IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Canone
per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni
idroelettriche)
1. Il concessionario che si trovi nella
condizione di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) o
che prosegue la gestione della derivazione ai sensi dell’articolo 12, comma 8
bis, del richiamato decreto è soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo
transitorio e nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per
l’attribuzione a titolo oneroso della concessione:
a) versamento annuale alla Regione Abruzzo
di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari
stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1
bis, dell’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni
in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla
perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde
e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) per
l’utilizzazione delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici);
b) versamento annuale alla Regione
Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di
cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, di
un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni Kw di
potenza nominale media di concessione.
2. La misura di compensazione di cui al
comma 1, lett. b), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo
idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.
3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1,
si applicano:
a) ai concessionari che si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del D.Lgs. 79/1999, all’entrata in vigore della presente legge;
b) ai concessionari che si trovano nelle
condizioni di prosieguo della concessione, di cui all’articolo 12, comma 8 bis,
del D.Lgs. 79/1999, dal giorno successivo all’entrata
in vigore della presente legge.
4. Per i versamenti di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 2, della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2003)" e dell’articolo 32, commi 4 e 5, del
regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale
13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti
di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque
reflue e di ricerche di acque sotterranee).
5. Le entrate derivanti dai versamenti di
cui al comma 1, lett. a) e b), possono concorrere ad incrementare il Fondo
speciale istituito con l’articolo 1, della L.R.
25/2011.
6. La Giunta regionale, entro il 31
ottobre dell’anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni
previsti al comma 1, lett. a) e b), a partire dall’anno 2015, con le modalità
di cui all’articolo 12, comma 5, della L.R. 25/2011.
7. Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono
dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’aggiornamento.
Art.
2
(Obblighi
degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)
1. Gli utenti di grandi derivazioni per
uso idroelettrico per l’utilizzo dei beni demaniali di cui al comma 1,
dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933, nel caso della presenza di opere di
raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico ultimate
da oltre 60 anni, considerando a tal fine la data di inizio del prelievo di
acqua per la produzione di energia, versano alla Regione Abruzzo un canone di
concessione calcolato in base ai commi 1 e 1 bis, dell’articolo 12, della L.R. 25/2011 maggiorato del 10 per cento.
2. Gli utenti di cui al comma 1 del
presente articolo hanno l’obbligo entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di
demanio idrico:
a) i rilievi dello stato di consistenza
delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di
scarico di cui al comma 1, dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933, predisposti da
un professionista indipendente esperto ed abilitato;
b) la stima sommaria di parte del valore
delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933
predisposta da un professionista indipendente esperto ed abilitato, nonché di
informare annualmente la Direzione Lavori pubblici sugli investimenti posti in
essere sulle opere di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 25, del R.D. 1775/1933.
3. Nel caso di mancato rispetto degli
obblighi derivanti dall’articolo 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1
viene incrementato per l’annualità successiva del 50 per cento.
Art.
3
(Norma
Finanziaria)
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni
della presente legge sono introitate nell’unità previsionale di base (U.P.B.) 03.02.001 "Canoni e fitti attivi",
capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Canone aggiuntivo
alle grandi derivazioni idroelettriche" del bilancio regionale al momento
e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Dall’attuazione della presente legge
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione
Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di
previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza
della spesa regionale.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Ottobre 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
Testo Coordinato