LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il DPR 14/01/1997
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private.“ emanato in ottemperanza all’art. 8
c. 4 del D. lgs. n. 502/92, con cui vengono
individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
richiesti per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture
pubbliche e private;
RILEVATO che tra i
requisiti minimi organizzativi individuati per i laboratori di analisi dal
predetto Decreto, sono previste attività di controllo di qualità, sia interne
che esterne, e la partecipazione a programmi di miglioramento della qualità;
RILEVATO, in
particolare, che viene richiesta la partecipazione a programmi di Valutazione
Esterna di Qualità promossi dalla Regione, o, in assenza di questi, a programmi
validati a livello nazionale o internazionale;
DATO ATTO che con
Deliberazione di Giunta Regionale n.1788 del 6 agosto 1999 è stata attivata una
convenzione fra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria per la
collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo della Sanità, finalizzata,
tra l’altro, a pervenire ad una procedura comune di controllo dei costi e
valutazione esterna di qualità delle analisi svolte dai laboratori di analisi
cliniche delle strutture sanitarie regionali;
PRESO ATTO che il
Direttore della Direzione Regionale Sanità della Regione Abruzzo, sulla base
della convenzione sottoscritta fra le regioni Toscana, Marche, Umbria e
successivamente Abruzzo, ha approvato, con proprio decreto n.1 del 10/01/2000,
un documento attuativo della convenzione come sopra richiamata, relativa al
controllo dei costi ed alla valutazione esterna di qualità dei laboratori di
analisi cliniche; il relativo Protocollo operativo è stato rinnovato di anno in
anno ed è scaduto il 31/12/2012;
VISTA la L.R. 32/2007 e s.m.i. “Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.”
VISTA la D.G.R. 591/P del 01 luglio 2008 “Approvazione Manuali di
Autorizzazione e Accreditamento nonché delle relative procedure delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie” e ss.mm.ii;
RILEVATO CHE :
- la Verifica Esterna di Qualità (VEQ)
costituisce requisito minimo organizzativo dei servizi di medicina di
laboratorio (laboratorio analisi e anatomia patologica) e punto prelievi (scheda 5.9 manuale di autorizzazione);
- la Qualità analitica è compresa tra i
requisiti per la medicina di laboratorio ambulatoriale, con la previsione di procedure per la verifica ed il
miglioramento continuo delle performance analitiche, tra cui, il controllo di
qualità esterno (VEQ) (scheda 5.5-codice MLA del manuale di accreditamento);
VISTO il decreto
commissariale n.11/2011 del 29/03/2011 “Riorganizzazione e razionalizzazione
della rete dei laboratori analisi privati. Integrazione manuali di autorizzazione
ed accreditamento di cui alla deliberazione GR 591/P del 01.07.2008 come
successivamente modificati ed integrati con deliberazione commissariale n.
36/09 del 01 giugno 2009 ed ulteriori Disposizioni” e ss.mm.ii.
con cui, tra l’altro, è stato integrato il Manuale di autorizzazione e di
accreditamento di cui alla sopracitata deliberazione giuntale n. 591/P del
01.07.2008 come successivamente modificata ed integrata con deliberazione
commissariale n.36/09 del 01 giugno 2009 nel punto 5.5: Medicina di laboratorio
ambulatoriale, Codice: MLA prevedendo, ad integrazione e specificazione del
requisito 6, l’ulteriore requisito 6 bis “Qualità Analitica”;
VISTO il decreto
commissariale n.48/2012 del 03/10/2012, avente ad oggetto: «Riorganizzazione
della rete dei laboratori analisi – Intervento 9 del Programma Operativo 2010:
azioni 1 “Identificazione dei laboratori hub e spoke pubblici” e 2 “Riconversione dei laboratori spoke pubblici”» con cui si è preso atto della
riorganizzazione della rete pubblica dei laboratori analisi come sintetizzata
nel prospetto allegato al medesimo provvedimento;
VISTO l’Accordo del 23
marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di
offerta di diagnostica di laboratorio” con cui è stato ribadito che “debbono
essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e la
partecipazione a schemi di valutazione esterna di qualità (VEQ), presupposti
indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle performance analitiche e
quindi della qualità dei servizi erogati. Le Regioni definiranno le modalità
con le quali dovrà essere garantita la partecipazione ai programmi VEQ,
raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovraregionale,
nazionale o internazionale, che dovranno essere gestiti da soggetti terzi e non
da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della
diagnostica di laboratorio…”;
VISTA Deliberazione di
Giunta Regionale n.509/2013 del 15/07/2013 “Recepimento dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in data 23 marzo 2011 sul documento recante
: “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di
laboratorio” con cui, ferme restando le disposizioni già emanate dalla Regione
in attuazione dei predetti criteri, si è proceduto al formale recepimento
dell’Accordo sopra richiamato;
VISTA la relazione
acquisita al prot. n.RA15809 del 18/01/2013, con cui
il Referente scientifico regionale per il coordinamento della collaborazione in
oggetto, tenuto conto, tra l’altro,
delle attività svolte e dei risultati raggiunti, propone l’adesione al nuovo
protocollo di accordo con la Regione Toscana - che ha già stipulato analoghe
convenzioni anche con altre Regioni- con la precisazione, tra l’altro, che “i
costi dei singoli abbonamenti (o programmi) sono fra i più bassi del mercato e i
più convenienti se confrontati con altri della stessa dimensione scientifica”;
VISTA la nota prot.n.78 del 25/01/2013 con cui il competente Servizio
regionale in materia di appalti pubblici e contratti- in riscontro a specifica
richiesta del Servizio Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale,
Riabilitativa, Protesica e Termale sulle procedure da attivare ai fini
dell’affidamento del Servizio di VEQ anno 2013-
ha rappresentato, tra l’altro, che “l’articolo 15 della L.241/90 prevede
la possibilità per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”
evidenziando, al contempo, la necessità di acquisire uno specifico parere da
parte dell’ Avvocatura Regionale al fine di stabilire “se l’affidamento in
parola rientri nelle fattispecie per le quali il diritto comunitario consenta
l’accordo di cooperazione tra enti pubblici”;
VISTO il parere prot.n.4444 P6/13 del 23/05/2013, con cui l’Avvocatura
Regionale ha precisato, tra l’altro, che la stipulazione, in assenza di una
procedura di evidenza pubblica di un contratto di cooperazione tra due enti
pubblici risulta conforme al diritto comunitario nel caso in cui tale contratto
abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico
comune agli enti medesimi, sia sostenuto unicamente da considerazioni ed
esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e non
generi situazioni di privilegio dei prestatori d’opera privati;
DATO ATTO CHE :
a) la collaborazione con la Regione
Toscana, di cui all’allegato schema, scaturisce dal citato Accordo Stato
Regioni in materia, e dunque persegue l’identico fine di interesse pubblico,
diretto alla realizzazione delle reti di laboratorio, alla possibilità di
programmazione sovraregionale e nazionale, in modo da
permettere a tutti i laboratori la partecipazione a detti programmi;
b) a detta collaborazione partecipano enti
pubblici, quali appunto le Regioni interessate;
c) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
23 marzo 2011 è esclusa dalla gestione dei programmi VEQ la partecipazione
delle aziende private produttrici o distributrici di prodotti del settore della
diagnostica di laboratorio;
d) il servizio di programmazione e di
controllo VEQ non ha una vasta diffusione nazionale, atteso che non tutte le
Regioni l’hanno autonomamente attivato;
DATO ATTO, altresì, che
alla data del 17/09/2013 sul sito del mercato elettronico MEPA non risultano
contratti per l’erogazione del Servizio di Verifica Esterna di Qualità dei
laboratori di analisi;
VISTA la nota prot.AOOGRT/074279/A.60 del 15/03/2013 “Collaborazione tra
le Regioni Abruzzo e Toscana nel settore della Medicina di Laboratorio” con cui
l’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana ha chiesto alla
Regione Abruzzo come intende procedere in merito alla collaborazione de qua;
VISTA la nota prot.RA/181087/AQ/2 del 15/07/2013 ad oggetto
"Collaborazione tra le Regioni Abruzzo e Toscana nel settore della
Medicina di Laboratorio. Riscontro Vs. nota prot.DGPROG/074279/A.60
del 15/03/2013" con cui, nel fornire riscontro alla suddetta nota, il
Presidente della Regione Abruzzo ha comunicato di poter considerare in senso
favorevole la stipula di un Accordo interregionale nel settore della Medicina
di Laboratorio con la Regione Toscana.
VISTA la nota prot.AOOGRT/2013/0209350 del 12/08/2013 “Collaborazione tre
le regioni Abruzzo e Toscana nel settore delle medicina di laboratorio” con cui
l’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana ha recepito la
richiesta del Presidente della Regione Abruzzo di procedere alla stipula
dell’accordo interregionale in argomento incaricando, tra l’altro, il Centro
regionale collocato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze di procedere ad assicurare le
prestazioni possibili per la presente annualità;
CONSIDERATO che la
partecipazione dei laboratori pubblici ai programmi di Valutazione Esterna
della Qualità (VEQ), contribuisce ad aumentare il livello della qualità
analitica delle prestazioni dei Laboratori abruzzesi nonché a valorizzare le
strutture regionali coinvolte nell’attività della VEQ in laboratorio;
RITENUTO necessario
assicurare una performance qualitativamente soddisfacente mediante un approccio
di valutazione della qualità delle
prestazioni di medicina di laboratorio che miri altresì a:
- definire/aggiornare protocolli comuni
per il monitoraggio della qualità dell’intero processo di laboratorio (fase pre-analitica, fase analitica e fase post-analitica);
- revisionare le modalità di attuazione del controllo di
qualità interno;
- formulare ulteriori proposte per la
valutazione delle performance delle VEQ e di eventuali ricadute normative che
possano prevedere anche la partecipazione agli stessi programmi VEQ come
strumento per il confronto delle performance di laboratori omogenei ma operanti
in diversi ambiti territoriali e contesti organizzativi;
- definire nuove linee guida per
l’appropriatezza delle richieste di prestazioni di medicina di laboratorio e di
approcci analitici che prevedano successivi approfondimenti;
- predisporre incontri di formazione
professionale rivolti agli operatori;
CONSIDERATO che
l’attuazione della riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di
laboratorio, nel rispetto dei criteri previsti dal sopracitato Accordo del 23
marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, tra cui la partecipazione dei laboratori ai programmi di Valutazione
Esterna di Qualità rappresenta, peraltro, adempimento ai fini della verifica da
parte del Comitato LEA di cui all’art.9 dell’Intesa Stato regioni del
23/03/2005;
RITENUTO, pertanto, di
approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo e Regione
Toscana in materia di implementazione della qualità dei servizi di Medicina di
Laboratorio a valere per il periodo 01 agosto 2013-31 agosto 2014 di cui
all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
STABILITO di dare
mandato al Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi, legale
rappresentante dell’Amministrazione Regionale,
di procedere alla sottoscrizione del predetto accordo;
VISTA la nota del
Presidente della Giunta Regionale prot.RA/230126/Comm del 19/09/2013 di designazione, su proposta dell’ASR-Abruzzo, dei componenti la “Cabina di Regia” prevista
all’interno dell’Accordo di collaborazione de quo;
STABILITO, pertanto,
che la predetta Cabina di Regia sarà così costituita:
- Dr. Giuliano Baldini – Referente
Scientifico Regionale VEQ – Dirigente Medico della U.O. di Patologia clinica
del P.O. di Giulianova;
- Dr.ssa Tiziana di Corcia
– Rappresentante ASR-Abruzzo;
- Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio – Referente scientifico – Ufficio Qualità ASL Lanciano-Vasto-Chieti;
DATO ATTO che agli oneri per l’attuazione dell’accordo di cui all’allegato
A, che ha validità per il periodo 1 agosto 2013 - 31 agosto 2014, sarà
assicurata copertura finanziaria mediante impegno sullo stanziamento di
competenza dell’esercizio 2013 del capitolo di spesa 81501.2, U.P.B. 12.01.001, pari a €131.596,00, che costituisce,
altresì, la spesa massima sostenibile dalla Regione Abruzzo per l’attuazione
del presente accordo di collaborazione;
DATO ATTO CHE il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute:
- esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;
- in ottemperanza a quanto stabilito al
punto 7 della deliberazione di Giunta Regionale n.112/2013, attesta che il
presente provvedimento comporta un’obbligazione finanziaria a carico della
Regione Abruzzo nei confronti della Regione Toscana per la realizzazione del
servizio in questione, quantificata nella cifra massima di complessivi
€131.596,00, e che
all’adempimento di tale obbligazione si provvederà attingendo dal capitolo di
spesa 81501.2, U.P.B. 12.01.001, del bilancio
regionale 2013;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate
1. di approvare lo schema di Accordo di
collaborazione tra Regione Abruzzo e Regione Toscana in materia di
implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio a valere
per il periodo 01 agosto 2013 - 31 agosto 2014
(allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare mandato al Presidente della
Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi in qualità di legale rappresentante
dell’Amministrazione Regionale di procedere alla sottoscrizione per la Regione
Abruzzo del predetto accordo;
3. di stabilire che la Cabina di Regia,
prevista all’interno dell’Accordo di collaborazione, sarà costituita dai sottoelencati referenti, designati dal Presidente della
Giunta Regionale con nota prot.RA/230126/Comm del 19/09/2013:
- Dr. Giuliano Baldini – Referente
Scientifico Regionale VEQ – Dirigente Medico della U.O. di Patologia clinica
del P.O. di Giulianova;
- Dr.ssa Tiziana di Corcia
– Rappresentante ASR-Abruzzo;
- Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio – Referente scientifico – Ufficio Qualità ASL Lanciano-Vasto-Chieti;
4. di stabilire, altresì, che gli oneri
derivanti dall’attuazione dell’accordo di cui all’allegato A, che ha validità per
il periodo 01 agosto 2013 - 31 agosto 2014, sono posti a carico del Bilancio
Regionale a valere sullo stanziamento di competenza 2013 del capitolo di spesa
81501.2, U.P.B. 12.01.001per l’importo massimo
stimato pari ad €131.596,00;
5. di precisare che l’Accordo di
collaborazione, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ha validità dal 01 agosto
2013 fino al 31 agosto 2014 e potrà
essere rinnovato solo a seguito di formale dichiarazione d’interesse da parte
del Presidente della Regione Abruzzo e/o componente di Giunta Regionale con
delega in materia di sanità, nei limiti della somma stanziata sul pertinente
capitolo di spesa del bilancio regionale;
6. di incaricare il Servizio Assistenza
Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale
della Direzione Politiche della Salute di procedere all’adozione degli atti
contabili connessi all’attuazione dell’Accordo di che trattasi;
7. di trasmettere il presente
provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all’ASR-Abruzzo,
ai Referenti scientifici della Cabina di regia e alle Aziende U.S.L. regionali;
8. di pubblicare il presente atto, nei
modi e nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato