Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art
.1
(Modifiche
all’art. 4 della l.r. 17/2011)
1. Il comma 9, dell’art. 4, della legge
regionale 24.6.2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona (ASP)", è sostituito dal seguente:
"9. Al fine di
assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le
proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è
stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei
prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la
medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per
ciascuna ASP, il numero dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di
interessi dell’ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi
2, 3 e 4.".
2. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:
"9 bis. Gli
Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei
soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro
trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.".
3. Il comma 10, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"10. Gli Organismi
Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale
interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP
per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:
a) sussista sul territorio di riferimento
una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;
b) le Istituzioni riordinate sub lettera
a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente,
senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;
c) ciascun patrimonio delle costituende
ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata
ai sensi del comma 1.".
4. Dopo il comma 10, dell'articolo 4,
della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:
"10 bis. La
proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è
munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dal comma 10.".
5. Il comma 11, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è abrogato.
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 6 della L.R. 17/2011)
1. L’articolo 6 della L.R.
17/2011 è sostituito dal seguente:
"Art.6
(Procedimento di
estinzione)
1. Sono dichiarate estinte, mediante
apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli
accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente
competenti, risultino:
a) non aver approvato o non essere in grado
di approvare il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1, entro il termine
fissato;
b) non disporre di un patrimonio e di
risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il
conseguimento dei fini statutari, nonché la concreta erogazione dei servizi;
c) di versare, da verifica sui rispettivi
bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattività
statutaria, perdurante da oltre due anni;
d) di versare in situazioni di inattività
o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva
impossibilità della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti
portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie
rappresentanze.
2. La medesima deliberazione di cui al
comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente
competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonché dei rapporti
giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.".
Art.
3
(Modifiche
all’articolo 7 della L.R. 17/2011)
1. Il comma 4, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"4. Al fine di
assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del
sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza
ed economicità nell’espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla
persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nella forma
dell’Istituzione, dell’Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della
società ovvero dell’associazione con capitale interamente pubblico e totalmente
controllata dall’Ente titolare, possono confluire nell’Azienda istituita a norma
della presente legge. Entro il termine previsto dell’articolo 4, comma 1, i
rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando
il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno
all’Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del
Consiglio comunale.".
2. Il comma 7, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"7. I beni già
trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle
previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all’Azienda, con
attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all’art. 9, comma 2, di
tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.".
Art.
4
(Modifiche
all’articolo 9 della L.R. 17/2011)
1. Il comma 2, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"2. L’Assemblea è
composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse
complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle
Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che,
sulla base dei predetti atti, avevano all’interno delle Istituzioni riordinate
un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente
sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le
facoltà di cui all’articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7.".
2. Il comma 3, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"3. A ciascun
membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti
assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione
riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e
le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all’interno
dell’Assemblea dell’ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il
rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è
attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza
dell’Organo consiliare.".
3. Il comma 4, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"4. Ai Comuni
precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori
tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio
comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo
di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al
rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante
della minoranza.".
4. Il comma 7, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è abrogato.
Art.
5
(Modifiche
all’articolo 21 della L.R. 17/2011)
1. Il comma 7, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"7. L’Organismo
Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi
Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per
la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione
del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall’art.11, comma
4.".
2. Il comma 8, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"8. Ciascun
Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta
regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell’Organismo
Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il
rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi
pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle
sedute dell’Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta
un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina,
per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti
dell’Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di
vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi
oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle
ASP.".
3. Il comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:
"13. Al Presidente
e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all’articolo 10 comma 1, non
residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle
spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici,
purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute
dell’Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni
chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è
altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura
previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del
bilancio delle ASP.".
4. Dopo comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è inserito il seguente:
"13 bis. Gli Enti
competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica).".
Art.
6
(Norma
finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art.
7
(Disposizioni
finali)
1. Ai fini dell’applicazione del comma 10,
dell’articolo 4, della L.R. 17/2011, come sostituito
dal comma 3 dell’articolo 1, gli Organismi Straordinari trasmettono la proposta
ntro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 25
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO
DEGLI ARTICOLI 4, 7, 9
E 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2011, N. 17
"Riordino delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 25.11.2013, n. 43
"Modifiche alla
legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)""
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 24
GIUGNO 2011, N. 17
Riordino delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
Art.
4
(Procedimento
per la trasformazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un
provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la
trasformazione, nonché la ricognizione:
a) delle situazioni giuridiche pendenti;
b) del saldo di tesoreria;
c) del proprio patrimonio, mobiliare ed
immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;
d) delle rendite di qualsiasi genere e di
quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;
e) dei contratti di locazione, di affitto
e di comodato in corso;
f) del personale comunque in servizio,
indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun
dipendente, oltre ai dati anagrafici:
1) la natura giuridica del rapporto, la
sua decorrenza e il termine, se previsto;
2) la qualifica ed il livello retributivo
funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le
indennità di posizione previste dal CCNL, nonché gli oneri previdenziali ed
assistenziali.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 è
finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione
deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza
di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata
al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti
nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel
termine fissato, assume valore di determinazione positiva.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è
trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche
Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno
deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la
sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale
concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, ai sensi della L.R. 3 marzo 2005, n.
13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone
giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Abrogazione della L.R. n. 6/1991), secondo quanto
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo
1997, n. 59)) .
4. Il patrimonio delle Istituzioni
trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione
di cui al comma 1, è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:
a) mantenimento del vincolo di
destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per
finalità sociali;
b) conservazione, per quanto possibile,
della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante
valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data
comunicazione alla competente Soprintendenza;
c) indisponibilità dei beni destinati allo
svolgimento delle attività statutarie;
d) divieto di procedere, anche in forma
parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni
o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti
reali sugli stessi, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare
effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il
mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il
potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione al
finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali
disavanzi di bilancio;
e) obbligo di devoluzione del patrimonio
in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente
competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi
causa.
5. I dipendenti delle Istituzioni, che
continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in
Enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime
pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al
momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
6. La domanda deve essere presentata
all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla
data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale
concernente la depubblicizzazione.
7. L'Ente è tenuto a porre in essere tutte
le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente
le intervenute variazioni nella natura giuridica.
8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate
e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente
riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento
o concentramento.
9. Al fine di assicurare la migliore
organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi
ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10,
costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo
di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il
provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il
mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di
Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero
dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell’ASP e dei
voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4.
9-bis. Gli Organismi
Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti
portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta
giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.
10. Gli Organismi Straordinari
territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati,
propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni
Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:
a) sussista sul territorio di riferimento
una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;
b) le Istituzioni riordinate sub lettera
a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente,
senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;
c) ciascun patrimonio delle costituende
ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata
ai sensi del comma 1.
10-bis. La proposta di
costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di
specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni
previste dal comma 10.
11. [L'efficacia della norma di cui al comma
10 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di
apposito Regolamento attuativo.]
12. Qualora in un ambito provinciale siano
presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale
e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il
mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di
Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse
alla ASP di altra Provincia contigua.
Art.
7
(Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona)
1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti
dalla presente legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza
fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale,
contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i
criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni
caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle
attività statutarie.
2. Al fine di mantenere la propria
identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture
organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne
aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione
degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.
3. Le Aziende, nell'ambito della propria
autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al
perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede
di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari,
nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.
4. Al fine di assicurare la migliore e la
più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi
sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità
nell’espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di
interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell’Istituzione,
dell’Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero
dell’associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata
dall’Ente titolare, possono confluire nell’Azienda istituita a norma della
presente legge. Entro il termine previsto dell’articolo 4, comma 1, i
rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando
il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno
all’Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del
Consiglio comunale.
5. Le attività direttamente legate al
raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente,
devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con
soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel
Regolamento di organizzazione.
6. I Comuni nel cui territorio non
risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare
alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza
nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto
previsto nello Statuto dell'Azienda stessa.
7. I beni già trasferiti ai Comuni, a
seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni
regionali, possono essere conferiti all’Azienda, con attribuzione al Comune
stesso, con le modalità indicate all’art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno
assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.
8. All'Azienda possono partecipare, in
qualità di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità
giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di
conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto
nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la
maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa
rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.
Art.
9
(Assemblea
dei portatori di interesse)
1. In ciascuna ASP è istituita l'Assemblea
dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi
previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni
riordinate che hanno dato vita all'Azienda e degli altri Enti e Soggetti
eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.
2. L’Assemblea è composta da un membro per
ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle
Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due
membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano
all’interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno
pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in
ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all’articolo 7, comma
4, o articolo 7, comma 7.
3. A ciascun membro è attribuito un numero
di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di
Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario
di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai
sensi del comma 2, a due membri all’interno dell’Assemblea dell’ASP, la
sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della
maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà
più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell’Organo consiliare.
4. Ai Comuni precedentemente sede di
Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due
attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al
rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i
voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della
maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.
5. L'Assemblea formula pareri in merito
all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli
atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede,
altresì, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.
6. Per l'organizzazione della propria
attività, l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un
Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea
stessa.
7. [Qualora il patrimonio dell'ASP sia
costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di
beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e
l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate
dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di
parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le
Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea
è scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune.]
8. L'Assemblea è formalmente costituita e,
alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze
formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. La Giunta regionale provvede, altresì,
sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la
rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di
sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del
mandato elettivo che ne ha originato la nomina.
10. Ai componenti dell'Assemblea non spetta
alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo
gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attività
regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di
organizzazione.
Art.
21
(Norme
finali e transitorie)
1. Ai processi di trasformazione delle
Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di
diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le
agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal D.Lgs.
207/2001.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle
Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e
regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in
materia, dettati dalla legge 328/2000, e dal D.Lgs.
207/2001, e con le disposizioni della presente legge.
3. Nel periodo transitorio e fino alla
costituzione delle ASP, non è consentito porre in essere rapporti contrattuali
per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.
4. Fino al completamento del riordino
delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le
stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte
con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali,
le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, già
previsti dalle LL.RR. 110/1998 e 125/1999.
5. L'entrata in vigore della presente
legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione,
monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni,
regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni
regionali e statutarie, nonché dei corrispondenti Organi di revisione contabile
precedentemente incaricati ai sensi della L.R.
125/1999.
6. Nelle more della costituzione delle
Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare
espletamento delle attività istituzionali, nonché la puntuale e conforme
esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli
Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo
Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni
ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito
territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i
rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili.
7. L’Organismo Straordinario al quale sono
attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di
Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e
resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di
Amministrazione delle ASP prevista dall’art.11, comma 4.
8. Ciascun Organismo straordinario è
composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con
funzioni di Presidente. Ai componenti dell’Organismo Straordinario non
residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle
spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici,
purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell’Organismo.
In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro
percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell’Organismo
Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi
e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti
a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.
9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui
al comma 1 dell'art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con
insufficienti strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale,
senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei
Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attività statutaria.
10. Nelle Istituzioni prive di una propria
organizzazione burocratico-amministrativa, che
risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere
sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di
Programma Quadro (APQ – Promozione Sociale), al fine di assicurare la
continuità degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in
funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via
transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla
costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della
IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilità delle attività
e delle procedure tecnico-amministrative afferenti al progetto stesso non siano
state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.
11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni
caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria
collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attività di
ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4.
12. In via transitoria e fino alla
costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un
territorio costituito da più Province, contestualmente alla nomina
dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un
Collegio dei Revisori, a cui è affidata la revisione economico-contabile di
tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in
sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della L.R. 125/1999.
13. Al Presidente e ai componenti degli
Organi delle Aziende di cui all’articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune
in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio
debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in
ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell’Organo. In caso di
utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un
quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo
di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il
rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti
regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.
13-bis. Gli Enti
competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica).
14. Per tutto quanto non disciplinato dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
267/2000, nonché alla legge 328/2000, al D.Lgs.
207/2001, al D.M. 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.
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Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
10 e 11 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
10
(Organi)
1. Sono Organi delle Aziende:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori.
2. Ai componenti degli Organi, per quanto
riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le
cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni
previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs.
267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di
componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:
a) presidente, assessore, consigliere o
dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;
b) presidente, assessore, consigliere o
dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle
stesse;
c) sindaco, assessore, consigliere
comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda
ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda
stessa.
d) amministratore o dipendente dell'Ente
gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP)
stessa;
e) amministratore o dirigente di Enti o
Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda
ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
f) amministratore o dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via
continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
g) coloro che intrattengono rapporti
economici o professionali con l'Azienda;
h) coloro che si trovano in altre
situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.
3. I componenti degli Organi dell'Azienda
non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Art.
11
(Il
Presidente e il Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:
a) uno, con funzioni di Presidente,
nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche
Sociali;
b) due designati dall'Assemblea dei
rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri
componenti.
2. Qualora il patrimonio dell'ASP sia
costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di
beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e
l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate
dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di
parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le
Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due
componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1,
mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti
previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai
rappresentanti del Comune medesimo in seno all' Assemblea dei portatori di
interesse.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e
definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive
generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al
conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di
valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del
Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture
organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa.
4. Con provvedimento della Giunta
regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il
Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla
scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.
5. La Giunta regionale provvede, altresì,
alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di
sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del
mandato elettivo che ne ha originato la nomina.
6. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha
la rappresentanza legale dell'Azienda.
7. I componenti del Consiglio di
Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di
adeguata esperienza in attività amministrativa, con particolare riguardo alla
gestione di servizi e strutture sociali.
8. [Al Presidente dell'Azienda compete
un'indennità annua lorda omnicomprensiva, determinata dal Regolamento di
organizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento
di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, di
importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante
ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al
dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo
dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di
euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attività
regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di
organizzazione.]
9. [A ciascuno degli altri componenti del
Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva
di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente
dell'Azienda.] (1)
(1) Con delibera del 1° settembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato
davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, i
commi 8 e 9 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con
sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei commi 8 e 9.