Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Funzioni di
polizia amministrativa locale
Art. 2 - Svolgimento
dell'attività sul territorio
Art. 3 - Requisiti di
carattere generale per la selezione del personale
Art. 4 - Organizzazione
del personale della polizia locale
Art. 5 - Comandante del
Corpo o del Servizio della polizia locale
TITOLO II
Ordinamento della
polizia locale comunale
Art. 6 - Istituzione
del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale
Art. 7 - Compiti degli
addetti alla polizia locale comunale
Art. 8 - Attività del
Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi
Art. 9 -
Caratteristiche dei veicoli
Art. 10 - Principi
organizzativi
Art. 11 - Norme
generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale
Art. 12 - Regolamento
della polizia locale comunale
Art. 13 - Gestione
associata
Art. 14 –
Incentivazione della gestione associata
TITOLO III
Ordinamento della
polizia locale provinciale
Art. 15 - Istituzione
del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale
Art. 16 - Compiti degli
addetti alla polizia locale provinciale
Art. 17 - Regolamento
provinciale
Art. 18 - Gestione
associata tra gli Enti
Art. 19 -
Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale
TITOLO IV
Formazione e
aggiornamento del personale della polizia locale
Art. 20 - Scuola
regionale di polizia locale
Art. 21 - Attività
formativa
Art. 22 - Formazione di
base
Art. 23 - Osservatorio
regionale di polizia locale e sicurezza urbana
TITOLO V
Funzioni della Regione
Art. 24 - Interventi
regionali
Art. 25 - Comitato
consultivo per la polizia locale
Art. 26 - Regolamento
regionale
Art. 27 - Attività di
vigilanza e valutazione
Art. 28 - Clausola
valutativa
TITOLO VI
Norme finali,
finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012
Art. 29 - Regolamenti
degli Enti locali
Art. 30 - Abrogazioni e
disposizioni transitorie
Art. 31 - Norma
finanziaria
Art. 32 - Modifiche
alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012
Art. 33 - Entrata in
vigore.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1
(Funzione
di polizia amministrativa locale)
1. La presente legge, in conformità con
l’articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina
l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel
pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e
sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello
svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle
provincie e delle loro forme associative.
2. I comuni singoli o associati esercitano
le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei
servizi di polizia locale comunale.
3. Le province esercitano le funzioni di
polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia
locale provinciale.
4. La polizia amministrativa locale,
comunale e provinciale, è di seguito, per brevità, definita "polizia
locale".
Art.
2
(Svolgimento
dell'attività sul territorio)
1. Le attività di polizia locale sono
svolte nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, o di quello presso
cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono consentite le missioni esterne al
territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Il personale di polizia locale può
compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per rinforzare altri
corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o
eccezionali sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni
interessate.
Art.
3
(Requisiti
di carattere generale per la selezione del personale)
1. Per la selezione del personale da
destinare ai Corpi o Servizi della polizia locale sono individuate modalità di
verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla
normativa vigente.
Art.
4
(Organizzazione
del personale della polizia locale)
1. Il Sindaco, il Presidente della
Provincia, o loro delegati, ovvero l’organo individuato dal regolamento nel
caso di gestione associata dei corpi o servizi di Polizia locale, svolge
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell’ambito della
Polizia locale ed è responsabile dell’attuazione della presente legge.
2. La struttura organizzativa della
polizia locale e l'ordine gerarchico dei suoi appartenenti sono articolati per
ruoli, all'interno dei quali gli addetti sono collocati in base al grado loro
attribuito nel rispetto della categoria professionale, come di seguito
specificato:
a) Ruolo comandanti e responsabili di
Servizio:
1) dirigente;
2) commissario;
3) ispettore;
4) sovrintendente;
b) Ruolo addetti al coordinamento e
controllo:
1) commissario;
2) ispettore;
3) sovrintendente;
c) Ruolo agenti:
1) assistente;
2) agente.
3. Il regolamento regionale di cui
all’articolo 26 stabilisce la foggia, nonché i criteri e le modalità di
attribuzione dei gradi agli addetti di polizia locale e l’uso dei distintivi di
funzione.
Art.
5
(Comandante
del Corpo o del Servizio della polizia locale)
1. Fermi restando i requisiti di legge, il
ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli
della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo
svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di
appartenenza.
2. Il Comandante della polizia locale
riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente di appartenenza ed in nessun
caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o
settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque
denominata.
3. Il Comandante della polizia locale
attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro
delegati, ovvero dall’organo individuato dal regolamento nel caso di gestione
associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi
della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione,
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed operativo del
personale appartenente al Corpo o al Servizio.
4. Il Comandante è responsabile dello
svolgimento delle attività di competenza
del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni
organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.
5. In caso di assenza o impedimento del
Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza
di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale
del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria
immediatamente inferiore.
6. In caso di vacanza del posto nella
dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni
possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia
locale, interno all’Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza
nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza,
nella categoria immediatamente inferiore.
7. L’affidamento a personale esterno
all’Ente dell’incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o Servizio
di polizia locale, previo accertamento dell’impossibilità di far ricorso al
personale interno, è subordinato al possesso del requisito individuale di
espletamento di funzioni di Comandante del Corpo o del Servizio di polizia
locale per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria
necessaria a ricoprire il posto vacante.
8. Qualora l’Ente si trovi
nell’impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al
comma 7 può affidare l’incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia
dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di
almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il
posto vacante.
TITOLO II
Ordinamento della
polizia locale comunale
Art.
6
(Istituzione
del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale)
1. Al fine di assicurare in maniera
continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo
svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, i comuni singoli o
associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale comunale con la
dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. La dotazione organica minima per
l’istituzione del Corpo di polizia locale comunale è di almeno sette addetti.
Art.
7
(Compiti
degli addetti alla polizia locale comunale)
1. Gli addetti al Corpo o al Servizio di
polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:
a) svolgere funzioni di polizia
amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell’Ente di appartenenza,
attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza
e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;
c) assolvere a compiti di informazione,
accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni
istituzionali o richieste dalle competenti autorità;
d) svolgere funzioni attinenti alla
predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di
protezione civile di competenza dell’Ente locale di appartenenza;
e) vigilare sull'integrità e sulla
conservazione del patrimonio pubblico;
f) svolgere i controlli relativi ai
tributi locali di competenza;
g) segnalare alle autorità competenti
disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;
h) svolgere funzioni di polizia mortuaria;
i) svolgere funzioni di vigilanza
sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti
amministrativi.
2. Gli addetti al Corpo o al Servizio di
polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da
quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.
Art.
8
(Attività
del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi)
1. Gli addetti al Corpo o al Servizio di
polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi
espressamente disciplinati dal regolamento comunale di cui all’articolo 12.
2. Le uniformi e i segni distintivi degli
addetti alla polizia locale comunale sono stabiliti, nei modelli e nelle
ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui
all’articolo 26.
3. È fatto divieto di utilizzare uniformi
e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui
al comma 2, tranne nei casi espressamente da esso individuati.
Art.
9
(Caratteristiche
dei veicoli)
1. Ai veicoli in dotazione alla polizia
locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal
regolamento regionale di cui all’articolo 26.
2. Per l'espletamento di particolari
servizi di istituto possono essere utilizzati veicoli privi di contrassegni.
Art.
10
(Principi
organizzativi)
1. I comuni singoli o associati
definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale
di cui all’articolo 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto
territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione
della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l’autonomia dei
singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell’attività di polizia
locale.
2. La deliberazione di cui al comma 1
individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma
tipo e della dotazione organica sulla base della popolazione residente,
temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici,
dell’andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e
universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità
degli insediamenti produttivi e commerciali.
3. I comuni singoli o associati sono
tenuti ad adeguare gli organici dei Corpi o dei Servizi della polizia locale ai
principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1.
Art.
11
(Norme
generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale)
1. La polizia locale comunale provvede
all'espletamento dei compiti indicati all'articolo 7.
2. In ogni comune singolo o associato i
compiti di polizia locale sono svolti con modalità che ne consentano la
fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni singoli o
associati possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. La polizia locale, comunque
organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell’ambito di un
più ampio settore organizzativo dell’ente di appartenenza, né essere posta alle
dipendenze del responsabile di un settore diverso.
4. Il personale di polizia locale svolge
stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente
legge anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto.
5. I distacchi e i comandi presso ente
diverso da quello di appartenenza sono consentiti esclusivamente per lo
svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale.
Art.
12
(Regolamento
della polizia locale comunale)
1. L’ordinamento, le modalità d’impiego
del personale e l’organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale,
svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento
comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Il regolamento comunale tiene conto
delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 26.
Art.
13
(Gestione
associata)
1. La gestione associata della funzione di
polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di
legge, attraverso convenzioni o unioni.
2. I comuni che si convenzionano
definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi
definiscono, in particolare:
a) le modalità di esercizio associato
delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun
comune e i rapporti con il responsabile della forma associata;
b) l’organo che esercita le funzioni di
indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’espletamento delle attività gestite
in forma associata;
c) il regolamento unitario del Corpo o
Servizio intercomunale.
3. I comuni che costituiscono una unione
disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all’articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.
Art.
14
(Incentivazione
della gestione associata)
1. La Regione incentiva le forme di
gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all’articolo 13.
2. Le forme di incentivazione ed i criteri
e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle
gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita
deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui
all’articolo 25, qualora già costituito.
TITOLO III
Ordinamento della
polizia locale provinciale
Art.
15
(Istituzione
del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale)
1. Al fine di assicurare in maniera
continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo
svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province
istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con la dotazione
di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. La dotazione organica minima per
l’istituzione del Corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti
addetti.
Art.
16
(Compiti
degli addetti alla polizia locale provinciale)
1. Il personale di polizia locale
provinciale nel territorio di competenza provvede a garantire lo svolgimento
dei compiti di polizia locale, con riferimento alle funzioni attribuite o
conferite alle province, ivi compreso il controllo sui tributi, di competenza
dell'ente.
Art.
17
(Regolamento
provinciale)
1. L’ordinamento, le modalità d’impiego
del personale e l’organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale,
svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento
provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti
collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Il regolamento provinciale tiene conto
delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 26.
Art.
18
(Gestione
associata tra gli Enti)
1. Le province tra loro o i comuni singoli
o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi
dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione associata di funzioni di
polizia locale di loro competenza.
Art.
19
(Caratteristiche
dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale)
1. I veicoli in dotazione della polizia
provinciale hanno caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima
efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche
morfologiche del territorio delle singole province. Ad essi sono applicati i
colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nel regolamento regionale di
cui all’articolo 26.
2. Gli addetti al Corpo o al Servizio di
polizia locale provinciale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei
casi espressamente disciplinati dal regolamento provinciale di cui all’articolo
17.
3. Le uniformi e i segni distintivi degli
addetti alla polizia locale provinciale sono stabiliti, nei modelli e nelle
ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui
all’articolo 26.
4. È fatto divieto di utilizzare uniformi
e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui
al comma 3, tranne nei casi espressamente da esso individuati.
TITOLO IV
Formazione e
aggiornamento del personale della polizia locale
Art.
20
(Scuola
regionale di polizia locale)
1. La scuola regionale di polizia locale,
di seguito denominata "scuola", istituita presso la Direzione
regionale competente in materia di enti locali, ha lo scopo di contribuire ad
assicurare agli addetti della polizia locale una professionalità adeguata alle
funzioni svolte.
2. Le modalità organizzative della scuola,
le docenze, l’articolazione dei corsi e
delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli
altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento
di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono
disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale, previo
parere del comitato consultivo di cui all’articolo 25.
Art.
21
(Attività
formativa)
1. L’attività formativa della scuola è
attuata attraverso l’organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di
aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di
specializzazione, anche elevata, in relazione all’impiego in specifici settori
operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di
polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la
frequenza degli stessi.
2. Sulla base del fabbisogno formativo
rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni
singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato
consultivo di cui all’articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di
durata biennale delle attività della scuola.
3. Le attività di cui al comma 2 possono
essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali
interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti
stessi.
4. Al termine dei corsi, a seguito di
verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso
con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini
dell’avanzamento e della progressione nella carriera.
5. La scuola, per lo svolgimento dei corsi
di cui al comma 1, può avvalersi dell’apporto di Atenei universitari e di
strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.
6. L’attività formativa della scuola può
produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea
valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie
professionali della polizia locale.
7. La Regione, attraverso la scuola, può
stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio
regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento
di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla
sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.
Art.
22
(Formazione
di base)
1. I contenuti, la durata e le modalità
organizzative di massima dell’attività di prima formazione per il personale
della polizia locale sono regolamentati con il provvedimento della Giunta
regionale di cui all’articolo 20, comma 2.
2. Per il personale assunto a tempo
determinato, il provvedimento previsto al comma 1, disciplina l’attività
formativa di base, da svolgere presso l’ente di appartenenza, specifica e
preliminare all’immissione in servizio, con esclusione del personale che abbia
già prestato, anche temporaneamente, la propria attività in un Corpo o Servizio
di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l’idoneità
nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la
relativa graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni.
Art.
23
(Osservatorio
regionale di polizia locale e sicurezza urbana)
1. E' istituito l'osservatorio regionale
di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato
"osservatorio".
2. Presso l'osservatorio è costituito un
sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e
quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana.
L’osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui
gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i
cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità
in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L’osservatorio, in particolare,
persegue le seguenti finalità:
a) fornire alla polizia locale un sostegno
operativo all’espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
b) uniformare i protocolli operativi, la
modulistica e diramare circolari sull’interpretazione delle norme di interesse
della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi
di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
c) offrire al cittadino e alle imprese una
possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
d) predisporre la relazione annuale di cui
all’articolo 28, comma 2.
4. L’attività dell’osservatorio è svolta
in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo
di cui all’articolo 25, all’attività del quale l’osservatorio fornisce anche
supporto tecnico.
5. Le modalità organizzative e di
funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento
della Giunta regionale.
TITOLO V
Funzioni della Regione
Art.
24
(Interventi
regionali)
1. La Regione, nel rispetto della potestà
regolamentare propria di comuni e province, esercita le funzioni di
coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull’organizzazione e lo
svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo
l’uniformità e l’omogeneità dell’attività su tutto il territorio regionale.
2. Competono, in particolare, alla
Regione:
a) la definizione di modelli operativi e
organizzativi uniformi, finalizzati alla promozione dell’esercizio omogeneo
delle funzioni di polizia locale;
b) l’incentivazione dell’esercizio
associato delle funzioni di polizia
locale;
c) la definizione dei contenuti formativi
e di aggiornamento generali per il personale della polizia locale e
l’attuazione diretta delle attività formative di competenza regionale per il
tramite della scuola di cui all’articolo 20;
d) la realizzazione di attività di ricerca
e documentazione sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana;
e) la promozione, anche attraverso
apposite intese istituzionali, di forme di collaborazione tra le forze di
polizia locale e le forze di polizia di Stato, anche per quanto concerne le
attività di formazione;
f) l’adozione di misure finalizzate ad
assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti
nell’attuazione delle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale del
territorio, anche attraverso il riconoscimento e la promozione del ruolo svolto
dalla polizia locale nel settore della sicurezza urbana;
g) l’attivazione, in collaborazione con
gli enti locali territoriali, di un numero telefonico unico per l’accesso alle
centrali operative dei Corpi di polizia locale sull’intero territorio
regionale;
h) l’attività di verifica e valutazione
sullo stato di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 28.
3. La Giunta regionale, nell’esercizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, può
emanare atti di indirizzo applicativo ed emanare raccomandazioni, sentito il
comitato consultivo di cui all’articolo 25, qualora già costituito.
4. La Regione, in collaborazione con gli
enti locali territoriali, promuove ogni anno la celebrazione della Giornata
regionale della polizia locale, organizzando una manifestazione pubblica
finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del ruolo svolto dalla
polizia locale.
5. In occasione della giornata di cui al
comma 4, sono consegnate le benemerenze regionali concesse con decreto del
Presidente della Giunta regionale agli operatori e ai Corpi o Servizi di
polizia locale, che si sono particolarmente distinti nell’attività svolta
durante l’anno precedente.
Art.
25
(Comitato
consultivo per la polizia locale)
1. E’ istituito il comitato consultivo per
la polizia locale, di seguito denominato "comitato", con funzioni di
consulenza tecnica e di supporto operativo all’attività della Giunta regionale
in materia di polizia locale.
2. Il comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore preposto alla
polizia locale e resta in carica per tutta la durata della Legislatura
regionale.
3. Il comitato è composto da:
a) il Direttore della struttura regionale
competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) i Comandanti della polizia locale
comunale delle città capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni
e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
e con la qualifica di dirigente;
c) quattro appartenenti alla polizia
locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila
abitanti singoli o associati, designati dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) regionale;
d) due appartenenti alla polizia locale
provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;
e) un rappresentante di ciascuna delle
associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
4. Il comitato è allargato a un
rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all’argomento
all’ordine del giorno.
5. Il comitato disciplina la propria
attività con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l’anno e
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. La partecipazione alle riunioni e alle
attività del comitato è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico
dell’ente di appartenenza.
Art.
26
(Regolamento
regionale)
1. Il Consiglio regionale, acquisito il
parere del Consiglio delle Autonomie locali, approva il regolamento di
applicazione della presente legge per stabilire distintamente per la polizia
locale comunale e per la polizia locale provinciale:
a) le simbologie, i criteri e le modalità
di attribuzione dei distintivi di grado agli addetti di polizia locale e l’uso
dei distintivi di funzione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4,
commi 2 e 3;
b) il modello, le ulteriori
caratteristiche e le modalità di impiego di ciascun capo delle uniformi nelle
loro varie componenti;
c) le caratteristiche degli eventuali
distintivi apponibili sull’uniforme, diversi da
quelli di grado, relativi a particolari specializzazioni o incarichi nella
polizia locale, al possesso di anzianità e alla concessione di onorificenze ed
encomi;
d) i colori, i contrassegni e gli
accessori dei veicoli e degli altri mezzi operativi in dotazione;
e) i tipi e le caratteristiche degli
strumenti di autotutela e dei relativi accessori;
f) le caratteristiche, le modalità di
concessione e i criteri di scelta dei
destinatari delle benemerenze regionali per la polizia locale di cui
all’articolo 24, comma 5;
g) il simbolo unico della polizia locale a
livello regionale;
h) il modello della tessera di
riconoscimento personale rilasciata dall’ente di appartenenza, nonché del
distintivo metallico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è
adottato escludendo la stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi della
polizia locale a quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.
Art.
27
(Attività
di vigilanza)
1. Gli enti titolari delle funzioni di
polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello
stato di attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione
annuale resa dal Comandante del Corpo o Servizio e la comunicazione dei dati
informativi necessari al funzionamento dell’osservatorio di cui all’articolo
23.
2. Nell'attestazione di cui al comma 1,
gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della
polizia locale in servizio nell’anno precedente, specificando categorie,
compiti e gradi.
3. La Direzione regionale competente in
materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri
della Regione, può in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre
accertamenti a carico degli enti titolari delle funzioni di polizia locale,
finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni
attuative emanate.
4. L’inottemperanza a quanto disposto dai
commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l’esclusione dell’ente
diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia
locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di servizio erogato dalla
Regione in attuazione della presente legge.
Art.
28
(Clausola
valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al
Consiglio sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in
termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di
polizia amministrativa locale.
2. A tal fine, con cadenza annuale, a
partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, anche
sulla base della relazione annuale predisposta dall’osservatorio di cui
all’articolo 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all’articolo
25, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una
relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) come si è svolto il processo di
attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi
uniformi e dell’assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed
impatto sulla qualità del servizio erogato;
b) quali criticità sono state riscontrate
nella fase di attuazione;
c) se, e in quale misura, i contributi
regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;
d) quali iniziative sono state messe in
atto per la formazione e l’aggiornamento degli operatori di polizia locale ed
impatto sulla qualità del servizio erogato;
e) entità degli oneri finanziari connessi
all’attuazione della presente legge.
TITOLO VI
Norme finali,
finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012
Art.
29
(Regolamenti
degli enti locali)
1. Entro centottanta giorni dall’approvazione
dei provvedimenti previsti dalla presente legge, contenenti le disposizioni
attuative della stessa, i comuni singoli o associati e le province approvano i
nuovi regolamenti o adeguano quelli esistenti ai suddetti provvedimenti.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al
comma 1, a carico degli enti inadempienti saranno applicate, previa diffida, le
sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.
Art.
30
(Abrogazioni
e disposizioni transitorie)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative:
a) legge regionale 2 agosto 1997, n. 83
(Ordinamento della Polizia locale);
b) articolo 136 della legge regionale 26
aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004));
c) articolo 245 della legge regionale 8
febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2005)).
2. Le disposizioni normative di cui al
comma 1 e dell’Atto di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta
regionale in data 10 ottobre 2001, n. 883, trovano applicazione fino
all’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 26 e dei provvedimenti
previsti dagli articoli 10, 20 e 21 della presente legge, per le materie ad
esse demandate.
Art.
31
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge, quantificati per l’anno 2013 in Euro 50.000,00, si
provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430
che è ridenominato nei seguenti termini
"Interventi in favore della polizia locale - L.R.
2.8.1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni".
2. Per gli esercizi successivi, la copertura
finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento determinato e iscritto sul
capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art.
32
(Modifiche
alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012)
1. L’articolo 40 della legge regionale 10
agosto 2010, n. 40, è sostituito dal seguente:
“Art. 40
(Personale dei gruppi)
1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con
modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la
determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi
consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di
personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione
organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.
Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i
gruppi consiliari.
2. Il personale a
qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché
quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale,
allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve
considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per
il gruppo consiliare.
3. In sede di prima
applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso,
l’Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa
ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa
derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto
di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al
comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le
eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento
del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo,
mediante apposita e separata reiscrizione alle
competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla
cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. Alle spese di cui al
comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e
dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.”.
2. Il comma 3, dell’articolo 33, della
l.r. 68/2012 è abrogato.
3. Alla l.r. 18/2001 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 6 le parole
“nel rispetto delle previsioni di cui all’allegata tabella B” sono soppresse;
b) i commi 5 e 6 dell’articolo 6 sono
abrogati;
c) l’articolo 7 è abrogato;
d) all’articolo 9, comma 1, le parole
“alla tabella B” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 40 della l.r.
40/2010”;
e) la tabella “B” è soppressa.
Art.
33
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 20
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTI
DEGLI ARTICOLI 6, 7, 9
E DELLA TABELLA "B" DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18
"Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione"
DELL'ARTICOLO 136 DELLA
LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"
DELL'ARTICOLO 245 DELLA
LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"
DELL'ARTICOLO 33 DELLA
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68
"Disposizioni di
adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20.11.2013, N. 42
"Norme in materia
di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001,
40/2010 e 68/2012"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 9
MAGGIO 2001, N. 18
Consiglio regionale
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.
Art. 6
(Segreterie dei gruppi
consiliari)
1. L'Ufficio di Presidenza assicura il
funzionamento dei gruppi consiliari assegnando a ciascuno di essi, in ragione
della rispettiva composizione numerica, i locali, i mezzi strumentali e le
risorse finanziarie.
2. La struttura di supporto a ciascun
gruppo, denominata segreteria del gruppo, è equiparata ad ufficio, come
individuato al comma 6, articolo 10 della L.R. 14
settembre 1999, n. 77.
3. La responsabilità delle segreterie può
essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto
con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per
l'accesso alla categoria "D"; l'incarico è conferito dalla Direzione
competente per il personale, su indicazione del Presidente del gruppo, nonché
al personale di cui all’art. 5 comma 3.
4. Il Presidente di ciascun gruppo[, nel
rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B,] richiede
nominativamente il personale da assegnare alla struttura.
5. [Presso ciascun gruppo, può essere
assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale,
con le modalità e le condizioni prescritte nell'art. 9; in ogni gruppo di
almeno 2 (due) Consiglieri, deve essere assicurata la presenza minima di almeno
1 unità di personale regionale, del Consiglio o della Giunta ovvero di un Ente
strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa, elevata a 2
per i gruppi con consistenza superiore a 10 Consiglieri.]
6. [Fermo restando il limite di spesa
derivante dalla dotazione organica di cui alla tabella B, la stessa, per
comprovate esigenze organizzative e funzionali, può essere modificata con
provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.]
Art.
7
[1. A ciascun gruppo è
riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio
composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute
nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i
gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere
loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione
del rispettivo personale mancante.
3. I contributi
sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e possono
essere utilizzati o per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni,
prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera,
necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo o per far fronte
alle spese di funzionamento.
4. Il Servizio
Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per
l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli
schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi
qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
6. I contributi
previsti dall'art. l della L.R. 20 novembre 1972, n.
25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati
con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza sulla base dell'indice di
variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno
precedente.
7. Al fine di rendere
possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a
titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al
trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.
8. Con apposita
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di
presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché
la tipologia delle spese ammissibili.
9. Sono escluse dal
rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a
coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado.]
Art.
9
(Incarichi
a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle dotazioni e nei
limiti di cui all’articolo 40 della l.r. 40/2010, per i gruppi, e di quelli di
cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del
Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza,
dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con
contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso
dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti
alla categoria da attribuire.
1-bis. Su richiesta
nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane
può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1
unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di
cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.
2. Al personale assunto ai sensi dei commi
1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento
economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla
funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano
i presupposti.
3. In sostituzione del trattamento
economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.
TABELLA "B"
(Configurazione
organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari)
[Segreterie N° Consiglieri |
Cat. D |
Cat. C |
Cat. B |
TOTALE |
Di cui
assumibile a termine |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
3 |
da |
1 |
2 |
2 |
5 |
4 |
da |
1 |
3 |
2 |
6 |
4 |
da |
2 |
3 |
2 |
7 |
5 |
da |
2 |
3 |
3 |
8 |
6 |
Per i gruppi con un
numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di
categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri.]
LEGGE REGIONALE 26
APRILE 2004, N. 15
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).
Art.
136
(Promozione ed
organizzazione di Convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del
Territorio)
[1. La Direzione riforme istituzionali, enti
locali, controlli promuove ed organizza convegni sui temi della Polizia
Municipale e della Sicurezza del Territorio.
2. L'art. 29, comma 3, della L.R. n. 83/1997, dopo le parole «corsi per operatori di
polizia municipale» sono inserite le seguenti «e di convegni sulla polizia
locale e sulla sicurezza del territorio».
3. Nella denominazione del Cap. 32430 del
bilancio, dopo l'espressione «Osservatorio di P.L.» e prima dell'espressione «L.R. n. 83/1997» è inserita la seguente espressione «nonché
per la promozione ed organizzazione di convegni sulla Polizia Municipale e
sulla Sicurezza del Territorio».]
LEGGE REGIONALE 8
FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).
Art. 245
(Integrazione alla L.R. n. 83/1997)
[1. L'art. 13 della L.R.
n. 83/1997 concernente: Ordinamento della Polizia locale, è così modificato:
a) nella rubrica sono soppresse le parole
"intercomunale o";
b) nel comma 1:
1. è soppressa l'espressione
"a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,";
2. l'espressione
"dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla
seguente "dall'art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione incentiva tali forme di
gestione coordinata";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I contributi sono concessi secondo i
criteri e le modalità stabiliti con atto della Giunta regionale";
e) sono abrogati i commi 6 e 7.
2. L'art. 14 della L.R.
n. 83/1997 è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I benefici previsti dall'art. 13 sono
estesi alle Unioni di Comuni di cui agli articoli 27 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000";
b) sono abrogati i commi 2 e 3.
3. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 83/1997 è così modificato:
a) è soppressa l'espressione "a
carattere stagionale od occasionale";
b) l'espressione "dall'art. 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente: "dall'art.
30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".
4. È fatta salva l'applicazione delle
previgenti disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 della L.R. n. 83/1997 per le richieste di contributo presentate
prima dell'entrata in vigore delle modifiche come sopra apportate ai due suddetti
articoli.
5. Ai Consiglieri regionali, cessati dal
mandato, l'assegno vitalizio viene calcolato, secondo le tabelle attualmente in
vigore, sull'85% del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal comma 2
dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modifiche, per i
componenti la Camera dei deputati.]
LEGGE REGIONALE 28
DICEMBRE 2012, N. 68
Disposizioni di
adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti.
Art.
33
(Disposizioni
transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione,
l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della
l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da
adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della
presente legge.
2. In fase di prima applicazione,
l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così
come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il
31 dicembre 2012.
3. [In fase di prima applicazione,
l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizione di cui
all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente
legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento
dell'Ufficio di Presidenza.]
4. I componenti del Collegio dei revisori
dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R.
n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della
rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e
decadono di diritto alla data del 15 ottobre 2013. Agli stessi è corrisposto
l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al
30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta
disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque,
entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della
Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
5. In sede di prima applicazione, l'elenco
di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla
eventuale scadenza anticipata della legislatura.
6. La disposizione di cui all'art. 31,
comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale
Consiglio di amministrazione della FIRA.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle
autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei
limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni).
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva
un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio
pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento,
nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.
9. Resta salvo quanto previsto
dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.
10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è
aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.
11. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r.
40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma 3".
12. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r.
40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.
12-bis. La Regione
recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011,
n.111.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
117 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
117
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
Il testo degli articoli
30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
30
(Convenzioni)
1. Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di
uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente
articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art.
32
(Unione
di comuni)
1. L'unione di comuni è l'ente locale
costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio
associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni
montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della
montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola
unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni
tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente,
giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi
forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la
giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è
composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni
con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza
di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e
potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e
all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni
partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle
funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa
vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli
comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis. Previa apposita
convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo
dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (51)
6. L'atto costitutivo e lo statuto
dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati
al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
Il testo degli articoli
9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del decreto-leggge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art.
9
(Contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico)
(Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta
per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60
per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di
attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti
di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della
rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei
limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla
copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura
per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca
dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le
amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel
triennio 2007-2009.
(Omissis)
Art.
14
(Patto
di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)
(Omissis)
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
"557. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle
strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di
crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini
dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
557-ter. In caso di
mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
(Omissis)
9. Il comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
(Omissis)
Il testo dell'articolo
2, comma 1, letera h), del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art.
2
Riduzione
dei costi della politica nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una
quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni,
diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico
locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal
proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
(Omissis)
h) abbia definito, per le legislature
successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i
contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei
consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di
ciascuna regione;
(Omissis)