IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Intervento straordinario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche)

 

1.         Al fine di favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

2.         All’intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l’anno 2013 e Euro 1 milione per l’anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l’utilizzo del demanio idrico di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.

3.         Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 – 151576.1, di nuova istituzione, da denominare "Intervento regionale a favore del superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

4.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 – 32107, denominato "Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico" è incrementato di Euro 1.000.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 03.01.002 – 151576.1, denominato "Intervento regionale a favore del superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è incrementato di Euro 1.000.000,00.

Art. 2

(Disposizioni in materia di entrate regionali)

1.         Per la contabilizzazione delle entrate derivanti dall’attività di recupero fiscale di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il capitolo di entrata 03.05.002 – 35015.1, da denominare "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011".

Art. 3

(Modifiche normative)

1.         La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Art. 4

(Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo)

1.         La Regione Abruzzo riconosce il ruolo storico, l’importanza e la rilevanza dell’attività culturale svolta dall’Ente Teatro Stabile d’Abruzzo.

2.         Al fine di permettere il risanamento del bilancio dell’Ente Teatro Stabile d’Abruzzo e garantire i compiti istituzionali, anche a seguito delle enormi difficoltà conseguenti il terremoto del 6 aprile 2009, è concesso per l’esercizio finanziario 2013 un contributo straordinario di Euro 400.000,00.

3.         All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa 10.01.005 – 61510 denominato "Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese".

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 6)

1.         All’articolo 19, comma 1,lettera a), della L.R. 6/2009, dopo le parole "all’albo regionale del volontariato della Regione Abruzzo", sono aggiunte le parole "e alle Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo".

Art. 6

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

1.         Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

Art. 7

(Modifica all'articolo 38 della L.R. 1/2012)

1.         Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" è inserito il seguente:

"1 bis.  Le disposizioni sul trattamento economico di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi di affidamento ad interim dell'ufficio per vacanza del posto in organico."

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  22 Ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

Seguono allegati e testo coordinato

Prospetto A

Testo coordinato