IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”;

VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTO            in particolare l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione secondo le indicazioni del presente Capo”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”;

CONSIDERATO che ai sensi del documento sopra citato:

-          i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in formato cartaceo che elettronico-pdf);

-          la Regione verifica la completezza (formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto dell’impianto di depurazione;

-          a conclusione della valutazione, e sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato dall’ARTA su ogni elaborato;

-          qualora l’approvazione del progetto sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di approvazione dell’impianto;

VISTA la nota del Comune di Capestrano Prot. n. 1947 del 12 Luglio 2013, pervenuta a questo Servizio il 12 Luglio 2013 prot. n. RA/179612, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in duplice copia, sia in formato cartaceo che elettronico-pdf, il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento dell’impianto comunale di depurazione in località La Vicenna del Comune di Capestrano (AQ)”;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/183346 del 17 Luglio 2013, con la quale si restituiscono al Comune di Capestrano, per incompletezza documentale, entrambe le copie progettuali di cui sopra;

VISTA la nota del Comune di Capestrano Prot. n. 2098 del 27 Luglio 2013, pervenuta a questo Servizio il 29 Luglio 2013 prot. n. RA/192840, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso nuovamente, in duplice copia, il progetto in argomento;

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. RA/195685 del 31 Luglio 2013, con la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo, entrambe le copie del progetto di cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n. 31/2010;

VISTA la nota dell’ARTA prot n. 11475 del 04 Ottobre 2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/253874 del 15 Ottobre 2013, con la quale ha rimesso copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo;

CONSIDERATO che l’ARTA nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all’intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

1.         come richiesto nelle Linee Guida recepite nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il trattamento biologico di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la portata media nera

2.         dovrà essere previsto un programma di monitoraggio per il controllo delle acque in ingresso all’impianto e di quelle di processo con un numero minimo annuo di campioni, per i parametri di tab. 1 p’ari a 12 per il primo anno, e per i parametri di tab. 3 pari a 12, secondo quanto indicato dall’all. 5 del D.Lgs. 151/06 e dalla DGR 103/04;

3.         considerato che l’area dove è ubicato l’impianto si trova in una “Zona Agricola” del PRG, prevedere una variante di destinazione urbanistica, come peraltro già riportato in Relazione.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1.         di approvare sulla base del Parere Tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 11475 del 04 Ottobre 2013, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento dell’impianto comunale di depurazione in località La Vicenna del Comune di Capestrano (AQ)”; 

2.         di subordinare  l’approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:

a)         come richiesto nelle Linee Guida recepite nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il trattamento biologico di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la portata media nera

b)         dovrà essere previsto un programma di monitoraggio per il controllo delle acque in ingresso all’impianto e di quelle di processo con un numero minimo annuo di campioni, per i parametri di tab. 1 p’ari a 12 per il primo anno, e per i parametri di tab. 3 pari a 12, secondo quanto indicato dall’all. 5 del D.Lgs. 151/06 e dalla DGR 103/04;

c)         considerato che l’area dove è ubicato l’impianto si trova in una “Zona Agricola” del PRG, prevedere una variante di destinazione urbanistica, come peraltro già riportato in Relazione.

3.         di dare atto che l’ARTA con il Parere conclusivo riportato nell’apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia e alla Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;

4.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;

5.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capestrano (AQ), all’ATO 1 Aquilano, alla Provincia di L’Aquila e all’ARTA Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Luigi DEL SORDO

 

Segue allegato

Relazione Tecnica