LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei
rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.)
reso esecutivo in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente dei rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in
particolare, l’art. 15, comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per
l’espletamento delle attività di pediatra disciplinate dall’Accordo stesso sono
tratti dalla graduatoria per titoli, predisposte annualmente a livello
regionale;
ATTESO che, ai
sensi dell’art. 15, comma 1, del citato A.C.N., il competente “Ufficio Personale Convenzionato del
Servizio Sanitario Regionale” predispone annualmente la Graduatoria Regionale
dei medici pediatri di libera scelta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in ottemperanza all’art. 15, comma 9 dell’Accordo di cui
trattasi dando possibilità ai medici di proporre istanza di riesame inerente la
propria posizione in graduatoria nel termine di 30 giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.A.;
DATO ATTO che l’art.
15, comma 10, del citato A.C.N. dispone che: “La
graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale è
riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati
come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesima.” e che
l’art. 15, comma 1, recita che: “… omissis. La domanda per l’inserimento nella
graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a
revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande
integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati
.... omissis. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande
integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in
corso, con modalità operative definite nell’ambito degli accordi
regionali”;
COSTATATO che,
- L’art. 15, comma 1, dell’A.C.N. dei M. PLS, nella parte in cui dispone che: “La
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola
volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra”, ha dato luogo ad un
costante incremento della giacenza negli archivi correnti di un rilevante
numero di istanze prodotte nel corso degli anni dai medici pediatri;
- attualmente molti medici pediatri
restano iscritti d’ufficio in graduatoria anche se non più interessati;
- i dati indicati nelle istanze
presentate dai medici pediatri per il loro inserimento nelle graduatorie degli
anni precedenti, (quali ad esempio la residenza, il recapito telefonico, il
proprio status lavorativo, la titolarità o meno di incarichi, l’esistenza di
eventuali provvedimenti disciplinari che possono aver dato luogo alla
sospensione, ancorché temporanea da tutti gli incarichi affidati agli stessi)
spesso non sono più veritieri e corrispondenti alla realtà oggettiva.
- tale situazione darebbe luogo
all’inserimento in graduatoria di dati inesatti contenenti in alcuni casi
situazioni di incompatibilità relative alla sopravvenuta assegnazione di
titolarità di incarico, come anche la permanenza in graduatoria di medici
deceduti;
COSTATATO che le
precitate criticità hanno prodotto:
- notevoli disservizi e conseguenti
rallentamenti sia per quanto concerne la fase istruttoria di stretta competenza
degli Uffici regionali, che per quanto concerne quella “operativa” di esclusiva
spettanza delle competenti A.S.L. regionali;
- appesantimenti procedurali relativi
alla predisposizione della graduatoria regionale, e all’affidamento degli
incarichi a cura delle A.S.L..;
CONSIDERATO che, a
norma dell’art. 15, comma 1, del vigente A.C.N. “Le
Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo,
procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi
necessari alla formazione delle graduatorie”;
RITENUTO necessario in
relazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N., di procedere allo snellimento burocratico delle
attività riferite alla formulazione della graduatoria dei medici pediatri di
libera scelta al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione regionale
evitando in tal modo ritardi nella pubblicazione della graduatoria e
nell’affidamento degli incarichi;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato
acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria
di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa della
procedura, nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente
provvedimento alla normativa vigente;
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in narrativa:
- di fissare il termine di permanenza di
iscrizione dei medici Pediatri nella Graduatoria regionale, in anni 2 (due) a
partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da
quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione
Abruzzo.
- di disporre che il termine di due anni
di permanenza di iscrizione dei medici pediatri nella citata Graduatoria
decorrerà a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2015
e che verranno esclusi i medici inseriti nella graduatoria valida per l’anno
2012 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse
all’iscrizione.
- di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.