IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Intervento
straordinario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche)
1. Al fine di favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di
un intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e
2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati".
2. All’intervento di spesa di cui al
presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad
Euro 1 milione per l’anno 2013 e Euro 1 milione per l’anno 2014 delle entrate
regionali relative ai canoni ed i proventi per l’utilizzo del demanio idrico di
cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.
3. Agli oneri di cui al presente articolo
si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 –
151576.1, di nuova istituzione, da denominare "Intervento regionale a
favore del superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati".
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata
03.02.001 – 32107, denominato "Canoni e proventi per l’utilizzo del
demanio idrico" è incrementato di Euro 1.000.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
03.01.002 – 151576.1, denominato "Intervento regionale a favore del
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati" è incrementato di Euro 1.000.000,00.
Art.
2
(Disposizioni
in materia di entrate regionali)
1. Per la contabilizzazione delle entrate
derivanti dall’attività di recupero fiscale di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il capitolo di
entrata 03.05.002 – 35015.1, da denominare "Entrate relative al gettito
derivante dalla lotta all’evasione fiscale ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011".
Art.
3
(Modifiche
normative)
1. La tabella di cui all’"Allegato
3" dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2,
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata
"Allegato 3" della presente legge.
Art.
4
(Contributo
straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo riconosce il ruolo
storico, l’importanza e la rilevanza dell’attività culturale svolta dall’Ente
Teatro Stabile d’Abruzzo.
2. Al fine di permettere il risanamento
del bilancio dell’Ente Teatro Stabile d’Abruzzo e garantire i compiti
istituzionali, anche a seguito delle enormi difficoltà conseguenti il terremoto
del 6 aprile 2009, è concesso per l’esercizio finanziario 2013 un contributo
straordinario di Euro 400.000,00.
3. All’onere di spesa di cui al presente
articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa
10.01.005 – 61510 denominato "Contributo straordinario a favore del Teatro
Stabile Abruzzese".
Art.
5
(Modifiche
alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 6)
1. All’articolo 19, comma 1,lettera a),
della L.R. 6/2009, dopo le parole "all’albo
regionale del volontariato della Regione Abruzzo", sono aggiunte le parole
"e alle Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo".
Art.
6
(Variazione
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013,
n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 –
Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di
competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione
allegato alla presente legge.
Art.
7
(Modifica
all'articolo 38 della L.R. 1/2012)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" è inserito
il seguente:
"1 bis. Le disposizioni sul trattamento economico di
cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi di affidamento ad
interim dell'ufficio per vacanza del posto in organico."
Art.
8
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Ottobre 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Seguono
allegati e testo coordinato