IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998,
istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio 2010
“Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs
152/06 – Norme in materia ambientale”;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la
“Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane”;
PRESO ATTO che ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del
progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere
effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere
tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto
o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
VISTO in particolare l’art. 21, comma 4
della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale
sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli
impianti di depurazione secondo le indicazioni del presente Capo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 227
del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento “Iter e linee guida per
l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”;
CONSIDERATO che ai
sensi del documento sopra citato:
- i soggetti che intendono realizzare
nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche
sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla
Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in
formato cartaceo che elettronico-pdf);
- la Regione verifica la completezza
(formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le
copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto
dell’impianto di depurazione;
- a conclusione della valutazione, e
sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere
sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla
Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato
dall’ARTA su ogni elaborato;
- qualora l’approvazione del progetto
sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di
ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare
all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento
di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà
comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di
approvazione dell’impianto;
VISTA la nota del Comune di Capestrano
Prot. n. 1947 del 12 Luglio 2013, pervenuta a questo
Servizio il 12 Luglio 2013 prot. n. RA/179612, in
qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in duplice copia,
sia in formato cartaceo che elettronico-pdf, il
Progetto Preliminare denominato “Adeguamento dell’impianto comunale di
depurazione in località La Vicenna del Comune di Capestrano (AQ)”;
VISTA la nota di questo Servizio, prot.
n. RA/183346 del 17 Luglio 2013, con la quale si restituiscono al Comune di Capestrano, per incompletezza documentale, entrambe le
copie progettuali di cui sopra;
VISTA la nota del Comune di Capestrano
Prot. n. 2098 del 27 Luglio 2013, pervenuta a questo
Servizio il 29 Luglio 2013 prot. n. RA/192840, in
qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso nuovamente, in
duplice copia, il progetto in argomento;
VISTA la nota di questo Servizio, prot.
n. RA/195685 del 31 Luglio 2013, con la quale, nel trasmettere all’ARTA
Abruzzo, entrambe le copie del progetto di cui sopra, si chiede alla stessa
Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n.
31/2010;
VISTA la nota dell’ARTA prot
n. 11475 del 04 Ottobre 2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/253874
del 15 Ottobre 2013, con la quale ha rimesso copia del progetto ed apposita
Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo;
CONSIDERATO che l’ARTA
nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all’intervento
proposto con le seguenti prescrizioni:
1. come richiesto nelle Linee Guida
recepite nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il
trattamento biologico di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la
portata media nera
2. dovrà essere previsto un programma di
monitoraggio per il controllo delle acque in ingresso all’impianto e di quelle
di processo con un numero minimo annuo di campioni, per i parametri di tab. 1 p’ari a 12 per il primo anno, e per i parametri di tab. 3
pari a 12, secondo quanto indicato dall’all. 5 del D.Lgs.
151/06 e dalla DGR 103/04;
3. considerato che l’area dove è ubicato
l’impianto si trova in una “Zona Agricola” del PRG, prevedere una variante di
destinazione urbanistica, come peraltro già riportato in Relazione.
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 77 del
14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che
prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei
provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno;
a termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari
DETERMINA
per le motivazioni di
cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e
trascritte:
1. di approvare sulla base del Parere
Tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 11475 del 04 Ottobre 2013,
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i
e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto
Preliminare denominato “Adeguamento dell’impianto comunale di depurazione in località
La Vicenna del Comune di Capestrano
(AQ)”;
2. di subordinare l’approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni
contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:
a) come richiesto nelle Linee Guida
recepite nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il
trattamento biologico di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la
portata media nera
b) dovrà essere previsto un programma di
monitoraggio per il controllo delle acque in ingresso all’impianto e di quelle
di processo con un numero minimo annuo di campioni, per i parametri di tab. 1 p’ari a 12 per il primo anno, e per i parametri di tab. 3
pari a 12, secondo quanto indicato dall’all. 5 del D.Lgs.
151/06 e dalla DGR 103/04;
c) considerato che l’area dove è ubicato
l’impianto si trova in una “Zona Agricola” del PRG, prevedere una variante di
destinazione urbanistica, come peraltro già riportato in Relazione.
3. di dare atto che l’ARTA con il Parere
conclusivo riportato nell’apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia e alla
Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del
provvedimento di autorizzazione;
4. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
5. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Capestrano (AQ), all’ATO 1
Aquilano, alla Provincia di L’Aquila e all’ARTA Abruzzo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.
Luigi DEL SORDO
Segue
allegato