IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Principi)

1.         La presente legge, in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per l’organizzazione territoriale e l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), già esercitate dalle Autorità d’Ambito, di seguito denominata AdA di cui all’articolo 7, della legge regionale 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali.

2.         Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:

a)         il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b)         il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;

c)         una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;

d)        un’organizzazione dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

Art. 2

(Ambiti Territoriali Ottimali)

1.         Per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo".

2.         Il Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all’articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali almeno su base provinciale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 200, comma 6, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3.         La delimitazione e le eventuali modifiche dei sub ambiti territoriali dell’ATO Abruzzo sono comunicate ai comuni dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: "Struttura regionale competente").

4.         All’interno dell’ATO Abruzzo non possono essere istituite ripartizioni amministrative.

5.         Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali tramite accordo di programma tra le Regioni interessate ai sensi dell’articolo 200, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, sentita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani di seguito denominata AGIR, di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può stipulare accordi per ricomprendere comuni di altre Regioni nell’ATO Abruzzo o per l’inserimento di comuni dell’ATO Abruzzo in un ATO limitrofo di altra regione.

Art. 3

(Commissario Unico Straordinario)

1.         Ai fini della costituzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale e svolge in particolare i seguenti compiti:

a)         verifica della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d’Ambito eventualmente istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

b)         proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);

c)         promozione dell’unitarietà delle gestioni all’interno dell’ATO Abruzzo di cui al comma 1 dell’articolo 2, anche con l’introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

d)        elaborazione dello schema di convenzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

e)         elaborazione dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

f)         svolgimento dei compiti dell’Assemblea e del Direttore generale dell’AGIR di cui all’articolo 4 fino alla nomina degli stessi;

g)         svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.

2.         Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per:

a)         l’approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR;

b)         la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4.

3.         La durata dell’incarico del Commissario Unico Straordinario è fissata in 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina, entro il quale deve effettuarsi l’elezione del presidente dell’Assemblea di cui all’articolo 7, comma 1.

4.         Il Commissario Unico Straordinario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa intesa con gli stessi. Allo stesso modo opera il presidente dell’Assemblea, il presidente del Consiglio direttivo, il Direttore generale, successivamente eletti, fino alla costituzione dell’ufficio dell’AGIR per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative di cui all’articolo 6.

Art. 4

(Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani)

1.         E’ istituita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente.

2.         L’AGIR di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3.         L’AGIR di cui al comma 1 è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a)         un fondo di dotazione costituito dalle quote di rappresentanza di cui al comma 5;

b)         gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c)         acquisizioni dirette effettuate dall’AGIR con mezzi propri.

4.         Le spese di funzionamento dell’AGIR sono definite e ripartite tra i comuni secondo le modalità indicate nello statuto di cui all’articolo 3.

5.         Le quote di rappresentanza dei comuni nell’AGIR sono determinate nel seguente modo:

a)         30 per cento, ai comuni in base alla superficie del proprio territorio;

b)         70 per cento, ai comuni in base alla popolazione residente in ciascun comune, risultante dai dati del più recente censimento ISTAT.

6.         Le quote di rappresentanza di cui al comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

7.         L’AGIR è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno i due terzi delle quote dell’Assemblea e, in seconda convocazione, con l’intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno un terzo delle quote dell’Assemblea.

8.         Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all’AGIR si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I^ e ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II^ del D.L. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

9.         Gli organi dell’AGIR sono:

a)         l’Assemblea di cui all’articolo 7;

b)         il Direttore generale di cui all’articolo 9;

c)         il Consiglio direttivo di cui all’articolo 11;

d)        il Revisore unico dei conti di cui all’articolo 12.

Art. 5

(Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito)

1.         Le funzioni già esercitate dall’AdA di cui all’articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’AGIR istituita ai sensi dell’articolo 4.

2.         L’AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.

Art. 6

(Articolazione organizzativa dell’AGIR)

1.         L’AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative.

2.         Ai fini del comma 1, l’AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3.         L’AGIR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

4.         Al fine della dotazione del proprio ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai Consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della L.R. 74/1988 per la gestione dei rifiuti.

Art. 7

(Assemblea)

1.         L’Assemblea è composta da tutti i sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all’ATO Abruzzo. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa.

2.         L’Assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

3.         Fino alla costituzione dell’AGIR, l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza almeno di 1/3 dei comuni facenti parte dell’ATO Abruzzo e in seconda convocazione con la presenza di almeno ¼ dei comuni dell’ATO Abruzzo.

4.         Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della Struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.

5.         Ai componenti dell’Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Funzioni dell’Assemblea)

1.         L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’AGIR. In particolare provvede:

a)         all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’AGIR, sulla base dello schema tipo, approvato dalla Giunta regionale;

b)         all’approvazione della ricognizione impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento;

c)         all’approvazione e aggiornamento del PdA di cui all’articolo 15;

d)        alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;

e)         alla scelta della forma di gestione;

f)         all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;

g)         all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

h)         alla nomina del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, del Revisore unico dei conti, nonché dei membri del Consiglio direttivo;

i)          alla formulazione di indirizzi al Direttore generale per l’amministrazione dell’AGIR;

j)          all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal Direttore generale;

k)         all’affidamento, per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, delle seguenti attività:

1.         la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

2.         la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1), lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO Abruzzo.

Art. 9

(Direttore generale)

1.         Il Direttore generale è l’organo di amministrazione dell’AGIR ed è nominato dall’Assemblea, entro trenta giorni dalla data di primo insediamento del Consiglio direttivo nonché entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’incarico conferito, sulla base di una terna di soggetti designati dal Consiglio direttivo di cui all’articolo 11 previa selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

2.         Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati nella terna di cui al comma 1.

3.         Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali ed ha durata pari a tre anni. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 110, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

4.         L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’AGIR.

5.         Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche.

6.         Il contratto disciplina la revoca dell’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

7.         L’incarico di Direttore generale è revocato dall’Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea stessa, con le seguenti modalità:

a)         su proposta del Consiglio direttivo, approvata a maggioranza dei componenti dell’Assemblea;

b)         su proposta e approvazione della maggioranza dei componenti dell’Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

(Funzioni del Direttore generale)

1.         Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:

a)         all’affidamento del servizio;

b)         alla gestione del contratto di servizio;

c)         al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 14;

d)        alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 27, comma 1 della L.R. 45/2007;

e)         all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;

f)         alla predisposizione entro un anno dalla sua nomina del PdA di cui all’articolo 15;

g)         alla predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta, sulla gestione integrata dei rifiuti e sul rispetto del PdA e del contratto di servizio;

h)         alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

2.         Il Direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’AGIR, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

a)         all’adozione del programma annuale delle attività dell’ente;

b)         all’adozione dei bilanci dell’ente;

c)         all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3.         Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell’ente è attribuita al presidente dell’Assemblea.

Art. 11

(Consiglio direttivo)

1.         Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo nonché quelle delegate dall’Assemblea. Esso è composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall’Assemblea tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

2.         Il Consiglio direttivo formula proposte ed esprime pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’Assemblea, informandone la stessa Assemblea. Propone altresì all’Assemblea la terna di soggetti di cui all’articolo 9, comma 1.

3.         Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4.         Alle sedute del Consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

5.         I membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dello stesso.

6.         Ai componenti del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

(Revisore unico dei conti)

1.         L’Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nell’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34".

2.         Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3.         Al Revisore unico dei conti spetta un’indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.

4.         Il Revisore unico dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5.         Il Revisore unico dei conti relaziona annualmente all’Assemblea sui risultati dell’attività svolta.

Art. 13

(Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1.         Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

2.         I rapporti tra l’AGIR ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 14

(Vigilanza e controllo sui soggetti gestori)

1.         L’AGIR vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel PdA di cui all’articolo 15 e del contratto di servizio di cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006.

2.         Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito, l’AGIR interviene per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.

3.         Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’AGIR, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, valutando l’eventuale azione in danno nei confronti dello stesso.

4.         Qualora l’AGIR non intervenga ai sensi del presente articolo, o comunque rimanga inerte, la Regione previa diffida esercita i poteri sostituitivi ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 45/2007.

Art. 15

(Piano d’ambito)

1.         Il PdA delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio.

2.         Il PdA costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti previsti dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.

3.         Il PdA contiene in particolare:

a)         l’analisi della situazione esistente, con individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b)         l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale per l’affidamento dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza nello stesso, indicando i tempi di realizzazione;

c)         la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale della rete degli impianti e dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti;

d)        la ricognizione degli impianti esistenti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, definendone la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento secondo tariffe di conferimento, regolate e predeterminate;

e)         la ricognizione dei contratti in essere e la loro armonizzazione con la proposta di PdA.

4.         Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all’adozione da parte dell’AGIR presso le sedi delle Province e dei comuni dell’ATO Abruzzo.

5.         Dell’adozione del PdA è data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

6.         Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA è trasmesso alla Regione, specificando le eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

7.         Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Giunta regionale, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.

8.         In caso di mancata conformità, la Struttura regionale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, alla quale partecipano i rappresentanti della Giunta regionale e dell’AGIR per apportare le necessarie modifiche.

9.         Il PdA approvato dall’AGIR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

10.       Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

11.       Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l’obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

12.       Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all’adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.

13.       La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.

Art. 16

(Riorganizzazione aziendale)

1.         Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione.

2.         La Regione definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del personale che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1.

Art. 17

(Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1.         I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui all’articolo 4.

2.         Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 3.

3.         Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

4.         Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR, i Presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:

a)         l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b)         l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c)         il bilancio;

d)        i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture;

e)         l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

5.         Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali è effettuata da un commissario ad acta all’uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6.         Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell’articolo 202, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

7.         Il trasferimento del personale è disposto ai sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall’articolo 2112 del codice civile.

8.         Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L’AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe.

9.         L’AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l’accesso secondo le modalità indicate al comma 7.

10.       L’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all’articolo 15.

11.       Per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente può altresì provvedere ai sensi dell’articolo 202, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore.

12.       Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività connesse all’effettuazione del servizio.

13.       Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

14.       Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 18

(Abrogazioni e modifiche alla L.R. 45/2007)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge.

2.         Il comma 10, dell’articolo 45, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:

a)         modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b)         variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c)         variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;

d)        modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.".

3.         Al comma 3, dell’articolo 51, della L.R. 45/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad esclusione di:

a)         impianti per il recupero di frazioni organiche;

b)         impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.".

4.         Il comma 4 bis, dell’articolo 65, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:

"4 bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all’articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d’uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

a)         nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;

b)         tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti.".

5.         Dopo il comma 4 bis, dell’articolo 65, della L.R. 45/2007 è aggiunto il seguente:

"4 ter. I criteri localizzativi escludenti di cui al capitolo 11.3.4 del PRGR di cui all’articolo 9, riferiti ad impianti di trattamento esistenti delle acque reflue urbane, da assoggettare ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda e Quarta, sono riclassificati penalizzanti.".

Art. 19

(Disposizioni in materia sanzionatoria. Modifiche all’art. 64 della l.r. 45/2007)

1.         I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 64, della L.R. 45/2007 sono destinati alle Province. La presente disposizione si applica anche alle sanzioni già irrogate e non ancora riscosse dalla Regione.

2.         Al comma 1 bis, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007, le parole "di cui all’articolo 22 e al Capo I" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V".

3.         Al comma 3, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007, dopo le parole "alle disposizioni della parte quarta del decreto" sono aggiunte le seguenti parole "e della presente legge".

4.         Al comma 5, dell’articolo 64, della L.R. 45/2007 le parole "art. 6, comma 5" sono soppresse.

Art. 20

(Rinvio)

1.         Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.

2.         I riferimenti alle "Autorità d’Ambito" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti all’AGIR.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì    21 Ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

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TESTI

DEGLI ARTICOL1 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 45, 51, 64, 65 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 45

"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21 OTTOBRE 2013   N. 36

"Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Art. 7

(Competenze dell’Autorità d’Ambito)

[1.        La forma di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 15, comma 1, per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l’AdA.

2.         I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3.         La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Per le finalità del precedente comma 2 e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale. In particolare l’affidamento riguarda le seguenti attività:

a)         realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti sulla base delle previsioni del PdA di cui all’art. 18;

b)         raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.

4.         Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:

a)         organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale;

b)         controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;

c)         determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006;

d)        definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32;

e)         elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32, della "Carta dei Servizi" ai sensi dell’art. 31, nella quale sono specificati gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti;

f)         definizione delle procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’ art. 201, comma 4, del D.Lgs 152/2006, al fine di garantire l’aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

g)         nuovi affidamenti delle gestioni esistenti, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 152/2006, tenendo conto dell’obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall’applicazione del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e di non gravare lo stesso con operazioni complesse;

h)         controlla che il servizio reso sia svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento e nella "Carta dei Servizi";

i)          provvede alla ricognizione ed all’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l’esercizio dei servizi pubblici.

5.         Gli atti istitutivi di cui all’art. 15, comma 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni di cui ai commi 3 e 4.

6.         L’AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all’art. 32, per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.

7.         Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre alla Regione specifici accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. p), con comuni di Regioni contermini.

8.         L’AdA per l’espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell’ATO ed i terzi.

9.         Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.

10.       La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.

11.       L’AdA per l’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni dell’ATO.

12.       L’AdA per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.

13.       L’AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.]

Art. 14

(Ambiti Territoriali Ottimali)

[1.        La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO:

a)         ATO n. 1, comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo;

b)         ATO n. 2, comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;

c)         ATO n. 3, comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;

d)        ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della provincia di L’Aquila;

fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.

2.         La delimitazione degli ATO di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a)         superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b)         conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c)         adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

d)        valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e)         ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f)         considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

3.         La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.

4.         I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell’assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).

5.         Decorso il termine di cui al comma 4, eventuali richieste di modifica dell’assegnazione di uno o più comuni ad uno specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall’AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate con la necessità di assicurare l’attuazione dei criteri individuati al comma 2, nonché ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. m), del D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio regionale ai sensi del comma 4.

6.         Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO interregionali sono costituiti e delimitati d’intesa tra le regioni interessate mediante apposito accordo di programma. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

7.         In ogni ATO:

a)         è raggiunta, nell’arco di 5 anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o privati;

b)         è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, lett. c).]

Art. 15

(Forme di cooperazione)

[1.        Ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 152/2006, i comuni di ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio denominato "Autorità d’Ambito", disciplinato dalla presente legge, per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative ad essi spettanti in materia di gestione dei rifiuti.

2.         L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa.

3.         Gli enti locali appartenenti al medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all’AdA, alla quale è trasferito l’esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 201, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

4.         Gli organi dell’AdA, le attribuzioni ed il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’art. 31 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente articolo; sono costituiti da:

a)         un’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dall’assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;

b)         un presidente, a cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea tra i suoi componenti;

c)         un consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’AdA, composto da tre membri eletti dall’Assemblea;

d)        un revisore dei conti;

e)         un direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’AdA.

5.         La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o loro delegati ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.

6.         Le modalità di organizzazione dell’AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4.

7.         L'assunzione da parte dell'amministratore dell'Ente Locale della carica di componente degli organi di amministrazione dell'AdA e/o di società di capitali partecipate dallo stesso Ente Locale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento è parimenti dovuto ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, comunità Montane e Regione.

Non possono essere nominati direttori dei soggetti gestori e dell'AdA:

a)         i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, Comunità Montane e Regione;

b)         coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico.

8.         Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività, l’AdA si dota di una struttura operativa posta alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi, previa intesa, di uffici e servizi dei comuni e delle province i cui territori ricadono nell’ATO.]

Art. 16

(Costituzione della forma di cooperazione)

[1.        Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell’AdA, il presidente della provincia provvede a:

a)         predisporre, previa intesa con l’ANCI, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, la convenzione e lo statuto dell’AdA, sulla base dello schema tipo di cui all’art. 4, comma 1, lett. t), che la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b)         inviare ai comuni ricadenti nell’ATO interessato la convenzione e lo statuto di cui alla lett. a), stabilendo un termine perentorio, che non può superare i 60 giorni, per la loro approvazione da parte di ogni consiglio di comuni che costituiscono l’AdA;

c)         convocare nei successivi 120 giorni dalla data di invio di cui alla lett. b) l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto per l’elezione degli organi dell’AdA.

2.         La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.

3.         La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni o le province non costituiscono l’AdA nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA.

4.         Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’AdA.

5.         Nell’ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell’ATO, fermi i poteri di intervento della Regione.

6.         I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1, sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui all’art. 14, comma 1, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura; la proposta di modificazione perviene al Consiglio regionale entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione della procedura.]

Art. 17

(Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA)

[1.        L’AdA ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti di natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall’AdA nei modi di legge.

2.         Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

3.         Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati all’ORR.

4.         L’AdA accede ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.]

Art. 18

(Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito)

[1.        L’AdA adotta il PdA di cui all’art. 203 del D.Lgs 152/2006 entro 180 giorni dalla sua costituzione e lo trasmette alla Giunta regionale; il PdA comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti; è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

2.         Il PdA si basa sull’analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire per attuare i principi della presente legge, tenendo conto delle misure e degli strumenti previsti dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del PdA:

a)         l’eventuale articolazione del territorio in bacini idonei alla gestione integrata dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ATO;

b)         l’individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, previsti dal piano regionale, sulla base delle indicazioni del PTCP promuovendo la realizzazione di impianti di media taglia e, nei centri minori, di piccoli impianti comunitari;

c)         i progetti preliminari degli impianti previsti nel PdA, completi dei relativi piani economici e finanziari;

d)        la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);

e)         le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l’intero ATO gli obiettivi previsti dalla presente legge;

f)         i criteri per la determinazione delle tariffe, di propria competenza, riferite ai diversi servizi organizzati nell’ATO;

g)         le linee guida e le risorse finanziarie previste per il piano di comunicazione ed educazione ambientale in attuazione della carta dei servizi;

h)         le linee guida e le risorse finanziarie per le iniziative e progetti miranti alla riduzione della produzione dei rifiuti;

i)          la ricognizione degli impianti esistenti al fine di individuare quelli incompatibili con le previsioni del PTCP;

j)          il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 61 per il periodo considerato.

3.         La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del PdA, ne verifica la conformità alle disposizioni della presente legge e del piano regionale e trasmette le relative valutazioni all’AdA, invitandola ad eliminare le eventuali difformità riscontrate rispetto alla predette disposizioni o a fornire i necessari chiarimenti entro un congruo termine.

4.         In caso di parere positivo o di inutile decorso del termine di cui al comma 3, l’AdA procede all’approvazione del PdA.

5.         Se l’AdA non provvede ad apportare al PdA gli adeguamenti tempestivamente richiesti nei termini di decadenza fissati dalla Giunta regionale e le motivazioni addotte a tal fine sono infondate o il PdA risulta comunque difforme anche a seguito dell’adeguamento, la Giunta regionale provvede alle necessarie integrazioni del PdA ed alla sua approvazione e lo trasmette all’AdA.

6.         Il PdA è sottoposto alla procedura di VAS ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

7.         Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.

8.         Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

9.         La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.

10.       La concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti è subordinata all’approvazione del PdA e del programma degli interventi.]

Art. 19

(Affidamento del servizio)

[1.        L’AdA aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto delle norme nazionali, delle disposizioni comunitarie, in conformità, per le gare, ai criteri di cui all’art. 113, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, nonché con riferimento all’ammontare complessivo del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006. Per le finalità del comma 2 dell’art. 7 della presente legge e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale.

2.         I soggetti partecipanti alla gara formulano, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si deve tener conto, in particolare, del peso che grava sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

3.         Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

4.         I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’art. 113, comma 5-ter del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o mediante il ricorso alle procedure di cui al D.Lgs 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5.         Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 202, comma 6, del D.Lgs 152/2006.]

Art. 20

(Schema - tipo di contratto di servizio)

[1.        I rapporti tra l’AdA ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs 152/2006, conforme ad uno schema tipo adottato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del D.Lgs 152/2006.

2.         Lo schema - tipo di contratto di servizio prevede:

a)         il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b)         l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;

c)         la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d)        i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e)         le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f)         i principi e regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte;

g)         gli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h)         le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione, secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i)          il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

j)          la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);

k)         l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

l)          idonee garanzie finanziarie ed assicurative;

m)        i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3.         Ai fini della definizione dei contenuti dello schema-tipo di cui al comma 2, l’AdA opera la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo al servizio competente della regione i relativi dati; inoltre, ai medesimi fini, definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale.]

Art. 21

(Gestioni esistenti)

[1.        Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all’art. 204 del D.Lgs 152/2006.

2.         I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA.

3.         Se l’AdA non provvede agli adempimenti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, con le modalità previste dal decreto, i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta che avvia, entro 45 giorni, le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali.

4.         Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.]

Art. 45

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1.         I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all’ente competente ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2.         Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all’entità delle prestazioni, garantendo la promozione dell’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all’attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

3.         Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

4.         Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa statale o regionale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ed i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

5.         L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; a tal fine l’istruttoria verifica la sussistenza dell’interesse pubblico generale alla realizzazione dell’impianto.

6.         L’autorizzazione verifica e garantisce, anche tramite apposite prescrizioni, che l’impianto è realizzato e l’attività svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso dell’esame della documentazione si rileva la necessità di provvedere all’integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.

7.         L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa; il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengono iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:

a)         entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;

b)         entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.

8.         La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.

9.         Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.

10.       Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:

a)         modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b)         variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c)         variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;

d)        modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.

11.       Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.

12.       Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.

13.       Ove l’impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

14.       Le province, per le funzioni delegate relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si avvalgono dell’ARTA.

15.       L’approvazione del progetto, l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto effettuata dalle province determina gli effetti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006.

16.       Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)         alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)         alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)         alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.

Art. 51

(Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)

1.         Per l'applicazione delle procedure semplificate, l'esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall'invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:

a)         rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;

b)         indicazione dettagliata delle attività di recupero da svolgere;

c)         dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;

d)        indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;

e)         indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell'impianto;

f)         rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

g)         rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui.

2.         Le condizioni prescritte dal comma 1 sono documentate nella relazione da allegare alla comunicazione d'inizio attività, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3.         Gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale ad esclusione di:

a)         impianti per il recupero di frazioni organiche;

b)         impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.

4.         L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

5.         La Provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro i sessanta giorni successivi verifica, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.

6.         La Provincia territorialmente competente, se accerta il mancato avvio delle operazioni di recupero, assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro di cui al comma 3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7.         La Giunta regionale emana direttive per la realizzazione degli impianti, e per stabilire condizioni e requisiti tecnici di gestione delle attività di cui al presente articolo.

Art. 64

(Sanzioni)

1.         Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 7, dall'articolo 6, commi 5, 5 bis e 5 ter, dall'articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall'articolo 24, comma 6 bis, dall'articolo 27, comma 6, dall'articolo 34, comma 1, dall'articolo 39, comma 4, dall'articolo 43, comma 3 e dall'articolo 60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 56, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00.

1-bis. Per le violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.582,00 a € 10.329,00.

2.         L’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

3.         I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto e della presente legge, sono devoluti alle province, fatti salvi i proventi delle sanzioni di cui all’art. 261, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che sono devoluti ai comuni e quelli del successivo comma 5, che sono devoluti alla Regione.

4.         Le province destinano le somme introitate per le seguenti finalità:

a)         per l’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;

b)         ai comuni, per le attività di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti;

c)         per il completamento del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

5. Alla Regione, in attuazione della presente legge, sono devoluti i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 7, [art. 6, comma 5,] e art. 7, comma 13, che confluiscono in un apposito capitolo del bilancio.

6.         I tributi di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17 sono aumentati nella misura del 20%, qualora:

a)         non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi;

b)         vengono conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le deroghe o proroghe previste dalle norme statali e da provvedimenti regionali di cui all’art. 52.

7.         Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.

7-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di € 500,00.

7-ter. Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

7-quater. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non rispettano le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli appositi regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. I Comuni irrogano le sanzioni e riscuotono i proventi.

7-quinquies. Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per i Comuni un sistema di premialità e di penalizzazioni basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:

a)         prevenzione e minore produzione dei rifiuti;

b)         livelli quantitativi e qualitativi delle raccolte differenziate;

c)         minor conferimento in discarica dei rifiuti;

d)        qualità ed economicità dei servizi erogati.

Art. 65

Disposizioni transitorie e finali

1.         Il vigente piano regionale di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 recante "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti, fino all’entrata in vigore del nuovo piano regionale di cui alla presente legge.

2.         I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale e le norme di cui alla presente legge, sino all’approvazione dei relativi PdA di cui all’art. 18.

3.         Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti, restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.

4.         La Giunta regionale può aggiornare, sostituire o modificare gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

4-bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all’articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d’uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

a)         nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 de1 PRGR di una o più produzioni certificate;

b)         tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti.

4-ter. I criteri localizzativi escludenti di cui al capitolo 11.3.4 del PRGR di cui all’articolo 9, riferiti ad impianti di trattamento esistenti delle acque reflue urbane, da assoggettare ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda e Quarta, sono riclassificati penalizzanti.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1.         Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2.         La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3.         La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4.         Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5.         In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

 

Il testo dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Definizione)

1.         Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a)         la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b)         lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2.         Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3.         La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Il testo degli articoli 110 e 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 110

(Incarichi a contratto)

1.         Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.         Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3.         I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4.         Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5.         Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6.         Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 241

(Compenso dei revisori)

1.         Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2.         Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3.         Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4.         Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5.         Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6.         Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7.         L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1.         Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Àmbito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a)         entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b)         entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c)         entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2.         Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

3.         Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.

4.         I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Il testo degli articoli 183, 199, 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 183

(Definizioni)

1.         Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a)         "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b)         "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;

c)         "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d)        "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e)         "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

f)         "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g)         "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h)         "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i)          "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l)          "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m)        "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1)         la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2)         gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3)         il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n)         "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o)         "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p)         "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q)         "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r)         "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s)         "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t)         "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u)         "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v)         "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z)         "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa)       "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb)       "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1)         i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2)         i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3)         il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4)         devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5)         per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc)       "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd)      "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee)       "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff)        "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg)       "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh)       "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii)         "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll)         "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn)       "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo)       "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp)       "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq)       "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

Art. 199

(Piani regionali)

1.         Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2.         I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3.         I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a)         tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall’articolo 205;

b)         i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c)         una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d)        informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e)         politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f)         la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g)         il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h)         la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i)          la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l)          i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m)        le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n)         le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o)         la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p)         le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q)         il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r)         un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4.         Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a)         aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b)         valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c)         campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5.         Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6.         Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a)         l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b)         l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c)         le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d)        la stima degli oneri finanziari;

e)         le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7.         L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8.         La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9.         In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10.       Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11.       Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12.       Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l’inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

13.       Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 200

(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1.         La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a)         superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b)         conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c)         adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d)        valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e)         ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f)         considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2.         Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3.         Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4.         Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5.         Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6.         I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7.         Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

Art. 202

(Affidamento del servizio)

1.         L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.

2.         I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3.         Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4.         Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5.         I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

6.         Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Art. 203

(Schema tipo di contratto di servizio)

1.         I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2.         Lo schema tipo prevede:

a)         il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b)         l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c)         la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d)        i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e)         le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f)         i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g)         gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h)         le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i)          il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l)          la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m)        l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n)         idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o)         i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p)         l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3.         Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

 

Il testo dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni diverse)

(Omissis)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)

Il testo degli articoli 27 e 54 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 27

(Rifiuti organici)

1.         La Giunta regionale elabora ed approva, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), un "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"; il programma integra il piano regionale di cui all’art. 9.

2.         La Giunta regionale, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma regionale di cui al comma 1, prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o di energia, incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili e di quelli assimilabili destinati alla produzione di ammendanti compostati ed alla stabilizzazione, e promuove accordi di filiera per le diverse categorie dei rifiuti, in particolare per gli oli e grassi vegetali ed animali, esausti.

3.         I programmi ed i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.

4.         Se in taluni contesti territoriali sono conseguiti obiettivi di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili contenute nei rifiuti urbani tali da garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e norme attuative, può essere valutata, in assenza di impianti dedicati al trattamento termico dei rifiuti urbani, l’opportunità di avvio diretto a discarica della componente residua del rifiuto senza sottoporre lo stesso a specifici pretrattamenti. Tale modalità è anche possibile, nelle more dell'istituzione della gestione unitaria del servizio, nel singolo Comune che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili.

5.         La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche per incentivare l’impiego compatibile delle frazioni organiche stabilizzate, definendo le specifiche analitiche e le modalità di impiego delle stesse, in rapporto alle finalità ed ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.

6.         E' vietato lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6-bis. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, emana direttive volte a promuovere:

a)         la raccolta separata dei rifiuti organici;

b)         il trattamento dei rifiuti organici;

c)         l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Art. 54

(Vigilanza ed attività sostitutiva)

1.         I poteri di vigilanza, controllo, accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, relativi all’applicazione della presente legge, sono attribuiti alle Province, salvo diversa indicazione, ai sensi dell’ art. 191 del D.Lgs 152/2006; in particolare, le province esercitano:

a)         funzioni di vigilanza, e relativi poteri sostitutivi, sul rispetto dei tempi e dei modi di attuazione dei PdA e dei programmi pluriennali, e di esecuzione degli interventi previsti,

b)         funzioni di vigilanza, e relativi poteri sostitutivi, sul rispetto dei contenuti, dei tempi e delle procedure di approvazione da parte dei comuni associati delle forme di cooperazione di cui all’art. 15 della presente legge.

2.         La Provincia informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione del PdA, e dei provvedimenti sostitutivi adottati, ed entro il 31 marzo di ogni anno invia alla Regione una relazione nella quale sono indicati lo stato di attuazione del PdA, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati. L’invio della relazione nel termine predetto è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali, e per l’erogazione dei finanziamenti degli interventi in corso d’esecuzione.

3.         La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza degli enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali.

4.         I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario "ad acta".

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Territori classificati montani)

1.         Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A", allegata alla presente legge.

2.         Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.