LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO CHE:

-          in materia di patto di stabilità regionalizzato di tipo “verticale” la normativa di riferimento, con gli articoli di seguito rappresentati stabilisce:

-          articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220: “A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;

-          articolo 1, comma 138 bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali”;

-          articolo 1, comma 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 “ ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139 “ gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;

PRESO ATTO

-          che, con proprio provvedimento del 16settembre 2013, n. 657, ha disposto:

-          “di approvare lo schema di disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del patto di stabilità regionale di tipo “verticale”” in conformità alle vigenti disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 138 a 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, da sottoporre all’esame del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi del comma 138-bis della legge 220/2010;

-          di stabilire la data del 18 ottobre 2013 quale termine ultimo e perentorio entro il quale gli enti locali devono far pervenire, esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata, pena la non ammissibilità al procedimento, le comunicazioni recanti la richiesta di acquisizione di spazi finanziari di cui all’articolo 1, commi da 138 a 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Patto di stabilità verticale ordinario);

-          che l’attuazione del patto di stabilità regionalizzato di tipo “verticale ordinario” di cui ai commi da 138 a 140 dell’articolo 1 della legge 220/2010, costituisce una facoltà da parte della Regione, da approvare con successivo provvedimento da parte della Giunta Regionale qualora la stessa ravvisi le condizioni finanziarie per l’eventuale cessione di spazi finanziari da parte della Regione a favore degli enti locali;

-          di incaricare il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, a trasmettere il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali e ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento”;

-          che, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione, il Servizio Bilancio, con nota RA/228170 del 17 settembre 2013, ha trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali la medesima deliberazione unita dell’approvato schema di disciplinare recante “Disciplinare Patto di stabilità “verticale” per l’annualità 2013”;

-          che, con nota RA/228160 del 17 settembre 2013, il Servizio Bilancio ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, la citata deliberazione di Giunta Regionale e gli uniti allegati, agli enti locali soggetti al patto di stabilità per l’annualità 2013, rappresentando le modalità, le condizioni e i termini di al citato disciplinare;

-          che alla richiamata DGR 657/2013 e alla documentazione sopra citata è stata data ampia e opportuna pubblicità, oltre che con le modalità specificate ai punti precedenti, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo in apposita sezione dedicata;

VISTA:

-          la deliberazione 10 ottobre 2013, n. 16/2013, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali, in sede di esame dello “Schema di disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del patto di stabilità regionale di tipo “verticale””, ha approvato lo schema proposto dalla Giunta Regionale apportando allo stesso una integrazione costituita dall’inserimento nei criteri di riparto degli spazi finanziari di un criterio aggiuntivo e di precedenza a favore degli enti locali che sono rimasti esclusi dalla ripartizione degli spazi finanziari relativi al “patto verticale incentivato” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 488/2013;

CONSIDERATO

-          che, secondo le disposizioni della richiamata normativa di riferimento, costituisce presupposto per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale, la disponibilità, da parte della Regione, a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dell’ importo che disporrà di cedere e di ripartire a favore degli enti locali in termini miglioramento dei loro obiettivi di patto;

-          che la determinazione della quantità di spazi finanziari da mettere a disposizione degli enti locali costituisce un elemento di necessaria stima in quanto le nuove disposizioni in materia di patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile non consentono di poter determinare con certezza gli effetti sugli impegni e/o sui pagamenti che la Regione potrà continuare a registrare fino alla data del 31.12.2013;

-          che, la Regione Abruzzo ha già sacrificato i propri obiettivi di patto a favore degli enti locali con l’attuazione del cosiddetto patto di stabilità regionale verticale “ incentivato” operata con DGR 488/2013, cedendo, a favore dei medesimi enti, spazi finanziari per un importo complessivo di 34.988 migliaia di euro;

-          che, conseguentemente, l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno regionale  fissato con decreto MEF 20 febbraio 2013, n. 0011621 per la Regione Abruzzo nell’importo di 687.786 mgl di euro in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, è stato rideterminato in riduzione e pari al valore di Euro 652.798 mgl;

-          che con deliberazione 22 ottobre 2013, n. 753, la Giunta Regionale ha provveduto a ripartire agli enti locali, individuati ai sensi dell’articolo 1 del D.L 39/2009, spazi finanziari per un importo complessivo di 30 mln di euro in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 43/2013, in aggiunta a quelli già distribuiti con la richiamata DGR 488/2013 per un manovra complessiva di 64,9 mln di euro;

-          che, i dati di cui alle istanze prodotte dagli enti locali, recanti la richiesta di spazi finanziari, rivelano un fabbisogno complessivo pari a 135,37 milioni di euro, ivi compreso il fabbisogno relativo ad enti che non presentano i requisiti per la partecipazione alla ripartizione degli spazi finanziari medesimi, comunque troppo rilevante per le effettive disponibilità di spazi finanziari cedibili da parte della Regione;

-          che, atteso quanto sopra rappresentato, e tenuto conto, altresì, della proiezione dei dati a tutto il 31 dicembre c.a. inerente l’andamento delle spese incidenti sul patto di stabilità interno, è possibile stimare prudenzialmente nel limite di Euro 5 mln l’importo di spazi finanziari ulteriormente cedibile a favore degli enti locali ai fini del patto di stabilità regionale verticale;

-          che la suddetta stima prudenziale deve tener conto della necessità di evitare una eccessiva compressione della capacità di spesa regionale suscettibile di potenziali danni derivabili dall’impossibilità di procedere ad impegni e/o pagamenti di spesa;

-          che di poter recepire il criterio aggiuntivo e di precedenza fissato dal Consiglio delle Autonomie Locali con la citata delibera n. 16/2013 a favore degli enti locali che sono rimasti esclusi dalla ripartizione degli spazi finanziari relativi al “patto verticale incentivato” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 488/2013;

PRESO ATTO:

-          che, in conformità alle disposizioni previste nello Schema di Disciplinare approvato con DGR 657/2013 e su cui il CAL ha espresso parere favorevole, gli spazi finanziari possono essere attributi a favore degli enti locali aventi titolo che hanno fatto pervenire le previste comunicazioni entro il termine perentorio del 18 ottobre 2013 e per i quali non operano le cause di esclusione ed inammissibilità di cui all’articolo 4 del medesimo disciplinare;

-          che, sulla base di apposita istruttoria finalizzata all’accertamento della sussistenza o meno delle sopra richiamate condizioni di ammissibilità e di esclusione, sono state ammesse o escluse le istanze pervenute dagli enti locali, così come riportato nel prospetto “Ammissibilità delle richieste degli Enti locali” allegato al presente provvedimento (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale, contenente anche le motivazioni che hanno legittimato l’esclusione delle istanze;

-          che, come evidenziato nel suddetto prospetto “Ammissibilità delle richieste degli Enti locali”, unica istanza esclusa per cause non sanabili è quella relativa alla Provincia di Chieti che ha dichiarato di non aver rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012 e, dunque, non risulta in possesso del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 3 del Disciplinare;

-          che, nel corso dell’istruttoria, con riferimento alla fase relativa alla valutazione di ammissibilità delle comunicazioni inviate dagli enti locali, sono state considerate ammissibili le istanze dei comuni di Canistro, Pescasseroli, Rosciano, Trasacco e Villa Santa Maria, pervenute entro il termine perentorio del 18.10.2013, per le quali si è proceduto a richieste di integrazione di elementi la cui mancanza non è prevista dal Disciplinare espressamente quale causa di esclusione;

-          di non poter applicare al Comune di Isola del Gran Sasso la ripartizione degli spazi finanziari mediante il Parametro A, in quanto dall’istruttoria e dagli atti d’ufficio è stato rilevato che il predetto comune ha sostenuto nell’anno 2013, e non nell’anno 2012, oneri per personale proveniente da Comunità Montana;

-          di non poter applicare al Comune di Montazzoli la ripartizione degli spazi finanziari mediante il Parametro A, in quanto dall’istruttoria e dagli atti d’ufficio è stato rilevato che il predetto comune non ha sostenuto nell’anno 2012 oneri per personale proveniente da Comunità Montana non avendo mai proceduto ad assunzioni di tale personale;

-          di non poter applicare al Comune di Torricella Peligna la ripartizione degli spazi finanziari mediante il Parametro A, in quanto dall’istruttoria e dagli atti d’ufficio è stato rilevato che il predetto comune non ha sostenuto nell’anno 2012 oneri per personale proveniente dal ruolo di Comunità Montana, bensì ha ripreso alle proprie dirette dipendenze una unità lavorativa a seguito di scadenza di convenzione in essere con la Comunità Montana di appartenenza;

-          che per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale è dunque possibile procedere alla rimodulazione degli obiettivi di patto di stabilità interno degli enti locali ammessi, assegnando agli stessi maggiori spazi finanziari in applicazione dei criteri e modalità di riparto definite nel disciplinare approvato con DGR 657/2013 come integrati con il criterio di ripartizione di cui alla citata deliberazione n. 16/2013 del Consiglio delle Autonomie Locali;

RITENUTO:

-          di approvare e far proprio il criterio aggiuntivo e di precedenza a favore degli enti locali che sono rimasti esclusi dalla ripartizione degli spazi finanziari relativi al “patto verticale incentivato” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 488/2013, in linea con lo spirito di collaborazione tra enti pubblici richiamato negli atti della citata deliberazione 16/2013 del Consiglio delle Autonomie Locali;

-          di approvare il Disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del patto di stabilità regionale di tipo “verticale” per l’annualità 2013” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

-          di stabilire che l’assegnazione di spazi finanziari relativo al criterio aggiuntivo e di precedenza di cui alla predetta deliberazione n. 16/2013 del Consiglio delle Autonomie Locali venga applicato nei limiti del minor valore tra l’importo che sarebbe stato assegnato ai singoli enti locali esclusi dalla ripartizione di cui alla DGR 488/2013 così come indicati nella citata delibera del CAL n. 16/2013, e l’importo inerente gli spazi finanziari richiesti dagli enti stessi per il patto di stabilità verticale ordinario, al fine di evitare un inutile attribuzione di spazi finanziari;

-          di stabilire che, ai fini della ripartizione degli spazi finanziari mediante applicazione degli altri criteri di cui al Disciplinare, l’importo degli spazi finanziari richiesti dagli enti che beneficiano del criterio aggiuntivo e di precedenza approvato dal Consiglio delle Autonomie Locali con la predetta deliberazione n. 16/2013 debba essere rettificato in riduzione per l’importo corrispondente agli spazi finanziari concessi in applicazione del criterio aggiuntivo e di precedenza;

-          che, per tutto quanto sopra considerato e tenuto conto delle risultanze istruttorie riportate nel predetto prospetto “Ammissibilità delle richieste degli Enti locali”, le risultanze derivanti dall’applicazione dei criteri di determinazione degli spazi finanziari di cui al richiamato disciplinare, sono riportate nell’elaborato “Spazi finanziari assegnati agli Enti Locali”, allegato al presente provvedimento (Allegato 3), come parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.         di approvare e far proprio il criterio aggiuntivo e di precedenza a favore degli enti locali che sono rimasti esclusi dalla ripartizione degli spazi finanziari relativi al “patto verticale incentivato” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 488/2013, in linea con lo spirito di collaborazione tra enti pubblici richiamato negli atti della citata deliberazione 16/2013 del Consiglio delle Autonomie Locali;

2.         approvare il Disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del patto di stabilità regionale di tipo “verticale” per l’annualità 2013” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3.         di approvare il prospetto “Ammissibilità delle richieste degli Enti locali”, allegato al presente provvedimento (Allegato 2) come parte integrante e sostanziale, dichiarando, in esito allo stesso, ammesse le richieste degli enti locali la cui istruttoria, alla luce del Disciplinare di cui al punto 1., si è conclusa con esito positivo e dichiarando, altresì, esclusa la richiesta fatta pervenire dalla Provincia di Chieti per la quale la suddetta istruttoria si è conclusa con esito negativo, stante il non rispetto del patto di stabilità 2012 dichiarato dal medesimo ente;

4.         di stabilire che l’assegnazione di spazi finanziari relativo al criterio aggiuntivo e di precedenza di cui alla predetta deliberazione n. 16/2013 del Consiglio delle Autonomie Locali venga applicato nei limiti del minor valore tra l’importo che sarebbe stato assegnato ai singoli enti locali esclusi dalla ripartizione di cui alla DGR 488/2013 così come indicati nella citata delibera del CAL n. 16/2013, e l’importo inerente gli spazi finanziari richiesti dagli enti stessi per il patto di stabilità verticale ordinario, al fine di evitare un inutile attribuzione di spazi finanziari;

5.         di stabilire che, ai fini della ripartizione degli spazi finanziari mediante applicazione degli altri criteri di cui al Disciplinare, l’importo degli spazi finanziari richiesti dagli enti che beneficiano del criterio aggiuntivo e di precedenza approvato dal Consiglio delle Autonomie Locali con la predetta deliberazione n. 16/2013 debba essere rettificato in riduzione per l’importo corrispondente agli spazi finanziari concessi in applicazione del criterio aggiuntivo e di precedenza;

6.         di approvare, per tutto quanto sopra, il prospetto “Spazi finanziari assegnati agli Enti Locali”, allegato al presente provvedimento (Allegato 3) come parte integrante e sostanziale, attribuendo a ciascun ente locale i relativi maggiori spazi finanziari;

7.         di incaricare il Servizio Bilancio, della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli enti locali interessati, all’ANCI e all’UPI e di provvedere, entro il termine del 31 ottobre 2013, alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei dati riportati nel prospetto “Spazi finanziari assegnati agli Enti Locali” (Allegato 3);

8.         di incaricare il Servizio Bilancio, della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la relativa pubblicazione sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo.

 

Seguono allegati

Seduta del 10 ottobre 2013

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3