IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.            La Regione riconosce il ruolo, nel campo della cultura letteraria in Abruzzo, del Premio letterario "Città di Penne-Mosca" e ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.

2.            La Regione riconosce altresì il ruolo, nel campo dello studio delle tradizioni popolari abruzzesi, del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo e ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.

 

Art. 2

(Contributo regionale)

 

1.            La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può sostenere finanziariamente le attività mediante elargizioni ai Comuni di contributi anche annuali.

2.            La concessione dei contributi regionali, nelle forme e modi di cui al comma 3, sono subordinati alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento delle attività, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante.

3.            L’ammontare complessivo dei contributi, che non può eccedere il 50% delle spese sostenute, è erogato dalla Giunta regionale nelle seguenti misure:

a.            40% prima della realizzazione delle attività e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b.            60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4.            I contributi regionali, se erogati, salvo diversa disposizione di legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall’applicazione di altre leggi regionali.

 

Art. 3

(Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA))

 

1.            La Regione Abruzzo, nel rispetto del dettato dell'art. 67, comma 2, dello Statuto Regionale, intende avvalersi delle funzioni di supporto alle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa, svolte dall'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA) nei confronti dei soggetti associati, al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, per la modernizzazione ed innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione, di servizi e di assistenza tecnica.

2.            La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in considerazione della valenza delle attività espletate da FORMEZ PA per il perseguimento della propria missione istituzionale, si associa all'Associazione FORMEZ PA, attenendosi alle modalità indicate nello Statuto di FORMEZ PA, registrato a Civitavecchia il 26.3.2010 al n. 398 Serie 1 T.

3.            Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'anno 2013 in € 5.000,00 (Cinquemila/00), si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base 02.01.005 - Capitolo di spesa 011450 "Spese per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale e riqualificazione professionale - L.R. 14.9.1999, n. 77" del bilancio annuale di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le disponibilità presenti sul capitolo stesso il cui stanziamento verrà definito annualmente con legge di bilancio.

4.            La Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali provvede all'attuazione ed agli aspetti amministrativo-contabili derivanti dal presente articolo.

 

Art. 4

(Modifica alla L.R. 17.11.2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010")

 

1.            All'articolo 3, comma 1, della L.R. 49/2010, sono soppresse le parole "per l'annualità 2011".

 

Art. 5

(Modifica all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)")

 

2.            L'articolo 2 della L.R. 69/2012 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.            Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P. C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.

2.            La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a.            UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;

b.            UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.»

 

Art. 6

(Modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012)

 

1.            Al comma 2, dell'art. 63, della L.R. 1/2012, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".

2.            I commi da 3 a 14, dell'art. 63, della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila addì 04 febbraio 2013

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49

"Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010"

E DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, n. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 04 FEBBRAIO 2013, n. 4

"Riconoscimento dell’alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all’Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all’art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49

                Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

Art. 3

Attuazione dell'art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/ 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010

1.            In attuazione dell'art. 6, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione Abruzzo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione [per l'annualità 2011], provvede al contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010. L'effettivo contenimento della spesa è attestato con apposito allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa.

2.            Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.

 

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, n. 1

                Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 63*

(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

1.            Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.            La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 dicembre 2013, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.

3.            Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.

4.            La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.

5.            Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.

6.            La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.

7.            La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.

8.            L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.

9.            Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.

10.          Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11.          Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.

12.          I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.

13.          E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.

14.          Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

 

*             Nota all'art. 63 della L.R. 1/2012:

                L'art. 1 della L.R. 20 marzo 2012, n. 13 ha disposto: con il comma 1, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012 degli effetti dei commi da 1 a 13; con il comma 2, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 degli effetti del comma 14; con il comma 3 l'applicazione, nei predetti periodi di sospensione, della disciplina già vigente in materia.

                L’art. 2, comma 2, della L.R. 11 maggio 2012, n. 21 ha differito l’applicazione dei commi da 3 a 14 di tre mesi, a decorrere dal 1° maggio 2012.

                Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 17 luglio 2012, n. 34, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.

                Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 29 ottobre 2012, n. 52, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° gennaio 2013.

                Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 04 febbraio 2013, n. 05, pubblicata in questo stesso Bollettino, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 67 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 67

La collaborazione e la partecipazione

1.            La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.

2.            La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione