Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Finalità)

1.         È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato Osservatorio, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) per la promozione della piena inclusione delle persone con disabilità nella società.

Art. 2

(Obiettivi)

1.         L'Osservatorio svolge funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità e accessibilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

Art. 3

(Compiti dell’Osservatorio)

1.         L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a)         studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;

b)         rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;

c)         studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

d)         formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare;

e)         promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con  l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della società civile;

f)          collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica;

g)         studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU;

h)         rilevazione, studio, analisi e promozione dell’attuazione dell’art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 4

(Composizione)

1.         L’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale.

2.         L'Osservatorio è composto da:

a)         l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di presidente;

b)         il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

c)         il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;

d)         un rappresentante delle Province designato dall’Unione Province Italiane (U.P.I.);

e)         sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti  delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

f)          un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore – Abruzzo dallo stesso indicato;

g)         un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.

3.         La nomina dell’Osservatorio avviene previo avviso pubblicato dal Servizio competente del Consiglio regionale.

4.         Ai fini della costituzione dell’Osservatorio ciascuna associazione di cui al comma 2, lettera e) può designare un proprio rappresentante.

5.         Ai componenti dell'Osservatorio non spetta  alcun compenso e rimborso spese.

Art. 5

(Partecipazione ai lavori)

1.         Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.

2.         Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali in materia di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

3.         L’Osservatorio può avvalersi della consulenza e della collaborazione, a titolo gratuito, di figure di Disability Manager.

Art. 6

(Funzionamento)

1.         La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto il funzionamento dell'Osservatorio individuando la struttura regionale di supporto dello stesso nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.         L'Osservatorio ha comunque l'obbligo di riunirsi a scadenza trimestrale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1.         Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 8

(Disposizioni di attuazione)

1.         In fase di prima attuazione, l’Osservatorio è costituito entro il termine di scadenza della Legislatura in corso e dura in carica per l’intera Legislatura successiva a quella della sua nomina.

Art. 9

(Abrogazione)

1.         La legge regionale 19 aprile 1995, n. 53 (Istituzione del Comitato regionale per le politiche dell’handicap) è abrogata.

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 25 Novembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

****************

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOL0 14 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 25.11.2013, n. 44 "Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" (in questo stesso Bollettino)

****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

            Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 14

(Progetti individuali per le persone disabili)

1.         Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2.         Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al1'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3.         Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.