Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)

1.         Le funzioni di cui all’articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) relative all’accertamento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate, anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, sono svolte:

a)         da ciascun Comune capoluogo di Provincia con riguardo ai servizi urbani di rispettiva competenza;

b)         dalla Regione, attraverso la Direzione regionale competente, con riguardo a tutti gli altri servizi automobilistici, extraurbani suburbani e urbani, finanziati con risorse poste a carico del bilancio regionale, nonché con riguardo ai servizi in regime di autorizzazione e senza obblighi di servizio pubblico di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale);

c)         dal gestore del servizio, limitatamente a talune funzioni che sono individuate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi alle funzioni di accertamento dell'idoneità del percorso e delle fermate sono a carico del soggetto gestore del servizio.

2.         Ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3.         La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’effettiva dotazione delle risorse umane da assegnare alla Direzione regionale competente per l’esercizio delle attività connesse alle funzioni di cui al comma 1, lett. b).

4.         Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle attività previste si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5.         Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in particolare la lettera l), del comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Novembre 2013

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152

"Norme per il trasporto pubblico locale"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29.11.2013, n. 46

"Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152

Norme per il trasporto pubblico locale.

Art. 6

Competenza delle Province.

1.         In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle province tutte le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, non previsti dall'art. 5, ed in particolare:

a)         Programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di bacino, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, con qualsiasi modalità effettuati, compresi i servizi ferroviari di interesse locale, relativa ai collegamenti portanti e di adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1, dell'art. 3, nonché ai collegamenti di area urbana e di area montana la cui programmazione può essere attribuita ai bacini secondo le procedure di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Amministrazione dei servizi di cui al comma 1 punto 1 dell'art. 3 della presente legge sulla base della programmazione di competenza regionale. La programmazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione all’organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

b)         redazione dei piani di bacino, in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, con previsione di meccanismi di revisione e di relativa flessibilità;

c)         verifica della compatibilità dei piani urbani del traffico con la programmazione di bacino con procedure concordate con i comuni interessati, in sede di prima applicazione della presente legge, di durata non superiore a tre mesi;

d)         gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

e)         svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

f)          stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

g)         applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi stabiliti dalla Regione;

h)         monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione;

i)          applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

j)          applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

k)         svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale;

l)          [svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;]

m)        rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di trasporto pubblico con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa;

n)         approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus.

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.