LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO  il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTE le leggi finanziarie dello Stato,  296/2006 e 244/2007;

VISTA la legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 “Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell’art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione”;

VISTA la legge regionale  13 gennaio 1997 n. 2 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”.

VISTA la legge Statutaria del 28 febbraio 2006 e s. m. e i.  della Regione Abruzzo,

VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”

VISTA la legge regionale  12 aprile 2011 n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed in particolare:

-          l’art. 16 che stabilisce, tra l’altro, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, corrisposto al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale  o  parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi  a  realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria  con le  modalità e  le garanzie  stabilite dal comune.  Gli interventi di urbanizzazione primaria sono  relativi agli interventi su strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

-          l’art. 136, che abrogando l’art. 12 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ha rimosso l’obbligo di un conto corrente vincolato presso la segreteria del comune, per gli oneri di urbanizzazione, destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici generali, nel limite massimo del 30% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

RICHIAMATA la legge 296/2006 (finanziaria 2007) comma 713 art. 1, che ha permesso per l’anno 2007 l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie  e delle sanzioni per una quota fino al 50% per qualsiasi tipo di spesa, e fino al  25% per le spese di manutenzione del patrimonio, già autorizzati dalla legge 311/2004 per l’anno 2005 e 2006;

RICHIAMATA la legge 244/2007 (finanziaria 2008), art. 2 comma 8, che ha prorogato tale previsione di utilizzo per gli anni dal 2008 al 2014;

RICHIAMATA la L.R. 2/97 e s. m. e i. che  attribuisce all’Ente d’Ambito, rispettivamente:

-          all’art. 6  - la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e l’esercizio di tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato;

-          all’art. 9 - funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, in particolare l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti e l'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

RICHIAMATA  la L.R. n. 9/2011 che ha disciplinato l’assetto del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo delimitando un Unico Ambito Territoriale Regionale (ATUR) cui è preposto l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), che ai sensi della LR 9/2011, art. 1, attribuisce ad esso:

-          al comma 6 - tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;

-          al comma 15 – l’approvazione in via definitiva degli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare l’approvazione del  Piano d'Ambito;

RICHIAMATO  il D. Lgs. 152/2006 art. 157 che pone il vincolo del parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’Autorità d’ambito alla realizzazione da parte degli Enti locali  delle opere necessarie per provvedere all’adeguamento del Servizio Idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate;

CONSIDERATO che i contributi di costruzione sono entrate comunali e che le attuali difficoltà finanziarie, nonché la mancanza di liquidità nelle casse comunali, portano ad una pianificazione urbanistica che preveda una sempre maggior crescita edilizia al fine di utilizzare i proventi delle concessioni a copertura delle spese correnti;

CONSIDERATO che l’utilizzo non finalizzato di tali incassi ha come effetto la mancata realizzazione e manutenzione delle  opere di urbanizzazione primaria e che il costo di tale necessaria realizzazione e manutenzione di opere, in particolare di quelle legate al Servizio Idrico Integrato (es. depuratori e collettamenti per i nuovi insediamenti),  non avendo più  copertura finanziaria garantita da un fondo vincolato, ricadrà sul cittadino che pagherà nuovamente, con un aumento in tariffa, per la realizzazione di opere per le quali è stato già versato il contributo;

CONSIDERATA anche l’esigenza di assicurare l’uniformità delle procedure che devono regolare i rapporti tra i soggetti titolari della realizzazione di interventi in aree di nuova urbanizzazione o di estensione o recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico e la contestuale realizzazione o ampliamento o ristrutturazione di reti acquedottistiche, fognarie e di depurazione;

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover regolamentare i rapporti tra il Servizio Idrico Integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico predisponendo linee guida ed una convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato e le modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi, nel caso di:

-          particolare complessità degli interventi previsti;

-          opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi;

-          coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte sostanziale ed integrante “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato per gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico” (All.  1);

CONSIDERATO che l’applicazione di tali linee guida, con la ratifica della convenzione tra il Comune, l’Ente d’Ambito ed il Soggetto Gestore consentirà l’utilizzo esclusivo del contributo richiesto a fronte del permesso di costruire, per la  realizzazione o manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria evitando alla collettività ulteriori costi per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;

RITENUTO di specificare che le opere per la tutela delle risorse idriche sono realizzate dalle Società di gestione del SII, così come previsto dalla disciplina nazionale di settore,  che i contributi pubblici vanno a scomputo degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito, e non concorrono alla definizione della tariffa pagata dagli utenti;

RICHIAMATO il Capo II dello Statuto della Regione Abruzzo “Il Consiglio delle Autonomie Locali” e la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 che istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali,  in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo ed in particolare l’art. 10 , co. 3 della L.R. 41/2007 che prevede l’espressione del parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;

CONSIDERATO che il CAL, per prassi consolidata, esprime il proprio parere su documenti in via d’istruttoria e, pertanto, il documento oggetto del parere è stato  inviato prima dell’approvazione della Giunta Regionale;

RICHIAMATA la nota prot. 3459 Segr/2013 del 26/07/13 del Componente la Giunta Regionale preposto ai Lavori Pubblici di trasmissione della proposta di deliberazione e dell’allegato “Linee guida e convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato sulle modalità, requisiti e tempi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del settore idrico che comportano un maggior carico urbanistico” (All.  2);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con Deliberazione n. 14 del 9/9/13  trasmesso in data 19/9/2013 (All.  3);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione.

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

-          di approvare ed il documento allegato, che ne costituisce parte sostanziale ed integrante, “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato per gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico” (All. 1).

-          di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito Internet della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio sottosezione Acque Pubbliche e Servizio Idrico Integrato.

 

Segue allegato

Allegato 1