Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Funzioni di polizia amministrativa locale

Art. 2 - Svolgimento dell'attività sul territorio

Art. 3 - Requisiti di carattere generale per la selezione del personale

Art. 4 - Organizzazione del personale della polizia locale

Art. 5 - Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale

TITOLO II

Ordinamento della polizia locale comunale

Art. 6 - Istituzione del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale

Art. 7 - Compiti degli addetti alla polizia locale comunale

Art. 8 - Attività del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi

Art. 9 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 10 - Principi organizzativi

Art. 11 - Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale

Art. 12 - Regolamento della polizia locale comunale

Art. 13 - Gestione associata

Art. 14 – Incentivazione della gestione associata

TITOLO III

Ordinamento della polizia locale provinciale

Art. 15 - Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale

Art. 16 - Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale

Art. 17 - Regolamento provinciale

Art. 18 - Gestione associata tra gli Enti

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale

TITOLO IV

Formazione e aggiornamento del personale della polizia locale

Art. 20 - Scuola regionale di polizia locale

Art. 21 - Attività formativa

Art. 22 - Formazione di base

Art. 23 - Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana

TITOLO V

Funzioni della Regione

Art. 24 - Interventi regionali

Art. 25 - Comitato consultivo per la polizia locale

Art. 26 - Regolamento regionale

Art. 27 - Attività di vigilanza e valutazione

Art. 28 - Clausola valutativa

TITOLO VI

Norme finali, finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 29 - Regolamenti degli Enti locali

Art. 30 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 31 - Norma finanziaria

Art. 32 - Modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 33 - Entrata in vigore.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Funzione di polizia amministrativa locale)

1.         La presente legge, in conformità con l’articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative.

2.         I comuni singoli o associati esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale comunale.

3.         Le province esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale provinciale.

4.         La polizia amministrativa locale, comunale e provinciale, è di seguito, per brevità, definita "polizia locale".

Art. 2

(Svolgimento dell'attività sul territorio)

1.         Le attività di polizia locale sono svolte nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2.         Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

3.         Il personale di polizia locale può compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.

Art. 3

(Requisiti di carattere generale per la selezione del personale)

1.         Per la selezione del personale da destinare ai Corpi o Servizi della polizia locale sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

(Organizzazione del personale della polizia locale)

1.         Il Sindaco, il Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero l’organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei corpi o servizi di Polizia locale, svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell’ambito della Polizia locale ed è responsabile dell’attuazione della presente legge.

2.         La struttura organizzativa della polizia locale e l'ordine gerarchico dei suoi appartenenti sono articolati per ruoli, all'interno dei quali gli addetti sono collocati in base al grado loro attribuito nel rispetto della categoria professionale, come di seguito specificato:

a)         Ruolo comandanti e responsabili di Servizio:

1) dirigente;

2) commissario;

3) ispettore;

4) sovrintendente;

b)         Ruolo addetti al coordinamento e controllo:

1) commissario;

2) ispettore;

3) sovrintendente;

c)         Ruolo agenti:

1) assistente;

2) agente.

3.         Il regolamento regionale di cui all’articolo 26 stabilisce la foggia, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei gradi agli addetti di polizia locale e l’uso dei distintivi di funzione.

Art. 5

(Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale)

1.         Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza.

2.         Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.

3.         Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall’organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio.

4.         Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza  del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.

5.         In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.

6.         In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all’Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.

7.         L’affidamento a personale esterno all’Ente dell’incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o Servizio di polizia locale, previo accertamento dell’impossibilità di far ricorso al personale interno, è subordinato al possesso del requisito individuale di espletamento di funzioni di Comandante del Corpo o del Servizio di polizia locale per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.

8.         Qualora l’Ente si trovi nell’impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l’incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.

TITOLO II

Ordinamento della polizia locale comunale

Art. 6

(Istituzione del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale)

1.         Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, i comuni singoli o associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale comunale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.

2.         La dotazione organica minima per l’istituzione del Corpo di polizia locale comunale è di almeno sette addetti.

Art. 7

(Compiti degli addetti alla polizia locale comunale)

1.         Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:

a)         svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell’Ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;

b)         prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;

c)         assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità;

d)         svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente locale di appartenenza;

e)         vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

f)          svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;

g)         segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;

h)         svolgere funzioni di polizia mortuaria;

i)          svolgere funzioni di vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.

2.         Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 8

(Attività del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi)

1.         Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale di cui all’articolo 12.

2.         Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale comunale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all’articolo 26.

3.         È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 2, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

Art. 9

(Caratteristiche dei veicoli)

1.         Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 26.

2.         Per l'espletamento di particolari servizi di istituto possono essere utilizzati veicoli privi di contrassegni.

Art. 10

(Principi organizzativi)

1.         I comuni singoli o associati definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale di cui all’articolo 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l’autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell’attività di polizia locale.

2.         La deliberazione di cui al comma 1 individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma tipo e della dotazione organica sulla base della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici, dell’andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.

3.         I comuni singoli o associati sono tenuti ad adeguare gli organici dei Corpi o dei Servizi della polizia locale ai principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 11

(Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale)

1.         La polizia locale comunale provvede all'espletamento dei compiti indicati all'articolo 7.

2.         In ogni comune singolo o associato i compiti di polizia locale sono svolti con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni singoli o associati possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3.         La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell’ambito di un più ampio settore organizzativo dell’ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.

4.         Il personale di polizia locale svolge stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto.

5.         I distacchi e i comandi presso ente diverso da quello di appartenenza sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale.

Art. 12

(Regolamento della polizia locale comunale)

1.         L’ordinamento, le modalità d’impiego del personale e l’organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2.         Il regolamento comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 26.

Art. 13

(Gestione associata)

1.         La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni.

2.         I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare:

a)         le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata;

b)         l’organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’espletamento delle attività gestite in forma associata;

c)         il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale.

3.         I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

(Incentivazione della gestione associata)

1.         La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all’articolo 13.

2.         Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 25, qualora già costituito.

TITOLO III

Ordinamento della polizia locale provinciale

Art. 15

(Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale)

1.         Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.

2.         La dotazione organica minima per l’istituzione del Corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti addetti.

Art. 16

(Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale)

1.         Il personale di polizia locale provinciale nel territorio di competenza provvede a garantire lo svolgimento dei compiti di polizia locale, con riferimento alle funzioni attribuite o conferite alle province, ivi compreso il controllo sui tributi, di competenza dell'ente.

 

Art. 17

(Regolamento provinciale)

1.         L’ordinamento, le modalità d’impiego del personale e l’organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2.         Il regolamento provinciale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 26.

Art. 18

(Gestione associata tra gli Enti)

1.         Le province tra loro o i comuni singoli o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione associata di funzioni di polizia locale di loro competenza.

Art. 19

(Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale)

1.         I veicoli in dotazione della polizia provinciale hanno caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole province. Ad essi sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nel regolamento regionale di cui all’articolo 26.

2.         Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale provinciale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento provinciale di cui all’articolo 17.

3.         Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale provinciale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all’articolo 26.

4.         È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 3, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

TITOLO IV

Formazione e aggiornamento del personale della polizia locale

Art. 20

(Scuola regionale di polizia locale)

1.         La scuola regionale di polizia locale, di seguito denominata "scuola", istituita presso la Direzione regionale competente in materia di enti locali, ha lo scopo di contribuire ad assicurare agli addetti della polizia locale una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2.         Le modalità organizzative della scuola, le docenze, l’articolazione dei corsi  e delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all’articolo 25.

Art. 21

(Attività formativa)

1.         L’attività formativa della scuola è attuata attraverso l’organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all’impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.

2.         Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all’articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.

3.         Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.

4.         Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell’avanzamento e della progressione nella carriera.

5.         La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell’apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.

6.         L’attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.

7.         La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

Art. 22

(Formazione di base)

1.         I contenuti, la durata e le modalità organizzative di massima dell’attività di prima formazione per il personale della polizia locale sono regolamentati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 20, comma 2.

2.         Per il personale assunto a tempo determinato, il provvedimento previsto al comma 1, disciplina l’attività formativa di base, da svolgere presso l’ente di appartenenza, specifica e preliminare all’immissione in servizio, con esclusione del personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività in un Corpo o Servizio di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l’idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la relativa graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1.         E' istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".

2.         Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L’osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

3.         L’osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a)         fornire alla polizia locale un sostegno operativo all’espletamento delle funzioni ad essa attribuite;

b)         uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull’interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;

c)         offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;

d)         predisporre la relazione annuale di cui all’articolo 28, comma 2.

4.         L’attività dell’osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all’articolo 25, all’attività del quale l’osservatorio fornisce anche supporto tecnico.

5.         Le modalità organizzative e di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO V

Funzioni della Regione

Art. 24

(Interventi regionali)

1.         La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare propria di comuni e province, esercita le funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo l’uniformità e l’omogeneità dell’attività su tutto il territorio regionale.

2.         Competono, in particolare, alla Regione:

a)         la definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi, finalizzati alla promozione dell’esercizio omogeneo delle funzioni di polizia locale;

b)         l’incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni di  polizia locale;

c)         la definizione dei contenuti formativi e di aggiornamento generali per il personale della polizia locale e l’attuazione diretta delle attività formative di competenza regionale per il tramite della scuola di cui all’articolo 20;

d)         la realizzazione di attività di ricerca e documentazione sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana;

e)         la promozione, anche attraverso apposite intese istituzionali, di forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia di Stato, anche per quanto concerne le attività di formazione;

f)          l’adozione di misure finalizzate ad assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale del territorio, anche attraverso il riconoscimento e la promozione del ruolo svolto dalla polizia locale nel settore della sicurezza urbana;

g)         l’attivazione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, di un numero telefonico unico per l’accesso alle centrali operative dei Corpi di polizia locale sull’intero territorio regionale;

h)         l’attività di verifica e valutazione sullo stato di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 28.

3.         La Giunta regionale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, può emanare atti di indirizzo applicativo ed emanare raccomandazioni, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 25, qualora già costituito.

4.         La Regione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, promuove ogni anno la celebrazione della Giornata regionale della polizia locale, organizzando una manifestazione pubblica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del ruolo svolto dalla polizia locale.

5.         In occasione della giornata di cui al comma 4, sono consegnate le benemerenze regionali concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale agli operatori e ai Corpi o Servizi di polizia locale, che si sono particolarmente distinti nell’attività svolta durante l’anno precedente.

Art. 25

(Comitato consultivo per la polizia locale)

1.         E’ istituito il comitato consultivo per la polizia locale, di seguito denominato "comitato", con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all’attività della Giunta regionale in materia di polizia locale.

2.         Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore preposto alla polizia locale e resta in carica per tutta la durata della Legislatura regionale.

3.         Il comitato è composto da:

a)         il Direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b)         i Comandanti della polizia locale comunale delle città capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di dirigente;

c)         quattro appartenenti alla polizia locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila abitanti singoli o associati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

d)         due appartenenti alla polizia locale provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;

e)         un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

4.         Il comitato è allargato a un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all’argomento all’ordine del giorno.

5.         Il comitato disciplina la propria attività con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6.         La partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato è considerata attività di servizio e  il rimborso spese di viaggio è a carico dell’ente di appartenenza.

Art. 26

(Regolamento regionale)

1.         Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, approva il regolamento di applicazione della presente legge per stabilire distintamente per la polizia locale comunale e per la polizia locale provinciale:

a)         le simbologie, i criteri e le modalità di attribuzione dei distintivi di grado agli addetti di polizia locale e l’uso dei distintivi di funzione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 2 e 3;

b)         il modello, le ulteriori caratteristiche e le modalità di impiego di ciascun capo delle uniformi nelle loro varie componenti;

c)         le caratteristiche degli eventuali distintivi apponibili sull’uniforme, diversi da quelli di grado, relativi a particolari specializzazioni o incarichi nella polizia locale, al possesso di anzianità e alla concessione di onorificenze ed encomi;

d)         i colori, i contrassegni e gli accessori dei veicoli e degli altri mezzi operativi in dotazione;

e)         i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;

f)          le caratteristiche, le modalità di concessione  e i criteri di scelta dei destinatari delle benemerenze regionali per la polizia locale di cui all’articolo 24, comma 5;

g)         il simbolo unico della polizia locale a livello regionale;

h)         il modello della tessera di riconoscimento personale rilasciata dall’ente di appartenenza, nonché del distintivo metallico.

2.         Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato escludendo la stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi della polizia locale a quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.

Art. 27

(Attività di vigilanza)

1.         Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello stato di attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal Comandante del Corpo o Servizio e la comunicazione dei dati informativi necessari al funzionamento dell’osservatorio di cui all’articolo 23.

2.         Nell'attestazione di cui al comma 1, gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della polizia locale in servizio nell’anno precedente, specificando categorie, compiti e gradi.

3.         La Direzione regionale competente in materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri della Regione, può in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre accertamenti a carico degli enti titolari delle funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative emanate.

4.         L’inottemperanza a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l’esclusione dell’ente diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di servizio erogato dalla Regione in attuazione della presente legge.

Art. 28

(Clausola valutativa)

1.         La Giunta regionale rende conto al Consiglio sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.

2.         A tal fine, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base della relazione annuale predisposta dall’osservatorio di cui all’articolo 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all’articolo 25, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)         come si è svolto il processo di attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi e dell’assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed impatto sulla qualità del servizio erogato;

b)         quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;

c)         se, e in quale misura, i contributi regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;

d)         quali iniziative sono state messe in atto per la formazione e l’aggiornamento degli operatori di polizia locale ed impatto sulla qualità del servizio erogato;

e)         entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge.

TITOLO VI

Norme finali, finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 29

(Regolamenti degli enti locali)

1.         Entro centottanta giorni dall’approvazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, contenenti le disposizioni attuative della stessa, i comuni singoli o associati e le province approvano i nuovi regolamenti o adeguano quelli esistenti ai suddetti provvedimenti.

2.         Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, a carico degli enti inadempienti saranno applicate, previa diffida, le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.

Art. 30

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1.         Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a)         legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 (Ordinamento della Polizia locale);

b)         articolo 136 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));

c)         articolo 245 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)).

2.         Le disposizioni normative di cui al comma 1 e dell’Atto di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 10 ottobre 2001, n. 883, trovano applicazione fino all’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 26 e dei provvedimenti previsti dagli articoli 10, 20 e 21 della presente legge, per le materie ad esse demandate.

Art. 31

(Norma finanziaria)

1.         Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2013 in Euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430 che è ridenominato nei seguenti termini "Interventi in favore della polizia locale - L.R. 2.8.1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni".

2.         Per gli esercizi successivi, la copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento determinato e iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 32

(Modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012)

1.         L’articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, è sostituito dal seguente:

“Art. 40

(Personale dei gruppi)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l’Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

2.         Il comma 3, dell’articolo 33, della l.r. 68/2012 è abrogato.

3.         Alla l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al comma 4 dell’articolo 6 le parole “nel rispetto delle previsioni di cui all’allegata tabella B” sono soppresse;

b)         i commi 5 e 6 dell’articolo 6 sono abrogati;

c)         l’articolo 7 è abrogato;

d)         all’articolo 9, comma 1, le parole “alla tabella B” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 40 della l.r. 40/2010”;

e)         la tabella “B” è soppressa.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 20 Novembre 2013

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 6, 7, 9 E DELLA TABELLA "B" DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione"

DELL'ARTICOLO 136 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

DELL'ARTICOLO 245 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

"Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20.11.2013, N. 42

"Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 6

(Segreterie dei gruppi consiliari)

1.         L'Ufficio di Presidenza assicura il funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le risorse finanziarie.

2.         La struttura di supporto a ciascun gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

3.         La responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"; l'incarico è conferito dalla Direzione competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo, nonché al personale di cui all’art. 5 comma 3.

4.         Il Presidente di ciascun gruppo[, nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B,] richiede nominativamente il personale da assegnare alla struttura.

5.         [Presso ciascun gruppo, può essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni prescritte nell'art. 9; in ogni gruppo di almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno 1 unità di personale regionale, del Consiglio o della Giunta ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa, elevata a 2 per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri.]

6.         [Fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per comprovate esigenze organizzative e funzionali, può essere modificata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.]

Art. 7

[1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.

2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.

3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e possono essere utilizzati o per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo o per far fronte alle spese di funzionamento.

4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.

5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.

6. I contributi previsti dall'art. l della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente.

7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.

8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado.]

Art. 9

(Incarichi a tempo determinato)

1.         Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all’articolo 40 della l.r. 40/2010, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.

1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.

2.         Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.

3.         In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

 TABELLA "B"

(Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari)

[Segreterie

Consiglieri

Cat. D

Cat. C

Cat. B

TOTALE

Di cui assumibile a termine

1

1

1

1

3

2

2

1

2

1

4

3

da 3 a 4

1

2

2

5

4

da 5 a 6

1

3

2

6

4

da 7 a 8

2

3

2

7

5

da 9 a 10

2

3

3

8

6

 

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri.]

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 136

(Promozione ed organizzazione di Convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio)

[1.        La Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli promuove ed organizza convegni sui temi della Polizia Municipale e della Sicurezza del Territorio.

2.         L'art. 29, comma 3, della L.R. n. 83/1997, dopo le parole «corsi per operatori di polizia municipale» sono inserite le seguenti «e di convegni sulla polizia locale e sulla sicurezza del territorio».

3.         Nella denominazione del Cap. 32430 del bilancio, dopo l'espressione «Osservatorio di P.L.» e prima dell'espressione «L.R. n. 83/1997» è inserita la seguente espressione «nonché per la promozione ed organizzazione di convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio».]

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 245

(Integrazione alla L.R. n. 83/1997)

[1.        L'art. 13 della L.R. n. 83/1997 concernente: Ordinamento della Polizia locale, è così modificato:

a)         nella rubrica sono soppresse le parole "intercomunale o";

b)         nel comma 1:

1. è soppressa l'espressione "a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,";

2. l'espressione "dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente "dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000";

c)         il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4.        La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata";

d)         il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.        I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto della Giunta regionale";

e)         sono abrogati i commi 6 e 7.

2.         L'art. 14 della L.R. n. 83/1997 è così modificato:

a)         il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.        I benefici previsti dall'art. 13 sono estesi alle Unioni di Comuni di cui agli articoli 27 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000";

b)         sono abrogati i commi 2 e 3.

3.         Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 83/1997 è così modificato:

a)         è soppressa l'espressione "a carattere stagionale od occasionale";

b)         l'espressione "dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente: "dall'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

4.         È fatta salva l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 della L.R. n. 83/1997 per le richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche come sopra apportate ai due suddetti articoli.

5.         Ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, l'assegno vitalizio viene calcolato, secondo le tabelle attualmente in vigore, sull'85% del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modifiche, per i componenti la Camera dei deputati.]

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

1.         In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2.         In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.

3.         [In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.]

4.         I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 15 ottobre 2013. Agli stessi è corrisposto l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5.         In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.

6.         La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.

7.         Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).

8.         Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.

9.         Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.

10.       Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.

11.       Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

12.       Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.

12-bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)         politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b)         immigrazione;

c)         rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)         difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)         moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f)          organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g)         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h)         ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i)          cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m)        determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n)         norme generali sull'istruzione;

o)         previdenza sociale;

p)         legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q)         dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)         pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s)         tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il testo degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 30

(Convenzioni)

1.         Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2.         Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3.         Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4.         Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 32

(Unione di comuni)

1.         L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2.         Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3.         Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4.         L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5.         All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (51)

6.         L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7.         Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8.         Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

 

Il testo degli articoli 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del decreto-leggge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(Omissis)

28.       A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(Omissis)

Art. 14

(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

(Omissis)

7.         L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)         riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b)         razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c)         contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

(Omissis)

9.         Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente:

"E'        fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 2, comma 1, letera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1.         Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

(Omissis)

h)         abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

(Omissis)