IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1. di approvare, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno
2003, n. 209 e s.m.i., il Piano di Adeguamento sopra
indicato, presentato dalla Ditta AUTODEMOLIZIONI PICCOLINO Srl – sede operativa di C.da Grotte 36, Castiglione a Casauria (PE),
foglio n. 5, part. Catastali nn. 528 e 673, c.f. n. 01815820681, costituito dai seguenti elaborati
progettuali:
1.a)
relazione tecnica – 18.02.2004 – n. 11 pagine;
1.b) planimetrie scala 1:1.000 ( 1.a e 1.b
allegati alla nota della Ditta del 19.92.2004)
1.c)
relazione tecnica n. 2 pagine allegata alla nota della Ditta del 11.05.2007;
1.d)
elaborati grafici allegati alla nota della Ditta del 23.02.2009;
1.e.)
relazione tecnica, n. 2 pagine, e elaborati grafici allegati alla nota della
Ditta del 18.03.2008;
1.f)
relazione tecnica esplicativa ( n. 5 pagine), elaborati grafici ( tavola unica
e in varie scale) e relazione tecnica in merito alle esposizioni dai campi
elettrici e magnetici generati da elettrodotti, allegati alla nota della Ditta
datata 18.07.2009;
2. di modificare, nel senso che segue,
l’elenco dei CER ammissibili all’impianto in oggetto, già riportati al punto 3
della D.D. n. DN3/69/29.05.2007:
IN
INGRESSO AL CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI A MOTORE
CER |
DESCRIZIONE DEL
RIFIUTO |
160104
* |
Veicoli
fuori uso |
160106 |
Veicoli
fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
- Potenzialità complessiva istantanea
pari a Ton. 250 e potenzialità annua
pari a Ton. 1.000
- i motocicli trattati annualmente e
codificati con il CER 160104 ammontano a cirac 100
unità. La Ditta ha previsto, all’interno dell’impianto, un’area per il deposito
dei motocicli da trattare. Per tali motocicli la stessa azienda dichiara una
potenzialità annua massima pari a circa 15 tonnellate.
IN
INGRESSO ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO
CER |
DESCRIZONE DEL RIFIUTO |
POTENZIALITA’ ISTANTANEA -TON. |
POTENZIALITA’ ANNUA
- TON. |
130205* |
Scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
|
|
130206* |
Scarti di lio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
|
|
130207* |
Olio per
motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili |
|
|
160103 |
Pneumatici
fuori uso |
|
|
160107* |
Filtri
dell’olio |
|
|
160108* |
Componenti
contenenti mercurio |
|
|
160109* |
Componenti
contenenti |
|
|
160110* |
Componenti
esplosivi ( es. “air bag” |
|
|
160111* |
Pastiglie per
freni, contenenti amianto |
|
|
160112 |
Pastiglie per
freni, diverse da quelle di cui alla voce 16011 |
|
|
160113* |
Liquidi per
freni |
|
|
160114* |
Liquidi
antigelo contenenti sostanze pericolose |
|
|
160115 |
Liquidi
antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 |
|
|
160116 |
Serbatoi per
gas liquido |
|
|
160117 |
Metalli ferrosi |
|
|
160118 |
Metalli non
ferrosi |
|
|
160119 |
Plastica |
|
|
160120 |
Vetro |
|
|
160121* |
Componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alla voci da |
|
|
160122 |
Componenti non
specificati altrimenti |
|
|
160306 |
Rifiuti
organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 |
|
|
160802* |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli
di transizione pericolosi |
|
|
170405 |
Ferro e acciaio |
|
|
170407 |
Metalli misti |
|
|
Elenco di CER già autorizzati
con D.D. n. DN3/69 del 29 maggio 2007 |
|||
120101 |
Limatura e
trucioli di materiali ferrosi |
|
|
120102 |
Polveri e
particolato di materiali ferrosi |
|
|
120103 |
Limatura e
trucioli di materiali non ferrosi |
|
|
120104 |
Polveri e
particolato di materiali non ferrosi |
|
|
160214 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 |
|
|
160216 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce
160215 |
|
|
170401 |
Rame, bronzo,
ottone |
|
|
170402 |
Alluminio |
|
|
170403 |
Piombo |
|
|
170404 |
Zinco |
|
|
170406 |
Stagno |
|
|
170411 |
Cavi, diversi
da quelli di cui alla voce 170410 |
|
|
191202 |
Metalli ferrosi |
|
|
191203 |
Metalli non
ferrosi |
|
|
200140 |
Metallo Metallo |
|
|
Elenco CER da aggiungere in variante non sostanziale |
I rifiuti sopralencati sono i medesimi che risultano in uscita
dall’area di stoccaggio provvisorio, stante quanto indicato nel parere ARTA
Abruzzo prot.n. 8110/2009.
- la Ditta non produce emissioni in
atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del D. Lgs.
n. 152/06 e s.m.i.;
- la Ditta non possiede presse che
assoggetti la stessa alla normativa sulle emissioni acustiche, tenuto conto che
per la riduzione volumetrica dei veicoli bonificati viene dato incarico,
mediamente ogni due mesi, a Ditte specializzate esterne; l’abitazione più
vicina all’impianto dista circa 120 metri dallo stesso;
- per la gestione delle acque di
dilavamento, la Ditta ha fatto richiesta al Gestore della Fogna Comunale per
l’allaccio alla stessa; la Ditta propone, in caso di rigetto della domanda di
allaccio alla rete fognaria, l’installazione di un decantatore a multi-step con scarico delle acque depurate nella cunetta
stradale in ottemperanza alla L.R. n. 17/2008 ( oggi L.R. n. 31/2010);
3. di prescrivere con
il presente provvedimento ulteriori condizioni, oltre quelle riportate nella
autorizzazione n. DN3/69/29.05.2007, che qui di seguito si elencano:
3.a
le sezioni di impianto destinate all’Attività di Autodemolizione siano
fisicamente separate da quelle destinate allìAttività
di Stoccaggio Provvisorio dei Rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, ovvero
le operazioni R13 e D15;
3.b
nella realizzazione delle eventuali nuove opere e nell’esercizio della attività
siano rispettate tutte le disposizioni previste dagli Allegati al D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. e venga
adottao ogni possibile accorgimento a tutela
dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia
ambientale;
3.c
la gestione dell’Attività dovrà essere disciplinata dal dettato della normativa
ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, rumore,
terreno, con l’obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed
integrazioni della normativa stessa;
3.d
i requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento dovranno
essere rispondenti al dettato del punto 2 dell’Allegto
1 al D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.;
3.e
l’organizzazione del centro di raccolta dovrà essere conforme a quanto
stabilito dal punto 3 del sopra citato allegato;
3.fle modalità di
stoccaggio dei rifiuti dovranno eseguite come segue: - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili,
compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
stessi, – i contenitori o i serbatoi
fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e
di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso e di svuotamento; -
le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dein rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne, devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare
dispersioni nell’ambiente; – per i
rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; – qualora lo stoccaggio
avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti
impermeabili, resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, che permettano la
separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; l’area deve avere una pendenza tale da convogliare
gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta; lo
stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti
polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura; –
lo stoccaggio degli oli esausti deve essere realizzato nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
e s.m.i., e al Decreto Ministeriale 16 maggio 1996,
n. 392; i pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti
impermeabili; – i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno
dell’impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le
stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
idonei a consentire le nuove utilizzazioni; detti trattamenti devono essere
effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita o presso
centri autorizzati;
3.g
le operazioni per la messa insicurezza del veicolo fuori uso dovranno essere
eseguite conformemente a quanto prescritto al punto 5 dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 209/03 che alla lettera e) detta, in dettaglio “
rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le
modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di
lio di motore di olio di trasmissione; …..Durante
l’asportazione devono essere evitati sversamenti e
adottai opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di
evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo”;
3.h
l’attività di demolizione dovrà essere articolata così come descritta dal punto
6 dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 209/03;
3.i
le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno essere,
nella loro esecuzione, disciplinate da quanto riportato dal punto 7 del sopra
citato allegato;
3.j
per la gestione dell’impianto dovranno essere rispettati i criteri stabiliti
dal punto 8 dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 209/03,
così articolto:– nell’area di conferimento non è
consentito l’accatastamento dei veicoli;
– per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora
sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli,
previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la
sicurezza dei lavoratori; – l’accatastamento delle caracasse
già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è
stato completato, non deve essere superiore ai cinque metri di altezza; – le parti di ricambio destinate alla
commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per
evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego; – lo
stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare
le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero; –
le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che
contengono liquidi e fluidi; – i pezzi
smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono
stoccati su basamenti impermeabili;
3.k
i rifiuti conferiti all’impianto dovranno essere depositati direttamente (e
separatamente dagli altri materiali eventualmente presenti nell’area), nelle
rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio; gli scarti non
più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei impianti di
smaltimento;
3.l
i cumuli di stoccaggio dovranno essere realizzati in modo da garantire assolute
situazioni di fattibilità;
3.m
all’interno del settore “smontaggio dei veicoli” si dovrà realizzare un
deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale, e per la neutralizzazione di
soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Le sostanze assorbenti
utilizzate dovranno essere smaltite come rifiuti;
3.n
l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che
risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle
pavimentazioni cementate ed asfaltate (con trattamento di indurimento del
cemento e verniciatura antiacida eventualmente ad integrazione della
pavimentazione esistente dove questa non garantisca le prestazioni dovute), al
sistema di drenaggio, ecc;
3.o
si dvrà predisporre un piano di sicurezza per gli
eventi accidentali;
3.p
dovrà essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale di protezione
ambientale integrando, eventualmente, le quinte di alberi con siepi che
contribuiscano a ridurre l’impatto visivo e la rumorosità;
3.q
i registri dei rifiuti e di manutenzione dell’impianto, dovranno essere tenuti
sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad Enti di controllo;
3.r tutti i rifiuti che si produrranno
nell’insediamento dovranno essere strettamente legati alla tipologia di
attività produttiva in essere, identificati con il relativo CER e gestiti nel
rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
3.s
gli scarichi idrici dovranno essere disciplinati dal dettato del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte
III e dalla L.R. 24 novembre 2008, n. 17 [ ndc oggi L.R. n. 31/2010];
3.t
dovrà essere effettuato il monitoraggio periodico (semestrale) dell’efficienza
della depurazione delle acque scaricate; i dati dovranno essere archiviati e
resi disponibili alle autorità deputate al controllo;
3.u
per ogni modifica che verrà apportata all’attività produttiva o all’assetto
impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni
dell’impianto sotto il profilo ambientale, l’azienda dovrà aggiornare la
descrizione del proprio ciclo produttivo o dell’assetto delle strutture e
apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti;
3.v
per la matrice rumore, la Ditta dovrà, contestualmente alla variazione delle
condizioni attuali circa la distanza dei fabbricati dall’impianto, effettuare
un monitoraggio fonometrico che verifichi l’effettiva rispondenz
ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi ( L.
n. 447/1995); tale monitoraggio andrà effettuato nei periodi di punta delle
emissioni sonore e le risultanze dello stesso dovranno essere tempestivamente
trasmesse al Comune territorialmente competente e allo scrivente Dipartimento (
Distretto provinciale di Pescara dell’ARTA Abruzzo);
3.x
per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d’uso dell’area, ci
si dovrà attenere al dettato della normativa vigente in materia di ripristino
ambientale;
3.y
nel corso della realizzazione di nuove eventuali opere ( quali ad esempio
l’eventuale impianto di depurazione delle acque meteoriche) dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare emissioni diffuse di polveri in
fase cantieristica; ugualmente dovrà essere garantito il contenimento delle
emissioni rumorose entro i limiti normati; il terreno
proveniente dalle operazioni di scavo dovrà essere gestito nel rispetto del
dettato del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
in materia di trattamento delle “terre e rocce da scavo”; tutti i rifiuti
derivanti dai lavori di costruzione dovranno essere gestiti secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento;
4. di prendere atto
della installazione di una copertura
mobile, in lamiera zincata, sulla piazzola di bonifica e messa in sicurezza dei
veicoli fuori uso, non soggetta al rilascio di permesso a costruire da parte del
Comune, quale variante non sostanziale ex D.G.R. n.
1192/2008;
5. di prescrivere che la Ditta indicata in
oggetto provveda, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento, ad inoltrare una relazione tecnica di dettaglio nella
quale siano riportate le potenzialità istantanee e annue relative alla gestione
dei CER in ingresso all’impianto e
indicati al precedente punto 2), limitatamente all’area adibita ad attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
prodotti da terzi,
6. di ritenere accoglibile, seppure in via temporanea, le suddette richieste avanzate dalla Ditta,
nel senso di accettare le proposte gestionali alternative finalizzate alla
pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto (per le autovetture
in entrata si fa riferimento al peso
riportato sul libretto di circolazione, che è un dato certo, che si annoterà
sul registro della Questura e anche sul registro dei rifiuti; per quanto
riguarda i rifiuti derivanti dall’autodemolizione tolte le parti buone per il
recupero, il peso totale sarà dato dalla somma dei pesi di ogni singolo CER
avviati in fonderia o smaltiti; cosa diversa per i rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi, la pesa del materiale avviene direttamente dal produttore
comunque per i piccoli quantitativi in entrata, la Ditta si è già munita di una
bascula di q. 10 di portata…..”; di conseguenza si
chiede alla Ditta interessata, ferma restando la volontà della stessa di
trasferirsi in una nuova area poco
distante dall’attuale nella quale installerà la pesa, di trasmettere entro e non oltre 180 giorni
dalla notifica del presente provvedimento, la necessaria documentazione circa
lo spostamento dell’attività in altra
sede operativa, avanzando apposita istanza di autorizzazione regionale ex art.
208 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
7. di stabilire che la
validità temporale del presente provvedimento è strettamente connessa a quanto
già stabilito nella D.D. n. DN3/69/29.05.2007, avente
scadenza al 29.05.2017;
8. di richiamarela Ditta in oggetto al pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in ordine al possesso di adeguate garanzie finanziarie, da
produrre a favore della Regione Abruzzo, in linea con quanto riportato, in
particolare, nella D.G.R. n. 790/07 e s.m.i.; allo stato attuale le garanzie finanziarie già
depositate presso questo Servizio necessitano di adeguamenti nella scadenza e
negli importi; a tale proposito si rileva che con nota di questo Servizio n.
RA/21642 del 03.02.2010, si è preso atto della volturazione
della appendice di garanzia n.
54/C994641, concernente un contratto avente validità temporale per il periodo
17.06.2008 – 09.05.2012; si ritiene pertanto di condizionare l’efficacia del
presente provvedimento all’adeguamento delle predette garanzie, ex art. 48,
commi 2 e 5 , L.R. n. 45/07 e s.m.i.;
9. di prescrivere
altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono
essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così
come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti
e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
10. di precisare che la
presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1)
Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il
benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
10.2)
Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato
ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
10.3)
Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degrado dell’ambiente e del paesaggio;
10.4)
Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il
recupero di materie prime ed energia;
11. di richiamare la
ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Pescara ed
all’ARTA - Distretto Provinciale di
Pescara, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di
cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
12. di richiamare la
ditta in oggettoall’osservanza di quanto previsto
D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;
13.di stabilire che
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento,
comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. di trasmettere
copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Castiglione a Casauria (PE),
all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Distretto Provinciale di Pescara, al P.R.A. di Pescara;
15. di trasmettere
altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
16. di redigere il
presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai
sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;
17. di provvedere alla
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Franco Gerardini