LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTA  la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)” e in particolare l’articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

CONSIDERATO che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

CONSIDERATO altresì che il suddetto decreto demanda alle Regioni l’espletamento delle funzioni trasferite;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 23.06.2008 n. 544, pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in parola, demandando alle AASSLL il compito di garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie all’interno delle strutture penitenziarie ubicate nel territorio regionale;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato istituito l’Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria con il compito di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza;

DATO ATTO altresì che in sede di Conferenza unificata è stato istituito il Comitato paritetico interistituzionale, previsto dall’art. 5 comma 2 del DPCM 1 aprile 2008, che ha il compito di elaborare e proporre accordi condivisi per l’attuazione delle “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale” di cui all’allegato A al DPCM 1 aprile 2008;

VISTE le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) di cui al D.L. 211/2011 art. 3 ter convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9, che prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari anche attraverso strutture ,  per le quali ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza sono  definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 ter del D.L. 211/2011, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 01-10-2012  (pubblicato in G.U. del 19-11-2012) di  definizione, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

DATO ATTO che la Legge 17 febbraio 2012, n. 9 all’art. 3-ter di conversione del decreto legislativo del 22  dicembre 2011, n. 211, autorizza la spesa per la copertura degli oneri per la realizzazione del programma di che trattasi assegnando alle Regioni le risorse mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 legge 67/88;

CONSIDERATO che con l’atto della Conferenza Unificata rep. atti n. 139/CU del 06.12.2012 tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali si sancisce l’intesa sullo schema di decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, concernente il riparto delle risorse dei cui all’art. 3 ter comma 6 del D.L. 211/2011 convertito con L. 9/2012 come modificato con D. L.58/2012 convertito in L.189/2012;

PRESO ATTO che in base allo schema di decreto di cui alla succitata Intesa, alla Regione Abruzzo viene assegnato l’importo di euro 3.681.012,21 per la costruzione o ristrutturazione  di strutture sanitarie per l’ esecuzione delle   misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO che ai sensi dell’art.2 dello schema di  decreto succitato  le Regioni entro 60 gg dalla pubblicazione dello stesso devono presentare  uno specifico programma di utilizzo delle risorse contenente :

1.         descrizione complessiva degli interventi progettuali con indicazione del  numero, ubicazione geografica e caratteristiche delle strutture da realizzare;

2.         valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi sanitari  operanti dopo l’intervento, oltre che informazioni  sulla modalità che si intendono  adottare per il reperimento delle risorse umane necessarie;

3.         il soggetto attuatore, l’ubicazione, la popolazione servita, tipologia di intervento, numero posti letto, il livello di progettazione, superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell’opera;

VISTA l’Intesa rep. atti n. 140/CU del 06.12.2012 tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sulla  proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto delle risorse dei cui all’art. 3 ter comma 7 del D.L.  211/2011 convertito con L.9/2012 come modificato con D.L. 158/2012 convertito in L.189/2012;

DATO ATTO che alla Regione Abruzzo in base alla succitata Intesa viene assegnato l’importo di euro  804.788,00 da utilizzare per le spese di parte corrente derivanti dal processo di superamento dell’OPG ivi inclusi gli oneri derivanti dall’assunzione di personale ;

 CONSIDERATO CHE  dall’ultima rilevazione effettuata  nell’anno 2012  presso i Distretti di Salute Mentale delle ASL risulta che nella Regione Abruzzo sono presenti n.18 internati con la seguente differenziazione territoriale:

-          ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila: alla data del 02 agosto 2012 sono presenti n.2 pazienti

-          ASL 2 Lanciano Vasto Chieti: alla data del 30 luglio 2012 sono presenti in OPG n. 7 pazienti

-          ASL 3  Pescara:  alla data del 24 luglio 2012 sono presenti in OPG n.6 pazienti.

-          ASL 4 Teramo: alla data del 25 luglio 2012 sono presenti in OPG n.3 pazienti.

VISTO  che in base al numero, alla distribuzione territoriale degli internati e  al finanziamento assegnato, pari ad € 3.681.012,21 , si ritiene :

1.         di realizzare   una struttura  da 20 posti letto,  nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal  Decreto  del Ministro della Salute del  01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;

2.         di allocare la struttura nel territorio della ASL di  Lanciano Vasto Chieti soggetto attuatore dell’intervento;

CONSIDERATO che è stato acquisito l’assenso della ASL di  Lanciano Vasto Chieti ad essere il soggetto attuatore dell’intervento strutturale in oggetto nella riunione del 10.01.2013 tenutasi presso la Direzione Politiche della Salute convocata dall’Assessore preposto al ramo con nota prot. n.9/Seg/Pe del 07.01.13;

VISTA la L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

DATO ATTO che  la presente delibera non comporta oneri economici sul Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.         di programmare, con l’importo assegnato alla Regione Abruzzo pari ad € 3.681.012,21, la realizzazione di  una  struttura destinata ad accogliere  i  residenti in Abruzzo cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia  da 20 posti letto nel  rispetto, relativamente ai requisiti per le suddette articolazioni, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, integrazioni contenute nel  Decreto  del Ministro della Salute del  01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;

2.         di allocare la struttura nel territorio della ASL di  Lanciano Vasto Chieti  soggetto attuatore dell’intervento.

3.         di dare mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti  di rimettere al Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute  della Regione Abruzzo uno Studio di Fattibilità/ progetto preliminare, nel rispetto delle indicazioni normative  di settore vigenti e di quanto stabilito nella presente deliberazione,  contenente:

-          ubicazione della struttura e caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali dell’area, la popolazione servita;

-          descrizione complessiva della struttura di 20 posti letto con  indicazione della tipologia  della superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell’opera;

-          valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi sanitari  operanti dopo l’intervento, oltre che informazioni  sulla modalità che si intendono  adottare per il reperimento delle risorse umane necessarie;

4.         di impegnarsi con successivo atto ad assegnare alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti il finanziamento assentito  per l’intervento in questione;

5.         di inviare, per notifica, il presente provvedimento alla ASL Lanciano Vasto Chieti, per gli specifici adempimenti di competenza,;

6.         di dare mandato al Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute  di porre in essere, per quanto di competenza, per la definizione dello specifico programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate  ai sensi del D.L. 211/2011 art. 3/ter convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9 e ogni successivo adempimento finalizzato alla concreta realizzazione dell’opera; 

7.         di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.