LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (M.M.G.) reso esecutivo in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare, l’art. 15, comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività disciplinato dall’ Accordo medesimo (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Medicina dei Servizi Territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;

VISTO l’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006 che recepisce i contenuti dell’art. 15, comma 1 dell’ A.C.N., individuando analogamente a quanto previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale, quattro distinte graduatorie di settore (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Medicina dei Servizi Territoriali);

ATTESO che, ai sensi  dell’art. 16 del citato A.C.N., il competente “Ufficio Personale Convenzionato del Servizio Sanitario Regionale” predispone annualmente le Graduatorie Regionali di Settore dei medici di medicina generale pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in ottemperanza all’art. 15, comma 9 dell’Accordo di cui trattasi dando possibilità ai medici di proporre istanza di riesame inerente la propria posizione in graduatoria nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;

DATO ATTO che l’art. 15 del citato A.C.N. dispone che: “Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, .... omissis. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati .... omissis. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli accordi regionali”; 

COSTATATO che,

-           L’art. 15 dell’A.C.N. dei M.M.G., nella parte in cui dispone che: “La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico”, ha dato luogo ad un costante incremento della giacenza negli archivi correnti di un rilevante numero di istanze prodotte nel corso degli anni dai medici;

-           attualmente molti medici restano iscritti d’ufficio in graduatoria anche se non più interessati;

-           i dati indicati nelle istanze presentate dai medici in argomento per il loro inserimento nelle graduatorie degli anni precedenti, (quali ad esempio la residenza, il recapito telefonico, il proprio status lavorativo, la titolarità o meno di incarichi in uno dei settori della medicina generale, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari che possono aver dato luogo alla sospensione, ancorché temporanea da tutti gli incarichi affidati agli stessi) spesso non sono più veritieri e corrispondenti alla realtà oggettiva.

-           tale situazione darebbe luogo all’inserimento in graduatoria di dati inesatti contenenti in alcuni casi situazioni di incompatibilità relative alla sopravvenuta assegnazione di titolarità di incarico, come anche la permanenza in graduatoria di medici deceduti;

COSTATATO che le precitate criticità hanno prodotto:

-           notevoli disservizi e conseguenti rallentamenti sia per quanto concerne la fase istruttoria di stretta competenza degli Uffici regionali, che per quanto concerne quella “operativa” di esclusiva spettanza delle competenti A.S.L. regionali;

-           appesantimenti procedurali relativi alla predisposizione delle graduatorie regionali, e all’affidamento degli incarichi a cura delle A.S.L..;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N. “Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie”;

RITENUTO necessario in relazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N., di procedere allo snellimento burocratico delle attività riferite alla formulazione della graduatoria della medicina generale al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione regionale evitando in tal modo ritardi nella pubblicazione della graduatoria e nell’affidamento degli incarichi;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa della procedura, nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

-           di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle Graduatorie di Medicina Generale, in anni 2 (due) a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo.

-           di disporre che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate Graduatorie di Medicina Generale decorrerà a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2015 e che verranno esclusi i medici inseriti nella graduatoria valida per l’anno 2012 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione.

-           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.