LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA

-          la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

-          altresì, la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” avente quale finalità la valorizzazione e la tutela del territorio montano nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente;

VISTO in particolare, l’articolo 5 della predetta legge, relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 3, prevede che le dotazioni del Fondo sono costituite, tra l’altro, da una quota di competenza regionale del Fondo Nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/’94;

TENUTO CONTO che, il medesimo articolo 5, al comma 4, lettera b) , prevede che il 10% delle risorse finanziarie del suddetto “Fondo” è destinato al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;

ATTESO che il precitato articolo 48 prevede che “la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa, da finanziarsi con le somme derivanti dall’attribuzione suindicata, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane e le quote non attribuite alle Comunità Montane”;

CONSIDERATO che i progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione, dagli Enti pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno due Comunità montane o da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Comunità montane o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane;

RICHIAMATA la Legge Regionale 5.05.2010, n. 15 ed in particolare l’articolo 5, comma 2, con cui, per consentire alle Comunità Montane l’adempimento delle obbligazioni già in essere, a seguito dell’azzeramento dei trasferimenti statali in favore delle stesse  operato con la legge 23.12.2009, n. 191 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), si è stabilito di assegnare loro per l’esercizio finanziario 2010, l’intero importo delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo a valere sul riparto del Fondo Nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/’94 relativo agli anni di competenza 2009 e 2010, stimate rispettivamente in € 1.773.208,00 e € 1.977.333,00 e destinate ad alimentare il “Fondo regionale della montagna per gli interventi  speciali”;

CONSIDERATO che, con Delibera del 20 gennaio 2012, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha provveduto all’approvazione dei criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome  del Fondo nazionale per la montagna (Legge 97/1994) per l’anno 2009 ed ha disposto in favore della regione Abruzzo l’assegnazione della somma di € 1.956.371,00, somma maggiore di € 183.163,00 rispetto all’importo stimato in € 1.773.208,00 ed iscritto in bilancio per l’anno 2010;

ATTESO che, pertanto, risulta disponibile sul predetto capitolo la quota del 10% destinata al finanziamento dei progetti  pilota ai sensi dell’articolo 5 della precitata legge regionale, pari ad € 18.316,30 (diciottomilatrecentosedici/30);

TENUTO CONTO che nel bilancio di previsione 2013 le ulteriori risorse derivanti da economie vincolate da riprogrammare destinate ai progetti pilota sono state utilizzate per il funzionamento delle Comunità Montane, come si evince dall’allegato 3 alla L.R. 2/2013;

ATTESO che, con Delibera del 18 febbraio 2013, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha provveduto all’approvazione dei criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome  del Fondo nazionale per la montagna (Legge 97/1994) per l’anno 2010 ed ha disposto in favore della regione Abruzzo l’assegnazione della somma di € 2.120.341,28, somma maggiore di € 143.008,28 (centoquarantatremilaotto/28) rispetto all’importo stimato ed iscritto in bilancio per l’anno 2010, pari ad € 1.977.333;

CONSIDERATO che la L.R. 09.08.2013, n. 23   recante  “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative”,pubblicata nel B.U. Regione Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale, all’articolo 30, rubricato“Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95” prevede che “Per l’esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad €143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l’annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del “Fondo regionale della montagna per gli interventi  speciali” di cui all’articolo 5 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31.01.1994, n.97,  è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 e s.m.i.”;

TENUTO CONTO che, pertanto, le risorse disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R. 18.05.2000, n. 95” destinate al finanziamento dei Progetti Pilota ammontano ad  € 161.324,58 (centosessantunomilatrecentoventiquattro/58);

CONSIDERATO        il processo di riassetto di enti del territorio montano, disciplinato dalla L.R. 17.12.1997, n. 143 come modificata dalla L.R. 09.01.2013, n. 1 e dalle leggi successive;

RAVVISATA l’opportunità di favorire e sostenere la realizzazione di progetti pilota che, in linea per contenuto e finalità con le previsioni di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. soprarichiamata, tendano a  valorizzare la montagna abruzzese e sostenerne lo sviluppo socio – economico, promuovendone la conoscenza e la fruizione mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche, enogastronomiche e della tradizione locale dei territori montani della Regione;

RITENUTO pertanto, di disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei progetti pilota de quo, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, costituente  parte integrante e sostanziale della stessa;

altresì, di destinare la somma di € 160.000,00 (centosessantamila/00)al finanziamento dei suddetti progetti pilota;

di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di dare atto che le risorse complessivamente disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R. 18.05.2000, n. 95” da utilizzare per il finanziamento dei Progetti Pilota, ammontano ad 161.324,58 (centosessantunomilatrecentoventiquattro/58);

2.         di stabilire che i progetti pilota da realizzare, in linea per contenuto e finalità con le previsioni di cui alla L.R. 18.05.2000, n.95, tendano a valorizzare la montagna abruzzese e sostenerne lo sviluppo socio – economico, promuovendone la conoscenza e la fruizione mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche, enogastronomiche e della tradizione locale dei territori montani della Regione;

3.         favorire lo sviluppo turistico ed economico del territorio montano promuovendone la conoscenza e la fruizione mediante la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che dia risalto alle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione locale dei territori montani della Regione;

4.         di approvare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei suddetti progetti pilota, così come indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5.         di destinare al finanziamento degli stessi le risorse complessivamente disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97 – L. R. 18.05.2000, n. 95”, pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00);

6.         di incaricare il  Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’“Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;

7.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico e sul sito INTERNET della medesima.

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato 1