LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO l’art. 2,
comma 100 della Legge n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” nel quale è previsto che “Nell’ambito delle risorse di cui al comma
99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai
commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400
miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso
il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e
medie imprese”;
ATTESO che, secondo
quanto previsto dall’ art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la garanzia del fondo di cui al citato art.
2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 può essere concessa alle banche,
agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni, alle Società finanziarie
per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art. 2 , comma 3
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee
e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che, inoltre, la
stessa garanzia è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all’art. 155, comma
4, del decreto legislativo 385/1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art.
106 dello stesso decreto legislativo;
RICHIAMATA la legge
15/03/1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” , il cui art. 18, comma 1, lett. r) stabilisce che, tra le funzioni
amministrative che rimangono in capo allo stato, rientra la gestione del fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza Unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le
regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla
contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
RICHIAMATO il Decreto
del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 248/99
concernente “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese” che prevede, all’art. 2, comma 8, che “nel caso in cui siano operanti
fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le
operazioni relative alle Piccole e Medie Imprese e ai consorzi ubicati nel
territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza delle
Regioni”;
RICHIAMATO l’atto di
repertorio n. 486 con il quale la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.
Lgs. 28/8/1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio
200,1 ha individuato le indicazioni procedurali ai fini dell’adozione della deliberazione
di cui al citato art. 18, comma 1,
lettera r) del D.lgs. 112/1998 per l’individuazione delle regioni sul cui territorio il fondo di garanzia di cui
all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 limita il proprio
intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche allo scopo di assicurare, da un
lato, omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a
livello locale, dall’altro, parità di trattamento verso tutte le piccole e
medie imprese operanti nel territorio nazionale;
ATTESO che l’art. 1 del
citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata presenta
richiesta alla Conferenza unificata di limitazione dell’intervento del fondo di
cui all’art. 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e che la suddetta richiesta deve
essere corredata dalla relazione di cui al successivo art. 2;
ATTESO che l’art. 2 del
citato atto della Conferenza unificata stabilisce che la regione interessata
produce una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia
operante sul proprio territorio, con particolare riferimento agli elementi di
seguito riportati, e cioè tipologia di operazioni ammissibili, soggetti
beneficiari, percentuali di copertura della garanzia, costi della garanzia,
tempi e modalità di concessione;
ATTESO che con delibere della predetta Conferenza,
rispettivamente in data 28 novembre 2002
e 10 dicembre 2003, la regione Toscana e la regione Lazio sono già state
individuate, ai sensi del menzionato articolo 18, comma 1, lettera r) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
quali regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all’art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri
interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
RICHIAMATO l’art. 13
del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n, 326
che detta la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi;
RICHIAMATO il D. Lgs. 13/8/2010,
n. 141 e s.m. e i. “Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti
di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, che, tra l’altro, ha abrogato
l’art. 155, c. 4 del D. Lgs 385/1993;
RICHIAMATO l’art. 112
del citato D Lgs. 141/2010 che prevede l’iscrizione
dei Confidi in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis del
medesimo decreto legislativo, subordinando l’iscrizione medesima al ricorrere
di determinate condizioni di cui all’art. 13
del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n, 326;
RICHIAMATO, altresì, il
Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012 con cui sono state approvate le
“Condizioni di ammissibilità e le
disposizioni d carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia”,
che definisce i Confidi quali “ i soggetti di cui all’art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326”;
VISTO il
documento, Allegato 1 al presente atto,
parte integrante e sostanziale dello
stesso, denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del
sistema di garanzia operante sul territorio regionale”, che risulta completo di tutti gli elementi
richiesti dall’art. 2 del citato atto della Conferenza unificata Rep. n. 486
del 26 luglio 2001;
DATO ATTO che nella
citata “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia
operante sul territorio regionale” è riportato, in particolare che, nell’ambito
di confronti con le Associazioni di categoria
in materia di misure apprestate dalla Regione ai fini del sostegno al
credito, è emersa l’ipotesi di richiedere alla
Conferenza Unificata di individuare la Regione Abruzzo come regione sul
cui territorio il Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 limita il
proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei
fidi abruzzesi, per finanziamenti di
importo massimo di € 100.000,00, in questo modo
facilitando l’avvio della procedura di “riassicurazione di portafoglio”,
che consentirebbe, oltretutto, un utilizzo delle risorse del fondo molto più
ampio ed efficace per le imprese abruzzesi;
ATTESO che, nella
relazione di cui trattasi, è stato
altresì dato atto, per quanto riguarda
l’esistenza di fondi regionali di
garanzia, che allo stato, non sussistono
risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia della Regione
Abruzzo di cui alla D.G.R. n. 785 del 6/9/2004 ( e
successiva D.G.R. n. 712 del 30/11/2009), derivante
dalla disponibilità trasferita alla Regione e non impegnata del Fondo centrale
di Garanzia ex Legge 1068/64, mentre
l’art. 5 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge
organica in materia di Confidi), che prevede la possibilità di istituire un
fondo di garanzia regionale per la concessione di cogaranzie e di
controgaranzie ai Confidi, ad oggi non ha trovato applicazione, a causa della
carenza di adeguate risorse finanziarie;
ATTESO che nella
medesima relazione è stato altresì richiamato il ruolo svolto dai confidi
abruzzesi per arginare gli effetti della crisi finanziaria in atto da alcuni
anni che ha fatto registrare forti
difficoltà e maggiori costi nella erogazione del credito da parte degli
istituti bancari alle PMI, ed è stato
posto in evidenza che l’attività degli stessi
ha costituito veramente la chiave
di volta per assicurare il credito alle imprese, in una situazione in cui, in
specie per ciò che concerne il rischio del credito, le banche sono state obbligate a fare ricorso a sistemi di rating
sempre più avanzati, legando conseguentemente con maggiore rigore il fabbisogno
finanziario al rischio ad esso connesso, procurando un innalzamento del costo
del denaro per gli imprenditori;
ATTESO che nella
relazione citata, è stata argomentata l’opportunità di presentare alla
Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs.
28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione
Abruzzo, dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.
326 e s.m. e i., iscritti nel registro
delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno
sede legale e/o operativa, per le
operazioni di importo fino ad € 100.000,00, in virtù del fatto che gli stessi
Confidi sono in grado di svolgere efficacemente la funzione di prestazione della controgaranzia presso il
Fondo centrale di garanzia;
ATTESO che nella
relazione suddetta sono stati
evidenziati i vantaggi dell’eventuale accoglimento da parte della Conferenza
unificata della proposta da avanzare,
dal quale potrebbero generarsi
consistenti effetti positivi per tutta la filiera, come illustrati nella stessa
relazione e di seguito sintetizzati:
- la modalità esclusivamente in
controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto (fino ad €
100.000,00) a favore delle piccole e medie imprese per i Consorzi di garanzia
collettiva dei fidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.
326 e s.m. e i., iscritti nel registro
delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede
legale e/o operativa, è l’unica modalità operativa che consentirebbe di generare un effetto positivo sia per la
banca sia per il Confidi in termini di
riduzione degli assorbimenti patrimoniali e di copertura delle perdite;
- la stessa modalità, inoltre, potrebbe
assurgere a procedura ottimale di utilizzo del fondo a favore di tutti i
soggetti coinvolti, ovvero le PMI, gli Istituti di credito, il Fondo centrale di garanzia, i Confidi, rivestendo altresì valenza anche
in relazione all’operatività per portafogli, estesa alla controgaranzia sulle
garanzie concesse dai confidi, che prevede il rilascio di una controgaranzia su
portafogli di domande e non sulla singola esposizione;
RITENUTO dover approvare l’Allegato 1 al
presente atto, denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio
regionale”, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTA, alla luce
delle argomentazioni sopra riportate, l’opportunità di avanzare alla Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n.
281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo,
dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi
di cui all’art. 13 del D.L. 30/9/2003,
n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province
della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni fino ad € 100.000,00, come
illustrata nell’Allegato 1, denominato “Relazione descrittiva delle
caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio
regionale”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in considerazione dei vantaggi che potrebbero
scaturire dall’eventuale accoglimento della proposta inoltrata da parte della
Conferenza unificata, come evidenziati nella citata Relazione, e come sopra
sintetizzati;
RITENUTO, pertanto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di presentare alla Conferenza unificata di cui all’art. 8
del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio
della Regione Abruzzo, dell’intervento
del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all’art. 13 del D.L.
30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o
più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o
operativa, per le operazioni di importo
fino ad € 100.000,00, corredata dalla “Relazione descrittiva delle
caratteristiche del sistema di garanzia
operante sul territorio regionale” di cui all’Allegato 1, parte integrante s
sostanziale del presente atto, secondo le indicazioni procedurali di cui al
richiamato atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della stessa Conferenza
Unificata;
ATTESO, altresì,
dover richiedere che la Conferenza
Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell’intervento del Fondo
di garanzia di cui trattasi alla controgaranzia dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all’art. 13 del
D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o
più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa
per le operazioni di importo fino ad €. 100.000, sia estesa anche in relazione
all’operatività per portafogli di cui all’art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, modificato dall’art. 36, c. 10 - sexies del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17/12/2012, n. 221 e successivamente dall’art. 1, comma 5, del D.L. 21 giugno
2013, , n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ,
convertito, con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ATTESO dover di
demandare al Dirigente del
Servizio Sviluppo dell’Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e
del Turismo l’adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine alla
presentazione alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel
territorio della Regione Abruzzo,
dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13
del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle
imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede
legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, come corredata dalla “Relazione
descrittiva delle caratteristiche del
sistema di garanzia operante sul territorio regionale” di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla legittimità del
presente provvedimento;
SENTITO il Relatore;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il documento di cui
all’art. 2 dell’atto di repertorio n. 486 del 26 luglio 2001 della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n.
281, Allegato 1 al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso,
denominato “Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio
regionale”;
2. di presentare alla Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la
richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell’intervento del Fondo di garanzia di cui
all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla
controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326 e s.m. e i.,
iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo
nella quale hanno sede legale e/o operativa,
per le operazioni di importo fino ad
€ 100.000,00, corredata dalla
“Relazione descrittiva delle caratteristiche
del sistema di garanzia operante sul territorio regionale” di cui al
precedente punto 1);
3. di richiedere che la Conferenza
Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell’intervento del Fondo
di garanzia alla controgaranzia dei Confidi di cui al precedente punto 2) del
presente deliberato sia estesa anche in relazione all’operatività per
portafogli di di cui all’art. 39, c. 4, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e s.m. e i.;
4. di demandare al
Dirigente del Servizio Sviluppo
dell’Artigianato della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo l’adozione
dei consequenziali provvedimenti in ordine alla presentazione alla Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n.
281 della richiesta di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, corredata
della Relazione di cui al punto 1) dello stesso;
5. di procedere alla pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A.T.
Segue
allegato