IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Inerti Di Giuseppe Bruno s.r.l. con sede legale in via Puglie, 43 Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di terra e ghiaia sita in località “Casal Thaulero” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) individuata in catasto al foglio di mappa n. 42 particella n. 358 (parte) del Comune censuario di Roseto degli Abruzzii (TE) alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n.OF301318 stipulata in data 09.08.2013 con la Compagnia FINWORLD S.p.A. via Savoia, 37 00195 Roma (Agenzia Olimpia PMI Finance srl Viale Carmelo Bene, 307 00139Roma).

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

                                                                        

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

 

1.         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.         Gli scavi devono rispettare le distanze minime, garantite dal Dec. Lg.vo n.81 del 09.04.2008 e s.m.i. artt. 83 e 117, dagli impianti elettrici con parti attive non protette;

3.         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, pari a mc. 19.000, deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per il ripristino finale

4.         L’area deve essere ripristinata mediante il ritombamento totale dello scavo realizzato;

5.         L’utilizzo del materiale terroso ai fini della commercializzazione deve essere regolarizzato, ai sensi dell’art. 13/bis della L.R. n.54/83 e s.m.i., nella Convenzione con il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE ).;

6.         Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

7.         la ditta qualora non abbia ottenuto, da questo Servizio, il certificato di collaudo finale entro il termine stabilito dalla presente Determinazione, deve confermare almeno un mese prima della scadenza, la validità temporale della polizza fideiussoria fino all’accertamento finale di avvenuto ripristino. In mancanza è attivata la procedura di escussione dell’importo assicurato.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 3.075 (ghiaia) mc. 27.158 (terra) e complessivamente di mc. 6.150 (ghiaia) mc. 54.317 (terra) per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

1.         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;

2.         all’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (TE);

3.         alla Compagnia FINWORLD S.p.A. via Savoia, 37 00195 Roma (Agenzia Olimpia PMI Finance srl Viale Carmelo Bene, 307 00139Roma)

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta