IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 30/2002)

 

1.            Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 recante "Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti" è inserito il seguente:

 

«Art. 3 bis

(Istituzione Polo unico Regionale)

1.            E’ istituito il Polo Unico Regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecità e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia dell'Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all’Accordo 20 maggio 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284»".

2.            Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli:

a.            coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;

b.            istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della Salute;

c.            programmazione delle attività riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti;

d.            istituzione del Centro Traumatologico Regionale per l’oftalmologia.»

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.            La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 febbraio 2013

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi