Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Abrogazione
di disposizioni legislative)
1. Sono o rimangono abrogate le
disposizioni legislative elencate nell’Allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la
presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle
disposizioni medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle
abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’Allegato
alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’art.15
delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 29
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
Segue
allegato