Il Consiglio Regionale
ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai
principi fissati dalla Costituzione ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali,
riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo
soccorso (SOMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile
1886, n. 3818 (Costituzione legale della società di mutuo soccorso), nonché i
valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese.
2. A tal fine la Regione valorizza la
funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle
società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia
del patrimonio storico, culturale artistico e di sviluppo della cultura della
solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e
l’illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare
riferimento a quelle in attività da almeno cinquant’anni e dispone interventi
finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi
di proprietà dei suddetti sodalizi, nonché per le iniziative tese allo sviluppo
della cultura mutualistica.
Art.
2
(Programmi
finanziabili)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di
cui all’art. 1 e nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli
bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la
realizzazione di programmi riguardanti:
a) la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all’art. 1,
adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;
b) l’ammodernamento degli arredi, degli
impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché
interventi di conservazione e di restauro del materiale storico documentario;
c) le iniziative sociali ed educative
finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
2. I programmi di cui al comma 1 devono
essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti
dagli statuti delle società di mutuo soccorso.
Art.
3
(Presentazione
delle domande)
1. Per l’ottenimento dei contributi
regionali, le Società di mutuo soccorso di cui all’art. 1 presentano domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata
dalla seguente documentazione:
a) per le opere di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), copia del progetto di massima e perizia estimativa del
costo complessivo delle opere asseverate;
b) per gli interventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una
relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;
c) per gli interventi di cui alla
all’articolo 2, comma 1, lettera c), un programma annuale complessivo delle
iniziative con relativo preventivo di massima;
d) per le opere di cui all’articolo 4,
comma 2, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo
complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza
che illustri le finalità dell’intervento ed una copia della convenzione.
Art.
4
(Concessione
ed erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, sulla base delle
domande pervenute, verifica la conformità dei programmi alle finalità della
presente legge, nonché la congruità dei costi previsti e delibera annualmente
il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di
assegnazione.
2. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda
la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività
pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da
organizzazioni culturali, sociali, sindacali, politiche, il contributo viene
assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di
essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in
cui gli stessi sono ubicati.
3. L’erogazione dei contributi avviene con
atto del dirigente competente.
4. L’erogazione dei contributi per gli
interventi di cui al’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene con le seguenti
modalità:
a) il 50 per cento alla presentazione di
copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e
di copia dell’avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte
delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di
esecuzione di amministrazione diretta;
b) il 50 per cento a presentazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della
documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.
5. L’erogazione dei contributi per gli
interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) è subordinata alla
certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli
impianti.
6. L’erogazione dei contributi per le
iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) è subordinata alla
certificazione delle spese sostenute.
Art.
5
(Controlli
regionali e revoca dei benefici)
1. La direzione regionale competente
esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo
dei finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi non
conforme alla deliberazione di concessione, la direzione competente, esperite
le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei
contributi assegnati.
Art.
6
(Iniziative
promozionali regionali)
1. Per le finalità di cui all’art. 1, la
Regione promuove, a seguito di preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva
dei sodalizi esistenti in Abruzzo con particolare riferimento alle situazioni
delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle
bacheche, delle bandiere, e del materiale iconografico di loro appartenenza, le
seguenti iniziative:
a) la costituzione ed il reperimento di
una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare
riferimento a quelle abruzzesi;
b) la costituzione di un archivio filmico
e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;
c) l’organizzazione di un deposito per
ricovero temporaneo di archivi speciali, bandiere o altro materiale di
proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi
di restauro conservativo;
d) l’organizzazione di mostre e convegni
sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di
mutuo soccorso, sia per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà,
nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle
società di mutuo soccorso;
e) l’assegnazione di borse di studio per i
giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini
storico sociali delle società di mutuo soccorso.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri di cui alla presente legge,
valutati per l’anno 2013 in euro 21.000,00 si fa fronte con le risorse
assegnate nell’U.P.B. 10.01.004 denominata
"Funzionamento Interventi a sostegno delle attività culturali e
sportive" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. A
tal fine, nel bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo è istituito
nella UPB 10.01.004 il capitolo di spesa denominato "Spese per la
valorizzazione delle Società di mutuo soccorso".
2. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento: UPB 03.05.002 capitolo di
entrata 35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" per euro 21.000,00;
b) in aumento: UPB 10.01.004 capitolo di
spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo
soccorso" per euro 21.000,00.
3. Per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria
nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 10.01.004
del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed
iscritto secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo
10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale).
Art.
8
(Modifica
all’art. 1 della L.R. 34/2013)
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’art.
1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34 recante
"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)", le
parole "Al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "Al comma
1ter".
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 20
Novembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2013, N. 34
"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali)"
COORDINATO CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 20.11.2013, N. 41
"Le Società
Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all’art. 1 della L.R.
15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R.
24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali)""
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE
2013, N. 34
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali).
Art.
1
(Modifiche
all'art. 5 della L.R. 4/2009)
1. All'art. 5 della L.R.
24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1-ter è aggiunto, infine, il
seguente periodo: "L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio
del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti
da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
regionale.".
b) Dopo il comma 1-quater sono inseriti i
seguenti:
"1-quinquies. Alla
nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti
gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto
conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
1-sexies. Ciascun
soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente
regionale.
1-septies.
All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies
provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso
pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è
aggiornato annualmente.
1-octies. In caso di
entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il
competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione
dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."
c) Al comma 3, le parole "e
dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti
contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.
d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, in attuazione dell'articolo
42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti
dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali."
e) Il comma 5 è abrogato.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
10
(Leggi
di spesa a carattere continuativo e ricorrente)
Le leggi regionali che
prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o
ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina
sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo
espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della
spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali
sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini
del successivo art. 51.
Nei casi contemplati
dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge
possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da
operare.
Il testo dell'articolo
8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
8
(Legge
finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di
legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di
tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi
di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non
superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa
regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi
regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle
quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.