IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce il ruolo, nel campo della cultura
letteraria in Abruzzo, del Premio letterario "Città di Penne-Mosca" e
ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo, nel campo dello
studio delle tradizioni popolari abruzzesi, del Centro di Documentazione per le
Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo
e ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.
Art. 2
(Contributo regionale)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1, può sostenere finanziariamente le attività mediante elargizioni
ai Comuni di contributi anche annuali.
2. La concessione dei contributi regionali, nelle forme e
modi di cui al comma 3, sono subordinati alla presentazione, entro il termine
di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento delle attività, di una
relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal
legale rappresentante.
3. L’ammontare complessivo dei contributi, che non può
eccedere il 50% delle spese sostenute, è erogato dalla Giunta regionale nelle
seguenti misure:
a. 40% prima della realizzazione delle attività e, comunque,
a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b. 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una
relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo
dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. I contributi regionali, se erogati, salvo diversa
disposizione di legge, non sono cumulabili con quelli derivanti
dall’applicazione di altre leggi regionali.
Art. 3
(Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "FORMEZ PA -
Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle
PA" (FORMEZ PA))
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del dettato dell'art.
67, comma 2, dello Statuto Regionale, intende avvalersi delle funzioni di
supporto alle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa, svolte
dall'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA) nei confronti dei
soggetti associati, al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello
svolgimento delle attività istituzionali, per la modernizzazione ed innovazione
delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e
occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione,
di servizi e di assistenza tecnica.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in
considerazione della valenza delle attività espletate da FORMEZ PA per il
perseguimento della propria missione istituzionale, si associa all'Associazione
FORMEZ PA, attenendosi alle modalità indicate nello Statuto di FORMEZ PA,
registrato a Civitavecchia il 26.3.2010 al n. 398 Serie 1 T.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, stimati per l'anno 2013 in € 5.000,00 (Cinquemila/00), si fa fronte
con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base 02.01.005 - Capitolo
di spesa 011450 "Spese per la formazione, il perfezionamento e
l'aggiornamento del personale e riqualificazione professionale - L.R. 14.9.1999, n. 77" del bilancio annuale di
previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le
disponibilità presenti sul capitolo stesso il cui stanziamento verrà definito
annualmente con legge di bilancio.
4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche
Culturali provvede all'attuazione ed agli aspetti amministrativo-contabili
derivanti dal presente articolo.
Art. 4
(Modifica alla L.R. 17.11.2010, n. 49 "Interventi normativi e
finanziari per l'anno 2010")
1. All'articolo 3, comma 1, della L.R.
49/2010, sono soppresse le parole "per l'annualità 2011".
Art. 5
(Modifica all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto
d'Abruzzo)")
2. L'articolo 2 della L.R. 69/2012
è sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate
relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 -
292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P. C.M.
22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.
2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata
mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione
delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio
2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:
a. UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato
"Fondo per la riassegnazione di economie
vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;
b. UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato
"Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.»
Art. 6
(Modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012)
1. Al comma 2, dell'art. 63, della L.R.
1/2012, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole
"31 dicembre 2013".
2. I commi da 3 a 14, dell'art. 63, della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila addì 04 febbraio 2013
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
******************
TESTI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49
"Interventi normativi e
finanziari per l'anno 2010"
E DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2012, n. 1
"Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 04 FEBBRAIO 2013, n. 4
"Riconoscimento dell’alto
valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa
"Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le
Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo.
Adesione della Regione Abruzzo all’Associazione "Formez
P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento
delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n.
69 del 28 dicembre 2012 e modifica all’art. 63 della L.R.
10 gennaio 2012, n. 1"
(pubblicata in questo stesso
Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010,
N. 49
Interventi
normativi e finanziari per l'anno 2010.
Art. 3
Attuazione dell'art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/ 2010, convertito in
legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010
1. In attuazione dell'art. 6, comma 20 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,
comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione Abruzzo, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione [per l'annualità 2011], provvede al
contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di
qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si
otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell'art. 6 del D.L. n.
78/2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. n.
122/2010. L'effettivo contenimento della spesa è attestato con apposito
allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012,
n. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 63*
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in
materia di valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale
competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi
ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni
prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione
Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri
regionali.
2. La Direzione regionale competente organizza, entro il 31
dicembre 2013, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli
interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni,
organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli
avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la
descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce,
altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei
pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e
delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della
presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della
sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi
disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i
documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul sito web della
Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza
Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.
necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree
Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato
digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati.
Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può
richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa
l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche di
conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le
procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i.,
comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e,
successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono
avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure
predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e
l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della
Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un database delle procedure
di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno,
pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA
relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli
habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione
intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva,
compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle
specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche attraverso accordi e
convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa
le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso
le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai
progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il
20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti
casualmente.
8. L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti
avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di
conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al
fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto
approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito
del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono
effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la
realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di
ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di
opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il
proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale
competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di
verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle
procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia
rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di
un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale
riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere
un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso
comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che
possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web
della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione
presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi
devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione
regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato
CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di
trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai
componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere
istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa
ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al
CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni
adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni
scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto
preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali
della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o
nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione
regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi
pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni
scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in
esame.
* Nota
all'art. 63 della L.R. 1/2012:
L'art.
1 della L.R. 20 marzo 2012, n. 13 ha disposto: con il
comma 1, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012 degli effetti dei
commi da 1 a 13; con il comma 2, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30
giugno 2012 degli effetti del comma 14; con il comma 3 l'applicazione, nei
predetti periodi di sospensione, della disciplina già vigente in materia.
L’art.
2, comma 2, della L.R. 11 maggio 2012, n. 21 ha
differito l’applicazione dei commi da 3 a 14 di tre mesi, a decorrere dal 1°
maggio 2012.
Ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 17 luglio
2012, n. 34, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.
Ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 29 ottobre
2012, n. 52, i commi da 3 a 14 trovano applicazione dal 1° gennaio 2013.
Ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 04 febbraio
2013, n. 05, pubblicata in questo stesso Bollettino, i commi da 3 a 14 trovano
applicazione dal 1° gennaio 2014.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 67 dello
Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione,
è il seguente:
Art. 67
La collaborazione e la
partecipazione
1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di
collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento
e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione