IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1. di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152 e s.m.i.,
dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., alla ditta AD.RI.A. Abruzzo
S.r.l., con sede legale in Via G. Mazzini 34 - Raiano
(AQ) ed opificio ubicato in SS 17 Km 94,700 - Zona Industriale di Sulmona 67035
nel Comune di Pratola Peligna
(AQ), foglio di mappa catastale n. 16, particelle n. 469 – 752, per una
superficie complessiva di mq. 23.013,
l’autorizzazione regionale alla
gestione di un impianto per il
trattamento meccanico di pneumatici usati, fasi gestionali di cui alla Parte
Quarta del T.U.A.:
R13 - R 12 - D15, avente una capacità complessiva gestionale annua attuale
pari a t/a 23.809, espressa limitatamente ai lotti 1° e 2° (vedi allegata
planimetria);
2. di STABILIRE che, a seguito della
ultimazione dei lavori di realizzazione dei successivi lotti e della loro piena
funzionalità, la potenzialità annua indicata al precedente punto 1) sarà
incrementata fino al raggiungimento
della potenzialità totale annua pari a t/a. 30.000 già autorizzata, come qui di
seguito riportato:
- alla ultimazione del 3° lotto ed adiacente vasca di
trattamento delle acque piovane (entro il 31.12.1013): t/a 25.779;
- alla ultimazione del 4° lotto (entro
il 30.06.2014): t/a 27.912;
- alla ultimazione del 5° lotto (entro il 30.06.2014): t/a
30.000;
3. di STABILIRE che le fasi gestionali
riportate al precedente punto 1), cosi come indicate all’Allegato C della Parte
Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
ed a parziale modifica e rettifica rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. DN3/284/17.10.2008, consistenti in R13 - R12 - D15,
appaiono maggiormente coerenti con le vigenti norme in materia e, nello
specifico, con le disposizioni di cui all’art. 184 ter),
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
in tal senso si ritiene che il vigente riferimento tecnico- normativo, sia da
individuare nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., in
attesa dell’adozione dei decreti attuativi previsti al 2° secondo comma del
medesimo articolo; nelle more dell’emanazione dei preannunciati Decreti si
ritiene altresì che i materiali in uscita dall’impianto, se corrispondenti alle
norme UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010, possono essere definiti, a tutti gli
effetti, prodotti commerciabili, in quanto derivanti, al termine delle attività
di trattamento meccanico, ad operazioni qualificabili R 3 “Riciclaggio/recupero
delle sostanze organiche non utilizzate come solventi” e R 4 “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei
composti metallici”, come già previsto con la D.D. n.
DN3/284/17.10.2008 ed a seguito dei pareri tecnici favorevoli dell’ARTA –
Distretto provinciale di L’Aquila e della Provincia dell’Aquila;
4. di STABILIRE pertanto, alle condizioni
espresse al punto 3) che il presente provvedimento autorizza la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl all’esercizio delle seguenti
operazioni di cui all’All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: R3 – R4 - R12 - R13 - D 15 dei rifiuti ammessi
all’impianto di cui al punto 11) ;
5. di APPROVARE la proposta di
suddivisione dell’intervento in n. 5 lotti, a parziale modifica di quanto già
autorizzato con D.D. n. DN3/284/17.10.2008, per la
quale l’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila e la Provincia dell’Aquila si sono
espresse favorevolmente, dettando limitazioni temporali (rispettivamente note prot.n.
4487 del 19.06.12 e prot.n. 45035 del 19.06.12), come
da tempistiche proposte dalla Ditta ADRIA Abruzzo srl, con nota prot.n. 105 del 28.08.2013, acquisita dal SGR al prot.n. 2137RA del 29.08.2013, nella quale si richiede
l’ultimazione della realizzazione della vasca di prima pioggia ed il
completamento del 3° lotto entro il 31.12.2013 e la realizzazione del 4° e 5°
lotto entro il 30.06.2014;
6. di PRENDERE ATTO che la ditta ha
ultimato i lavori di realizzazione del primo, secondo e parte del terzo lotto,
come da certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione a firma
dell’Ing. Andrea D’Ascanio del 25.02.2013, acquisita
dal SGR al prot.n. RA/217606 del 04.09.2013 e che in
merito alla necessaria ultimazione delle opere previste nel piano di
adeguamento antincendio per l’intero complesso industriale ha prodotto una SCIA
in data 12.06.2013; a tale proposito la Ditta è tenuta a presentare apposito
certificato di collaudo o documento equivalente, relativamente al 1° e 2°
lotto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di STABILIRE che l’attivazione dei
successivi lotti 3°, 4° e 5°, è condizionata alla preventiva trasmissione al
SGR, alla Provincia dell’Aquila ed al competente Distretto provinciale
dell’ARTA, della documentazione attestante la conclusione dei lavori, nei
termini indicati al precedente punto 2), il collaudo e la loro conformità ai
contenuti della D.D. n. DN3/284/ 17.10.2008, che qui
si richiama, alla acquisizione dei pareri confermativi di competenza delle
suddette Amministrazioni deputate al controllo, in merito ai contenuti della
predetta documentazione, il Servizio Gestione Rifiuti adotterà i necessari
provvedimenti consequenziali per la gestione dei lotti 3°, 4° e 5°;
8. di STABILIRE che la scadenza del
presente provvedimento autorizzativo viene fissata in
anni 10 (dieci) dalla notifica della presente autorizzazione che è
ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità
stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.
e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia; si
precisa che tutti i provvedimenti adottati a suo tempo dal SGR in capo alla
Società in oggetto, sono sostituiti dalla presente autorizzazione regionale;
9. di PRESCRIVERE che la ditta in oggetto
provveda a:
a. assicurare una costante pulizia delle
aree destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti, al fine di
evitare situazioni insalubri per la salute dei lavoratori, adottando opportuni
sistemi di pulizia giornaliera;
b. eliminare il quantitativo dei rifiuti
residuo che occupavano impropriamente ogni area dell’impianto;
c. assicurare sempre il pieno e facile
raggiungimento dei dispositivi antincendio dislocati lateralmente all’impianto.
d. per quanto attiene l’attuale utilizzo
della vasca B quale recapito delle acque di dilavamento provenienti
contemporaneamente dal vecchio piazzale e dai lotti 1 e 2 del nuovo piazzale la
Ditta deve adottare immediatamente un idoneo sistema per evitare la
tracimazione delle acque dilavanti dal vascone
esistente, già a servizio del piazzale di lavorazione retrostante il capannone,
che dovrà restare in uso fino all’avvio del nuovo impianto di trattamento;
e. realizzare, entro il 31.12.2013, un
sistema di chiarificazione delle acque meteoriche in corrispondenza del primo
lotto, da posizionarsi in sito diverso da quanto inizialmente previsto in
progetto, nonché concludere entro la medesima data i lavori del terzo lotto;
f. rimuovere il materiale ferroso
derivante dalla lavorazione dei pneumatici ancora depositato direttamente sul
suolo;
g. la vasca di trattamento delle acque
piovane dovrà essere realizzata in conformità a quanto descritto negli
elaborati inviati alla Regione dalla ditta con nota del 13.07.2012, tranne che
per la nuova localizzazione indicata nell’Allegato 6 alla relazione congiunta
ARTA – Provincia dell’Aquila, giusta nota della Provincia prot.n.
43533 del 15.07.2013.
h. al termine di ogni fase di avanzamento
lavori la ditta dovrà inviare il relativo collaudo certificando la completa
funzionalità di ogni lotto, con dotazione di servizi ed infrastrutture adeguati
ed in particolare: rete captazione acque meteoriche, impianto antincendio ed
illuminazione;
i. puntuale rispetto della autorizzazione
regionale rilasciata con provvedimento n. DF2/33/24.02.2004, concernente le
emissioni in atmosfera;
j. in merito all’utilizzo da parte della
ditta del capannone industriale per il deposito dei materiali derivanti dal
trattamento dei rifiuti (polverino e granulato), considerato che tale deposito
non è assoggettato alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale,
alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del DM 5.2.98, la ditta dovrà
garantire l’esatta tracciabilità dei flussi di materiali prodotti dal recupero
oltre che dimostrare i tempi di permanenza dei materiali in magazzino adottando
apposita etichettatura ben visibile da apporre su ogni big bag o altro
contenitore, nonché registro di magazzino “;
k. ad adempiere alle prescrizioni della
Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità
Pubblica e A.U.S.L.
– Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Sulmona (come da precedente D.D. n. 284/2008): L’acqua nebulizzata sulle lame dei
trituratori della Linea 1, utilizzata a ciclo continuo, venga sottoposta a
controlli batteriologici periodici e ad eventuali interventi di sanificazione
compresi quelli previsti dalle Linee Giuda per la prevenzione della
Legionellosi; questo a tutela dei lavoratori da eventuale rischio biologico;
l. ad adempiere alle prescrizioni di cui
alla nota dell’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila, prot.n.
5917 del 04.09.2013, acquisita in pari data al prot.n.
RA/217378 del SGRe nota della Provincia dell’Aquila prot.n. 56563 del 05.09.2013, acquisita dal SGR al prot.n.
RA/218790 del 05.09.2013:
«Omissis
….. Si prende atto, viste le motivazioni addotte dalla ditta, della volontà di
dilazionare i tempi di completamento dei lavori di realizzazione dei lotti
relativi all’ampliamento dell’impianto, dal 31.12.13 al 30.06.14, con
ultimazione del terzo lotto e adiacente vasca di trattamento delle acque
piovane entro il 31.12.13.
Quest’ultima
dovrà essere realizzata in conformità a quanto descritto negli elaborati
inviati a codesta Regione dalla ditta con nota del 13.07.2012 rif. EM/emprot. 97, tranne che per la nuova localizzazione indicata
nell’allegato 6 alla relazione congiunta inviata da questa Provincia con nota prot. 43533 del 15.07.13.
Al
termine di ogni fase di avanzamento lavori la ditta dovrà inviare il relativo
collaudo certificando la completa funzionalità di ogni lotto, con dotazione di
servizi ed infrastrutture adeguati ed in particolare: rete captazione acque
meteoriche, impianto antincendio ed illuminazione.
Per
quanto attiene l’attuale utilizzo della vasca B quale recapito delle acque di
dilavamento provenienti contemporaneamente dal vecchio piazzale e dai lotti 1 e
2 del nuovo piazzale, si ribadisce, come richiesto nella relazione congiunta
inviata con nota prot. 43533 del 15.07.13, che la
ditta deve adottare con immediatezza un idoneo sistema antitracimazione, il
quale dovrà restare in uso fino all’avvio del nuovo impianto di trattamento.
Inoltre,
in considerazione del fatto che la ditta sta utilizzando un capannone
industriale per il deposito dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti
(polverino e granulato) e che tale deposito non è assoggettato alle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale, alla luce di quanto
disposto dall’art. 3, comma 3 del DM 5.2.98 che recita : “Restano sottoposti al
regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie
ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo
ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione” si ritiene che
la ditta debba garantire l’esatta
tracciabilità dei flussi di materiali prodotti dal recupero nonché
l’esatta dimostrazione dei tempi di permanenza dei materiali in magazzino
adottando apposita etichettatura comodamente visibile apposta su ogni big bag o
altro contenitore, nonché registro di magazzino….
omissis»;
10. di PRESCRIVERE altresì che l’ARTA –
Distretto provinciale di L’Aquila e la Provincia dell’Aquila provvedano, ai
fini della verifica della corrispondenza alle norme UNI CEN/TS 14243 dell’aprile
2010 dei materiali che esitano dalle
operazioni di trattamento meccanico, ad effettuare i necessario controlli
relazionando al SGR, con cadenza semestrale, a partire dalla data di
attivazione del 1° lotto;
11. di STABILIRE che la ditta dia luogo alla
gestione dei lotti 1° e 2°, nel pieno rispetto della vigente normativa
antincendio, così come da SCIA del 12.06.2013, inviata al Comando dei Vigili
del Fuoco di L’Aquila, ex art. 4 D.P.R. 01.08.2011, n. 151;
12. di PRECISARE che i rifiuti ammissibili
all’impianto, nei limiti delle potenzialità connesse alla funzionalità degli
iniziali lotti 1° e 2°, sono qui di seguito indicati:
070299 rifiuti non specificati altrimenti
160103 pneumatici fuori uso
160122 componenti non specificati altrimenti
160199 rifiuti non specificati altrimenti
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui
alla voce 160305
191204 plastica e gomma
(a tale proposito la
Ditta inoltrerà allo scrivente Servizio, alla Provincia di L’Aquila e al Distretto
provinciale dell’ARTA, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del
presente provvedimento, una relazione contenente tipologia e quantitativi dei
rifiuti che si intende stoccare in ogni lotto;
13. di RISERVARSI, all’atto della verifica
dei contenuti della comunicazione antimafia
e del possesso dei requisiti soggettivi, oggetto di autocertificazione
ex. L. 445/2000 e s.m.i., l’adozione di ulteriori
provvedimenti di competenza di questo Servizio;
14. di RICHIAMARE la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl, al puntuale rispetto delle condizioni
e prescrizioni stabilite dalla L.R. 29 luglio 2010,
n. 31, in materia di gestione delle acque reflue, nonché al regolare possesso
della prevista autorizzazione agli scarichi; a tale proposito l’avvio delle
operazioni di gestione relative ai lotti 1° e 2°, è condizionato alla
esibizione di copia della predetta autorizzazione, tenendo conto
dell’istanza formulata in tal senso
dalla ditta, il 28.06.2012, al Consorzio per il Nucleo Industriale di Sulmona
(AQ) ed in relazione al parere dello stesso del 20.09.2012 concernente la
realizzazione dell’impianto di prima pioggia;
15. di STABILIRE che, in ordine
all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in
oggetto provveda a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite
dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente
provvedimento, elemento che costituisce condizione per la validità del presente
provvedimento e per l’avvio delle operazioni di esercizio dell’attività; a tale
proposito si precisa che agli atti del SGR risulta depositata una nota della
Ditta indicata in oggetto del 02.02.2010, con la quale si produce atto di
variazione alla polizza n. 1218/96/46040081, emesso in data 21.01.2010, con
scadenza fissata al 27.07.2011, salvo il periodo di maggiorazione previsto
dalla legge;
16. di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
17. di PRECISARE che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
17.1)deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
17.2)deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
17.3)devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
17.4)devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
18. di RICHIAMARE la ditta AD.RI.A. Abruzzo srl, al rispetto, per quanto applicabili,
degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190
(Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA -
Distretto Provinciale dell’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza
e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli
fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
19. di RICHIAMARE la ditta in oggetto all’osservanza
di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i.,
avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della traccabilità sei rifiuti”, per quanto
applicabile;
20. di STABILIRE che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
21. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila,
all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto Provinciale di
L’Aquila;
22. di TRASMETTERE altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali c/o la Camera di
Commercio di L’Aquila;
23. di REDIGERE il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta beneficiaria;
24. di PROVVEDERE alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte
integrante.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Franco GERARDINI