LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 6, comma 1, lett. a), secondo cui sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

VISTA la Legge 23 ottobre 1985, n. 595, articolo 3, comma 5, che dispone che “Con decreto del Ministro della sanità … sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, recante “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero”, come modificato dal Decreto Ministeriale del 13 maggio 1993, emanato in attuazione della disposizione legislativa di cui al punto precedente;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 gennaio 1990, recante “Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero”;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 agosto 1991, recante “Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero”;

VISTA la Legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;

VISTO il D.P.C.M. 1° dicembre 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione”;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 7 comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2000, rep. Atti 1611 del 06.02.2003;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2008, recante “Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all’estero, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 1° aprile 1999, n. 91”;

VISTA la Circolare del Ministero Sanità 12 dicembre 1989, n. 33, che  esplicita i principi ed i criteri per l’applicazione dell’istituto del trasferimento per cure in ambito comunitario, a norma dell’allora vigente articolo 22 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, estendendo l’efficacia del Decreto Ministro Sanita 3 novembre 1989 anche ai trasferimenti per cure in ambito comunitario o nei Paesi che intrattengono con l’Italia Accordi bilaterali di sicurezza sociale, sia in assistenza diretta presso Strutture pubbliche o convenzionate che in assistenza indiretta presso Strutture private non convenzionate;

VISTA la Deliberazione di G.R. 203 del 05.04.2004 “Criteri per la corresponsione di rimborsi delle spese sostenute dai disabili per cure all’estero in attuazione della Legge 5/2/92 n. 104 e del D.P.C.M. 1/12/00”;

CONSIDERATO che appare necessario fornire indicazioni generali sui procedimenti di autorizzazione per cure di alta specializzazione all’estero e relativi rimborsi, al fine di uniformarne la gestione presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Centri regionali di Riferimento, per quanto di rispettiva competenza;

RIBADITO, anche alla luce delle indicazioni ministeriali rese nella materia, della necessità che la valutazione dei presupposti sanitari e delle condizioni del trasferimento per cure debba essere oggetto di rigorosa valutazione e approfondimento da parte dei Centri regionali di riferimento, anche con riferimento alla idoneità delle strutture estere prescelte e alla validità scientifica delle terapie offerte;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali e di massima per la determinazioni delle deroghe ai rimborsi, autorizzabili ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4 del D.M. 03.11.1989, sopra citato su parere della Commissione regionale di cui al D.M. 13.05.1993;

RILEVATO, in proposito, che il criterio generale in base al quale i rimborsi in deroga possono essere autorizzati, tenendo conto anche dei limiti finanziari imposti dal Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e dall’attuale regime Commissariamento, è definito dall’art. 3, comma 5, L. 23.10.1985 n. 595, che stabilisce che “non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”;

CONSIDERATO che occorre altresì procedere alla ridefinizione della misura dei rimborsi spettanti ai soggetti portatori di handicap che effettuano cure di neuroriabilitazione all’estero, già stabilite con la Deliberazione di Giunta Regionale 203 del 05.04.2004, in considerazione di quanto stabilito in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano rep. Atti 1611 del 06.02.2003, adeguando i criteri di rimborso alle disposizioni di cui al predetto Accordo;

CONSIDERATO, per le predette finalità, di dover procedere all’approvazione del documento “CURE PER ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO - PROCEDURE  DI AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO”, allegato al  presente  atto  deliberativo quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono descritte e riassunte in forma di prontuario le procedure operative, in conformità alla normativa vigente e alla prassi amministrativa formatasi nella materia, e in cui sono esplicitati i criteri generali di rimborso rimessi alla determinazione dell’Amministrazione regionale;

 RIBADITO che, per quanto non disciplinato dal predetto documento, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia, come debitamente richiamata nelle premesse al presente provvedimento;

RISERVATO di attivare controlli, attraverso gli organi ispettivi competenti, sulla regolare osservanza delle prescrizioni normative e amministrative in materia di autorizzazione per cure di altissima specializzazione all’estero;

CONSIDERATO che il presente atto non genera oneri a carico del Bilancio Regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

1)         di approvare il documento “CURE PER ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO - PROCEDURE  DI AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO”, allegato al  presente  atto  deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

2)         di riservare l’attivazione di controlli, attraverso gli organi ispettivi competenti, sulla regolare osservanza delle prescrizioni normative e amministrative in materia di autorizzazione per cure di altissima specializzazione all’estero;

3)         di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato

Procedure di autorizzazione e rimborso