LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 100 della Legge n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” nel quale è previsto che “Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il  CIPE può destinare: a)  una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese”;

ATTESO che, secondo quanto previsto dall’ art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  la garanzia del fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni,  alle Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art. 2 , comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che, inoltre, la stessa garanzia è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva  fidi  di cui all’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993 e dagli  intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106  dello stesso decreto legislativo;

RICHIAMATA  la legge  15/03/1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” , il cui art. 18, comma 1, lett. r)  stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo stato, rientra la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza Unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

RICHIAMATO il Decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 248/99 concernente “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che prevede, all’art. 2, comma 8, che “nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle Piccole e Medie Imprese e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza delle Regioni”;

RICHIAMATO l’atto di repertorio n. 486 con il quale la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 200,1 ha individuato le indicazioni procedurali ai fini dell’adozione della deliberazione di cui al citato  art. 18, comma 1, lettera r) del D.lgs. 112/1998 per l’individuazione delle regioni sul cui  territorio il fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche allo scopo di assicurare, da un lato, omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall’altro, parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale;

ATTESO che l’art. 1 del citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata presenta richiesta alla Conferenza unificata di limitazione dell’intervento del fondo di cui all’art. 2,  comma 100, lettera a) della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,    ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e che la suddetta richiesta deve essere corredata dalla relazione di cui al successivo art. 2;

ATTESO che l’art. 2 del citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata produce una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento agli elementi di seguito riportati, e cioè tipologia di operazioni ammissibili, soggetti beneficiari, percentuali di copertura della garanzia, costi della garanzia, tempi e modalità di concessione;

ATTESO che con  delibere della predetta Conferenza, rispettivamente  in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003, la regione Toscana e la regione Lazio sono già state individuate, ai sensi del menzionato articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  quali regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

RICHIAMATO l’art. 13 del  D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n, 326 che detta la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi;

RICHIAMATO il  D. Lgs. 13/8/2010, n. 141 e s.m. e i. “Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, che, tra l’altro, ha abrogato l’art. 155, c. 4 del D. Lgs 385/1993;

RICHIAMATO l’art. 112 del citato D Lgs. 141/2010 che prevede l’iscrizione dei Confidi in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis del medesimo decreto legislativo, subordinando l’iscrizione medesima al ricorrere di determinate condizioni di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012 con cui sono state approvate le “Condizioni di ammissibilità  e le disposizioni d carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia”, che definisce i Confidi quali “ i soggetti di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326”;

VISTO il documento,  Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello  stesso, denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale”, che  risulta completo di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2 del citato atto della Conferenza unificata Rep. n. 486 del 26 luglio 2001;

DATO ATTO che nella citata “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale” è riportato, in particolare che, nell’ambito di confronti con le Associazioni di categoria  in materia di misure apprestate dalla Regione ai fini del sostegno al credito, è emersa l’ipotesi di richiedere alla  Conferenza Unificata di individuare la Regione Abruzzo come regione sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662  limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi abruzzesi,  per finanziamenti di importo massimo di € 100.000,00, in questo modo  facilitando l’avvio della procedura di “riassicurazione di portafoglio”, che consentirebbe, oltretutto, un utilizzo delle risorse del fondo molto più ampio ed efficace per le imprese abruzzesi;

ATTESO che, nella relazione di cui trattasi,  è stato altresì dato atto, per  quanto riguarda l’esistenza di fondi  regionali di garanzia, che allo stato, non sussistono  risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia della Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. 785 del 6/9/2004 ( e successiva D.G.R. n. 712 del 30/11/2009), derivante dalla disponibilità trasferita alla Regione e non impegnata del Fondo centrale di Garanzia  ex Legge 1068/64, mentre l’art. 5 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi), che prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia regionale per la concessione di cogaranzie e di controgaranzie ai Confidi, ad oggi non ha trovato applicazione, a causa della carenza di adeguate risorse finanziarie;

ATTESO che nella medesima relazione è stato altresì richiamato il ruolo svolto dai confidi abruzzesi per arginare gli effetti della crisi finanziaria in atto da alcuni anni  che ha fatto registrare forti difficoltà e maggiori costi nella erogazione del credito da parte degli istituti bancari  alle PMI, ed è stato posto in evidenza che l’attività degli stessi  ha costituito veramente  la chiave di volta per assicurare il credito alle imprese, in una situazione in cui, in specie per ciò che concerne il rischio del credito, le banche sono state  obbligate a fare ricorso a sistemi di rating sempre più avanzati, legando conseguentemente con maggiore rigore il fabbisogno finanziario al rischio ad esso connesso, procurando un innalzamento del costo del denaro per gli imprenditori;

ATTESO che nella relazione citata, è stata argomentata l’opportunità di presentare alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326  e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa,  per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, in virtù del fatto che gli stessi Confidi sono in grado di svolgere efficacemente la funzione  di prestazione della controgaranzia presso il Fondo centrale di garanzia;

ATTESO che nella relazione suddetta sono  stati evidenziati i vantaggi dell’eventuale accoglimento da parte della Conferenza unificata  della proposta da avanzare, dal quale potrebbero  generarsi consistenti effetti positivi per tutta la filiera, come illustrati nella stessa relazione e  di seguito sintetizzati:

-          la modalità esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto (fino ad € 100.000,00) a favore delle piccole e medie imprese per i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326  e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, è l’unica modalità operativa che consentirebbe  di generare un effetto positivo sia per la banca sia per il Confidi in termini  di riduzione degli assorbimenti patrimoniali e di copertura delle perdite;

-          la stessa modalità, inoltre, potrebbe assurgere a procedura ottimale di utilizzo del fondo a favore di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le PMI, gli Istituti di credito,  il Fondo centrale di garanzia,  i Confidi, rivestendo altresì valenza anche in relazione all’operatività per portafogli, estesa alla controgaranzia sulle garanzie concesse dai confidi, che prevede il rilascio di una controgaranzia su portafogli di domande e non sulla singola esposizione;

 RITENUTO dover approvare l’Allegato 1 al presente atto, denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del  sistema di garanzia operante sul territorio regionale”, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTA, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, l’opportunità di avanzare alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia  dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa,  per le operazioni fino ad € 100.000,00, come illustrata nell’Allegato 1, denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale”,  parte integrante e sostanziale del presente atto, in considerazione dei vantaggi che potrebbero scaturire dall’eventuale accoglimento della proposta inoltrata da parte della Conferenza unificata, come evidenziati nella citata Relazione, e come sopra sintetizzati;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di presentare  alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la  richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo,  dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa,  per le operazioni di importo fino ad  € 100.000,00,  corredata dalla “Relazione descrittiva delle caratteristiche del  sistema di garanzia operante sul territorio regionale” di cui all’Allegato 1, parte integrante s sostanziale del presente atto, secondo le indicazioni procedurali di cui al richiamato atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della stessa Conferenza Unificata;

ATTESO, altresì, dover  richiedere che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia di cui trattasi alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa per le operazioni di importo fino ad €. 100.000, sia estesa anche in relazione all’operatività per portafogli di cui all’art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall’art. 36, c. 10 - sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 e successivamente dall’art. 1, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, , n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” , convertito, con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

ATTESO dover di demandare  al  Dirigente del  Servizio Sviluppo dell’Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo l’adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla presentazione alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo,  dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad  € 100.000,00, come corredata dalla “Relazione descrittiva delle caratteristiche del  sistema di garanzia operante sul territorio regionale” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del  presente atto;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITO il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.         di approvare il documento di cui all’art. 2 dell’atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, Allegato 1 al  presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,  denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del  sistema di garanzia operante sul territorio regionale”;

2.         di presentare alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la  richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo,  dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13  del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa,  per le operazioni di importo fino ad  € 100.000,00,  corredata dalla “Relazione descrittiva delle caratteristiche  del sistema di garanzia operante sul territorio regionale” di cui al precedente punto 1);

3.         di richiedere che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei Confidi di cui al precedente punto 2) del presente deliberato sia estesa anche in relazione all’operatività per portafogli di di cui all’art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i.;

4.         di demandare  al  Dirigente del  Servizio Sviluppo dell’Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo l’adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla presentazione alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, corredata della Relazione di cui al punto 1) dello stesso;

5.         di procedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

 

Segue allegato

Allegato 1