LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i. "Nuova legge organica in materia di Confidi", indicata nel presente atto come legge regionale, il cui art. 1 (Contributi ai Confidi) prevede che la Regione, allo scopo di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali turistiche e di servizi, imprese artigiane e  agricole, come definite dalla normativa comunitaria,  operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sostiene l’attività dei confidi, promuovendone la fusione e concedendo ai medesimi contributi, da destinare all’incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all’abbattimento dei tassi di interesse;

ATTESO che l’art. 4 (Contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi) della citata legge regionale  stabilisce, al comma 1, i parametri di corresponsione dei contributi in conto interessi, prevedendo, altresì, al comma 4, che i  contributi per integrazione dei fondi rischi sono commisurati alla quote percentuali stabilite con proprio atto dalla Giunta Regionale, da ripartire in base a tutti o ad alcuni degli indici di cui alle lettere da a) ad l) indicati allo stesso comma  4 e che la stessa Giunta Regionale, con proprio atto, può determinare altri indici;

RICHIAMATO l'art. 3 della legge regionale ( Programma di riparto dei contributi in conto interessi e per l'incremento dei fondi rischi), il quale al comma 3, in particolare,   prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto disciplina l'applicazione delle previsioni dello stesso articolo 3, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)         termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)         ammontare dei prestiti e durata degli stessi;

c)         concessione ed erogazione dei contributi;

d)         casi di revoca totale o parziale dei contributi;

e)         rendicontazione;

f)          ridistribuzione delle risorse non utilizzate;

g)         vigilanza;

ATTESO che con proprio atto n. 576 del 10/9/2012 è stata disposta, ai sensi dell’art. 21 - quinquies della legge 241/1990 e s.m. e i.  la revoca della  propria precedente deliberazione n. 947 del 29 dicembre 2011 contenente, all’Allegato n. 1: L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m e i. (Nuova legge organica in materia di confidi) “ Determinazione delle  disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione di fondi rischi”,  in relazione alle considerazioni nello stesso atto richiamate, afferenti a  motivi  di pubblico interesse sopravvenuti, dovuti anche al mutamento della situazione di fatto e ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rispetto al momento dell’emanazione della deliberazione n. 947/2011;

ATTESA, comunque la necessità, alla luce della disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 3 della legge  regionale,  di dotare la riforma normativa organica in materia di confidi di cui alla L.R. 37/2010 del necessario strumento delle Disposizioni di attuazione, che stabiliscano criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi, al fine di  apprestare le condizioni migliori affinché il sistema delle imprese  possa fruire dei necessari strumenti di garanzia per l’accesso al credito;

ATTESO dover  procedere ad approvare le Nuove Disposizioni di attuazione della L.R. 37/2010, tenendo  conto altresì della sopravvenuta modifica normativa di cui all’art. 66 (Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37)  della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria  Regionale 2012), consentendo, in tal modo, l’entrata a regime delle agevolazioni della stessa legge regionale;

ATTESO che  nelle Nuove disposizioni di attuazione, contenenti  criteri e modalità di cui al citato art. 3, comma 3, è altresì ricompresa la determinazione   delle quote percentuali di commisurazione dei contributi per integrazione dei fondi rischi, in relazione ad alcuni degli indici di cui all’art. 4, comma 4, richiamato sopra, che rappresentano quelli maggiormente rilevanti e significativi ed anche di applicazione più immediata;

ATTESO, pertanto, dover adottare, con il presente atto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 3, della legge regionale, le Nuove Disposizioni di attuazione intese a disciplinare il procedimento di concessione dei contributi in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi di cui alla stessa legge regionale;

DATO ATTO che l’approvazione delle citate Nuove Disposizioni di attuazione costituisce il primo atto con carattere prodromico,  inteso a rendere possibile l’applicazione del procedimento di concessione dei contributi regionali in argomento, a seguito dell’adozione degli atti consequenziali di cui all’art. 3, commi 1 e 2 della legge regionale;

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITO il Relatore;

ad unanimità' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1.         di dettare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale, le Nuove Disposizioni di attuazione della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i.“Nuova legge organica in materia di Confidi”, così come segue:

-          "Nuove Disposizioni di attuazione di determinazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi

-          L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i.”,   Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;

2.         di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo  e sul B.U.R.A.

 

Segue allegato

Allegato 1