Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Abrogazione di disposizioni legislative)

1.         Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell’Allegato A alla presente legge.

2.         Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

3.         Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’Allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Novembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

Segue allegato

Allegato A