LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i. "Nuova legge
organica in materia di Confidi", indicata nel presente atto come legge
regionale, il cui art. 1 (Contributi ai Confidi) prevede che la Regione, allo
scopo di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese
industriali, commerciali turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi
professionisti, sostiene l’attività dei confidi, promuovendone la fusione e
concedendo ai medesimi contributi, da destinare all’incremento dei fondi rischi
indisponibili e alla gestione di fondi destinati all’abbattimento dei tassi di
interesse;
ATTESO che l’art. 4
(Contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi) della
citata legge regionale stabilisce, al
comma 1, i parametri di corresponsione dei contributi in conto interessi,
prevedendo, altresì, al comma 4, che i
contributi per integrazione dei fondi rischi sono commisurati alla quote
percentuali stabilite con proprio atto dalla Giunta Regionale, da ripartire in
base a tutti o ad alcuni degli indici di cui alle lettere da a) ad l) indicati
allo stesso comma 4 e che la stessa
Giunta Regionale, con proprio atto, può determinare altri indici;
RICHIAMATO l'art. 3
della legge regionale ( Programma di riparto dei contributi in conto interessi
e per l'incremento dei fondi rischi), il quale al comma 3, in particolare, prevede che la Giunta Regionale, con proprio
atto disciplina l'applicazione delle previsioni dello stesso articolo 3,
dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
a) termini e modalità di presentazione
delle richieste di contributo;
b) ammontare dei prestiti e durata degli
stessi;
c) concessione ed erogazione dei
contributi;
d) casi di revoca totale o parziale dei
contributi;
e) rendicontazione;
f) ridistribuzione delle risorse non
utilizzate;
g) vigilanza;
ATTESO che con proprio
atto n. 576 del 10/9/2012 è stata disposta, ai sensi dell’art. 21 - quinquies della legge 241/1990 e s.m. e i. la revoca della propria precedente deliberazione n. 947 del
29 dicembre 2011 contenente, all’Allegato n. 1: L.R.
2 agosto 2010, n. 37 e s.m e i. (Nuova legge organica
in materia di confidi) “ Determinazione delle
disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto
interessi e per integrazione di fondi rischi”,
in relazione alle considerazioni nello stesso atto richiamate, afferenti
a motivi
di pubblico interesse sopravvenuti, dovuti anche al mutamento della
situazione di fatto e ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, rispetto al momento dell’emanazione della deliberazione n.
947/2011;
ATTESA, comunque la
necessità, alla luce della disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 3
della legge regionale, di dotare la riforma normativa organica in
materia di confidi di cui alla L.R. 37/2010 del
necessario strumento delle Disposizioni di attuazione, che stabiliscano criteri
e modalità per la concessione dei contributi regionali in conto interessi e per
integrazione dei fondi rischi, al fine di
apprestare le condizioni migliori affinché il sistema delle imprese possa fruire dei necessari strumenti di
garanzia per l’accesso al credito;
ATTESO dover procedere ad approvare le Nuove Disposizioni
di attuazione della L.R. 37/2010, tenendo conto altresì della sopravvenuta modifica
normativa di cui all’art. 66 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37) della L.R. 10
gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria
Regionale 2012), consentendo, in tal modo, l’entrata a regime delle
agevolazioni della stessa legge regionale;
ATTESO che nelle Nuove disposizioni di attuazione,
contenenti criteri e modalità di cui al
citato art. 3, comma 3, è altresì ricompresa la determinazione delle quote percentuali di commisurazione
dei contributi per integrazione dei fondi rischi, in relazione ad alcuni degli
indici di cui all’art. 4, comma 4, richiamato sopra, che rappresentano quelli
maggiormente rilevanti e significativi ed anche di applicazione più immediata;
ATTESO, pertanto, dover
adottare, con il presente atto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 3, della
legge regionale, le Nuove Disposizioni di attuazione intese a disciplinare il
procedimento di concessione dei contributi in conto interessi e per
integrazione dei fondi rischi di cui alla stessa legge regionale;
DATO ATTO che
l’approvazione delle citate Nuove Disposizioni di attuazione costituisce il
primo atto con carattere prodromico, inteso a rendere possibile l’applicazione del
procedimento di concessione dei contributi regionali in argomento, a seguito
dell’adozione degli atti consequenziali di cui all’art. 3, commi 1 e 2 della
legge regionale;
ATTESO che il presente
atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona
amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente
provvedimento;
SENTITO il Relatore;
ad unanimità' di voti
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1. di dettare, ai sensi dell’art. 3, comma
3, della legge regionale, le Nuove Disposizioni di attuazione della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 e s.m. e i.“Nuova legge organica
in materia di Confidi”, così come segue:
- "Nuove Disposizioni di attuazione
di determinazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi
regionali in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi
- L.R. 2
agosto 2010, n. 37 e s.m. e i.”,
Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.
Segue
allegato