Il Consiglio
Regionale ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della
suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la
diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare
determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della
presente legge:
a) per sale da gioco devono intendersi
tutti i locali adibiti prevalentemente all’attività di gioco con vincita in
denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell’art. 86 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
b) per apparecchi per il gioco lecito
devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall’art. 110, comma
6, del predetto Testo Unico;
c) per luoghi sensibili devono intendersi:
I) tutti gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
II) tutte le strutture sanitarie ed
ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al
recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari
condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie
protette;
III) i centri di aggregazione di giovani,
inclusi gli impianti sportivi;
IV) le caserme militari;
V) i centri di aggregazione di anziani;
VI) tutti i luoghi di culto;
VII) i cimiteri e le camere mortuarie.
Art.
3
(Norme
in materia di esercizio del gioco lecito)
1. L’esercizio delle sale da gioco e
l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad
autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. L’autorizzazione all’esercizio di sale
da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi
commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a
distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più
breve, dai luoghi sensibili.
3. L’autorizzazione ha una validità di
cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Per le autorizzazioni esistenti il
termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. E’ vietata qualsiasi attività
pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o
all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali
o pubblici.
Art.
4
(Sanzioni
amministrative)
1. La violazione delle disposizioni
contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal
codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro
5.000,00.
2. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune
competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa
in materia.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 29
Ottobre 2013
Il
Presidente
Giovanni
Chiodi