IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che, con Legge Regionale 8 novembre
1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che, in particolare, la stessa L.R. n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle
cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per
l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che
ne fanno domanda;
RILEVATO
- che, con L.R.
12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in
materia di cooperazione sociale;
- che, nelle more dell’attuazione
della L.R. n.
38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9
novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo
regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle
tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio
della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo
conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale
istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;
PRESO ATTO
- che la L.R.
01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal
180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono
soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le
disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni
normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali
soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo,
riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della
Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i
rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività
in essere da parte degli stessi;
VISTA l’istanza
acquisita al prot. della Direzione n. RA/276273/DL33
del 07.11.2013, presentata dalla
Cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S” con sede
legale nel Comune di Casalbordino (CH) concernente la richiesta di iscrizione alla
sezione “B” dell’Albo regionale;
RILEVATO che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata
ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione
“B” dell’Albo regionale;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione della cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S”
con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH) alla sezione “B” dell’Albo regionale;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della
funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di
staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1. prendere atto
- che, con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/276273/DL33 del 07.11.2013, la
Cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S” con sede
legale nel Comune di Casalbordino (CH) ha presentato istanza di iscrizione alla
sezione “B” dell’Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
2. iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “HANDIWORK
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S” con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH)
alla sezione “B” dell’Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente
provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione,
per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T.,
ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis