IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1.         di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., alla ditta AD.RI.A. Abruzzo S.r.l., con sede legale in Via G. Mazzini 34 - Raiano (AQ) ed opificio ubicato in SS 17 Km 94,700 - Zona Industriale di Sulmona 67035 nel Comune di Pratola Peligna (AQ), foglio di mappa catastale n. 16, particelle n. 469 – 752, per una superficie complessiva di mq. 23.013,  l’autorizzazione regionale  alla gestione di  un impianto per il trattamento meccanico di pneumatici usati, fasi gestionali di cui alla Parte Quarta del T.U.A.:  R13 - R 12 - D15, avente una capacità complessiva gestionale annua attuale pari a t/a 23.809, espressa limitatamente ai lotti 1° e 2° (vedi allegata planimetria);

2.         di STABILIRE che, a seguito della ultimazione dei lavori di realizzazione dei successivi lotti e della loro piena funzionalità, la potenzialità annua indicata al precedente punto 1) sarà incrementata  fino al raggiungimento della potenzialità totale annua pari a t/a. 30.000 già autorizzata, come qui di seguito riportato:

-          alla ultimazione  del 3° lotto ed adiacente vasca di trattamento delle acque piovane (entro il 31.12.1013): t/a 25.779;

-          alla ultimazione del 4° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 27.912;

-          alla ultimazione  del 5° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 30.000;

3.         di STABILIRE che le fasi gestionali riportate al precedente punto 1), cosi come indicate all’Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed a parziale modifica e rettifica rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. DN3/284/17.10.2008, consistenti in R13 - R12 - D15, appaiono maggiormente coerenti con le vigenti norme in materia e, nello specifico, con le disposizioni di cui all’art. 184 ter), comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in tal senso si ritiene che il vigente riferimento tecnico- normativo, sia da individuare nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., in attesa dell’adozione dei decreti attuativi previsti al 2° secondo comma del medesimo articolo; nelle more dell’emanazione dei preannunciati Decreti si ritiene altresì che i materiali in uscita dall’impianto, se corrispondenti alle norme UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010, possono essere definiti, a tutti gli effetti, prodotti commerciabili, in quanto derivanti, al termine delle attività di trattamento meccanico, ad operazioni qualificabili R 3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi” e R 4  “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”, come già previsto con la D.D. n. DN3/284/17.10.2008 ed a seguito dei pareri tecnici favorevoli dell’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila e della Provincia dell’Aquila;

4.         di STABILIRE pertanto, alle condizioni espresse al punto 3) che il presente provvedimento autorizza la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl all’esercizio delle seguenti operazioni di cui all’All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: R3 – R4 - R12 - R13 - D 15 dei rifiuti ammessi all’impianto di cui al punto 11) ;

5.         di APPROVARE la proposta di suddivisione dell’intervento in n. 5 lotti, a parziale modifica di quanto già autorizzato con D.D. n. DN3/284/17.10.2008, per la quale l’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila e la Provincia dell’Aquila si sono espresse favorevolmente, dettando limitazioni temporali  (rispettivamente note prot.n. 4487 del 19.06.12 e prot.n. 45035 del 19.06.12), come da tempistiche proposte dalla Ditta ADRIA Abruzzo srl, con nota prot.n. 105 del 28.08.2013, acquisita dal SGR al prot.n. 2137RA del 29.08.2013, nella quale si richiede l’ultimazione della realizzazione della vasca di prima pioggia ed il completamento del 3° lotto entro il 31.12.2013 e la realizzazione del 4° e 5° lotto entro il 30.06.2014;

6.         di PRENDERE ATTO che la ditta ha ultimato i lavori di realizzazione del primo, secondo e parte del terzo lotto, come da certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione a firma dell’Ing. Andrea D’Ascanio del 25.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/217606 del 04.09.2013 e che in merito alla necessaria ultimazione delle opere previste nel piano di adeguamento antincendio per l’intero complesso industriale ha prodotto una SCIA in data 12.06.2013; a tale proposito la Ditta è tenuta a presentare apposito certificato di collaudo o documento equivalente, relativamente al 1° e 2° lotto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7.         di STABILIRE che l’attivazione dei successivi lotti 3°, 4° e 5°, è condizionata alla preventiva trasmissione al SGR, alla Provincia dell’Aquila ed al competente Distretto provinciale dell’ARTA, della documentazione attestante la conclusione dei lavori, nei termini indicati al precedente punto 2), il collaudo e la loro conformità ai contenuti della D.D. n. DN3/284/ 17.10.2008, che qui si richiama, alla acquisizione dei pareri confermativi di competenza delle suddette Amministrazioni deputate al controllo, in merito ai contenuti della predetta documentazione, il Servizio Gestione Rifiuti adotterà i necessari provvedimenti consequenziali per la gestione dei lotti 3°, 4° e 5°;  

8.         di STABILIRE che la scadenza del presente provvedimento autorizzativo viene fissata in anni 10 (dieci) dalla notifica della presente autorizzazione che è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia; si precisa che tutti i provvedimenti adottati a suo tempo dal SGR in capo alla Società in oggetto, sono sostituiti dalla presente autorizzazione regionale;

9.         di PRESCRIVERE che la ditta in oggetto provveda a:

a.         assicurare una costante pulizia delle aree destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti, al fine di evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando opportuni sistemi di pulizia giornaliera;

b.         eliminare il quantitativo dei rifiuti residuo che occupavano impropriamente ogni area dell’impianto;

c.         assicurare sempre il pieno e facile raggiungimento dei dispositivi antincendio dislocati lateralmente all’impianto.

d.         per quanto attiene l’attuale utilizzo della vasca B quale recapito delle acque di dilavamento provenienti contemporaneamente dal vecchio piazzale e dai lotti 1 e 2 del nuovo piazzale la Ditta deve adottare immediatamente un idoneo sistema per evitare la tracimazione delle acque dilavanti dal vascone esistente, già a servizio del piazzale di lavorazione retrostante il capannone, che dovrà restare in uso fino all’avvio del nuovo impianto di trattamento;

e.         realizzare, entro il 31.12.2013, un sistema di chiarificazione delle acque meteoriche in corrispondenza del primo lotto, da posizionarsi in sito diverso da quanto inizialmente previsto in progetto, nonché concludere entro la medesima data i lavori del terzo lotto;

f.          rimuovere il materiale ferroso derivante dalla lavorazione dei pneumatici ancora depositato direttamente sul suolo;

g.         la vasca di trattamento delle acque piovane dovrà essere realizzata in conformità a quanto descritto negli elaborati inviati alla Regione dalla ditta con nota del 13.07.2012, tranne che per la nuova localizzazione indicata nell’Allegato 6 alla relazione congiunta ARTA – Provincia dell’Aquila, giusta nota della Provincia prot.n. 43533 del 15.07.2013.

h.         al termine di ogni fase di avanzamento lavori la ditta dovrà inviare il relativo collaudo certificando la completa funzionalità di ogni lotto, con dotazione di servizi ed infrastrutture adeguati ed in particolare: rete captazione acque meteoriche, impianto antincendio ed illuminazione;

i.          puntuale rispetto della autorizzazione regionale rilasciata con provvedimento n. DF2/33/24.02.2004, concernente le emissioni in atmosfera;

j.          in merito all’utilizzo da parte della ditta del capannone industriale per il deposito dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti (polverino e granulato), considerato che tale deposito non è assoggettato alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale, alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del DM 5.2.98, la ditta dovrà garantire l’esatta tracciabilità dei flussi di materiali prodotti dal recupero oltre che dimostrare i tempi di permanenza dei materiali in magazzino adottando apposita etichettatura ben visibile da apporre su ogni big bag o altro contenitore, nonché registro di magazzino “;

k.         ad adempiere alle prescrizioni della Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica e  A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Sulmona (come da precedente D.D. n. 284/2008): L’acqua nebulizzata sulle lame dei trituratori della Linea 1, utilizzata a ciclo continuo, venga sottoposta a controlli batteriologici periodici e ad eventuali interventi di sanificazione compresi quelli previsti dalle Linee Giuda per la prevenzione della Legionellosi; questo a tutela dei lavoratori da eventuale rischio biologico;

l.          ad adempiere alle prescrizioni di cui alla nota dell’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila, prot.n. 5917 del 04.09.2013, acquisita in pari data al prot.n. RA/217378 del SGRe nota della Provincia dell’Aquila prot.n. 56563 del 05.09.2013, acquisita  dal SGR al prot.n. RA/218790 del 05.09.2013:

«Omissis ….. Si prende atto, viste le motivazioni addotte dalla ditta, della volontà di dilazionare i tempi di completamento dei lavori di realizzazione dei lotti relativi all’ampliamento dell’impianto, dal 31.12.13 al 30.06.14, con ultimazione del terzo lotto e adiacente vasca di trattamento delle acque piovane entro il 31.12.13.

Quest’ultima dovrà essere realizzata in conformità a quanto descritto negli elaborati inviati a codesta Regione dalla ditta con nota del 13.07.2012 rif. EM/emprot. 97, tranne che per la nuova localizzazione indicata nell’allegato 6 alla relazione congiunta inviata da questa Provincia con nota prot. 43533 del 15.07.13.

Al termine di ogni fase di avanzamento lavori la ditta dovrà inviare il relativo collaudo certificando la completa funzionalità di ogni lotto, con dotazione di servizi ed infrastrutture adeguati ed in particolare: rete captazione acque meteoriche, impianto antincendio ed illuminazione.

Per quanto attiene l’attuale utilizzo della vasca B quale recapito delle acque di dilavamento provenienti contemporaneamente dal vecchio piazzale e dai lotti 1 e 2 del nuovo piazzale, si ribadisce, come richiesto nella relazione congiunta inviata con nota prot. 43533 del 15.07.13, che la ditta deve adottare con immediatezza un idoneo sistema antitracimazione, il quale dovrà restare in uso fino all’avvio del nuovo impianto di trattamento.

Inoltre, in considerazione del fatto che la ditta sta utilizzando un capannone industriale per il deposito dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti (polverino e granulato) e che tale deposito non è assoggettato alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale, alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del DM 5.2.98 che recita : “Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione” si ritiene che la ditta debba garantire l’esatta  tracciabilità dei flussi di materiali prodotti dal recupero nonché l’esatta dimostrazione dei tempi di permanenza dei materiali in magazzino adottando apposita etichettatura comodamente visibile apposta su ogni big bag o altro contenitore, nonché registro di magazzino…. omissis»;

10.       di PRESCRIVERE altresì che l’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila e la Provincia dell’Aquila provvedano, ai fini della verifica della corrispondenza alle norme UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010   dei materiali che esitano dalle operazioni di trattamento meccanico, ad effettuare i necessario controlli relazionando al SGR, con cadenza semestrale, a partire dalla data di attivazione del 1° lotto; 

11.       di STABILIRE che la ditta dia luogo alla gestione dei lotti 1° e 2°, nel pieno rispetto della vigente normativa antincendio, così come da SCIA del 12.06.2013, inviata al Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, ex art. 4 D.P.R. 01.08.2011, n. 151;

12.       di PRECISARE che i rifiuti ammissibili all’impianto, nei limiti delle potenzialità connesse alla funzionalità degli iniziali lotti 1° e 2°, sono qui di seguito indicati:

070299  rifiuti non specificati altrimenti

160103  pneumatici fuori uso

160122  componenti non specificati altrimenti

160199  rifiuti non specificati altrimenti

160306  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

191204  plastica e gomma

(a tale proposito la Ditta inoltrerà allo scrivente Servizio, alla Provincia di L’Aquila e al   Distretto  provinciale dell’ARTA, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione contenente tipologia e quantitativi dei rifiuti che si intende stoccare in ogni lotto;

13.       di RISERVARSI, all’atto della verifica dei contenuti della comunicazione antimafia  e del possesso dei requisiti soggettivi, oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i., l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza di questo Servizio;

14.       di RICHIAMARE la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl, al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dalla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, in materia di gestione delle acque reflue, nonché al regolare possesso della prevista autorizzazione agli scarichi; a tale proposito l’avvio delle operazioni di gestione relative ai lotti 1° e 2°, è condizionato alla esibizione di copia della predetta autorizzazione, tenendo conto dell’istanza  formulata in tal senso dalla ditta, il 28.06.2012, al Consorzio per il Nucleo Industriale di Sulmona (AQ) ed in relazione al parere dello stesso del 20.09.2012 concernente la realizzazione dell’impianto di prima pioggia;

15.       di STABILIRE che, in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento, elemento che costituisce condizione per la validità del presente provvedimento e per l’avvio delle operazioni di esercizio dell’attività; a tale proposito si precisa che agli atti del SGR risulta depositata una nota della Ditta indicata in oggetto del 02.02.2010, con la quale si produce atto di variazione alla polizza n. 1218/96/46040081, emesso in data 21.01.2010, con scadenza fissata al 27.07.2011, salvo il periodo di maggiorazione previsto dalla legge;

16.       di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

17.       di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

17.1)deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la  sicurezza della collettività e dei singoli;

17.2)deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

17.3)devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

17.4)devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

18.       di RICHIAMARE la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06  e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale dell’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

19.       di RICHIAMARE la ditta in oggetto all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;

20.       di STABILIRE che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

21.       di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto Provinciale di L’Aquila;

22.       di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

23.       di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;

24.       di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Franco GERARDINI