IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO:

-          che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

-          che, in particolare, la stessa L.R. n.85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

RILEVATO

-          che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-          che, nelle more dell’attuazione della  L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

PRESO ATTO

-          che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-          che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-          che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTA l’istanza acquisita al prot. della Direzione n. RA/276273/DL33 del 07.11.2013,   presentata dalla Cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S” con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH)  concernente la richiesta di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;

RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B”  dell’Albo regionale;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S” con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH)    alla sezione “B” dell’Albo regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

1.         prendere atto 

-          che, con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/276273/DL33 del 07.11.2013, la Cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S” con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH)  ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;

-          che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo regionale;  

2.         iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “HANDIWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S” con sede legale nel Comune di Casalbordino (CH)  alla sezione “B” dell’Albo regionale;

3.         disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

4.         disporre, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis