IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge
Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela
Ambiente;
VISTA la Legge
Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima
attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia
ambientale”;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la
“Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane”;
PRESO ATTO che ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del
progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere
effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere
tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto
o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
VISTO in particolare
l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera
di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la
valutazione dei progetti degli impianti di depurazione secondo le indicazioni
del presente Capo”;
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento
“Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione
di acque reflue urbane”;
CONSIDERATO che ai
sensi del documento sopra citato:
- i soggetti che intendono realizzare
nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche
sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla
Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in
formato cartaceo che elettronico-pdf);
- la Regione verifica la completezza
(formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le
copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto
dell’impianto di depurazione;
- a conclusione della valutazione, e
sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere
sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla
Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato
dall’ARTA su ogni elaborato;
- qualora l’approvazione del progetto
sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di
ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare
all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento
di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà
comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di
approvazione dell’impianto;
VISTA la nota della
SASI Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A. di Lanciano (CH)
prot. n. 6002 del 15 Luglio 2013, pervenuta a questo
Servizio il 16 Luglio 2013 prot. n. RA/181663, in qualità
di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in duplice copia, sia in
formato cartaceo che elettronico-pdf, il Progetto
Preliminare denominato “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e
collettori fognari nel Comune di Treglio (CH)”;
VISTA la nota di questo
Servizio, prot. n. RA/183952 del 18 Luglio 2013, con
la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo, entrambe le copie del progetto di
cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R. n. 31/2010;
VISTA la nota dell’ARTA
prot n. 11149 del 25 Settembre 2013 ed acquisita al
protocollo regionale n. RA/244423 del 03 Ottobre 2013, con la quale ha rimesso
copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica contenente il Parere
conclusivo;
CONSIDERATO che l’ARTA
nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all’intervento
proposto con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazioni:
1. nella planimetria di impianto chiarire
la funzione del letto di essiccamento individuato con il n. 16;
2. fornire le caratteristiche tecniche del
previsto campionatore automatico;
3. produrre un programma di monitoraggio
per il controllo del processo, che indichi in particolare frequenza e punti di
campionamento, come indicato nella DGR 227/13 (Appendice 2);
4. per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene
della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la
necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
5. effettuare una ricognizione delle
attività industriali attualmente affluenti all’impianto ed evidenziare,
nell’ambito del programma di monitoraggio, quali parametri di Tab. 3 si
ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;
6. fornire i Nulla Osta degli uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare
l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei
Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
a termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari
DETERMINA
per le motivazioni di
cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e
trascritte:
1. di approvare sulla base del Parere Tecnico
dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 11149 del 25 Settembre 2013, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell’art.
126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i
e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto
Preliminare denominato “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e
collettori fognari nel Comune di Treglio (CH)”;
2. di subordinare l’approvazione di cui al
punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA
Abruzzo succitato, ed in particolare:
a) nella planimetria di impianto chiarire
la funzione del letto di essiccamento individuato con il n. 16;
b) fornire le caratteristiche tecniche del
previsto campionatore automatico;
c) produrre un programma di monitoraggio
per il controllo del processo, che indichi in particolare frequenza e punti di
campionamento, come indicato nella DGR 227/13 (Appendice 2);
d) per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene
della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la
necessità di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
e) effettuare una ricognizione delle
attività industriali attualmente affluenti all’impianto ed evidenziare,
nell’ambito del programma di monitoraggio, quali parametri di Tab. 3 si
ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;
f) fornire i Nulla Osta degli uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli;
3. di dare atto che l’ARTA con il Parere
conclusivo riportato nell’apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia e alla
Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del
provvedimento di autorizzazione;
4. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
5. di trasmettere copia del presente
provvedimento alla SASI di Lanciano, al Comune di Treglio
(CH), all’ATO Chietino, alla Provincia di Chieti e
all’ARTA Abruzzo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Luigi Del Sordo
Segue
allegato