IL
COMITATO ISTITUZIONALE
VISTA la legge 18.05.89
n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e successive modificazioni ed in particolare:
- l’art. 17, comma 1, che definisce il
«Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la
possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche
per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- l’art. 20 che demanda alle Regioni la
disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo
regionale;
VISTO il D.L. 11 giugno
1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico
ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”,
convertito nella L. 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13
Luglio 1999 n. 226, che, all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di bacino di
rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini,
l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai
sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L.R. n.
183/89 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 12
ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L 11 dicembre 2000 n.
365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca nuove norme procedurali
per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione
dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra
pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza
Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le
Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante
dell’Autorità di Bacino;
VISTO il Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l’art. 170, comma 2 bis,
come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Terza parte
del medesimo D. Lgs n. 152/2006, le Autorità di
Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore" dalle medesime autorità;
VISTO il Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare gli artt. 66, 67 e 68 che
disciplinano le procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani stralcio di
bacino;
VISTA la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.
“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo”;
VISTA la legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di
seguito Autorità di Bacino) e s.m.i. ed in
particolare l’art. 13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di
Bacino;
VISTO il verbale
consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, pubblicato sul B.U.R.A.
n. 12 speciale del 01.02.2008, con il quale è stato approvato, in via
definitiva, il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi
riferito ai bacini di rilievo regionale Abruzzesi;
VISTE le Norme di
Attuazione del Piano Stralcio di bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi” ed in particolare il comma 1 dell’art. 24 “Durata, aggiornamenti e
varianti”, ove è stabilito che le “previsioni e le prescrizioni del Piano hanno
valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate con una Variante Generale
almeno ogni 10 anni”;
VISTO il contratto di
conferimento del servizio di redazione del primo progetto di variante al Piano
Stralcio di bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” del 27 gennaio
2011 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
L’Aquila, in data 22 febbraio 2011 stipulato, a seguito di gara ad evidenza
pubblica, tra l’Autorità di bacino e il Raggruppamento temporaneo di imprese
costituito da: SGI GALLI INGEGNERIA SPA – mandataria; GEINA SRL – mandante;
GEOSERVIZI SRL – mandante; Geol. Ermenegildo Rossetti – mandante; GEOMAP SRL –
mandante; Geol. Eustachio Pietromartire
– mandante;
VISTO il Primo progetto
di variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi” relativamente ai bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo;
CONSIDERATO necessario,
per il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una
pianificazione, il più possibile condivisa ed efficace, concertata con gli Enti
Locali ed i soggetti portatori di interesse:
- promuovere le procedure di
consultazione mediante l’istituzione delle Conferenze Programmatiche, ai sensi
della L. 365/2000 art. 1 bis, commi 3 e 4, articolate per sezioni provinciali
con la partecipazione delle Province e dei Comuni, oltrechè
della Regione e dell’Autorità di Bacino, al fine di consentire a chiunque ne
avesse interesse di presentare osservazioni al Progetto di Variante di Piano
sopra citato nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione;
- promuovere la Conferenza
Programmatica, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A., presso la sede della Regione Abruzzo, al fine di
acquisire le osservazioni al Progetto di Variante Piano;
- a far data dalla attivazione della
Conferenza Programmatica tutti i Soggetti, pubblici e privati, portatori di
interesse possono presentare, presso la sede della predetta Conferenza
Programmatica, osservazioni al progetto di Variante di Piano;
- la Conferenza programmatica raccoglie
le eventuali osservazioni al Progetto di Variante di Piano formulate in tale
sede nei termini di cui sopra;
- entro 90 giorni dalla data di
ricezione delle suddette osservazioni, il Comitato Istituzionale dell’Autorità
di bacino, si esprime sulle osservazioni, recepisce quelle ritenute di
interesse, adotta il Piano e lo trasmette al Consiglio Regionale per la
definitiva approvazione;
EVIDENZIATO che il
Comitato Tecnico dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo,
con verbale n. 1 del 12.06.2012 ha espresso parere favorevole al Primo progetto
di variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi” ed alla proposta di modifica delle Norme di
attuazione;
VISTO l’estratto del
verbale del suddetto Comitato Tecnico del 12.06.2012, che allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sono
state indette le procedure di preconcertazione
nell’ambito dei bacini di competenza durante le quali sono pervenute
osservazioni al Progetto di Variante di Piano;
TENUTO CONTO che con
deliberazione n. 5 del 25.06.2012 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5 della L.R.
81/98, sulla base delle direttive del Comitato Istituzionale, il Primo progetto
di variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi” relativamente ai bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo;
DICHIARATO di dover
formalmente annullare la precedente deliberazione di Comitato Istituzionale n.
5 del 25.06.2012 in quanto alla stessa non è stato dato seguito con la
successiva pubblicazione sul B.U.R.A.;
RITENUTO, pertanto,
necessario annullare la precedente deliberazione n. 5 del 25.06.2012 in quanto
alla stessa non è stato dato seguito per i motivi sopraesposti;
RITENUTO, pertanto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5 della L.R.
81/98, necessario adottare il Primo progetto di variante del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” relativamente
ai bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;
DATO ATTO della
legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,
attestata con la firma in calce allo stesso a norma della L.R.
77/99;
VISTO il verbale di
Comitato Istituzionale dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo n. 8 del 14.11.2013;
Con votazione resa
all’unanimità
DELIBERA
per le motivazioni
esposte in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente deliberato di:
1. annullare la precedente deliberazione
di Comitato Istituzionale n. 5 del 25.06.2012 in quanto alla stessa non è stato
dato seguito con la successiva pubblicazione sul B.U.R.A.;
2. adottare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 5 della L.R. 81/98, sulla base
delle direttive del Comitato Istituzionale, il Primo progetto di variante del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi” e la proposta di modifica delle Norme di Attuazione, relativamente ai
bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, per le quali il Comitato Tecnico ha
espresso parere positivo;
3. dare mandato al Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino a porre in essere gli adempimenti connessi e
conseguenti all’adozione del Primo progetto di variante del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e alla modifica delle Norme di Attuazione,
relativamente ai bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;
4. inviare la presente deliberazione al
BURA per la pubblicazione.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Dott.
Ing. Michele Colistro
IL
PRESIDENTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE
Dott.
Angelo Di Paolo
Segue
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