LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE
- l’articolo 6-quinquies del D.L. 26
aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 testualmente
recita:
- Al fine di agevolare la ripresa delle
attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di
stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo…omissis.. nonché dell’articolo 1 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale
verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nei limiti di …omissis …. 30
milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini
dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non
peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto…omissis”;
- con riferimento all’individuazione
dell’ambito soggettivo di applicazione del richiamato articolo 6 –quinquies del DL 43/2013, l’articolo 1 del decreto legge 28 aprile
2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ai
commi 1,2 e 3 testualmente recita:
1. Le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono
emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo
salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento
al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile2009 che, sulla base dei dati risultanti
dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile,
abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse
ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e
gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare
anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2
del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il
danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;
ATTESO
- che le procedure previste per il patto
regionale verticale, richiamate dall’art 6 quinquies
del D.L. 43/2013, sono disciplinate dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- che l’espresso ed esclusivo richiamo
ai citati commi 138 e 140 non comporta la definizione di criteri e modalità
operative per la ripartizione degli spazi finanziari agli enti locali, ma
affida alle regioni il compito di operare la mera riduzione degli obiettivi del
patto di stabilità degli enti di cui all’articolo 1 del decreto legge 39/2009;
- che con propria deliberazione del 13
settembre 2013, n. 657, ha stabilito la data del 5 ottobre 2013 quale termine
ultimo e perentorio entro il quale gli enti locali devono far pervenire,
esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata, pena la non
ammissibilità al procedimento, la comunicazione relativa alla richiesta di
spazi finanziari ai fini della riduzione del proprio obiettivo programmatico
disposto dall’ articolo 6-quinquies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43
(Patto di stabilità verticale per le province e i comuni colpiti dal sisma);
- che, il Servizio Bilancio della
Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio e Attività Sportive, in
attuazione della richiamata DGR 657/2013, ha inoltrato a tutti gli enti locali
della Regione soggetti al patto di stabilità interno, apposita comunicazione prot. RA/228160 del 17/09/2013, a mezzo posta elettronica
certificata, esplicitante le modalità, termini e condizioni di partecipazione
alle procedure di attuazione delle tipologie di patto di stabilità
regionalizzato, tra cui anche quella prevista dall’articolo 6 quinquies del D.L 43/2013;
- che la cessione di spazi finanziari a
favore dei suddetti enti locali, non comporta contestualmente, per espressa
previsione normativa, un peggioramento del patto di stabilità interno della
Regione e, quindi, alcun sacrificio è imposto alla medesima in termini di
inasprimento dei propri vincoli di patto di stabilità interno;
- che la rideterminazione dei citati
obiettivi a favore degli enti locali beneficiari risponde a finalità di
rilevante importanza per il territorio regionale in quanto rappresenta la
condizione, oltre che l’opportunità, per la realizzazione di tutti quegli
interventi finalizzati ad agevolare “la ripresa delle attività e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni
causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile
2009” che i vincoli di patto di stabilità interno potrebbero rendere,
altrimenti, inattuabili;
- che, nell’ipotesi di richieste di
spazi finanziari da parte degli enti locali superiori, nel complesso,
all’importo limite dei 30 Mln di Euro concesso dallo
Stato, si rende necessario applicare un criterio di proporzionalità che
permetta la ripartizione degli stessi entro e non oltre tale limite;
PRESO ATTO:
- che gli spazi finanziari possono
essere attributi a favore degli enti locali aventi titolo che entro la data del
07/10/2013 hanno inviato le comunicazioni secondo quanto richiesto con la
citata nota RA/228160 del 17/09/2013;
- che, in riscontro alla nota medesima
del Servizio Bilancio, sono state acquisite, nei termini e con le modalità
richieste dal procedimento, le richieste di spazi finanziari da ripartire, agli
atti del Servizio;
- che l’importo complessivo di spazi
finanziari richiesti dagli enti aventi titolo ammonta a Euro 42.624.583,38,
superiore quindi ai 30 mln di euro messi a
disposizione dallo Stato;
- che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 140, della L. 220/2010, la data del 31 ottobre 2013
costituisce il termine ultimo e perentorio entro cui comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze i risultati della riduzione degli obiettivi di
patto di stabilità interno degli enti locali operata dalla Regione Abruzzo in
applicazione della richiamata normativa;
RITENUTO:
- di poter procedere, ai sensi
dell’articolo 6-quinquies del D.L. 43/2013, all’ attribuzione degli spazi
finanziari a favore dei comuni e delle province individuati ai sensi
dell’articolo 1 del D.L. 39/2009, nel limite massimo dell’importo di 30 mln di euro secondo un criterio di proporzionalità che
permetta la distribuzione degli spazi finanziari medesimi entro il limite
suddetto;
- di dover approvare il “Prospetto di riparto
degli spazi finanziari” a favore degli enti locali individuati ai sensi
dell’articolo 1 del D.L 39/2009 richiamato
dall’articolo 6- quinquies del D.L. 43/2013,
convertito in Legge 71/2013, che come allegato A forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di incaricare la Direzione Riforme
Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio
Bilancio, a comunicare entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, sancito
dal richiamato comma 140 dell’articolo 1 della L.220/2010, il presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze nelle modalità
previste dalla vigente normativa;
- di incaricare la Direzione Riforme
istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio
Bilancio, a trasmettere copia del presente provvedimento, mediante utilizzo di
posta elettronica certificata, gli enti locali beneficiari partecipando agli stessi che gli importi
assegnati sono oggetto di comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento
A VOTI unanimi, resi
nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di procedere, ai sensi dell’articolo
6-quinquies del decreto legge 43/2013, all’ attribuzione degli spazi finanziari
a favore dei comuni e delle province individuati ai sensi dell’articolo 1 del
decreto legge 39/2009, nel limite massimo dell’importo di 30 mln di euro mediante applicazione del criterio di
proporzionalità delle richieste pervenute;
2. di approvare il “Prospetto di riparto
degli spazi finanziari” a favore degli enti locali individuati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 39/2009 richiamato dall’articolo 6- quinquies del D.L. 43/2013, convertito in legge 71/2013,
che come allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di incaricare la Direzione Riforme
Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, per il tramite il
Servizio Bilancio, a comunicare entro il termine perentorio del 31 ottobre
2013, sancito dal richiamato comma 140 dell’articolo 1 della legge 220/2010, il presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle finanze nelle modalità previste dalla vigente
normativa;
4. di incaricare la Direzione Riforme
istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio
Bilancio, ad inviare la presente deliberazione al Servizio Verifica Atti del
Presidente e della Giunta regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma,
della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per la pubblicazione
della medesima sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.
Segue
allegato