LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale (M.M.G.)
reso esecutivo in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente dei rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in
particolare, l’art. 15, comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per
l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono
tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività
disciplinato dall’ Accordo medesimo (Assistenza Primaria, Continuità
Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Medicina dei Servizi
Territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;
VISTO l’art. 13
dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 916 del 9 agosto 2006 che recepisce i contenuti dell’art. 15,
comma 1 dell’ A.C.N., individuando analogamente a
quanto previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale, quattro distinte graduatorie
di settore (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria
Territoriale, Medicina dei Servizi Territoriali);
ATTESO che, ai
sensi dell’art. 16 del citato A.C.N., il competente “Ufficio Personale Convenzionato del
Servizio Sanitario Regionale” predispone annualmente le Graduatorie Regionali
di Settore dei medici di medicina generale pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in ottemperanza all’art. 15, comma 9 dell’Accordo di cui
trattasi dando possibilità ai medici di proporre istanza di riesame inerente la
propria posizione in graduatoria nel termine di 30 giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.A.;
DATO ATTO che l’art. 15
del citato A.C.N. dispone che: “Le graduatorie hanno
validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite,
decadono il 31 dicembre dello stesso anno, .... omissis. La domanda per
l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è
valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate
domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente
allegati .... omissis. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle
domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa
all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli accordi
regionali”;
COSTATATO che,
- L’art. 15 dell’A.C.N.
dei M.M.G., nella parte in cui dispone che: “La
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola
volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico”, ha dato luogo ad un
costante incremento della giacenza negli archivi correnti di un rilevante
numero di istanze prodotte nel corso degli anni dai medici;
- attualmente molti medici restano
iscritti d’ufficio in graduatoria anche se non più interessati;
- i dati indicati nelle istanze
presentate dai medici in argomento per il loro inserimento nelle graduatorie
degli anni precedenti, (quali ad esempio la residenza, il recapito telefonico,
il proprio status lavorativo, la titolarità o meno di incarichi in uno dei
settori della medicina generale, l’esistenza di eventuali provvedimenti
disciplinari che possono aver dato luogo alla sospensione, ancorché temporanea
da tutti gli incarichi affidati agli stessi) spesso non sono più veritieri e
corrispondenti alla realtà oggettiva.
- tale situazione darebbe luogo
all’inserimento in graduatoria di dati inesatti contenenti in alcuni casi
situazioni di incompatibilità relative alla sopravvenuta assegnazione di
titolarità di incarico, come anche la permanenza in graduatoria di medici
deceduti;
COSTATATO che le
precitate criticità hanno prodotto:
- notevoli disservizi e conseguenti
rallentamenti sia per quanto concerne la fase istruttoria di stretta competenza
degli Uffici regionali, che per quanto concerne quella “operativa” di esclusiva
spettanza delle competenti A.S.L. regionali;
- appesantimenti procedurali relativi
alla predisposizione delle graduatorie regionali, e all’affidamento degli
incarichi a cura delle A.S.L..;
CONSIDERATO che, a
norma dell’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N. “Le
Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo,
procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi
necessari alla formazione delle graduatorie”;
RITENUTO necessario in
relazione a quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del vigente A.C.N., di procedere allo snellimento burocratico delle
attività riferite alla formulazione della graduatoria della medicina generale
al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione regionale evitando in
tal modo ritardi nella pubblicazione della graduatoria e nell’affidamento degli
incarichi;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato
acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria
di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa della procedura,
nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla
normativa vigente;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in narrativa:
- di fissare il termine di permanenza
di iscrizione dei medici nelle Graduatorie di Medicina Generale, in anni 2
(due) a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero
da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione
Abruzzo.
- di disporre che il termine di due
anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate Graduatorie di
Medicina Generale decorrerà a partire dalla formulazione della Graduatoria
valida per l’anno 2015 e che verranno esclusi i medici inseriti nella
graduatoria valida per l’anno 2012 ed in quelle degli anni precedenti che non
hanno manifestato più interesse all’iscrizione.
- di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.