Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Svolgimento
delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
753)
1. Le funzioni di cui all’articolo 5,
comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) relative all’accertamento, ai
fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto, della idoneità del
percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate, anche in
relazione alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, sono svolte:
a) da ciascun Comune capoluogo di
Provincia con riguardo ai servizi urbani di rispettiva competenza;
b) dalla Regione, attraverso la Direzione
regionale competente, con riguardo a tutti gli altri servizi automobilistici,
extraurbani suburbani e urbani, finanziati con risorse poste a carico del
bilancio regionale, nonché con riguardo ai servizi in regime di autorizzazione
e senza obblighi di servizio pubblico di cui alla legge regionale 29 maggio
2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto
pubblico di persone di competenza regionale);
c) dal gestore del servizio, limitatamente
a talune funzioni che sono individuate con apposito regolamento da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri
relativi alle funzioni di accertamento dell'idoneità del percorso e delle
fermate sono a carico del soggetto gestore del servizio.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma
secondo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il termine di conclusione del
procedimento è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Giunta regionale con proprio atto
stabilisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
l’effettiva dotazione delle risorse umane da assegnare alla Direzione regionale
competente per l’esercizio delle attività connesse alle funzioni di cui al
comma 1, lett. b).
4. Dall’attuazione della presente legge
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle
attività previste si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. Con l'entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in
particolare la lettera l), del comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale
23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale).
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 29
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152
"Norme per il
trasporto pubblico locale"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29.11.2013, n. 46
"Riordino delle
funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi
automobilistici di trasporto pubblico locale"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 1998, N. 152
Norme per il trasporto
pubblico locale.
Art.
6
Competenza
delle Province.
1. In materia di trasporto pubblico locale
sono di competenza delle province tutte le funzioni ed i compiti in materia di
trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, non previsti dall'art. 5, ed in particolare:
a) Programmazione ed amministrazione dei
servizi di trasporto pubblico locale di bacino, sia della rete dei servizi
minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi
aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, con qualsiasi modalità
effettuati, compresi i servizi ferroviari di interesse locale, relativa ai
collegamenti portanti e di adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1, dell'art.
3, nonché ai collegamenti di area urbana e di area montana la cui programmazione
può essere attribuita ai bacini secondo le procedure di cui ai commi 9 e 11
dell'art. 4 della presente legge. Amministrazione dei servizi di cui al comma 1
punto 1 dell'art. 3 della presente legge sulla base della programmazione di
competenza regionale. La programmazione deve ispirarsi al principio della
massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con
particolare attenzione all’organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto
nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri
urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della
compatibilità con la rete dei servizi minimi;
b) redazione dei piani di bacino, in sede
di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in
vigore, con previsione di meccanismi di revisione e di relativa flessibilità;
c) verifica della compatibilità dei piani
urbani del traffico con la programmazione di bacino con procedure concordate
con i comuni interessati, in sede di prima applicazione della presente legge,
di durata non superiore a tre mesi;
d) gestione delle risorse trasferite a
titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni
delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in
materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della
programmazione regionale, di bacino ed integrativa;
e) svolgimento delle procedure concorsuali
per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative
stabiliti dalla Regione;
f) stipula dei contratti di servizio
relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione nonché
di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;
g) applicazione della politica tariffaria
sulla base dei principi stabiliti dalla Regione;
h) monitoraggio dei contratti di servizio
anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli
indicatori stabiliti dalla Regione;
i) applicazione del sistema sanzionatorio
relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i
contratti di servizio;
j) applicazione del sistema delle
agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;
k) svolgimento dei compiti di vigilanza
amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali
sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale;
l) [svolgimento delle funzioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relative al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dell’idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché
dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei
veicoli da impiegare;]
m) rilascio di autorizzazioni per
effettuare servizi di trasporto pubblico con autobus destinati al servizio di
noleggio da rimessa;
n) approvazione dei Regolamenti Comunali
relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus.
****************
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
In attesa che venga
provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle
deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 , gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti
norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione,
con propri decreti dal Ministro dei trasporti.
In tutti i casi in cui
ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il
rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per
l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od
agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato
nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.
5
L'autorizzazione di cui
al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove
funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché
il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
All'espletamento delle
verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C., con la
partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni
stesse.
Le verifiche e le prove
funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente
comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla
propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte
le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista
preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato
relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e
per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata
dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non
prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza
il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le
modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo
comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma
e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla
qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle
ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di
essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello
Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI
del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive
modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in
ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio.
Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari
delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.
Le procedure di cui ai
precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione
di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle
caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del
precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al
precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio
di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per quanto riguarda i
servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade
ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati
al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché
dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei
veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della
strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne
l'ammissione alla circolazione dei veicoli.