IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di sospendere, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152 e s.m.i.,
dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio di un centro di
raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e di un impianto di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di
Chieti, alla via Aterno, n. 4, già autorizzato con D.D. n. DR4/152 del 28.09.2010, in uso alla Ditta REFRAN
Srl, foglio n. 44 p.lle nn.
63, 334, 474, 4045, 4049, 4156, 3501, 3502, e 32/b del Catasto di Chieti, al
fine di consentire la sola bonifica del sito e l’adeguamento dello stabilimento
al PdA approvato con D.D.
n. DR4/152 del 28.09.2010;
2) di stabilire in mesi sei (6),
eventualmente rinnovabili anche su istanza di parte adeguatamente motivata, il
periodo di sospensione di cui al precedente punto 1), entro il quale la Ditta
REFRAN Srl ottemperi a quanto indicato
nel precedente punto, a far data dalla notifica del presente provvedimento;
3) di stabilire che le attività sopra
indicate sono soggette alla trasmissione, da parte della Ditta REFRAN Srl, al
Servizio Gestione Rifiuti, alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo –
Direzione centrale di Pescara, all’ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di
Chieti ed al Competente settore del Comune di Chieti, della documentazione
attestante la conclusione dei lavori, la verifica di idoneità funzionale, la
loro regolarità e conformità agli elaborati approvati con D.D.
n. DR4/152/2010, la loro regolarità alle normative edilizie, antincendio, di
tutela della qualità dell’aria e delle acque; alla acquisizione della predetta
documentazione, questo Servizio provvederà ad acquisire i pareri confermativi
di competenza delle suddette Amministrazioni e di altri Enti ed Organismi
previsti dalla legge;
4) di stabilire che, al termine dell’esame
di tutta la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori
prescritti e valutate le verifiche disposte dalla Amministrazioni interessate,
questo Servizio si determinerà in merito alla immediata riattivazione
dell’impianto di che trattasi ovvero adottando conseguenti provvedimenti sanzionatori nel caso di
accertate ulteriori inadempienze, a carico della Ditta REFRAN Srl;
5) di prescrivere che la ditta Ditta REFRAN Srl provveda, ad avviare con immediatezza le
citate operazioni di bonifica e di realizzazione delle opere di adeguamento, in
questo caso inerenti al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso e che
l’ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti, nell’assicurare una costante
vigilanza su dette operazioni, relazioni allo scrivente Servizio con
periodicità bimestrale;
6) di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre
attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di richiamare la ditta REFRAN Srl, al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla
Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione finale, il
tutto ai fine della esecuzione delle presenti disposizioni, distinguendo i
rifiuti provenienti dalla Regione da quelli al di fuori del territorio della
Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778
dell’11.10.2010;
8) di richiamare la Ditta REFRAN Srl
all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i.,
avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti” ed alle disposizioni di cui all’art.11 della
legge 30.10.2013, n. 125 di conversione del D.L. 31.08.2013, n. 101, per quanto
applicabili;
9) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto Provinciale di
Chieti;
10) di trasmettere ai sensi dell’art. 208,
comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
11) di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta REFRAN Srl;
12) di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini