LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTE le leggi
finanziarie dello Stato, 296/2006 e
244/2007;
VISTA la legge
regionale 23 settembre 1998, n. 89 “Disposizioni in forma coordinata in materia
di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali
e norme di applicazione della legge 10/77 e dell’art. 7 della legge 537/93 per
la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale e della quota del costo di costruzione”;
VISTA la legge
regionale 13 gennaio 1997 n. 2
“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”.
VISTA la legge
Statutaria del 28 febbraio 2006 e s. m. e i.
della Regione Abruzzo,
VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali”
VISTA la legge
regionale 12 aprile 2011 n. 9 “Norme in
materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;
RICHIAMATO il D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 ed in particolare:
- l’art. 16 che stabilisce, tra l’altro,
che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, corrisposto
al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria con
le modalità e le garanzie
stabilite dal comune. Gli
interventi di urbanizzazione primaria sono
relativi agli interventi su strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- l’art. 136, che abrogando l’art. 12
della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ha rimosso l’obbligo di un conto corrente
vincolato presso la segreteria del comune, per gli oneri di urbanizzazione,
destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri
storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei
programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici generali, nel
limite massimo del 30% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale;
RICHIAMATA la legge
296/2006 (finanziaria 2007) comma 713 art. 1, che ha permesso per l’anno 2007
l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per una quota fino al 50%
per qualsiasi tipo di spesa, e fino al
25% per le spese di manutenzione del patrimonio, già autorizzati dalla
legge 311/2004 per l’anno 2005 e 2006;
RICHIAMATA la legge
244/2007 (finanziaria 2008), art. 2 comma 8, che ha prorogato tale previsione
di utilizzo per gli anni dal 2008 al 2014;
RICHIAMATA la L.R. 2/97 e s. m. e i. che
attribuisce all’Ente d’Ambito, rispettivamente:
- all’art. 6 - la rappresentanza unitaria degli interessi
degli enti locali associati e l’esercizio di tutte le funzioni ad essi
spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico
integrato;
- all’art. 9 - funzioni di programmazione,
organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio
idrico integrato, in particolare l'organizzazione dell'attività di ricognizione
delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione
esistenti e l'approvazione del programma degli interventi e del piano
tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, con indicazione
delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da
tariffa;
RICHIAMATA la L.R. n. 9/2011
che ha disciplinato l’assetto del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo
delimitando un Unico Ambito Territoriale Regionale (ATUR) cui è preposto l’Ente
Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), che ai sensi della LR
9/2011, art. 1, attribuisce ad esso:
- al comma 6 - tutte le funzioni ed i
compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive
modifiche, dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive
modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- al comma 15 – l’approvazione in via
definitiva degli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in
particolare l’approvazione del Piano
d'Ambito;
RICHIAMATO il D. Lgs. 152/2006
art. 157 che pone il vincolo del parere di compatibilità con il piano d’ambito
reso dall’Autorità d’ambito alla realizzazione da parte degli Enti locali delle opere necessarie per provvedere
all’adeguamento del Servizio Idrico in relazione ai piani urbanistici ed a
concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate;
CONSIDERATO che i
contributi di costruzione sono entrate comunali e che le attuali difficoltà
finanziarie, nonché la mancanza di liquidità nelle casse comunali, portano ad
una pianificazione urbanistica che preveda una sempre maggior crescita edilizia
al fine di utilizzare i proventi delle concessioni a copertura delle spese
correnti;
CONSIDERATO che
l’utilizzo non finalizzato di tali incassi ha come effetto la mancata
realizzazione e manutenzione delle opere
di urbanizzazione primaria e che il costo di tale necessaria realizzazione e
manutenzione di opere, in particolare di quelle legate al Servizio Idrico
Integrato (es. depuratori e collettamenti per i nuovi
insediamenti), non avendo più copertura finanziaria garantita da un fondo
vincolato, ricadrà sul cittadino che pagherà nuovamente, con un aumento in
tariffa, per la realizzazione di opere per le quali è stato già versato il
contributo;
CONSIDERATA anche
l’esigenza di assicurare l’uniformità delle procedure che devono regolare i
rapporti tra i soggetti titolari della realizzazione di interventi in aree di
nuova urbanizzazione o di estensione o recupero di urbanizzazioni esistenti con
incremento del carico urbanistico e la contestuale realizzazione o ampliamento
o ristrutturazione di reti acquedottistiche, fognarie
e di depurazione;
RITENUTO, per quanto su
esposto, di dover regolamentare i rapporti tra il Servizio Idrico Integrato e
gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico predisponendo linee
guida ed una convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e
soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato e le modalità, requisiti e
tempi di realizzazione degli interventi, nel caso di:
- particolare complessità degli
interventi previsti;
- opere infrastrutturali eccedenti il
semplice allacciamento ai pubblici servizi;
- coordinamento tra operatori pubblici e
privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
VISTO il documento
allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte sostanziale ed
integrante “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i
soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato per gli interventi che
comportano un maggior carico urbanistico” (All.
1);
CONSIDERATO che
l’applicazione di tali linee guida, con la ratifica della convenzione tra il
Comune, l’Ente d’Ambito ed il Soggetto Gestore consentirà l’utilizzo esclusivo
del contributo richiesto a fronte del permesso di costruire, per la realizzazione o manutenzione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria evitando alla collettività ulteriori costi
per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;
RITENUTO di specificare
che le opere per la tutela delle risorse idriche sono realizzate dalle Società
di gestione del SII, così come previsto dalla disciplina nazionale di
settore, che i contributi pubblici vanno
a scomputo degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito, e non concorrono
alla definizione della tariffa pagata dagli utenti;
RICHIAMATO il Capo II
dello Statuto della Regione Abruzzo “Il Consiglio delle Autonomie Locali” e la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 che istituisce il Consiglio
delle Autonomie locali, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra
la Regione e il sistema delle autonomie locali,
in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo
ed in particolare l’art. 10 , co. 3 della L.R. 41/2007 che prevede l’espressione del parere
facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono
opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;
CONSIDERATO che il CAL,
per prassi consolidata, esprime il proprio parere su documenti in via
d’istruttoria e, pertanto, il documento oggetto del parere è stato inviato prima dell’approvazione della Giunta
Regionale;
RICHIAMATA la nota prot. 3459 Segr/2013 del 26/07/13
del Componente la Giunta Regionale preposto ai Lavori Pubblici di trasmissione
della proposta di deliberazione e dell’allegato “Linee guida e convenzione tipo
per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio
Idrico Integrato sulle modalità, requisiti e tempi di realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria del settore idrico che comportano un maggior carico
urbanistico” (All. 2);
PRESO ATTO del parere
favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con Deliberazione n.
14 del 9/9/13 trasmesso in data
19/9/2013 (All. 3);
DATO ATTO che la
presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del
Bilancio regionale;
DATO ATTO della
legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio
Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.
A voti unanimi e palesi
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi richiamati
in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:
- di approvare ed il documento allegato,
che ne costituisce parte sostanziale ed integrante, “Linee guida per la
regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti titolari del Servizio
Idrico Integrato per gli interventi che comportano un maggior carico
urbanistico” (All. 1).
- di pubblicare il presente
provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito Internet
della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio sottosezione Acque
Pubbliche e Servizio Idrico Integrato.
Segue
allegato