Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art .1

(Modifiche all’art. 4 della l.r. 17/2011)

 

1.         Il comma 9, dell’art. 4, della legge regionale 24.6.2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell’ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4.".

2.         Dopo il comma 9 dell'art. 4 della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:

"9 bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.".

3.         Il comma 10, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"10. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:

a)         sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;

b)         le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;

c)         ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1.".

4.         Dopo il comma 10, dell'articolo 4, della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:

"10 bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 10.".

5.         Il comma 11, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 17/2011)

1.         L’articolo 6 della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"Art.6

(Procedimento di estinzione)

1.         Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino:

a)         non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1, entro il termine fissato;

b)         non disporre di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari, nonché la concreta erogazione dei servizi;

c)         di versare, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d)         di versare in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2.         La medesima deliberazione di cui al comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.".

Art. 3

(Modifiche all’articolo 7 della L.R. 17/2011)

1.         Il comma 4, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell’espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell’Istituzione, dell’Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero dell’associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall’Ente titolare, possono confluire nell’Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell’articolo 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all’Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale.".

2.         Il comma 7, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all’Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all’art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.".

Art. 4

(Modifiche all’articolo 9 della L.R. 17/2011)

1.         Il comma 2, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"2. L’Assemblea è composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all’interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all’articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7.".

2.         Il comma 3, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"3. A ciascun membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all’interno dell’Assemblea dell’ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell’Organo consiliare.".

3.         Il comma 4, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.".

4.         Il comma 7, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 21 della L.R. 17/2011)

1.         Il comma 7, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"7. L’Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall’art.11, comma 4.".

2.         Il comma 8, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"8. Ciascun Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell’Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell’Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell’Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.".

3.         Il comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

"13. Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all’articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell’Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.".

4.         Dopo comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è inserito il seguente:

"13 bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).".

Art. 6

(Norma finanziaria)

1.         L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1.         Ai fini dell’applicazione del comma 10, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 1, gli Organismi Straordinari trasmettono la proposta ntro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 25 Novembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO

DEGLI ARTICOLI 4, 7, 9 E 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2011, N. 17

"Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 25.11.2013, n. 43

"Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)""

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2011, N. 17

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Art. 4

(Procedimento per la trasformazione)

1.         Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonché la ricognizione:

a)         delle situazioni giuridiche pendenti;

b)         del saldo di tesoreria;

c)         del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;

d)         delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;

e)         dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;

f)          del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici:

1)         la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;

2)         la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennità di posizione previste dal CCNL, nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2.         Se il provvedimento di cui al comma 1 è finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.

3.         Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991), secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)) .

4.         Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a)         mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b)         conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c)         indisponibilità dei beni destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d)         divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;

e)         obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.

5.         I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6.         La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

7.         L'Ente è tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.

8.         Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o concentramento.

9.         Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell’ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4.

9-bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.

10.       Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:

a)         sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;

b)         le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;

c)         ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1.

10-bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 10.

11.       [L'efficacia della norma di cui al comma 10 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo.]

12.       Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.

Art. 7

(Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

1.         Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

2.         Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.

3.         Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.

4.         Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell’espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell’Istituzione, dell’Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero dell’associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall’Ente titolare, possono confluire nell’Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell’articolo 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all’Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale.

5.         Le attività direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di organizzazione.

6.         I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa.

7.         I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all’Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all’art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.

8.         All'Azienda possono partecipare, in qualità di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

Art. 9

(Assemblea dei portatori di interesse)

1.         In ciascuna ASP è istituita l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.

2.         L’Assemblea è composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all’interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all’articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7.

3.         A ciascun membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all’interno dell’Assemblea dell’ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell’Organo consiliare.

4.         Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.

5.         L'Assemblea formula pareri in merito all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.

6.         Per l'organizzazione della propria attività, l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa.

7.         [Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea è scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune.]

8.         L'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.         La Giunta regionale provvede, altresì, sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

10.       Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

Art. 21

(Norme finali e transitorie)

1.         Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal D.Lgs. 207/2001.

2.         In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla legge 328/2000, e dal D.Lgs. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge.

3.         Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non è consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.

4.         Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, già previsti dalle LL.RR. 110/1998 e 125/1999.

5.         L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonché dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della L.R. 125/1999.

6.         Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili.

7.         L’Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall’art.11, comma 4.

8.         Ciascun Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell’Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell’Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell’Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.

9.         Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attività statutaria.

10.       Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ – Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuità degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilità delle attività e delle procedure tecnico-amministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.

11.       I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attività di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4.

12.       In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da più Province, contestualmente alla nomina dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui è affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della L.R. 125/1999.

13.       Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all’articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell’Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.

13-bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

14.       Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, nonché alla legge 328/2000, al D.Lgs. 207/2001, al D.M. 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 10 e 11 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Organi)

1.         Sono Organi delle Aziende:

a)         il Presidente;

b)         il Consiglio di Amministrazione;

c)         il Collegio dei Revisori.

2.         Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:

a)         presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;

b)         presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;

c)         sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa.

d)         amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;

e)         amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

f)          amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g)         coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;

h)         coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.

3.         I componenti degli Organi dell'Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 11

(Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione)

1.         Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:

a)         uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;

b)         due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

2.         Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all' Assemblea dei portatori di interesse.

3.         Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa.

4.         Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

5.         La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

6.         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

7.         I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attività amministrativa, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali.

8.         [Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva, determinata dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.]

9.         [A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.] (1)

(1)       Con delibera del 1° settembre  2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, i commi 8 e 9 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 8 e 9.