LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 23
dicembre 1978, n. 833, articolo 6, comma 1, lett. a), secondo cui sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti i rapporti
internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera,
anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti
ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi
sanitari esistenti;
VISTA la Legge 23
ottobre 1985, n. 595, articolo 3, comma 5, che dispone che “Con decreto del
Ministro della sanità … sono previsti i criteri di fruizione, in forma
indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima
specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in
Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella
spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non
può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle
spese di carattere non strettamente sanitario”;
VISTO il Decreto
Ministeriale 3 novembre 1989, recante “Criteri per la fruizione di prestazioni
assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione
all'estero”, come modificato dal Decreto Ministeriale del 13 maggio 1993,
emanato in attuazione della disposizione legislativa di cui al punto precedente;
VISTO il Decreto
Ministeriale 24 gennaio 1990, recante “Identificazione delle classi di
patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima
specializzazione all'estero”;
VISTO il Decreto
Ministeriale 30 agosto 1991, recante “Integrazione all'elenco delle prestazioni
fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero”;
VISTA la Legge 1°
aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti”;
VISTO il D.P.C.M. 1° dicembre 2000, “Atto di indirizzo e
coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei
soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata
specializzazione”;
VISTO l’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, relativo
alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 7
comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2000, rep. Atti n°
1611 del 06.02.2003;
VISTO il Decreto
Ministeriale 31 marzo 2008, recante “Disposizioni in materia di trapianti di
organi effettuati all’estero, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 1° aprile
1999, n. 91”;
VISTA la Circolare del
Ministero Sanità 12 dicembre 1989, n. 33, che
esplicita i principi ed i criteri per l’applicazione dell’istituto del
trasferimento per cure in ambito comunitario, a norma dell’allora vigente
articolo 22 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, estendendo l’efficacia del
Decreto Ministro Sanita 3 novembre 1989 anche ai
trasferimenti per cure in ambito comunitario o nei Paesi che intrattengono con
l’Italia Accordi bilaterali di sicurezza sociale, sia in assistenza diretta
presso Strutture pubbliche o convenzionate che in assistenza indiretta presso
Strutture private non convenzionate;
VISTA la Deliberazione
di G.R. n° 203 del
05.04.2004 “Criteri per la corresponsione di rimborsi delle spese sostenute dai
disabili per cure all’estero in attuazione della Legge 5/2/92 n. 104 e del D.P.C.M. 1/12/00”;
CONSIDERATO che appare
necessario fornire indicazioni generali sui procedimenti di autorizzazione per
cure di alta specializzazione all’estero e relativi rimborsi, al fine di
uniformarne la gestione presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Centri
regionali di Riferimento, per quanto di rispettiva competenza;
RIBADITO, anche alla
luce delle indicazioni ministeriali rese nella materia, della necessità che la
valutazione dei presupposti sanitari e delle condizioni del trasferimento per
cure debba essere oggetto di rigorosa valutazione e approfondimento da parte
dei Centri regionali di riferimento, anche con riferimento alla idoneità delle
strutture estere prescelte e alla validità scientifica delle terapie offerte;
RITENUTO necessario
stabilire criteri generali e di massima per la determinazioni delle deroghe ai
rimborsi, autorizzabili ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4 del D.M. 03.11.1989,
sopra citato su parere della Commissione regionale di cui al D.M. 13.05.1993;
RILEVATO, in proposito,
che il criterio generale in base al quale i rimborsi in deroga possono essere
autorizzati, tenendo conto anche dei limiti finanziari imposti dal Piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario e dall’attuale regime
Commissariamento, è definito dall’art. 3, comma 5, L. 23.10.1985 n. 595, che
stabilisce che “non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione
di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”;
CONSIDERATO che occorre
altresì procedere alla ridefinizione della misura dei rimborsi spettanti ai
soggetti portatori di handicap che effettuano cure di neuroriabilitazione
all’estero, già stabilite con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 203 del 05.04.2004, in considerazione di quanto
stabilito in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano rep. Atti n° 1611 del
06.02.2003, adeguando i criteri di rimborso alle disposizioni di cui al
predetto Accordo;
CONSIDERATO, per le
predette finalità, di dover procedere all’approvazione del documento “CURE PER
ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E
RIMBORSO”, allegato al presente atto
deliberativo quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono
descritte e riassunte in forma di prontuario le procedure operative, in
conformità alla normativa vigente e alla prassi amministrativa formatasi nella
materia, e in cui sono esplicitati i criteri generali di rimborso rimessi alla
determinazione dell’Amministrazione regionale;
RIBADITO che, per quanto non disciplinato dal
predetto documento, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia,
come debitamente richiamata nelle premesse al presente provvedimento;
RISERVATO di attivare
controlli, attraverso gli organi ispettivi competenti, sulla regolare
osservanza delle prescrizioni normative e amministrative in materia di
autorizzazione per cure di altissima specializzazione all’estero;
CONSIDERATO che il
presente atto non genera oneri a carico del Bilancio Regionale;
DATO ATTO che il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate
1) di approvare il documento “CURE PER
ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E
RIMBORSO”, allegato al presente atto
deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
2) di riservare l’attivazione di
controlli, attraverso gli organi ispettivi competenti, sulla regolare
osservanza delle prescrizioni normative e amministrative in materia di
autorizzazione per cure di altissima specializzazione all’estero;
3) di stabilire che il presente
provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità
Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato