LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-           gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-           la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-           le sentenze della Corte Costituzionale:

-           n. 200 del 24 giugno 2009, depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009,

-           n. 92 del  9 marzo 2011 2011, depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011,

-           n. 147 del 4 giugno 2012 depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012;

VISTI altresì:

-           la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 21,

-           il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,

-           il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 138, c. 1, lettera b),

-           il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-           il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-           la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

-           il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”,

-           il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”,

-           la L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, c. 632,

-           la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 13,

-           la L. 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64,

-           la L. 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”,

-           il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”,

-           la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5,

-           la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69,

-           il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 – “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-           il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,

VISTI inoltre:

-           la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,

-           l’Accordo del 12.5.2011 tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87,

RICHIAMATA la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 (“D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale” – Modifiche  e integrazioni”);

VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”, con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l’obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d’istruzione - che assicuri un’offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell’efficacia e dell’efficienza nella distribuzione dell’offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATE

-           la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo”,

-           la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Provincia dell’Aquila”;

TENUTO CONTO che, successivamente all’adozione dei citati “Indirizzi” e delle suddette DD.GG.RR. n. 937/2012 e n. 37/2013, sono state emanate ulteriori disposizioni che incidono sulla materia della programmazione del piano della rete scolastica regionale;

CONSIDERATO che, in vista della definizione del Piano regionale della rete scolastica 2014/2015, sia necessario, nel rispetto dei richiamati “Indirizzi”, puntualizzare le disposizioni essenziali in relazione sia al dimensionamento delle istituzioni scolastiche che all’offerta d’istruzione e formazione, nonché aggiornare le indicazioni concernenti procedure e tempi;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale per l’a.s. 2014/2015”;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.         di approvare l’allegato “A” - “Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale per l’a.s. 2014/2015”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.         di prevedere che eventuali rettifiche al suddetto Allegato, concernenti errori materiali o, comunque,  mere precisazioni potranno essere apportate con provvedimento della competente Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.

3.         di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, nonché all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURAT e sul sito internet regionale.

 

Segue allegato

Allegato A