LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la l.r 2 aprile 2013,
n. 9, recante: “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale.”;
VISTO l’art. 24
della legge suddetta, che recita:
“Art.
24
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1
(Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni
regionali);
b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42
(Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in
materia di elezioni regionali);
c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9
(Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42:
Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante
disposizioni in materia di elezioni regionali).”
CONSIDERATO che, a
seguito dell’abrogazione disposta dal riportato art. 24, per la disciplina
delle spese inerenti le elezioni in argomento, deve farsi, ora, riferimento
all’art. 21 della lr 9/2013, qui di seguito
riportato:
“Art.
21
(Spese
per le elezioni)
1. Le spese inerenti all'attuazione delle
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi
comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a
carico della Regione.
2. Gli oneri relativi al trattamento
economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti
dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla
amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla
Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio
di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. Nel caso di contemporaneità della
elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la
elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli
Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite
secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
4. Nel caso di contemporaneità della
elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la
elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico
della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni
dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.”
RAMMENTATO che, in occasione delle elezioni regionali
svoltesi nel 2008, la dgr n.819 del 15/09/2008,
ha stabilito le “Direttive sul rimborso delle spese
anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e
del Consiglio regionale”, approvando i correlati schemi di modulistica per i rendiconti degli enti;
PRESO ATTO che:
- nel “Piano delle prestazioni
2013-2015”, approvato con la dgr n. 543 del
29/07/2013, è stato inserito l’ “Obiettivo Strategico annuale 2013 Collegato n.
12, Obiettivo Operativo n.3”, per
realizzare “ miglioramento organizzativo
ed economie di spese favorendo le operazioni di rimborso delle spese sostenute
dai Comuni per il rinnovo del Consiglio Regionale”;
- nella “Descrizione” del “Piano”,
l’obiettivo è presentato come inteso a
“migliorare la modulistica già utilizzata la scorsa tornata elettorale ed
approvata con dgr n.819/2008…” …. “Si intende”, cioè,
“ realizzare lo
snellimento delle procedure mediante l’utilizzo di modulistica fornita on-line
in formato pdf e word ed acquisita mediante PEC per una ottimizzazione della
tempistica di inoltro, acquisizione e istruttoria delle pratiche.”;
- secondo il “Piano”, l’attività da
porre in essere per realizzare l’obiettivo, e da sottoporre
all’approvazione della giunta Regionale consiste nella :
“Predisposizione nuova
modulistica, comprensiva di –Direttive- e criteri per le modalità di
trasmissione, e approvazione con DGR….;”
RITENUTO che:
- necessita stabilire, per le consultazioni in oggetto, le opportune direttive ai comuni in ordine
alla spese che essi dovranno sostenere ed alle modalità per la rendicontazione finalizzata al rimborso da
parte della Regione;
- per la formulazioni di tali
direttive, unitamente alle prescrizioni
del “Piano”, devono essere tenute presenti anche la legislazione statale vigente e, in quanto
applicabili, le circolari emanate in materia;
RAVVISATA, inoltre, la
necessità di perseguire il contenimento della spesa, limitandola a quella strettamente necessaria per le
attività connesse alle consultazioni elettorali;
TENUTE PRESENTI,
altresì, le finalità della semplificazione e dello snellimento, evidenziate
nell’obiettivo sopra descritto,
necessarie per l’accelerazione
degli adempimenti di riscontro dei rendiconti e ritenuto che, all’uopo, valido supporto è fornito dai principi dell’autocertificazione e della responsabilizzazione dirigenziale;
VISTE le Direttive e la modulistica allegate, parte integrante
della presente deliberazione;
RITENUTO che, nella
redazione di detti elaborati, sono stati perseguiti l’anzidetto obiettivo
assegnato e le finalità pure dianzi indicate, tenendo conto, altresì, della
legislazione statale vigente ed, in quanto applicabili, delle circolari emanate
in materia;
PRESO ATTO che la
presente deliberazione non comporta assunzione di oneri finanziari per la
Regione, dal momento che la pubblicazione dell’atto è prevista mediante mezzi
informatici già a disposizione dell’ente;
DATO ATTO del parere di legittimità e di regolarità
amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Governance
locale- Riforme istituzionali e rapporti con gli Enti locali - Sicurezza del
Territorio-Legalità e dal Direttore della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive” mediante la firma apposta al presente
provvedimento;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in
premessa,
1) recepire ed approvare le “Direttive sul
rimborso delle spese anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della
Giunta Regionale e del Consiglio regionale”, redatte su otto facciate, allegate e costituenti parte
integrante della presente
deliberazione,unitamente agli schemi di modd 1 e 2
(quest’ultimo suddiviso in n. 9 modelli
contraddistinti, ciascuno, dalle lettere da A ad I), che le corredano.
2) di stabilire che il presente
provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
sul sito INTERNET della medesima, intendendosi, così, prescritta anche la pubblicazione sulla “Sezione Amministrazione trasparente”,
giusta artt.9, comma1, 11, comma 1, e
12, comma 1 del dlgs 14/03/2013, n.33
(“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”),
ed in ottemperanza alla deliberazione
CIVIT n. 50/2013, che fissa le “Linee guida per l’aggiornamento del – programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 -2016-“ ;
3) di dare atto che dall’assunzione della
presente deliberazione non conseguono oneri finanziari per la Regione, dal
momento che la pubblicazione dell’atto è prevista mediante mezzi informatici
già a disposizione dell’ente.
Seguono
allegati