante,
che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce
i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche previste»;
CHE il successivo comma 21
dell’art. 34 del citato decreto legge 179/2012 dispone, altresì, che «gli
affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati
entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro la stessa data, la
relazione prevista (…) Il mancato adempimento degli obblighi previsti (…)
determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013»;
ATTESO pertanto che la disciplina
in esame basa l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
su una relazione dell’ente affidante da rendere pubblica sul sito internet
dell’ente stesso, in questo modo connaturandola quale atto preordinato e
presupposto delle future gestioni;
CHE dalle predette disposizioni
risulta, altresì, rimessa alla valutazione dell’ente affidante la scelta in
ordine alle modalità di affidamento, purché esse siano rispettose della
normativa europea, della parità degli operatori, del principio di economicità
della gestione nonché della garanzia di adeguata informazione all’utenza;
CONSIDERATO CHE la situazione del
trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo è caratterizzata, per la quasi
totalità dei servizi attualmente garantiti ed economicamente finanziati con
risorse pubbliche, dal mantenimento di titoli concessori rilasciati dalla
Regione e dai Comuni, secondo le rispettive competenze, e, di fatto, di anno in
anno tutti egualmente prorogati ope legis, con successivi provvedimenti normativi regionali nel
rispetto delle scadenze che il legislatore statale, a sua volta, ha stabilito
in ordine alla legittimità degli affidamenti c.d. diretti;
CHE di conseguenza i servizi di
trasporto pubblico locale finanziati con risorse pubbliche rientrano nell’ambito
di applicazione di cui al comma 21 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 così come
modificato dalla legge di conversione n. 221/2012 e, pertanto, devono adeguarsi
entro il termine del 31 dicembre 2013 ai requisiti della normativa europea;
CHE nelle more della
elaborazione, definizione e pubblicazione della relazione medesima, è tuttavia
necessario garantire continuità nell’erogazione dei servizi pubblici di
trasporto anche oltre la scadenza fissata al 31 dicembre 2012 dalla DGR n. 169
del 19 marzo 2012;
DATO ATTO che con DGR n. 865/C
del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto: «Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015» è stato approvato il
disegno di legge di Bilancio nel quale, per l’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, è stato previsto apposito stanziamento;
CHE la legge regionale contenente
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”
e la legge regionale di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013
sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale del 28 dicembre 2012
con verbali rispettivamente nn. 138/4 e 138/5;
CHE con legge n. 24 dicembre
2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” è stato altresì istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario (…)
(art. 1 comma 301);
RITENUTO pertanto di prendere
atto che gli affidamenti in essere dei servizi automobilistici di trasporto
pubblico regionale proseguono, in virtù di quanto stabilito dalla sopra citato
art. 34 comma 21 della L. 179/2012, almeno per il periodo di tempo previsto per
dar corso alla pubblicazione della relazione e quindi fino al 31 dicembre 2013,
termine entro cui dovranno essere indicate e motivate le scelte in ordine ai
futuri affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale ;
EVIDENZIATO CHE in ragione delle
azioni da porre in essere in conformità con quanto disposto nella delibera
della Giunta regionale n. 486 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto “Attuazione
art. 3 bis l. 148/2011 e s.m.i.: individuazione
bacini territoriali ottimali ed omogenei servizio di trasporto pubblico locale
e definizione di criteri e indirizzi”, è opportuno gestire tale ulteriore fase
in accordo e in maniera omogenea con gli enti locali nei cui territori si
svolge il servizio urbano finanziato con risorse regionali, giacché le
procedure di affidamento dei servizi dovranno essere effettuate unicamente per
ambiti territoriali e da ciascun ente di governo dell’ambito;
RITENUTO necessario che anche gli
affidamenti dei servizi urbani finanziati con risorse regionali siano
allineati, in ordine alla nuova scadenza, all’ultimo termine utile previsto
dalla legislatore statale e, quindi, al 31 dicembre 2013;
RICHIAMATA infine la D.G.R. n. 194 del 26 marzo 2012 avente ad oggetto “L.R. 1/2011, art. 60 Adeguamento delle tariffe del
trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici. Anno 2012” ed in
particolare il punto 2 del deliberato nel quale è stabilito «di introdurre il
“titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano
(anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui
alla precedente manovra tariffaria (DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti
in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro»;
CONSIDERATO che l’introduzione
del nuovo titolo di viaggio, con validità fino al 31 dicembre 2012, ha
carattere sperimentale in quanto collegata alla riforma della normativa ISEE;
ATTESO che la riformulazione
della normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente
è ancora in corso di definizione da parte del governo centrale;
CHE la quantità di informazioni
pervenuta finora alla Regione in relazione all’impatto della misura (in vigore
da poco più di un semestre) non è ancora sufficiente per verificarne portata e
risultati;
RITENUTO pertanto proseguire
nella sperimentazione estendendo la validità del nuovo titolo fino al 31
dicembre 2013;
VISTA la L.R.
10 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Regolamento (C E) n.
1370/2007 del 23 ottobre 2007;
VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n.
138 convertito con modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTA la L. 24 dicembre 2012, n.
228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;
VISTO l’art. 117, secondo comma
lett. e) Cost.;
VISTO l’art. 117, terzo comma
Cost.
PRESO ATTO che il Direttore della
Direzione regionale Trasporti e Mobilità proponente ha attestato la legittimità
e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE
DELIBERA
1. di prendere atto che sono in corso le attività
propedeutiche alla predisposizione della relazione di cui all’art. 34 commi 20
e 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e che pertanto, per le motivazioni
espresse in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico di competenza
regionale prosegua, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità, agli
stessi patti e alle stesse condizioni attualmente previste, per il tempo
necessario a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e in ogni caso non
oltre il 31 dicembre 2013;
2. di disporre che la Direzione regionale Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità e Logistica provveda a porre in essere gli atti necessari e
conseguenti al presente atto;
3. di stabilire altresì che la medesima Direzione regionale
provveda ad assicurare il necessario coordinamento con gli enti locali
destinatari di risorse regionali, trasferite o direttamente gestite dalla
Regione, per i servizi urbani avendo riguardo in particolare alla previsione
normativa relativa alla competenza riconosciuta ai futuri enti di governo degli
ambiti territoriali;
4. di stabilire che gli enti locali nei cui territori si
svolge il servizio urbano finanziato con risorse regionali pongano in essere,
con propri atti, le azioni necessarie e conseguenti in modo che l’erogazione
dei servizi di loro competenza sia allineata in ordine alla nuova scadenza,
all’ultimo termine utile previsto dalla legislatore statale e, quindi, al 31
dicembre 2013, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;
5. di estendere per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre
2013, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”,
abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e
interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria
(DGR n. 590 del 24 agosto 2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a
10.000,00 euro, precisando che da detta misura non devono derivare oneri
finanziari diretti o indiretti a carico della Regione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.