Il Consiglio Regionale  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Finalità)

1.         La presente legge, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall’ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.

Art. 2

(Definizioni)

1.         Ai fini dell’applicazione della presente legge:

a)         per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all’attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

b)         per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall’art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;

c)         per luoghi sensibili devono intendersi:

I)         tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;

II)        tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

III)       i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;

IV)       le caserme militari;

V)        i centri di aggregazione di anziani;

VI)       tutti i luoghi di culto;

VII)     i cimiteri e le camere mortuarie.

Art. 3

(Norme in materia di esercizio del gioco lecito)

1.         L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2.         L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

3.         L’autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

4.         Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.         E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

Art. 4

(Sanzioni amministrative)

1.         La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.

2.         All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 29 Ottobre 2013

 

Il Presidente

Giovanni Chiodi