IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Canone per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche)

1.         Il concessionario che si trovi nella condizione di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) o che prosegue la gestione della derivazione ai sensi dell’articolo 12, comma 8 bis, del richiamato decreto è soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo transitorio e nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione:

a)         versamento annuale alla Regione Abruzzo di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis, dell’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) per l’utilizzazione delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b)         versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, di un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni Kw di potenza nominale media di concessione.

2.         La misura di compensazione di cui al comma 1, lett. b), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.

3.         Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano:

a)         ai concessionari che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 79/1999, all’entrata in vigore della presente legge;

b)         ai concessionari che si trovano nelle condizioni di prosieguo della concessione, di cui all’articolo 12, comma 8 bis, del D.Lgs. 79/1999, dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

4.         Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)" e dell’articolo 32, commi 4 e 5, del regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

5.         Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), possono concorrere ad incrementare il Fondo speciale istituito con l’articolo 1, della L.R. 25/2011.

6.         La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al comma 1, lett. a) e b), a partire dall’anno 2015, con le modalità di cui all’articolo 12, comma 5, della L.R. 25/2011.

7.         Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’aggiornamento.

Art. 2

(Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

1.         Gli utenti di grandi derivazioni per uso idroelettrico per l’utilizzo dei beni demaniali di cui al comma 1, dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933, nel caso della presenza di opere di raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico ultimate da oltre 60 anni, considerando a tal fine la data di inizio del prelievo di acqua per la produzione di energia, versano alla Regione Abruzzo un canone di concessione calcolato in base ai commi 1 e 1 bis, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011 maggiorato del 10 per cento.

2.         Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l’obbligo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico:

a)         i rilievi dello stato di consistenza delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di scarico di cui al comma 1, dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933, predisposti da un professionista indipendente esperto ed abilitato;

b)         la stima sommaria di parte del valore delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933 predisposta da un professionista indipendente esperto ed abilitato, nonché di informare annualmente la Direzione Lavori pubblici sugli investimenti posti in essere sulle opere di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933.

3.         Nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1 viene incrementato per l’annualità successiva del 50 per cento.

Art. 3

(Norma Finanziaria)

1.         Le entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge sono introitate nell’unità previsionale di base (U.P.B.) 03.02.001 "Canoni e fitti attivi", capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2.         Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  22 Ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

Segue Testo Coordinato

Testo coordinato