Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Finalità)
1. È istituito presso la Giunta regionale
l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di
seguito denominato Osservatorio, in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge
3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta
a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità) per la promozione della piena
inclusione delle persone con disabilità nella società.
Art.
2
(Obiettivi)
1. L'Osservatorio svolge funzioni di
progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in
materia di disabilità e accessibilità nel rispetto dei principi sanciti in
materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e concorso
nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali
sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le
altre regioni.
Art.
3
(Compiti
dell’Osservatorio)
1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) studio e analisi della condizione delle
persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a
garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della
collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore,
al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità
regionale;
b) rilevazione dei servizi e degli
interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della
corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della
Convenzioni ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi
utili alla programmazione;
c) studio e analisi della qualità dei
servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie
sulla base degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli
organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta
regionale o della competente Commissione consiliare;
e) promozione della conoscenza dei diritti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con l'attivazione di forme di collaborazione con
il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della
società civile;
f) collaborazione con le istituzioni
locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la
necessaria assistenza tecnica;
g) studio della normativa e dei
regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della
convenzione ONU;
h) rilevazione, studio, analisi e
promozione dell’attuazione dell’art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).
Art.
4
(Composizione)
1. L’Osservatorio è nominato dal Consiglio
regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in
materia di politiche sociali che svolge le funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione della
Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) il Presidente dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;
d) un rappresentante delle Province
designato dall’Unione Province Italiane (U.P.I.);
e) sette membri in rappresentanza delle
associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato
o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
f) un membro in rappresentanza del Forum
Terzo Settore – Abruzzo dallo stesso indicato;
g) un membro nominato congiuntamente dalle
Aziende USL.
3. La nomina dell’Osservatorio avviene
previo avviso pubblicato dal Servizio competente del Consiglio regionale.
4. Ai fini della costituzione
dell’Osservatorio ciascuna associazione di cui al comma 2, lettera e) può
designare un proprio rappresentante.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non
spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art.
5
(Partecipazione
ai lavori)
1. Possono essere invitati a partecipare
ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale
INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Ai lavori dell'Osservatorio possono
partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali in materia
di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
3. L’Osservatorio può avvalersi della
consulenza e della collaborazione, a titolo gratuito, di figure di Disability Manager.
Art.
6
(Funzionamento)
1. La Giunta regionale, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto
il funzionamento dell'Osservatorio individuando la struttura regionale di
supporto dello stesso nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Osservatorio ha comunque l'obbligo di
riunirsi a scadenza trimestrale.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art.
8
(Disposizioni
di attuazione)
1. In fase di prima attuazione,
l’Osservatorio è costituito entro il termine di scadenza della Legislatura in
corso e dura in carica per l’intera Legislatura successiva a quella della sua
nomina.
Art.
9
(Abrogazione)
1. La legge regionale 19 aprile 1995, n.
53 (Istituzione del Comitato regionale per le politiche dell’handicap) è
abrogata.
Art.
10
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 25
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO VIGENTE ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOL0 14 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N.
328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali" CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 25.11.2013, n. 44
"Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con
disabilità" (in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
LEGGE
8 NOVEMBRE 2000, N. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
Art.
14
(Progetti
individuali per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione
delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nell'àmbito della vita familiare e sociale,
nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i
comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito
al comma 2.
2. Nell'àmbito
delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il
progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario
nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o
accreditata, con particolare riferimento al recupero e al1'integrazione
sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto
individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il
nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della
riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella
tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle
condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona
disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.