LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA
- la Legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;
- altresì, la Legge Regionale 18 maggio
2000, n. 95 e s.m.i. recante: “Nuove norme per lo
sviluppo delle zone montane” avente quale finalità la valorizzazione e la
tutela del territorio montano nonché lo sviluppo culturale, sociale ed
economico della popolazione ivi residente;
VISTO in particolare,
l’articolo 5 della predetta legge, relativo al “Fondo regionale della montagna
per gli interventi speciali” il quale, al comma 3, prevede che le dotazioni del
Fondo sono costituite, tra l’altro, da una quota di competenza regionale del
Fondo Nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/’94;
TENUTO CONTO che, il
medesimo articolo 5, al comma 4, lettera b) , prevede che il 10% delle risorse
finanziarie del suddetto “Fondo” è destinato al finanziamento dei progetti
pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;
ATTESO che il precitato
articolo 48 prevede che “la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota
di carattere regionale, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni
coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli
obiettivi della legge stessa, da finanziarsi con le somme derivanti
dall’attribuzione suindicata, utilizzando opportune risorse aggiuntive
destinate allo sviluppo delle zone montane e le quote non attribuite alle
Comunità Montane”;
CONSIDERATO che i
progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione, dagli Enti pubblici
ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno
due Comunità montane o da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Comunità
montane o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane;
RICHIAMATA la Legge
Regionale 5.05.2010, n. 15 ed in particolare l’articolo 5, comma 2, con cui,
per consentire alle Comunità Montane l’adempimento delle obbligazioni già in
essere, a seguito dell’azzeramento dei trasferimenti statali in favore delle
stesse operato con la legge 23.12.2009,
n. 191 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), si è stabilito di assegnare
loro per l’esercizio finanziario 2010, l’intero importo delle risorse
finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo a valere sul riparto del Fondo
Nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/’94 relativo
agli anni di competenza 2009 e 2010, stimate rispettivamente in € 1.773.208,00
e € 1.977.333,00 e destinate ad alimentare il “Fondo regionale della montagna
per gli interventi speciali”;
CONSIDERATO che, con
Delibera del 20 gennaio 2012, il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica ha provveduto all’approvazione dei criteri di riparto
tra le Regioni e le Province autonome
del Fondo nazionale per la montagna (Legge 97/1994) per l’anno 2009 ed
ha disposto in favore della regione Abruzzo l’assegnazione della somma di €
1.956.371,00, somma maggiore di € 183.163,00 rispetto all’importo stimato in €
1.773.208,00 ed iscritto in bilancio per l’anno 2010;
ATTESO che, pertanto,
risulta disponibile sul predetto capitolo la quota del 10% destinata al
finanziamento dei progetti pilota ai
sensi dell’articolo 5 della precitata legge regionale, pari ad € 18.316,30
(diciottomilatrecentosedici/30);
TENUTO CONTO che nel
bilancio di previsione 2013 le ulteriori risorse derivanti da economie
vincolate da riprogrammare destinate ai progetti pilota sono state utilizzate
per il funzionamento delle Comunità Montane, come si evince dall’allegato 3
alla L.R. 2/2013;
ATTESO che, con
Delibera del 18 febbraio 2013, il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica ha provveduto all’approvazione dei criteri di riparto
tra le Regioni e le Province autonome
del Fondo nazionale per la montagna (Legge 97/1994) per l’anno 2010 ed
ha disposto in favore della regione Abruzzo l’assegnazione della somma di €
2.120.341,28, somma maggiore di € 143.008,28 (centoquarantatremilaotto/28)
rispetto all’importo stimato ed iscritto in bilancio per l’anno 2010, pari ad €
1.977.333;
CONSIDERATO che la L.R. 09.08.2013, n. 23
recante “Norme per l'esercizio,
la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre
disposizione normative”,pubblicata nel B.U. Regione Abruzzo 21 agosto 2013, n.
79 speciale, all’articolo 30, rubricato“Disposizioni straordinarie per i
progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95”
prevede che “Per l’esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari
ad €143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l’annualità
2010 inerente le risorse finanziarie del “Fondo regionale della montagna per
gli interventi speciali” di cui
all’articolo 5 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 derivanti dalla quota di
competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2
della legge 31.01.1994, n.97, è
destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della
Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 e s.m.i.”;
TENUTO CONTO che,
pertanto, le risorse disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo
regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R.
18.05.2000, n. 95” destinate al finanziamento dei Progetti Pilota ammontano
ad € 161.324,58 (centosessantunomilatrecentoventiquattro/58);
CONSIDERATO il processo di riassetto di enti del
territorio montano, disciplinato dalla L.R.
17.12.1997, n. 143 come modificata dalla L.R.
09.01.2013, n. 1 e dalle leggi successive;
RAVVISATA l’opportunità
di favorire e sostenere la realizzazione di progetti pilota che, in linea per
contenuto e finalità con le previsioni di cui alla Legge Regionale 18 maggio
2000, n. 95 e s.m.i. soprarichiamata, tendano a valorizzare la montagna abruzzese e
sostenerne lo sviluppo socio – economico, promuovendone la conoscenza e la fruizione
mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia
risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche, enogastronomiche
e della tradizione locale dei territori montani della Regione;
RITENUTO pertanto, di
disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei
progetti pilota de quo, così come indicato nell’allegato “A” alla presente
deliberazione, costituente parte
integrante e sostanziale della stessa;
altresì, di destinare
la somma di € 160.000,00 (centosessantamila/00)al finanziamento dei suddetti
progetti pilota;
di incaricare il
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport della
Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive,
degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto
nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione
dell’impegno delle risorse predette;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il
Direttore della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio –
Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano - Sport hanno espresso parere favorevole in ordine alla
legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di dare atto che le risorse complessivamente
disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di
cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R. 18.05.2000, n. 95” da utilizzare
per il finanziamento dei Progetti Pilota, ammontano ad 161.324,58 (centosessantunomilatrecentoventiquattro/58);
2. di stabilire che i progetti pilota da
realizzare, in linea per contenuto e finalità con le previsioni di cui alla L.R. 18.05.2000, n.95, tendano a valorizzare la montagna
abruzzese e sostenerne lo sviluppo socio – economico, promuovendone la
conoscenza e la fruizione mediante la realizzazione di un progetto di
comunicazione integrata che dia risalto alle risorse naturali, culturali,
storico-artistiche, enogastronomiche e della tradizione locale dei territori
montani della Regione;
3. favorire lo sviluppo turistico ed
economico del territorio montano promuovendone la conoscenza e la fruizione
mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia
risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione
locale dei territori montani della Regione;
4. di approvare i criteri e le modalità
per la presentazione e valutazione dei suddetti progetti pilota, così come
indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
5. di destinare al finanziamento degli
stessi le risorse complessivamente disponibili sul capitolo 122343, denominato
“Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R.
18.05.2000, n. 95”, pari ad € € 160.000,00
(centosessantamila/00);
6. di incaricare il Servizio “Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione Riforme Istituzionali, Enti
Locali, Bilancio, Attività Sportive, degli adempimenti connessi e conseguenti
di competenza secondo quanto disposto nell’“Allegato A” alla presente
deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;
7. di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico e sul sito INTERNET
della medesima.
Seguono
allegati