IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Principi)
1. La presente legge, in attuazione
dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per l’organizzazione territoriale
e l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs.
3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), già esercitate dalle Autorità
d’Ambito, di seguito denominata AdA di cui
all’articolo 7, della legge regionale 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti), nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali.
2. Nel perseguimento delle finalità
indicate al comma 1 sono assicurati:
a) il rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché
di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di
controllo da quelle di erogazione dei servizi;
b) il conseguimento di adeguati livelli
tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità
e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;
c) una programmazione ed una gestione
integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla
riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il
loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico
riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;
d) un’organizzazione dello svolgimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da consentire economie di scala
e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
Art.
2
(Ambiti
Territoriali Ottimali)
1. Per le finalità di cui al comma 1,
dell’articolo 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale
Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo".
2. Il Piano d’Ambito per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all’articolo 15 delimita, ai soli fini
gestionali, sub ambiti territoriali almeno su base provinciale, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 200, comma 6, del D.Lgs.
3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. La delimitazione e le eventuali
modifiche dei sub ambiti territoriali dell’ATO Abruzzo sono comunicate ai
comuni dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito
denominata: "Struttura regionale competente").
4. All’interno dell’ATO Abruzzo non
possono essere istituite ripartizioni amministrative.
5. Possono essere delimitati e costituiti
ATO interregionali tramite accordo di programma tra le Regioni interessate ai
sensi dell’articolo 200, comma 3, del D.Lgs.
152/2006. A tal fine, sentita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti
urbani di seguito denominata AGIR, di cui all’articolo 4, la Giunta regionale
può stipulare accordi per ricomprendere comuni di altre Regioni nell’ATO
Abruzzo o per l’inserimento di comuni dell’ATO Abruzzo in un ATO limitrofo di
altra regione.
Art.
3
(Commissario
Unico Straordinario)
1. Ai fini della costituzione dell’AGIR di
cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene
nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico Straordinario,
scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della
nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle
modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale e svolge in
particolare i seguenti compiti:
a) verifica della corretta attuazione
delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli
ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli
atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;
b) proposta al Presidente della Giunta
regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali
istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, tossici e nocivi);
c) promozione dell’unitarietà delle
gestioni all’interno dell’ATO Abruzzo di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche
con l’introduzione di sistemi di premialità, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di
affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
d) elaborazione dello schema di convenzione
dell’AGIR di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle Autonomie
locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e
disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre alla Giunta
regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
e) elaborazione dello schema di statuto
contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’articolo 4, da
proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;
f) svolgimento dei compiti dell’Assemblea
e del Direttore generale dell’AGIR di cui all’articolo 4 fino alla nomina degli
stessi;
g) svolgimento delle funzioni e delle
attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, fino alla nomina degli stessi.
2. Il Commissario Unico Straordinario
invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d),
che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato,
il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri
sostitutivi, in particolare per:
a) l’approvazione della convenzione e
dello statuto dell'AGIR;
b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo
dell’AGIR di cui all’articolo 4.
3. La durata dell’incarico del Commissario
Unico Straordinario è fissata in 180 giorni decorrenti dalla notifica del
provvedimento di nomina, entro il quale deve effettuarsi l’elezione del
presidente dell’Assemblea di cui all’articolo 7, comma 1.
4. Il Commissario Unico Straordinario, per
lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità
organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa
intesa con gli stessi. Allo stesso modo opera il presidente dell’Assemblea, il
presidente del Consiglio direttivo, il Direttore generale, successivamente
eletti, fino alla costituzione dell’ufficio dell’AGIR per lo svolgimento delle
attività tecnico - amministrative di cui all’articolo 6.
Art.
4
(Autorità
per la gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. E’ istituita l’Autorità per la gestione
integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni
dell’ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente.
2. L’AGIR di cui al comma 1 ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile.
3. L’AGIR di cui al comma 1 è dotata di un
proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dalle
quote di rappresentanza di cui al comma 5;
b) gli eventuali conferimenti in natura
effettuati dai comuni;
c) acquisizioni dirette effettuate
dall’AGIR con mezzi propri.
4. Le spese di funzionamento dell’AGIR
sono definite e ripartite tra i comuni secondo le modalità indicate nello statuto
di cui all’articolo 3.
5. Le quote di rappresentanza dei comuni
nell’AGIR sono determinate nel seguente modo:
a) 30 per cento, ai comuni in base alla
superficie del proprio territorio;
b) 70 per cento, ai comuni in base alla
popolazione residente in ciascun comune, risultante dai dati del più recente
censimento ISTAT.
6. Le quote di rappresentanza di cui al
comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della
popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.
7. L’AGIR è validamente costituita in
prima convocazione con l’intervento dei comuni che ne fanno parte
rappresentanti almeno i due terzi delle quote dell’Assemblea e, in seconda
convocazione, con l’intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno
un terzo delle quote dell’Assemblea.
8. Fatto salvo quanto previsto dalla
presente legge, all’AGIR si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della
parte I^ e ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II^ del D.L.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
e successive modificazioni.
9. Gli organi dell’AGIR sono:
a) l’Assemblea di cui all’articolo 7;
b) il Direttore generale di cui
all’articolo 9;
c) il Consiglio direttivo di cui
all’articolo 11;
d) il Revisore unico dei conti di cui
all’articolo 12.
Art.
5
(Attribuzione
delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito)
1. Le funzioni già esercitate dall’AdA di cui all’articolo 7, della L.R.
45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite
l’AGIR istituita ai sensi dell’articolo 4.
2. L’AGIR svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del
servizio.
Art.
6
(Articolazione
organizzativa dell’AGIR)
1. L’AGIR è dotata di un ufficio per lo
svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l’AGIR è dotata di
un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione
per i dipendenti degli enti locali.
3. L’AGIR, nel rispetto di quanto previsto
dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della
propria organizzazione interna.
4. Al fine della dotazione del proprio
ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai
Consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della L.R.
74/1988 per la gestione dei rifiuti.
Art.
7
(Assemblea)
1. L’Assemblea è composta da tutti i
sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all’ATO Abruzzo. I membri dell’Assemblea
eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e
coordinamento dei lavori della stessa.
2. L’Assemblea delibera validamente con le
maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino alla costituzione dell’AGIR,
l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza almeno
di 1/3 dei comuni facenti parte dell’ATO Abruzzo e in seconda convocazione con
la presenza di almeno ¼ dei comuni dell’ATO Abruzzo.
4. Alle sedute dell’Assemblea sono
invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
l’assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente
della Struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro
delegati.
5. Ai componenti dell’Assemblea non è
dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni
svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi
della normativa vigente.
Art.
8
(Funzioni
dell’Assemblea)
1. L’Assemblea svolge funzioni di
indirizzo e di alta amministrazione dell’AGIR. In particolare provvede:
a) all’approvazione dello statuto
contenente le norme di funzionamento dell’AGIR, sulla base dello schema tipo,
approvato dalla Giunta regionale;
b) all’approvazione della ricognizione
impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento;
c) all’approvazione e aggiornamento del PdA di cui all’articolo 15;
d) alla determinazione e modulazione della
tariffa del servizio;
e) alla scelta della forma di gestione;
f) all’approvazione del contratto di
servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;
g) all’approvazione della carta della
qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
h) alla nomina del Direttore generale, nel
rispetto di quanto previsto all’articolo 9, del Revisore unico dei conti,
nonché dei membri del Consiglio direttivo;
i) alla formulazione di indirizzi al
Direttore generale per l’amministrazione dell’AGIR;
j) all’approvazione del programma annuale
delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal Direttore generale;
k) all’affidamento, per la gestione ed
erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi
dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, delle seguenti
attività:
1. la gestione ed erogazione del servizio,
che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
2. la raccolta, la raccolta differenziata,
la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le
ipotesi di cui al punto 1), lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all’interno dell’ATO Abruzzo.
Art.
9
(Direttore
generale)
1. Il Direttore generale è l’organo di
amministrazione dell’AGIR ed è nominato dall’Assemblea, entro trenta giorni
dalla data di primo insediamento del Consiglio direttivo nonché entro 30 giorni
dalla data di scadenza dell’incarico conferito, sulla base di una terna di
soggetti designati dal Consiglio direttivo di cui all’articolo 11 previa
selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di
idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata
esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici
locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione
amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel
settore dei servizi pubblici locali.
2. Decorso infruttuosamente il termine di
cui al comma 1, il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale tra i soggetti indicati nella terna di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore
generale è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento
degli Enti Locali ed ha durata pari a tre anni. Il Direttore generale
percepisce un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 110, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
4. L’incarico di Direttore generale ha
carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa
è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi
oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’AGIR.
5. Alla nomina del Direttore generale si
applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e
dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche.
6. Il contratto disciplina la revoca
dell’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche
con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore
generale.
7. L’incarico di Direttore generale è
revocato dall’Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di
grave violazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea stessa, con le
seguenti modalità:
a) su proposta del Consiglio direttivo,
approvata a maggioranza dei componenti dell’Assemblea;
b) su proposta e approvazione della
maggioranza dei componenti dell’Assemblea, dandone comunicazione al Presidente
della Giunta regionale.
Art.
10
(Funzioni
del Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la
rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:
a) all’affidamento del servizio;
b) alla gestione del contratto di
servizio;
c) al controllo sull’attività del soggetto
gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali
contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché
all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 14;
d) alla certificazione del conseguimento
degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in
discarica ai sensi dell’articolo 5, del D.Lgs. 13
gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel
programma regionale di cui all’articolo 27, comma 1 della L.R.
45/2007;
e) all’invio alla Giunta regionale di un
rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
f) alla predisposizione entro un anno
dalla sua nomina del PdA di cui all’articolo 15;
g) alla predisposizione di una relazione
annuale sull’attività svolta, sulla gestione integrata dei rifiuti e sul
rispetto del PdA e del contratto di servizio;
h) alla predisposizione degli atti da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
2. Il Direttore generale dispone
sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’AGIR, dirigendone la
struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all’adozione del programma annuale
delle attività dell’ente;
b) all’adozione dei bilanci dell’ente;
c) all’approvazione del regolamento
interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del
contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell’ente è
attribuita al presidente dell’Assemblea.
Art.
11
(Consiglio
direttivo)
1. Il Consiglio direttivo ha funzioni
consultive e di controllo nonché quelle delegate dall’Assemblea. Esso è
composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall’Assemblea
tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune
inferiore a cinquemila abitanti di cui all’articolo 4 della legge regionale 27
giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a
leggi regionali).
2. Il Consiglio direttivo formula proposte
ed esprime pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del
Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’Assemblea,
informandone la stessa Assemblea. Propone altresì all’Assemblea la terna di
soggetti di cui all’articolo 9, comma 1.
3. Il Consiglio direttivo delibera
validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del Consiglio direttivo è
invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore
regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente
della struttura regionale competente.
5. I membri del Consiglio direttivo
eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e
coordinamento dei lavori dello stesso.
6. Ai componenti del Consiglio direttivo
non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni
da loro svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai
sensi della normativa vigente.
Art.
12
(Revisore
unico dei conti)
1. L’Assemblea nomina il Revisore unico
dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nell’Albo unico dei
dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell’articolo 2
della L. 24 febbraio 2005, n. 34".
2. Il Revisore unico dei conti resta in
carica tre anni e non può essere riconfermato.
3. Al Revisore unico dei conti spetta
un’indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo
riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito
territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il Revisore unico dei conti verifica la
regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di
amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Revisore unico dei conti relaziona
annualmente all’Assemblea sui risultati dell’attività svolta.
Art.
13
(Gestore
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Per garantire che la gestione unitaria
risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di
affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
2. I rapporti tra l’AGIR ed i soggetti
gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla
base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.
Art.
14
(Vigilanza
e controllo sui soggetti gestori)
1. L’AGIR vigila sull’attività del
soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel PdA di cui all’articolo 15 e del contratto di servizio di
cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.
2. Nell’ipotesi di inadempienze del
gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio,
nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano
d’Ambito, l’AGIR interviene per garantire l’adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal
contratto.
3. Fatte salve le procedure per la
contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di
servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, e ferma restando l’applicazione delle
sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’AGIR,
previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi
le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti
pubblici, valutando l’eventuale azione in danno nei confronti dello stesso.
4. Qualora l’AGIR non intervenga ai sensi
del presente articolo, o comunque rimanga inerte, la Regione previa diffida
esercita i poteri sostituitivi ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 45/2007.
Art.
15
(Piano
d’ambito)
1. Il PdA
delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all’articolo 2,
comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e
definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei
vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di
sviluppo demografico ed economico del territorio.
2. Il PdA
costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti
previsti dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, lo
strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il
programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano
economico finanziario.
3. Il PdA
contiene in particolare:
a) l’analisi della situazione esistente,
con individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata
dei rifiuti urbani;
b) l’individuazione dell’ambito
territoriale ottimale per l’affidamento dei servizi per la gestione integrata
dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il
raggiungimento dell’autosufficienza nello stesso, indicando i tempi di
realizzazione;
c) la valutazione degli impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale della rete degli
impianti e dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti;
d) la ricognizione degli impianti esistenti
di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, definendone
la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le
esigenze di conferimento secondo tariffe di conferimento, regolate e predeterminate;
e) la ricognizione dei contratti in essere
e la loro armonizzazione con la proposta di PdA.
4. Il PdA è
depositato nei venti giorni successivi all’adozione da parte dell’AGIR presso
le sedi delle Province e dei comuni dell’ATO Abruzzo.
5. Dell’adozione del PdA
è data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
6. Entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA
è trasmesso alla Regione, specificando le eventuali osservazioni pervenute. La
Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al Piano
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla
comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Giunta regionale, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle
prescrizioni stesse.
8. In caso di mancata conformità, la
Struttura regionale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni, alla quale partecipano i rappresentanti della Giunta
regionale e dell’AGIR per apportare le necessarie modifiche.
9. Il PdA
approvato dall’AGIR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed
acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Il PdA è
sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie
all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o
regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte
alla verifica di conformità.
11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e i soggetti interessati.
In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i
propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per
la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l’obbligo di realizzare tutti gli
interventi ivi previsti.
12. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all’adozione di
eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.
13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.
Art.
16
(Riorganizzazione
aziendale)
1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a
partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono
promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di
aggregazione, incorporazione e fusione.
2. La Regione definisce nell'ambito della
programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in particolare per la riorganizzazione
dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del personale
che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di
cui al comma 1.
Art.
17
(Disposizioni
transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. I soggetti pubblici e privati esercenti
a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano
l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale vigente sino all’istituzione ed organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui
all’articolo 4.
2. Le funzioni di programmazione e
controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di
costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di
mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono
esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono
esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni
contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Entro i sei mesi successivi alla data
di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR, i Presidenti dei consigli di
amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la
ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere
dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:
a) l’individuazione di tutti i rapporti
attivi e passivi;
b) l’accertamento della dotazione
patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
c) il bilancio;
d) i dati concernenti le caratteristiche
tecniche degli impianti e delle infrastrutture;
e) l’accertamento della dotazione di
personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e dei profili
professionali esistenti.
5. Decorso inutilmente il termine di cui
al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali è
effettuata da un commissario ad acta all’uopo
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento
dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti
affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell’articolo 202, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché nei limiti e secondo le modalità
previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri
di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto
del codice civile.
7. Il trasferimento del personale è
disposto ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs.
152/2006 e nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la
normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto
dall’articolo 2112 del codice civile.
8. Gli impianti di smaltimento e recupero
la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi
nell’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano
inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L’AGIR, su proposta del
Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi,
stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali,
definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali,
tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
All’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono
essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e
le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le
esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque
prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza
pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine
di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle
tariffe.
9. L’AGIR, ovvero nelle more della
relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta
regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale
competente, in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità
e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di
conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli
impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in
relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani l’accesso secondo le modalità indicate al comma 7.
10. L’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria
e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal
PdA di cui all’articolo 15.
11. Per far fronte a situazioni di necessità
ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura
regionale competente può altresì provvedere ai sensi dell’articolo 202, comma
5, del D.Lgs. 152/2006, anche in luogo del soggetto
affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno
dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di
settore.
12. Ferma restando la possibilità per le
cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle
procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono
autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all’articolo
183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I
gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono
di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività connesse
all’effettuazione del servizio.
13. Trascorsi sei mesi dalla data di
insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai
comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
14. Trascorsi sei mesi dalla data di
insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai
comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per
l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto.
Art.
18
(Abrogazioni
e modifiche alla L.R. 45/2007)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la
gestione integrata dei rifiuti). Dalla medesima data si intendono inoltre
abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente
legge.
2. Il comma 10, dell’articolo 45, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:
"10. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che
comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi
all’autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive
tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:
a) modifiche ad impianti esistenti ed in
esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di
trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse
apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
b) variazioni alle tipologie di rifiuti da
trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
c) variazioni in aumento dei quantitativi
di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia
autorizzata, eccedenti il 15%;
d) modifiche alle discariche per qualsiasi
tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali
modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico
per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.".
3. Al comma 3, dell’articolo 51, della L.R. 45/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"ad esclusione di:
a) impianti per il recupero di frazioni
organiche;
b) impianti per il recupero di rifiuti
inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.".
4. Il comma 4 bis, dell’articolo 65, della
L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:
"4 bis. I criteri
localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti
di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all’articolo 9 riguardano
esclusivamente le aree la cui destinazione d’uso degli strumenti di
pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole
di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si
ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di
Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione
Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura
biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale
e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:
a) nel caso in cui non sia comprovata la
presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai
capitoli 11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;
b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati
ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di
interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di
rischio.
Restano escludenti i criteri
localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del
PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i
criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti
nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR,
capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono
riclassificati penalizzanti.".
5. Dopo il comma 4 bis, dell’articolo 65,
della L.R. 45/2007 è aggiunto il seguente:
"4 ter. I criteri localizzativi escludenti di cui al capitolo
11.3.4 del PRGR di cui all’articolo 9, riferiti ad impianti di trattamento
esistenti delle acque reflue urbane, da assoggettare ad autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda e Quarta, sono
riclassificati penalizzanti.".
Art.
19
(Disposizioni
in materia sanzionatoria. Modifiche all’art. 64 della l.r. 45/2007)
1. I proventi derivanti dall’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 64, della L.R.
45/2007 sono destinati alle Province. La presente disposizione si applica anche
alle sanzioni già irrogate e non ancora riscosse dalla Regione.
2. Al comma 1 bis, dell’articolo 64, della
L.R. 45/2007, le parole "di cui all’articolo 22
e al Capo I" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 22 e
59 e al Titolo V".
3. Al comma 3, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007, dopo le parole "alle disposizioni della
parte quarta del decreto" sono aggiunte le seguenti parole "e della
presente legge".
4. Al comma 5, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007 le parole "art. 6, comma 5" sono
soppresse.
Art.
20
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria
vigente.
2. I riferimenti alle "Autorità
d’Ambito" in materia di rifiuti contenuti nella L.R.
45/2007, si intendono fatti all’AGIR.
Art.
21
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 21 Ottobre 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI
DEGLI ARTICOL1 7, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 45, 51, 64, 65 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE
2007, N. 45
"Norme per la
gestione integrata dei rifiuti"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21 OTTOBRE 2013 N. 36
"Attribuzione
delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 19
DICEMBRE 2007, N. 45
Norme per la gestione
integrata dei rifiuti.
Art.
7
(Competenze
dell’Autorità d’Ambito)
[1. La forma di cooperazione e coordinamento
di cui all’art. 15, comma 1, per l’esercizio associato da parte dei comuni di
ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l’AdA.
2. I comuni esercitano le proprie
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed
organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza.
3. La gestione e l’erogazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA,
con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale. Per le finalità del precedente comma 2 e del comma 3 dell’art. 202
del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di
una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente
capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito
territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della
loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che
determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la
programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale. In particolare l’affidamento riguarda le
seguenti attività:
a) realizzazione, gestione ed erogazione
dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione
degli impianti sulla base delle previsioni del PdA di
cui all’art. 18;
b) raccolta differenziata,
commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all’interno dell’ATO.
4. Nell’ambito delle funzioni ad essa
attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le
seguenti attività:
a) organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per
garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano
finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento
fondamentale di attuazione del piano regionale;
b) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei
fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e
nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione,
provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
c) determinazione della tariffa di ATO, ai
sensi dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006;
d) definizione delle forme e delle modalità
di costituzione del "Comitato Consultivo degli utenti", di cui
all’art. 32;
e) elaborazione ed approvazione, sentito
il "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32, della
"Carta dei Servizi" ai sensi dell’art. 31, nella quale sono specificati
gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli
obblighi degli utenti;
f) definizione delle procedure di
affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui
all’ art. 201, comma 4, del D.Lgs 152/2006, al fine
di garantire l’aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione
dell’intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di
gestione e realizzazione degli impianti;
g) nuovi affidamenti delle gestioni
esistenti, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 152/2006,
tenendo conto dell’obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del
cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall’applicazione del
principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e
di non gravare lo stesso con operazioni complesse;
h) controlla che il servizio reso sia
svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute
nell’atto di affidamento e nella "Carta dei Servizi";
i) provvede alla ricognizione ed
all’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per
l’esercizio dei servizi pubblici.
5. Gli atti istitutivi di cui all’art. 15,
comma 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni
di cui ai commi 3 e 4.
6. L’AdA, entro
120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo
degli utenti" di cui all’art. 32, per il controllo della qualità dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.
7. Al fine di ottimizzare la gestione
integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad
atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre,
anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari
vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO,
che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini
compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la
frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre
alla Regione specifici accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. p), con comuni
di Regioni contermini.
8. L’AdA per
l’espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente,
nei rapporti in atto tra gli enti associati dell’ATO ed i terzi.
9. Gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento
dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti
affidatari.
10. La durata della gestione da parte dei soggetti
affidatari non può essere inferiore a 15 anni.
11. L’AdA per
l’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni
dell’ATO.
12. L’AdA per
perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per
sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai
medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e
privati, di riconosciuta competenza.
13. L’AdA è tenuta
a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani
ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con
espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di
raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l’elaborazione e la
trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.]
Art.
14
(Ambiti
Territoriali Ottimali)
[1. La gestione integrata dei rifiuti urbani
ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999,
n. 11 e dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006, è
organizzata sulla base dei seguenti ATO:
a) ATO n. 1, comprendente tutti i comuni
della provincia di Teramo;
b) ATO n. 2, comprendente comuni delle
province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;
c) ATO n. 3, comprendente comuni della
provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;
d) ATO n. 4, comprendente tutti i comuni
della provincia di L’Aquila;
fermo restando il
principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.
2. La delimitazione degli ATO di cui al
comma 1, nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della
minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle
gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni
gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e
sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema
stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti
all’interno dell’ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni ed
affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di
rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti
delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base
di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
3. La delimitazione e la modifica degli
ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.
4. I singoli comuni interessati possono
presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della
delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di
modifica dell’assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito
territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale
esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all’approvazione
del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione
Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72
(Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).
5. Decorso il termine di cui al comma 4,
eventuali richieste di modifica dell’assegnazione di uno o più comuni ad uno
specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo
a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall’AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee
ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate
con la necessità di assicurare l’attuazione dei criteri individuati al comma 2,
nonché ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. m), del D.Lgs
152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla
richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio
regionale ai sensi del comma 4.
6. Gli ATO possono comprendere il
territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO
interregionali sono costituiti e delimitati d’intesa tra le regioni interessate
mediante apposito accordo di programma. All’interno degli ATO non possono
essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
7. In ogni ATO:
a) è raggiunta, nell’arco di 5 anni dalla
sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,
attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o
privati;
b) è garantita la presenza di almeno un
impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio,
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, lett. c).]
Art.
15
(Forme
di cooperazione)
[1. Ai sensi del D.Lgs
267/2000 e del D.Lgs 152/2006, i comuni di ciascun
ATO costituiscono un consorzio obbligatorio denominato "Autorità
d’Ambito", disciplinato dalla presente legge, per la rappresentanza
unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario
di tutte le funzioni amministrative ad essi spettanti in materia di gestione
dei rifiuti.
2. L’AdA ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa.
3. Gli enti locali appartenenti al
medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all’AdA,
alla quale è trasferito l’esercizio delle proprie competenze in materia di
gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 201, comma 2 del D.Lgs
152/2006.
4. Gli organi dell’AdA,
le attribuzioni ed il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla
convenzione in conformità all’art. 31 del D.Lgs
267/2000 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente
articolo; sono costituiti da:
a) un’assemblea d’ambito, composta dal
Presidente e dall’assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito
territoriale;
b) un presidente, a cui compete la
rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea tra i suoi
componenti;
c) un consiglio di amministrazione,
presieduto dal Presidente dell’AdA, composto da tre
membri eletti dall’Assemblea;
d) un revisore dei conti;
e) un direttore, con responsabilità
organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’AdA.
5. La rappresentanza in seno all’assemblea
d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o loro delegati
ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione
residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare
la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la
delega tra enti locali.
6. Le modalità di organizzazione dell’AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di
cui al comma 4.
7. L'assunzione da parte dell'amministratore
dell'Ente Locale della carica di componente degli organi di amministrazione
dell'AdA e/o di società di capitali partecipate dallo
stesso Ente Locale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento.
Nessun emolumento è parimenti dovuto ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci.
Non possono essere
nominati amministratori dei soggetti gestori i sindaci, i presidenti, i
componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, comunità Montane e
Regione.
Non possono essere
nominati direttori dei soggetti gestori e dell'AdA:
a) i sindaci, i presidenti, i componenti
delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, Comunità Montane e Regione;
b) coloro che hanno rivestito cariche
elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico.
8. Per l’espletamento delle proprie
funzioni ed attività, l’AdA si dota di una struttura
operativa posta alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi, previa
intesa, di uffici e servizi dei comuni e delle province i cui territori
ricadono nell’ATO.]
Art.
16
(Costituzione
della forma di cooperazione)
[1. Al fine di promuovere e garantire il
coordinamento delle procedure di istituzione dell’AdA,
il presidente della provincia provvede a:
a) predisporre, previa intesa con l’ANCI,
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, la convenzione e lo statuto dell’AdA, sulla base dello schema tipo di cui all’art. 4, comma
1, lett. t), che la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge;
b) inviare ai comuni ricadenti nell’ATO
interessato la convenzione e lo statuto di cui alla lett. a), stabilendo un
termine perentorio, che non può superare i 60 giorni, per la loro approvazione
da parte di ogni consiglio di comuni che costituiscono l’AdA;
c) convocare nei successivi 120 giorni
dalla data di invio di cui alla lett. b) l’assemblea di insediamento per
l’approvazione della convenzione e dello statuto per l’elezione degli organi
dell’AdA.
2. La convenzione e lo statuto sono
approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che
rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni
ricadenti nell’ATO.
3. La Giunta regionale, nel caso in cui i
comuni o le province non costituiscono l’AdA nei
termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi e nomina un
commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti
necessari per l’istituzione dell’AdA.
4. Gli oneri conseguenti all’attività di
cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’AdA.
5. Nell’ipotesi di un ATO
interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla
provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente
dell’ATO, fermi i poteri di intervento della Regione.
6. I termini del presente articolo,
qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1, sia
attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui all’art. 14,
comma 1, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura; la
proposta di modificazione perviene al Consiglio regionale entro e non oltre 60
giorni dall’attivazione della procedura.]
Art.
17
(Patrimonio,
bilancio e fabbisogno dell’AdA)
[1. L’AdA ha un
proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali
conferimenti di natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette
realizzate dall’AdA nei modi di legge.
2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da
ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità
fissate nello statuto e nella convenzione.
3. Il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo sono inviati all’ORR.
4. L’AdA accede
ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.]
Art.
18
(Contenuti
ed effetti del Piano d’Ambito)
[1. L’AdA adotta
il PdA di cui all’art. 203 del D.Lgs
152/2006 entro 180 giorni dalla sua costituzione e lo trasmette alla Giunta
regionale; il PdA comprende il programma degli
interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti; è accompagnato da
un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
2. Il PdA si
basa sull’analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire
per attuare i principi della presente legge, tenendo conto delle misure e degli
strumenti previsti dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi
essenziali del PdA:
a) l’eventuale articolazione del
territorio in bacini idonei alla gestione integrata dei rifiuti, ferma restando
la delimitazione dell’ATO;
b) l’individuazione delle aree idonee per
la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani,
previsti dal piano regionale, sulla base delle indicazioni del PTCP promuovendo
la realizzazione di impianti di media taglia e, nei centri minori, di piccoli
impianti comunitari;
c) i progetti preliminari degli impianti
previsti nel PdA, completi dei relativi piani
economici e finanziari;
d) la definizione dei tempi per la
realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);
e) le modalità organizzative per il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune
associato, al fine di conseguire per l’intero ATO gli obiettivi previsti dalla
presente legge;
f) i criteri per la determinazione delle
tariffe, di propria competenza, riferite ai diversi servizi organizzati
nell’ATO;
g) le linee guida e le risorse finanziarie
previste per il piano di comunicazione ed educazione ambientale in attuazione
della carta dei servizi;
h) le linee guida e le risorse finanziarie
per le iniziative e progetti miranti alla riduzione della produzione dei
rifiuti;
i) la ricognizione degli impianti
esistenti al fine di individuare quelli incompatibili con le previsioni del
PTCP;
j) il piano finanziario che deve
indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i
proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
di cui all’art. 61 per il periodo considerato.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni
dal ricevimento del PdA, ne verifica la conformità
alle disposizioni della presente legge e del piano regionale e trasmette le
relative valutazioni all’AdA, invitandola ad
eliminare le eventuali difformità riscontrate rispetto alla predette
disposizioni o a fornire i necessari chiarimenti entro un congruo termine.
4. In caso di parere positivo o di inutile
decorso del termine di cui al comma 3, l’AdA procede
all’approvazione del PdA.
5. Se l’AdA non
provvede ad apportare al PdA gli adeguamenti
tempestivamente richiesti nei termini di decadenza fissati dalla Giunta
regionale e le motivazioni addotte a tal fine sono infondate o il PdA risulta comunque difforme anche a seguito
dell’adeguamento, la Giunta regionale provvede alle necessarie integrazioni del
PdA ed alla sua approvazione e lo trasmette all’AdA.
6. Il PdA è
sottoposto alla procedura di VAS ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
7. Il PdA è
sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e,
comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo
stesso procedimento di cui al presente articolo.
8. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici
nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti
privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze,
conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA
per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti
gli interventi ivi previsti.
9. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di
eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
10. La concessione di eventuali contributi
regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti è
subordinata all’approvazione del PdA e del programma
degli interventi.]
Art.
19
(Affidamento
del servizio)
[1. L’AdA
aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto
delle norme nazionali, delle disposizioni comunitarie, in conformità, per le gare,
ai criteri di cui all’art. 113, comma 7, del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche, nonché con riferimento all’ammontare
complessivo del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle
garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs
152/2006. Per le finalità del comma 2 dell’art. 7 della presente legge e del
comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma
restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o
consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni
rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la
parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione
istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali
integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di
livello sovracomunale.
2. I soggetti partecipanti alla gara
formulano, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta,
proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di
rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio
piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di
obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si deve
tener conto, in particolare, del peso che grava sull’utente sia in termini
economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
3. Gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento
dell’assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti
affidatari del medesimo servizio.
4. I nuovi impianti vengono realizzati dal
soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’art. 113, comma
5-ter del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni,
ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o mediante
il ricorso alle procedure di cui al D.Lgs 12.4.2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. Al personale interessato dei servizi
per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 202,
comma 6, del D.Lgs 152/2006.]
Art.
20
(Schema
- tipo di contratto di servizio)
[1. I rapporti tra l’AdA
ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto
di servizio, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs
152/2006, conforme ad uno schema tipo adottato dalla Regione entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed
agli indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del D.Lgs 152/2006.
2. Lo schema - tipo di contratto di
servizio prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la
gestione del servizio;
b) l’obbligo del raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell’affidamento, comunque
non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano
economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto
esercizio del servizio;
f) i principi e regole generali relativi
alle attività ed alle tipologie di controllo in relazione ai livelli del
servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento
del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo
preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e
trasmissione dei dati, informazioni e documenti del gestore e le relative
sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di
inadempimento e le condizioni di risoluzione, secondo i principi del codice
civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di
affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla
manutenzione degli impianti;
j) la facoltà di riscatto secondo i
principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo
regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);
k) l’obbligo di riconsegna delle opere,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione
del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
l) idonee garanzie finanziarie ed assicurative;
m) i criteri e le modalità di applicazione
delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti
dello schema-tipo di cui al comma 2, l’AdA opera la
ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo al servizio
competente della regione i relativi dati; inoltre, ai medesimi fini, definisce
le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento
degli obiettivi previsti dal piano regionale.]
Art.
21
(Gestioni
esistenti)
[1. Alle gestioni esistenti dei servizi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 204 del D.Lgs
152/2006.
2. I soggetti che esercitano il servizio,
anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione ed organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA.
3. Se l’AdA non
provvede agli adempimenti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta
regionale esercita, con le modalità previste dal decreto, i poteri sostitutivi,
nominando un commissario ad acta che avvia, entro 45
giorni, le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali.
4. Alla scadenza ovvero all’anticipata
risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle
imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale
concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive
convenzioni di affidamento.]
Art.
45
(Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e
gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare domanda all’ente competente ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 152/2006 o della normativa vigente di
settore, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza
sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i
requisiti e condizioni di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce
direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che
devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di
realizzazione degli impianti, l’esercizio delle funzioni amministrative
relative all’approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti,
al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all’entità delle prestazioni,
garantendo la promozione dell’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a
disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di
cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le
schede tecniche relative all’attività di controllo periodico su tutte le
attività di gestione dei rifiuti.
3. Resta ferma l’applicazione della
normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento).
4. Ove l’impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente
normativa statale o regionale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione
del progetto all’autorità competente ed i termini del procedimento restano
sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità
ambientale da parte della competente autorità.
5. L’autorizzazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori; a tal fine l’istruttoria verifica la sussistenza dell’interesse
pubblico generale alla realizzazione dell’impianto.
6. L’autorizzazione verifica e garantisce,
anche tramite apposite prescrizioni, che l’impianto è realizzato e l’attività
svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e
178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni. Se nel corso dell’esame della documentazione si rileva la
necessità di provvedere all’integrazione della documentazione stessa, il
responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso,
assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento
restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di
presentazione da parte dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino
alla scadenza del termine assegnato.
7. L’istruttoria si conclude entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con
il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa;
il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora,
salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga
accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengono iniziati e
l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:
a) entro dodici mesi, per l’inizio dei
lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di
discarica;
b) entro dodici mesi, per l’inizio dei
lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.
8. La localizzazione degli impianti per la
gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le
indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.
9. Per la realizzazione degli impianti
relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
10. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in
corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli
impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta
regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si
applicano nel caso di:
a) modifiche ad impianti esistenti ed in
esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di
trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse
apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
b) variazioni alle tipologie di rifiuti da
trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
c) variazioni in aumento dei quantitativi
di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia
autorizzata, eccedenti il 15%;
d) modifiche alle discariche per qualsiasi
tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali
modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico
per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.
11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda
è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle
eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.
12. Le varianti non sostanziali sono soggette
al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del
comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data
comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro
realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.
13. Ove l’impianto è sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente
normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino
all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da
parte della competente autorità.
14. Le province, per le funzioni delegate
relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si
avvalgono dell’ARTA.
15. L’approvazione del progetto,
l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto effettuata dalle
province determina gli effetti previsti dall’art. 208 del D.Lgs
152/2006.
16. Qualora a seguito di controlli successivi
all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di
cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla diffida, stabilendo un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.
Art.
51
(Procedure
semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei
rifiuti)
1. Per l'applicazione delle procedure
semplificate, l'esercizio delle attività di autosmaltimento
dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli
214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall'invio alla Provincia
territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza
delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:
a) rispetto delle norme tecniche vigenti
in materia di rifiuti recuperabili;
b) indicazione dettagliata delle attività
di recupero da svolgere;
c) dimostrazione della capacità di
recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono
destinati a essere recuperati;
d) indicazione delle caratteristiche
merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
e) indicazione delle modalità con cui
svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali
dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza
adottati e della potenzialità dell'impianto;
f) rispetto delle norme in materia di
emissioni in atmosfera;
g) rispetto delle norme in materia di
smaltimento dei reflui.
2. Le condizioni prescritte dal comma 1
sono documentate nella relazione da allegare alla comunicazione d'inizio
attività, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs.
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli impianti di auto smaltimento e
recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli
articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006,
possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o
industriale ad esclusione di:
a) impianti per il recupero di frazioni
organiche;
b) impianti per il recupero di rifiuti
inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.
4. L'esercizio delle attività di recupero
di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia
finanziaria, a favore della Provincia competente per territorio, per una somma
commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo
quanto stabilito dalla Giunta regionale.
5. La Provincia territorialmente
competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui al
comma 3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, entro i sessanta giorni successivi
verifica, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo
216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate.
Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari
all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un
complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.
6. La Provincia territorialmente
competente, se accerta il mancato avvio delle operazioni di recupero, assegna
un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il
divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro di cui al comma
3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
7. La Giunta regionale emana direttive per
la realizzazione degli impianti, e per stabilire condizioni e requisiti tecnici
di gestione delle attività di cui al presente articolo.
Art.
64
(Sanzioni)
1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi
previsti dall'articolo 5, comma 7, dall'articolo 6, commi 5, 5 bis e 5 ter, dall'articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11,
dall'articolo 24, comma 6 bis, dall'articolo 27, comma 6, dall'articolo 34,
comma 1, dall'articolo 39, comma 4, dall'articolo 43, comma 3 e dall'articolo
60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a
€ 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo
56, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a €
620,00.
1-bis. Per le
violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei
rifiuti urbani e speciali, di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V, sono
comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.582,00 a € 10.329,00.
2. L’irrogazione delle sanzioni
amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata
commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge
24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed
integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della
parte quarta del decreto e della presente legge, sono devoluti alle province,
fatti salvi i proventi delle sanzioni di cui all’art. 261, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che sono devoluti ai comuni e quelli del
successivo comma 5, che sono devoluti alla Regione.
4. Le province destinano le somme
introitate per le seguenti finalità:
a) per l’esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale;
b) ai comuni, per le attività di riduzione
e raccolta differenziata dei rifiuti;
c) per il completamento del sistema di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
5. Alla Regione, in
attuazione della presente legge, sono devoluti i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5, comma 7, [art. 6, comma 5,] e art. 7, comma 13, che confluiscono in
un apposito capitolo del bilancio.
6. I tributi di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17 sono aumentati nella misura del
20%, qualora:
a) non vengono raggiunti, a livello di
singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di
cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23,
comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva
derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione
inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi;
b) vengono conferiti rifiuti tal quali in
discarica successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, fatte
salve le deroghe o proroghe previste dalle norme statali e da provvedimenti
regionali di cui all’art. 52.
7. Gli enti locali che non provvedono agli
adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad
adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.
7-bis.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) le sanzioni amministrative
previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le
pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di € 500,00.
7-ter.
Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) chiunque insozza le pubbliche strade
gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
7-quater.
Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non
rispettano le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli
appositi regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs.
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. I Comuni irrogano le
sanzioni e riscuotono i proventi.
7-quinquies.
Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per
i Comuni un sistema di premialità e di penalizzazioni
basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:
a) prevenzione e minore produzione dei
rifiuti;
b) livelli quantitativi e qualitativi
delle raccolte differenziate;
c) minor conferimento in discarica dei
rifiuti;
d) qualità ed economicità dei servizi
erogati.
Art.
65
Disposizioni
transitorie e finali
1. Il vigente piano regionale di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 recante "Testo unico in
materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale
dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, mantiene la sua
validità ed i relativi effetti prodotti, fino all’entrata in vigore del nuovo
piano regionale di cui alla presente legge.
2. I vigenti piani provinciali di gestione
dei rifiuti, di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 e
successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi
effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale
e le norme di cui alla presente legge, sino all’approvazione dei relativi PdA di cui all’art. 18.
3. Le norme amministrative e tecniche che
disciplinano la gestione dei rifiuti, restano in vigore sino all’adozione delle
specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.
4. La Giunta regionale può aggiornare,
sostituire o modificare gli allegati alla presente legge in relazione alle
conoscenze scientifiche ed in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed
urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.
4-bis.
I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di
impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all’articolo 9 riguardano
esclusivamente le aree la cui destinazione d’uso degli strumenti di
pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole
di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si
ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta.
(DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica
Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica,
riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:
a) nel caso in cui non sia comprovata la
presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli
11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;
b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati
ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di
interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di
rischio.
Restano escludenti i
criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3
del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i
criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti
nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR,
capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono
riclassificati penalizzanti.
4-ter. I criteri
localizzativi escludenti di cui al capitolo 11.3.4 del PRGR di cui all’articolo
9, riferiti ad impianti di trattamento esistenti delle acque reflue urbane, da
assoggettare ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
152/2006, Parte Seconda e Quarta, sono riclassificati penalizzanti.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
14
(Conferenza
di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre
indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può
essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di
una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle
determinazioni delle amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione
di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero,
con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo
tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le
modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Il testo dell'articolo
1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
(Definizione)
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo
di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse -
agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali,
in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in
cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque
formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
Il testo degli articoli
110 e 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Articolo
110
(Incarichi
a contratto)
1. Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi
non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è
risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla
data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
Art.
241
(Compenso
dei revisori)
1. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso
base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può
essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può
essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie
funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per
cento.
4. Quando la funzione di revisione
economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso
del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base
di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore
dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe
demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente
parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte
dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base
di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Il testo dell'articolo
5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
5
(Obiettivi
di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito
programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello
di Àmbito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo
non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono
essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il
trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento
aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni
stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la
popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive
presenze all'interno del territorio.
4. I programmi e i relativi stati annuali
di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.
Il testo degli articoli
183, 199, 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente
decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni
speciali, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza
od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto
che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta
del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio
industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui
era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei
sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti
biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da
nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al
dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo
differenziato;
e) "autocompostaggio":
compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da
utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il
soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto":
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore
dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi
impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono
materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi
impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilità dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate
prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche
attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti
prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di
tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
o) "raccolta": il prelievo dei
rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la
raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) "preparazione per il
riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi
operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di
recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere
tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato
C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di
operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi
operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o
per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero
di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento;
v) "rigenerazione degli oli
usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli
di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare
la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi
contenuti in tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi
operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del
presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attività di
smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché
le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica
della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti
organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze
pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve
essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto,
individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico,
sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario
(CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme
tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è
classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato":
rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura
dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
ee) "compost
di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici
raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive
modificazioni;
ff) "digestato
di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in
atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le
immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico":
ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei
rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm)
"centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La
disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche
disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo
5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento
delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di
pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,
effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del
transito;
pp) "circuito organizzato di
raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti
organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un
accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le
medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o
dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il
gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei
rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi
sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma
2.
Art.
199
(Piani
regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i
comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui
all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri
generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti
dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei
rifiuti. Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui
alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici
sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui
al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare
l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei
rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti
prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale
per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente
spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura
dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e
impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da
una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di
nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i
rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in
conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli
181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento
per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento
o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei
rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o
altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida
di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei
fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e
autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad
assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi
a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) la promozione della gestione dei
rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una
adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più
meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una
maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei
propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da
parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,
ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle
norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di
prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei
rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della
produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di
prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa
anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati
a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla
produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri
qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e
valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può
contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area
oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla
gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilità e
dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità
di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e
diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche
categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei
rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del
piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare
e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di
bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego
di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei
materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il
suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano
entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine
di cui al comma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il piano,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi
regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di
ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province
interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla
parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità
dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione
degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti
delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome
comunicano tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei
programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome
assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente
articolo, anche attraverso l’inserimento degli stessi sul sito WEB della
regione o della provincia autonoma.
13. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
200
(Organizzazione
territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani è
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche
denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle
gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni
gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e
sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema
stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti
all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e
affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di
rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti
delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base
di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i
comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di
pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è
comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra
loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o
più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo,
anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della
funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni,
di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere
suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate
richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e
di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli
alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria
adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
Art.
202
(Affidamento
del servizio)
1. L'Autorità d'ambito aggiudica il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata
dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di
cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta,
tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze
specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle
competenze regionali in materia.
2. I soggetti partecipanti alla gara
devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata
all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle
quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali,
proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al
raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si
terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini
economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento
dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti
affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal
soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113,
comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il
ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero
secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e
seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31
dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio,
appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore
dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando
la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al
nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle
condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o
consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio
integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di
azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
Art.
203
(Schema
tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i
soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di
servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo
adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la
gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque
non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano
economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto
esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali
relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli
del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo
svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative
all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e
trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative
sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di
inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di
affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla
manutenzione degli impianti;
l) la facoltà di riscatto secondo i
principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione
del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e
assicurative;
o) i criteri e le modalità di applicazione
delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale,
non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio
integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti
dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la
ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i
relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla
base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito
comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il
periodo considerato.
Il testo dell'articolo
2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
(Disposizioni
diverse)
(Omissis)
186-bis. Decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo
stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate
dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli
articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque
abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)
Il testo degli articoli
27 e 54 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
27
(Rifiuti
organici)
1. La Giunta regionale elabora ed approva,
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), un
"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica"; il programma integra il piano regionale di cui
all’art. 9.
2. La Giunta regionale, al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma regionale di cui al comma
1, prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il
trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o di energia,
incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili e di quelli
assimilabili destinati alla produzione di ammendanti compostati ed alla
stabilizzazione, e promuove accordi di filiera per le diverse categorie dei
rifiuti, in particolare per gli oli e grassi vegetali ed animali, esausti.
3. I programmi ed i relativi stati annuali
di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione
europea.
4. Se in taluni contesti territoriali sono
conseguiti obiettivi di intercettazione della frazione organica e delle altre
frazioni biodegradabili contenute nei rifiuti urbani tali da garantire il
rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs
13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e norme attuative, può essere valutata, in assenza di
impianti dedicati al trattamento termico dei rifiuti urbani, l’opportunità di
avvio diretto a discarica della componente residua del rifiuto senza sottoporre
lo stesso a specifici pretrattamenti. Tale modalità è anche possibile, nelle
more dell'istituzione della gestione unitaria del servizio, nel singolo Comune
che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione
organica e delle altre frazioni biodegradabili.
5. La Giunta regionale emana apposite
direttive tecniche per incentivare l’impiego compatibile delle frazioni
organiche stabilizzate, definendo le specifiche analitiche e le modalità di
impiego delle stesse, in rapporto alle finalità ed ai livelli di contaminazione
stabiliti per i vari siti.
6. E' vietato lo smaltimento in discarica
delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte
differenziate, di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
6-bis. La Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 182-ter del D.Lgs.
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, emana direttive volte a
promuovere:
a) la raccolta separata dei rifiuti
organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
Art.
54
(Vigilanza
ed attività sostitutiva)
1. I poteri di vigilanza, controllo,
accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni
amministrative, relativi all’applicazione della presente legge, sono attribuiti
alle Province, salvo diversa indicazione, ai sensi dell’ art. 191 del D.Lgs 152/2006; in particolare, le province esercitano:
a) funzioni di vigilanza, e relativi
poteri sostitutivi, sul rispetto dei tempi e dei modi di attuazione dei PdA e dei programmi pluriennali, e di esecuzione degli
interventi previsti,
b) funzioni di vigilanza, e relativi
poteri sostitutivi, sul rispetto dei contenuti, dei tempi e delle procedure di
approvazione da parte dei comuni associati delle forme di cooperazione di cui
all’art. 15 della presente legge.
2. La Provincia informa la Regione delle
inadempienze e degli atti assunti in violazione del PdA,
e dei provvedimenti sostitutivi adottati, ed entro il 31 marzo di ogni anno
invia alla Regione una relazione nella quale sono indicati lo stato di
attuazione del PdA, le autorizzazioni rilasciate per
gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati. L’invio della
relazione nel termine predetto è condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti regionali, e per l’erogazione dei finanziamenti degli interventi
in corso d’esecuzione.
3. La Regione esercita le funzioni di
vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza
degli enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi
previsti dalle disposizioni regionali.
4. I poteri sostitutivi provinciali e
regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal
Presidente della provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad
adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario
"ad acta".
Il testo dell'articolo
4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane
abruzzesi e modifiche a leggi regionali), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
4
(Territori
classificati montani)
1. Sono Comuni montani o parzialmente
montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti
disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A",
allegata alla presente legge.
2. Le variazioni della classificazione dei
territori montani sono disposte con delibera del Consiglio regionale su
proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.