LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” e ss.mm.ii.;

-          la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e ss.mm.ii.;

-          la Legge 02.04.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii;

-          D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;

-          la Legge 08.11.1991,  n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;

-          D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;

-          la Legge Regionale 21.05.2010, n. 20 “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”;

-          il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico” -in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinunzia, al Comune; 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede che,  la Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e ss.mm.ii., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

VISTO che l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. prevede, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, dando facoltà agli Enti locali interessati, di intervenire mediante le forme di legge;

ATTESO che un’ulteriore criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello “topografico” di cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., che deroga al criterio generale previsto dalla legge in sussistenza di determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di viabilità del territorio interessato;

RICHIAMATA, altresì la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1)del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale, nel dare formale avvio al procedimento di istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii., i Comuni aventi i requisiti di legge venivano invitati ad individuare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio demografico di cui alla vigente normativa;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo,per l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. 27/2012 ossia per l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto “criterio topografico” e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Aielli (AQ) ha richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione Aielli stazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21

maggio 2010, n. 20, adottando Delibera di G.C. n. 12 del 25.02.2013 (All. 3) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/60758 del 01.03.2013 - tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione della precitata frazione, composta da n. 693 abitanti, a cui vanno sommati  146 residenti  in  case  sparse  che  si  estendono  fino  alla  zona  periferica del Comune di

Celano (AQ), per un totale di n. 839 abitanti, a fronte di un numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 1475;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/085959 del 28.03.2013 (All. 4) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto alla U.O.C. del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nonché all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Aielli (AQ) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione di Aielli stazione;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/088564 del 03.04.2013 (All. 5) del Servizio Assistenza Farmaceutica  e  Trasfusionale  della  Direzione  Politiche  della  Salute,  con  la  quale,  al  fine  di procedere alla definizione dell’attività istruttoria, sono stati richiesti al Comune di Aielli (AQ) successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali:

-          indicazioni delle difficoltà concernenti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere, dalla frazione di Aielli stazione, la farmacia più vicina, in particolare nei periodi invernali;

-          eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto, per raggiungere dalla frazione di Aielli stazione la sede farmaceutica più vicina, nonché gli orari ed il numero delle corse esistenti, in considerazione che il comma 2, art. 1, della L.R. 21.05.2010, n. 20, precisa che l’istituzione del dispensario farmaceutico in condizioni territoriali particolari sia subordinato all’oggettiva difficoltà, per gli abitanti del posto, di raggiungere la sede farmaceutica più vicina;

-          numero di abitanti residenti nella precitata frazione di Aielli Stazione;

-          precisazioni sulla presenza di ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), siccome stabilito dal comma 3, art. 1, della precitata L.R. n. 20/2010;

PRESO ATTO della nota del Comune di Aielli (AQ) prot. n. 1480 del 12.04.2013 (All. 6), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/104308 del 19.04.2013, in risposta alla precitata nota prot. n. RA/088564 del 03.04.2013 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale l’Ente locale forniva i necessari chiarimenti a supporto dell’attività istruttoria, attestando che:

-          la distanza tra Aielli capoluogo e la frazione di Aielli stazione è di circa 5 chilometri; I collegamenti e la viabilità esistenti sono da considerarsi in buone condizioni, ma si tratta di strade di montagna, soggette a frequenti nevicate e gelate, abbondanti nei periodi invernali, con conseguenti notevoli disagi per la mobilità della popolazione residente;

-          la precitata frazione, che si trova ad un’altitudine di 800 mt. s.l.m., è collegata al capoluogo per il tramite di linee di trasporto urbano (Arpa) che, a causa della scarsità di orari e frequenza delle corse, non agevola la mobilità dei residenti di Aielli stazione, specialmente delle persone anziane. Ne consegue, altresì, una scarsa compatibilità con le fasce orarie di apertura della sede farmaceutica più vicina, situata ad Aielli capoluogo;

-          il suddetto Ente comunale ha precisato la presenza, nella frazione di Aielli stazione, di ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), siccome previsto dall’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n.20;

CONSIDERATO che con nota  prot. n. 0042798/13 del 03.05.2013 (All. 7) - acquista agli atti regionali con prot. n. RA/117501 del 07.05.2013 – la U.O.C. del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione Aielli stazione, del Comune di Aielli (AQ), a condizione che, “nell’interesse della popolazione, il dispensario trovi sede entro il centro abitato della stessa frazione”;

CONSIDERATO, altresì che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila, con propria nota prot. n. 360/2013 del 14.05.2013 (All. 8) - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot. n. RA/124756 del 14.05.2013, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi, a condizione che, “l’istituendo dispensario trovi sede entro il centro abitato della stessa frazione da ritenersi ricompreso entro l’ideale confine tracciato dalla ferrovia” ;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/184568 del 18.07.2013 (All. 9) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con la quale sono stati richiesti, al Comune di Aielli (AQ), in considerazione di quanto dichiarato nella propria comunicazione prot. n. 1480 del 12.04.2013, ulteriori chiarimenti circa i collegamenti esistenti per raggiungere, dalla precitata frazione di Aielli Stazione, le sedi farmaceutiche più vicine nei Comuni limitrofi, specificando le distanze e, altresì, l’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici ed il numero delle corse esistenti che ogni giorno svolgono il trasporto in un senso e nell’altro, precisando gli orari, al fine di poter consentire una corretta valutazione delle reali esigenze inerenti l’istituzione del dispensario farmaceutico de quo;

PRESO ATTO della nota del Comune di Aielli (AQ) prot. n. 2853 del 31.07.2013 (All. 10) – acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/203674 del 09.08.2013 - in risposta alla succitata nota prot. n. RA/184568 del 18.07.2013, con la quale l’Ente locale forniva i necessari chiarimenti a supporto dell’attività istruttoria, attestando che:

-          la frazione di Aielli stazione dista dal Comune di Cerchio (AQ), sede farmaceutica più vicina, circa 4 chilometri; nella frazione di Aielli stazione è presente una stazione ferroviaria  che collega le due località, ma con un numero limitato di corse e con orari non funzionali. Inoltre le stazioni ferroviarie di Aielli stazione e Cerchio risultano essere distanti dal centro abitato più popolato ed ubicate in zone periferiche;

-          un’ulteriore disagio alla popolazione è dato, altresì, dall’assenza di adeguati collegamenti autobus (Arpa), tra Aielli stazione e Cerchio, poiché il numero di corse è scarso e gli orari non coincidono con quelli di apertura della farmacia di Aielli Alto;

VISTA la nota del Comune di Aielli (AQ) prot. n. 3432 del 24.09.2013 (All. 11) –acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot. n. RA/235346 del 24.09.2013 – con la quale il Sindaco p.t. del precitato Comune ha precisato che “…il Dispensario Farmaceutico verrà ubicato nella parte centrale dell’abitato di Aielli Stazione, così come richiesto dai succitati pareri”, forniti dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila e dalla U.O.C. del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila;

RILEVATO, altresì,da quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue l’interesse pubblico volto ad assicurare alla

popolazione prevalentemente anziana e non autosufficiente, la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia di tutela alla salute;

RITENUTO che sussistono i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20, per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, poiché risulta effettiva e comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro storico ed inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della suddetta Legge Regionale, è contemplata la  presenza di ambulatori medici di assistenza primaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa –

1.         di istituire, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l’anno 2012, un dispensario farmaceutico nella frazione di Aielli stazione del Comune di Aielli (AQ), ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”, nel rispetto dei pareri forniti dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di L’Aquila e dalla U.O.C. del Farmaco - Farmaceutica Territoriale - della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere la sede farmaceutica più vicina presente nel territorio comunale;

2.         di stabilire, che con successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, si procederà all’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6, della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20;

3.         di notificare il presente atto al Comune di Aielli (AQ);

4.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.