IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del
14.03.2012, ha dato attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
EVIDENZIATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, e disciplina i requisiti da possedere per
l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, determina l’avvio della procedura di
cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
- che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett.
a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo
comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA
D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
RICHIAMATA la determina
direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le
competenze afferenti le Associazioni di Promozione Sociale sono state
temporaneamente attribuite all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e
Comunicazione del Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro,
Formative e Sociali;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n. 148331 del 07/06/2013, presentata
dall’associazione di promozione sociale denominata “ADIMA” concernente la
richiesta di iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c) del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
RILEVATO
- che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata,
riscontrando una carenza della documentazione allegata;
- che, con note prot.
n. RA/183035 del 17/07/2013 e n. RA/ 246497 del 07/10/2013, il competente
Ufficio ha provveduto a richiedere le integrazioni nel termine perentorio di
giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento delle sopracitate comunicazioni;
PRESO ATTO che
l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna
documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di
istruttoria e comunicati all'associazione stessa;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata
“ADIMA” con sede legale nel Comune di Ortona (CH), alla Sezione prima Articolazione
c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della
funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di
staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte
di:
- prendere atto che con nota acquisita
al prot. della Direzione n. 148331 del 07/06/2013
l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ADIMA” con sede legale nel
Comune di Ortona (CH) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- prendere inoltre atto dell’esito
negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dall'associazione denominata “ADIMA” con sede legale
nel Comune di Ortona (CH) finalizzata ad
ottenere l’iscrizione alla Sezione prima Articolazione c) del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- prendere infine atto che l'associazione de qua, non ha prodotto, tra
la documentazione richiesta, la marca da bollo per la regolarizzazione ai fini
dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego previsto all'art. 8,
comma 2, lettera h, della L.R. 11/12;
- formalizzare il diniego
all’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
dell’Associazione denominata “ ADIMA ” con sede legale nel Comune di Ortona
(CH) alla Sezione prima Articolazione c) del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
- precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso
ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della L.R. 11/12;
- trasmettere copia del presente atto al
Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- disporre, ai sensi dell’art. 3, comma
3 della L.R. 38/04 e s.m.i,
la pubblicazione integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché
la relativa notifica all'associazione interessata.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis