Il Consiglio Regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dalla Costituzione ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SOMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale della società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese.

2.         A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant’anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi, nonché per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2

(Programmi finanziabili)

1.         Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 e nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a)         la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all’art. 1, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

b)         l’ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché interventi di conservazione e di restauro del materiale storico documentario;

c)         le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

2.         I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

 

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1.         Per l’ottenimento dei contributi regionali, le Società di mutuo soccorso di cui all’art. 1 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a)         per le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), copia del progetto di massima e perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

b)         per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

c)         per gli interventi di cui alla all’articolo 2, comma 1, lettera c), un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

d)         per le opere di cui all’articolo 4, comma 2, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell’intervento ed una copia della convenzione.

Art. 4

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1.         La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verifica la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti e delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

2.         Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali, politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

3.         L’erogazione dei contributi avviene con atto del dirigente competente.

4.         L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui al’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene con le seguenti modalità:

a)         il 50 per cento alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell’avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione di amministrazione diretta;

b)         il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

5.         L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

6.         L’erogazione dei contributi per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

Art. 5

(Controlli regionali e revoca dei benefici)

1.         La direzione regionale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

2.         In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

Art. 6

(Iniziative promozionali regionali)

1.         Per le finalità di cui all’art. 1, la Regione promuove, a seguito di preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Abruzzo con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere, e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a)         la costituzione ed il reperimento di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle abruzzesi;

b)         la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

c)         l’organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi speciali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d)         l’organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;

e)         l’assegnazione di borse di studio per i giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico sociali delle società di mutuo soccorso.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1.         Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l’anno 2013 in euro 21.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate nell’U.P.B. 10.01.004 denominata "Funzionamento Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. A tal fine, nel bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo è istituito nella UPB 10.01.004 il capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso".

2.         Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento: UPB 03.05.002 capitolo di entrata 35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" per euro 21.000,00;

b)         in aumento: UPB 10.01.004 capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso" per euro 21.000,00.

3.         Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 8

(Modifica all’art. 1 della L.R. 34/2013)

1.         Alla lettera a), del comma 1, dell’art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)", le parole "Al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "Al comma 1ter".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 20 Novembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2013, N. 34

"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20.11.2013, N. 41

"Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all’art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)""

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2013, N. 34

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009)

1.         All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         Al comma 1-ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.".

b)         Dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente.

1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."

c)         Al comma 3, le parole "e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.

d)         Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4.        La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali."

e)         Il comma 5 è abrogato.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da operare.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Legge finanziaria)

1.         Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2.         La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a)         alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b)         al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c)         alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d)         alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3.         La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4.         La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.