LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.) reso esecutivo in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare, l’art. 15, comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di pediatra disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti dalla graduatoria per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

ATTESO che, ai sensi  dell’art. 15, comma 1, del citato A.C.N., il competente “Ufficio Personale Convenzionato del Servizio Sanitario Regionale” predispone annualmente la Graduatoria Regionale dei medici pediatri di libera scelta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in ottemperanza all’art. 15, comma 9 dell’Accordo di cui trattasi dando possibilità ai medici di proporre istanza di riesame inerente la propria posizione in graduatoria nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;

DATO ATTO che l’art. 15, comma 10, del citato A.C.N. dispone che: “La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesima.” e che l’art. 15, comma 1, recita che: “… omissis. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati .... omissis. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli accordi regionali”; 

COSTATATO che,

-          L’art. 15, comma 1, dell’A.C.N. dei M. PLS, nella parte in cui dispone che: “La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra”, ha dato luogo ad un costante incremento della giacenza negli archivi correnti di un rilevante numero di istanze prodotte nel corso degli anni dai medici pediatri;

-          attualmente molti medici pediatri restano iscritti d’ufficio in graduatoria anche se non più interessati;

-          i dati indicati nelle istanze presentate dai medici pediatri per il loro inserimento nelle graduatorie degli anni precedenti, (quali ad esempio la residenza, il recapito telefonico, il proprio status lavorativo, la titolarità o meno di incarichi, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari che possono aver dato luogo alla sospensione, ancorché temporanea da tutti gli incarichi affidati agli stessi) spesso non sono più veritieri e corrispondenti alla realtà oggettiva.

-          tale situazione darebbe luogo all’inserimento in graduatoria di dati inesatti contenenti in alcuni casi situazioni di incompatibilità relative alla sopravvenuta assegnazione di titolarità di incarico, come anche la permanenza in graduatoria di medici deceduti;

COSTATATO che le precitate criticità hanno prodotto:

-          notevoli disservizi e conseguenti rallentamenti sia per quanto concerne la fase istruttoria di stretta competenza degli Uffici regionali, che per quanto concerne quella “operativa” di esclusiva spettanza delle competenti A.S.L. regionali;

-          appesantimenti procedurali relativi alla predisposizione della graduatoria regionale, e all’affidamento degli incarichi a cura delle A.S.L..;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 15, comma 1, del vigente A.C.N. “Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie”;

RITENUTO necessario in relazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N., di procedere allo snellimento burocratico delle attività riferite alla formulazione della graduatoria dei medici pediatri di libera scelta al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione regionale evitando in tal modo ritardi nella pubblicazione della graduatoria e nell’affidamento degli incarichi;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa della procedura, nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

-          di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici Pediatri nella Graduatoria regionale, in anni 2 (due) a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo.

-          di disporre che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici pediatri nella citata Graduatoria decorrerà a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2015 e che verranno esclusi i medici inseriti nella graduatoria valida per l’anno 2012 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione.

-          di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.