LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la  l.r 2 aprile 2013, n. 9, recante: “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.”;

VISTO l’art. 24 della  legge suddetta, che recita:

“Art. 24

(Abrogazioni)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a)         legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);

b)         legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

c)         legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).”

CONSIDERATO che, a seguito dell’abrogazione disposta dal riportato art. 24, per la disciplina delle spese inerenti le elezioni in argomento, deve farsi, ora, riferimento all’art. 21 della lr 9/2013, qui di seguito riportato:

“Art. 21

(Spese per le elezioni)

1.         Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2.         Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3.         Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

4.         Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.”

RAMMENTATO che,  in occasione delle elezioni regionali svoltesi nel 2008, la dgr n.819 del 15/09/2008, ha   stabilito le  “Direttive sul rimborso delle spese anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale”, approvando i correlati schemi di  modulistica per i rendiconti degli enti; 

PRESO ATTO che:

-           nel “Piano delle prestazioni 2013-2015”, approvato con la dgr n. 543 del 29/07/2013, è stato inserito l’ “Obiettivo Strategico annuale 2013 Collegato n. 12, Obiettivo Operativo n.3”,  per realizzare  “ miglioramento organizzativo ed economie di spese favorendo le operazioni di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il rinnovo del Consiglio Regionale”;

-           nella “Descrizione” del “Piano”, l’obiettivo è presentato come  inteso a “migliorare la modulistica già utilizzata la scorsa tornata elettorale ed approvata con dgr n.819/2008…” …. “Si intende”, cioè,

“ realizzare lo snellimento delle procedure mediante l’utilizzo di modulistica fornita on-line in formato pdf e word ed acquisita mediante PEC per una ottimizzazione della tempistica di inoltro, acquisizione e istruttoria delle pratiche.”;

-           secondo il “Piano”, l’attività da porre in essere  per  realizzare l’obiettivo, e da sottoporre all’approvazione della giunta Regionale consiste nella :

“Predisposizione nuova modulistica, comprensiva di –Direttive- e criteri per le modalità di trasmissione, e approvazione con DGR….;”

RITENUTO  che:

-           necessita  stabilire, per le  consultazioni in oggetto,  le opportune direttive ai comuni in ordine alla spese che essi dovranno sostenere ed alle modalità per la   rendicontazione finalizzata al rimborso da parte della Regione;

-           per la formulazioni di tali direttive, unitamente  alle prescrizioni del “Piano”, devono essere tenute presenti anche  la legislazione statale vigente e, in quanto applicabili, le circolari emanate in materia;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di perseguire il contenimento della spesa, limitandola  a quella strettamente necessaria per le attività connesse alle consultazioni elettorali;

TENUTE PRESENTI, altresì, le finalità della semplificazione e dello snellimento, evidenziate nell’obiettivo sopra descritto,  necessarie per   l’accelerazione degli adempimenti di riscontro dei rendiconti e ritenuto che, all’uopo,  valido supporto è fornito dai  principi dell’autocertificazione e della  responsabilizzazione dirigenziale;

VISTE le Direttive  e la modulistica allegate, parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO che, nella redazione di detti elaborati, sono stati perseguiti l’anzidetto obiettivo assegnato e le finalità pure dianzi indicate, tenendo conto, altresì, della legislazione statale vigente ed, in quanto applicabili, delle circolari emanate in materia;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di oneri finanziari per la Regione, dal momento che la pubblicazione dell’atto è prevista mediante mezzi informatici già a disposizione dell’ente;

DATO ATTO  del parere di legittimità e di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Governance locale- Riforme istituzionali e rapporti con gli Enti locali - Sicurezza del Territorio-Legalità e dal Direttore della Direzione  “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” mediante la firma apposta al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi  espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa,

 

1)         recepire ed approvare le “Direttive sul rimborso delle spese anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale”, redatte su  otto facciate, allegate e costituenti parte integrante della  presente deliberazione,unitamente agli schemi di modd 1 e 2 (quest’ultimo suddiviso in n. 9   modelli contraddistinti, ciascuno, dalle lettere da A ad  I), che le corredano.

2)         di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima, intendendosi, così, prescritta  anche la pubblicazione  sulla “Sezione Amministrazione trasparente”, giusta artt.9, comma1, 11, comma 1, e  12, comma 1 del dlgs 14/03/2013, n.33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”), ed  in ottemperanza alla deliberazione CIVIT n. 50/2013, che fissa le “Linee guida per l’aggiornamento del – programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 -2016-“ ;

3)         di dare atto che dall’assunzione della presente deliberazione non conseguono oneri finanziari per la Regione, dal momento che la pubblicazione dell’atto è prevista mediante mezzi informatici già a disposizione dell’ente.

 

Seguono allegati

Spese inerenti le elezioni

Modello 1

Modello 2/A