LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- il T.U.LL.SS.
approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”
e ss.mm.ii.;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221
“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 02.04.1968, n. 475 “Norme
concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii;
- D.P.R. 21.08.1971, n. 1275
“Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge 08.11.1991, n. 362 “Norme di riordino del settore
farmaceutico” e ss.mm.ii.;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale”;
- la Legge Regionale 21.05.2010, n. 20
“Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che l’art. 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore
farmaceutico” -in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri
abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la
farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici,
la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla
responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua
rinunzia, al Comune;
CONSIDERATO che l’art.
1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede che, la Giunta Regionale, nell’ambito del
procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della
Regione Abruzzo, possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di
uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8
novembre 1991 n. 362 e ss.mm.ii., nei centri abitati
in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica
in loco;
VISTO che l’art. 11 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012,
n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2
della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. prevede,
al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più
ampio numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in
applicazione del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto
farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300
abitanti, dando facoltà agli Enti locali interessati, di intervenire mediante
le forme di legge;
ATTESO che un’ulteriore
criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello “topografico” di
cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.,
che deroga al criterio generale previsto dalla legge in sussistenza di
determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di
viabilità del territorio interessato;
RICHIAMATA, altresì la
nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1)del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute, con la quale, nel dare formale avvio al procedimento di
istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.1/2012,
convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii.,
i Comuni aventi i requisiti di legge venivano invitati ad individuare le sedi
farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio
demografico di cui alla vigente normativa;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2 parte integrante
e sostanziale del presente atto), con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il procedimento
di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo,per
l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. 27/2012 ossia per
l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto “criterio topografico”
e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n.
20/2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa
l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali
particolari;
PRESO ATTO che il
Comune di Aielli (AQ) ha richiesto l’istituzione di
un dispensario farmaceutico nella frazione Aielli
stazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21
maggio 2010, n. 20,
adottando Delibera di G.C. n. 12 del 25.02.2013 (All. 3) - acquisita agli atti
regionali con prot. n. RA/60758 del 01.03.2013 -
tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla
popolazione della precitata frazione, composta da n. 693 abitanti, a cui vanno
sommati 146 residenti in
case sparse che
si estendono fino
alla zona periferica del Comune di
Celano (AQ), per un
totale di n. 839 abitanti, a fronte di un numero complessivo di popolazione
residente nel Comune pari a 1475;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/085959 del 28.03.2013 (All. 4) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale è stato richiesto alla U.O.C. del
Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
nonché all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila, il rilascio di
pareri relativamente alla proposta del Comune di Aielli
(AQ) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione di Aielli stazione;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/088564 del 03.04.2013 (All. 5) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale
della Direzione Politiche
della Salute, con
la quale, al
fine di procedere alla
definizione dell’attività istruttoria, sono stati richiesti al Comune di Aielli (AQ) successivi adempimenti ad integrazione della
proposta comunale, quali:
- indicazioni delle difficoltà
concernenti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per
raggiungere, dalla frazione di Aielli stazione, la
farmacia più vicina, in particolare nei periodi invernali;
- eventuale esistenza di linee regolari
di mezzi pubblici di trasporto, per raggiungere dalla frazione di Aielli stazione la sede farmaceutica più vicina, nonché gli
orari ed il numero delle corse esistenti, in considerazione che il comma 2,
art. 1, della L.R. 21.05.2010, n. 20, precisa che
l’istituzione del dispensario farmaceutico in condizioni territoriali
particolari sia subordinato all’oggettiva difficoltà, per gli abitanti del
posto, di raggiungere la sede farmaceutica più vicina;
- numero di abitanti residenti nella
precitata frazione di Aielli Stazione;
- precisazioni sulla presenza di
ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), siccome stabilito dal comma 3, art. 1, della precitata L.R. n. 20/2010;
PRESO ATTO della nota
del Comune di Aielli (AQ) prot.
n. 1480 del 12.04.2013 (All. 6), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/104308 del 19.04.2013, in risposta alla
precitata nota prot. n. RA/088564 del 03.04.2013 del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute, con la quale l’Ente locale forniva i necessari chiarimenti a
supporto dell’attività istruttoria, attestando che:
- la distanza tra Aielli
capoluogo e la frazione di Aielli stazione è di circa
5 chilometri; I collegamenti e la viabilità esistenti sono da considerarsi in
buone condizioni, ma si tratta di strade di montagna, soggette a frequenti
nevicate e gelate, abbondanti nei periodi invernali, con conseguenti notevoli
disagi per la mobilità della popolazione residente;
- la precitata frazione, che si trova ad
un’altitudine di 800 mt. s.l.m., è collegata al
capoluogo per il tramite di linee di trasporto urbano (Arpa) che, a causa della
scarsità di orari e frequenza delle corse, non agevola la mobilità dei
residenti di Aielli stazione, specialmente delle
persone anziane. Ne consegue, altresì, una scarsa compatibilità con le fasce
orarie di apertura della sede farmaceutica più vicina, situata ad Aielli capoluogo;
- il suddetto Ente comunale ha precisato
la presenza, nella frazione di Aielli stazione, di
ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), siccome previsto dall’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21
maggio 2010, n.20;
CONSIDERATO che con
nota prot. n.
0042798/13 del 03.05.2013 (All. 7) - acquista agli atti regionali con prot. n. RA/117501 del 07.05.2013 – la U.O.C.
del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico
nella frazione Aielli stazione, del Comune di Aielli (AQ), a condizione che, “nell’interesse della
popolazione, il dispensario trovi sede entro il centro abitato della stessa
frazione”;
CONSIDERATO, altresì
che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila, con propria nota prot. n. 360/2013 del 14.05.2013 (All. 8) - acquisita agli
atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione
Politiche della Salute con prot. n. RA/124756 del
14.05.2013, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario di
che trattasi, a condizione che, “l’istituendo dispensario trovi sede entro il
centro abitato della stessa frazione da ritenersi ricompreso entro l’ideale
confine tracciato dalla ferrovia” ;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/184568 del 18.07.2013 (All. 9) del Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con la
quale sono stati richiesti, al Comune di Aielli (AQ),
in considerazione di quanto dichiarato nella propria comunicazione prot. n. 1480 del 12.04.2013, ulteriori chiarimenti circa i
collegamenti esistenti per raggiungere, dalla precitata frazione di Aielli Stazione, le sedi farmaceutiche più vicine nei
Comuni limitrofi, specificando le distanze e, altresì, l’eventuale esistenza di
linee regolari di mezzi pubblici ed il numero delle corse esistenti che ogni
giorno svolgono il trasporto in un senso e nell’altro, precisando gli orari, al
fine di poter consentire una corretta valutazione delle reali esigenze inerenti
l’istituzione del dispensario farmaceutico de quo;
PRESO ATTO della nota
del Comune di Aielli (AQ) prot.
n. 2853 del 31.07.2013 (All. 10) – acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/203674 del 09.08.2013 - in risposta alla
succitata nota prot. n. RA/184568 del 18.07.2013, con
la quale l’Ente locale forniva i necessari chiarimenti a supporto dell’attività
istruttoria, attestando che:
- la frazione di Aielli
stazione dista dal Comune di Cerchio (AQ), sede farmaceutica più vicina, circa
4 chilometri; nella frazione di Aielli stazione è
presente una stazione ferroviaria che
collega le due località, ma con un numero limitato di corse e con orari non
funzionali. Inoltre le stazioni ferroviarie di Aielli
stazione e Cerchio risultano essere distanti dal centro abitato più popolato ed
ubicate in zone periferiche;
- un’ulteriore disagio alla popolazione
è dato, altresì, dall’assenza di adeguati collegamenti autobus (Arpa), tra Aielli stazione e Cerchio, poiché il numero di corse è
scarso e gli orari non coincidono con quelli di apertura della farmacia di Aielli Alto;
VISTA la nota del
Comune di Aielli (AQ) prot.
n. 3432 del 24.09.2013 (All. 11) –acquisita agli atti
del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute con prot. n. RA/235346 del 24.09.2013 –
con la quale il Sindaco p.t. del precitato Comune ha
precisato che “…il Dispensario Farmaceutico verrà
ubicato nella parte centrale dell’abitato di Aielli
Stazione, così come richiesto dai succitati pareri”, forniti dall’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di L’Aquila e dalla U.O.C.
del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila;
RILEVATO, altresì,da
quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico
risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza
farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue l’interesse
pubblico volto ad assicurare alla
popolazione
prevalentemente anziana e non autosufficiente, la fruibilità del servizio
farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia di tutela alla salute;
RITENUTO che sussistono
i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20,
per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, poiché
risulta effettiva e comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco,
l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più
vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro storico ed inoltre, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della suddetta Legge Regionale, è contemplata
la presenza di ambulatori medici di
assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal
Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del
presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione
Politiche della Salute;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa –
1. di istituire, nell’ambito del
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione
Abruzzo per l’anno 2012, un dispensario farmaceutico nella frazione di Aielli stazione del Comune di Aielli
(AQ), ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica”, nel rispetto dei pareri forniti
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila e dalla U.O.C. del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL
1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per effettive e
comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed
oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere la sede farmaceutica
più vicina presente nel territorio comunale;
2. di stabilire, che con successivo
provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della
Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, si procederà
all’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi
dell’art. 1, commi 5 e 6, della precitata L.R. 21
maggio 2010, n. 20;
3. di notificare il presente atto al
Comune di Aielli (AQ);
4. di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.