LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della
medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998,
n. 419;
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008)” e in particolare l’articolo 2, comma 283, secondo
cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i
criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;
CONSIDERATO che in
attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito
DPCM avente per oggetto “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;
CONSIDERATO altresì che
il suddetto decreto demanda alle Regioni l’espletamento delle funzioni
trasferite;
DATO ATTO che la Giunta
Regionale con propria deliberazione del 23.06.2008 n. 544, pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in
parola, demandando alle AASSLL il compito di garantire in modo uniforme i
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie all’interno
delle strutture penitenziarie ubicate nel territorio regionale;
DATO ATTO che con la
medesima deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato istituito
l’Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria con il compito
di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi a tutela della salute
dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale,
garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza;
DATO ATTO altresì che
in sede di Conferenza unificata è stato istituito il Comitato paritetico
interistituzionale, previsto dall’art. 5 comma 2 del DPCM 1 aprile 2008, che ha
il compito di elaborare e proporre accordi condivisi per l’attuazione delle
“Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a
tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari
e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale” di cui all’allegato A al
DPCM 1 aprile 2008;
VISTE le disposizioni
per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) di
cui al D.L. 211/2011 art. 3 ter convertito con Legge
17 febbraio 2012 n. 9, che prevede il completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari anche attraverso strutture , per le quali ulteriori requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza sono definite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ;
CONSIDERATO che ai
sensi dell’art. 3 ter del D.L. 211/2011, in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle
che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa
valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da
dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali
psichiatrici giudiziari;
VISTO il Decreto del
Ministro della Salute del 01-10-2012
(pubblicato in G.U. del 19-11-2012) di
definizione, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, degli ulteriori requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza,
relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate
le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
DATO ATTO che la Legge
17 febbraio 2012, n. 9 all’art. 3-ter di conversione del decreto legislativo
del 22 dicembre 2011, n. 211, autorizza
la spesa per la copertura degli oneri per la realizzazione del programma di che
trattasi assegnando alle Regioni le risorse mediante la procedura di attuazione
del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 legge 67/88;
CONSIDERATO che con
l’atto della Conferenza Unificata rep. atti n. 139/CU del 06.12.2012 tra il
Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie
locali si sancisce l’intesa sullo schema di decreto del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, concernente il riparto
delle risorse dei cui all’art. 3 ter comma 6 del D.L.
211/2011 convertito con L. 9/2012 come modificato con D. L.58/2012 convertito
in L.189/2012;
PRESO ATTO che in base
allo schema di decreto di cui alla succitata Intesa, alla Regione Abruzzo viene
assegnato l’importo di euro 3.681.012,21 per la costruzione o
ristrutturazione di strutture sanitarie
per l’ esecuzione delle misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione
a casa di cura e custodia;
VISTO che ai sensi
dell’art.2 dello schema di decreto
succitato le Regioni entro 60 gg dalla pubblicazione dello stesso devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle
risorse contenente :
1. descrizione complessiva degli
interventi progettuali con indicazione del
numero, ubicazione geografica e caratteristiche delle strutture da
realizzare;
2. valutazione sulla dimensione e
composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi
sanitari operanti dopo l’intervento,
oltre che informazioni sulla modalità
che si intendono adottare per il
reperimento delle risorse umane necessarie;
3. il soggetto attuatore, l’ubicazione, la
popolazione servita, tipologia di intervento, numero posti letto, il livello di
progettazione, superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le
attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione,
di appaltabilità e di realizzazione dell’opera;
VISTA l’Intesa rep.
atti n. 140/CU del 06.12.2012 tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano e le autonomie locali sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE
concernente il riparto delle risorse dei cui all’art. 3 ter
comma 7 del D.L. 211/2011 convertito con
L.9/2012 come modificato con D.L. 158/2012 convertito in L.189/2012;
DATO ATTO che alla
Regione Abruzzo in base alla succitata Intesa viene assegnato l’importo di
euro 804.788,00 da utilizzare per le
spese di parte corrente derivanti dal processo di superamento dell’OPG ivi
inclusi gli oneri derivanti dall’assunzione di personale ;
CONSIDERATO CHE dall’ultima rilevazione effettuata nell’anno 2012 presso i Distretti di Salute Mentale delle
ASL risulta che nella Regione Abruzzo sono presenti n.18 internati con la
seguente differenziazione territoriale:
- ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila: alla
data del 02 agosto 2012 sono presenti n.2 pazienti
- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti: alla data
del 30 luglio 2012 sono presenti in OPG n. 7 pazienti
- ASL 3
Pescara: alla data del 24 luglio
2012 sono presenti in OPG n.6 pazienti.
- ASL 4 Teramo: alla data del 25 luglio
2012 sono presenti in OPG n.3 pazienti.
VISTO che in base al numero, alla distribuzione
territoriale degli internati e al
finanziamento assegnato, pari ad € 3.681.012,21 , si ritiene :
1. di realizzare una struttura da 20 posti letto, nel rispetto dei requisiti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal Decreto
del Ministro della Salute del
01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi;
2. di allocare la struttura nel territorio
della ASL di Lanciano Vasto Chieti
soggetto attuatore dell’intervento;
CONSIDERATO che è stato
acquisito l’assenso della ASL di
Lanciano Vasto Chieti ad essere il soggetto attuatore dell’intervento
strutturale in oggetto nella riunione del 10.01.2013 tenutasi presso la
Direzione Politiche della Salute convocata dall’Assessore preposto al ramo con
nota prot. n.9/Seg/Pe del 07.01.13;
VISTA la L. R. 77/99 e
ss. mm. ed integrazioni;
DATO ATTO che la presente delibera non comporta oneri
economici sul Bilancio regionale;
DATO ATTO che il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e
approvate
1. di programmare, con l’importo assegnato
alla Regione Abruzzo pari ad € 3.681.012,21, la realizzazione di una
struttura destinata ad accogliere
i residenti in Abruzzo cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia da 20 posti letto nel rispetto, relativamente ai requisiti per le
suddette articolazioni, di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, integrazioni contenute nel Decreto
del Ministro della Salute del
01.10.2012 recante ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi;
2. di allocare la struttura nel territorio
della ASL di Lanciano Vasto Chieti soggetto attuatore dell’intervento.
3. di dare mandato alla ASL Lanciano Vasto
Chieti di rimettere al Servizio
Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie
della Direzione Politiche della Salute
della Regione Abruzzo uno Studio di Fattibilità/ progetto preliminare,
nel rispetto delle indicazioni normative
di settore vigenti e di quanto stabilito nella presente
deliberazione, contenente:
- ubicazione della struttura e
caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali dell’area, la popolazione
servita;
- descrizione complessiva della
struttura di 20 posti letto con
indicazione della tipologia della
superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie
e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell’opera;
- valutazione sulla dimensione e
composizione delle risorse umane necessarie alla funzionalità dei servizi
sanitari operanti dopo l’intervento,
oltre che informazioni sulla modalità
che si intendono adottare per il reperimento
delle risorse umane necessarie;
4. di impegnarsi con successivo atto ad
assegnare alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti il
finanziamento assentito per l’intervento
in questione;
5. di inviare, per notifica, il presente
provvedimento alla ASL Lanciano Vasto Chieti, per gli specifici adempimenti di
competenza,;
6. di dare mandato al Servizio
Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie
della Direzione Politiche della Salute
di porre in essere, per quanto di competenza, per la definizione dello
specifico programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del D.L. 211/2011 art. 3/ter convertito con Legge 17 febbraio 2012 n. 9 e ogni
successivo adempimento finalizzato alla concreta realizzazione dell’opera;
7. di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.