LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 che – nell’ambito di un complessivo disegno di riforma del Servizio Sanitario Nazionale - all’articolo 6, comma 3, ha stabilito di attribuire la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione alla competenza dell’Università, provvedendo contestualmente a sopprimere tutti i corsi di studio previsti dal precedente ordinamento entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994;

VISTA la legge n. 42/1999, con la quale – nel disciplinare il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo in tema di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione – si è stabilito:

-          all’articolo 4, comma 1, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, l’equipollenza ai nuovi diplomi universitari dei diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano stati previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico;

-          all’articolo 4, comma 2, di prevedere - con apposito decreto del Ministro della Sanità, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica – criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992  e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale;

CONSIDERATO, altresì, che – per quanto attiene al disposto del riferito articolo 4, comma 2, della legge n. 42/1999 - i Ministeri della Salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, in ragione del mutato quadro costituzionale, hanno convenuto di darvi attuazione facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, ad un apposito accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997 e che, al fine, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio 2011 è stato sancito l’Accordo prot. n. 17/CSR tra le parti sopra richiamate avente ad oggetto “i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, che è stato recepito successivamente con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011;

RILEVATO CHE tale provvedimento - oltre a definire gli elementi ed i caratteri che devono possedere i titoli per poter essere dichiarati equivalenti - disegna una complessa modalità procedimentale da porre in essere tra Regione e Ministero della Salute per il riconoscimento dell’equivalenza, prevedendosi che ad essa si pervenga a seguito dell’esame non solo del percorso formativo compiuto da ogni singolo interessato al riconoscimento dell’equivalenza del titolo, ma anche dell’esperienza lavorativa posseduta, che dovrà risultare riferibile ad una attività coerente ed assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale viene chiesta l’equivalenza;

ATTESO CHE, in relazione a quanto previsto all’articolo 7 del richiamato Accordo recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011, ogni Regione deve curare la fase iniziale dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente i relativi atti al Ministero della Salute, che provvede ad indire un’apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e che tale Conferenza valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al riferito Accordo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 899 del 23 dicembre 2011, mediante la quale si è stabilito, tra l’altro:

-          di recepire le indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute con la circolare prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011 recante le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42:

-          di approvare lo schema dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza (allegato A), il modello di domanda (allegato B) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegati C, D, E e F), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisandosi altresì che i documenti di cui ai riferiti allegati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche - all’atto dell’emanazione dei relativi avvisi pubblici – in relazione ad eventuali specificità organizzative regionali e/o ulteriori altre necessità che dovessero emergere;

-          di rinviare ad appositi provvedimenti del competente Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute l’emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, nel rispetto della calendarizzazione di avvio dei procedimenti relativi ai diversi gruppi di professioni sanitarie stabilita al punto 1 della richiamata circolare ministeriale prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011;

-          di demandare al riferito Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute tutte le attività relative all’istruttoria procedimentale di competenza regionale afferente le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

CONSIDERATO CHE, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli relativi alle professioni tecnico sanitarie, avviato nel gennaio 2012, si sono evidenziate nell’ambito della riferita Conferenza di Servizi diverse criticità che hanno, da un lato, reso opportuna e necessaria la riformulazione in alcune parti dello schema di avviso pubblico precedentemente approvato e dei relativi allegati (modello di domanda e relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio) in vista dell’avvio dei procedimenti relativi alle altre aree delle professioni sanitarie e, dall’altro, imposto la necessaria posticipazione delle calendarizzazioni originariamente previste per l’avvio dei procedimenti di riconoscimento dell’equivalenza per i titoli afferenti l’area delle professioni sanitarie riabilitative, l’area delle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica e l’area delle professioni tecniche della prevenzione;

VISTA la nota prot. n. DGPROF 36869-P del 6.8.2013, con la quale il Ministero della Salute, facendo seguito alla riferita circolare prot. DGRUPS 0043468-P-20/09/2011 e verificata - nell’ambito di una riunione tecnica del gruppo ristretto afferente  alla Conferenza di servizi di cui al DPCM 26 luglio 2011 tenutasi il 1° agosto u.s. - la possibilità di dare avvio alle procedure di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento dell’area della riabilitazione entro il 31 ottobre 2013, stabilisce che le Regioni “dovranno procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale degli avvisi pubblici per le professioni sanitarie di Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Podologo, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Terapista occupazionale”, stralciando per il momento dai predetti avvisi pubblici la professione sanitaria di educatore Professionale in relazione alla rilevata opportunità di effettuare “una ricognizione preliminare degli attestati, diplomi, ecc. rilasciati a compimento di attività formative riconducibili all’Educatore Professionale ex DM 8 ottobre 1998, n. 520” in funzione di una eventuale modifica del decreto interministeriale del 27.7.2000 relativo ai titoli equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale;

PRESO ATTO, altresì, di quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi tenutasi il 2 ottobre 2013 presso il Ministero della Salute, nell’ambito della quale si è provveduto a risolvere le ultime questioni ancora sospese per quanto attiene alla definizione del nuovo testo dell’avviso pubblico e dei relativi allegati;

RILEVATO, inoltre, che nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi del 2.10.2013 si è convenuto di procedere, entro il 31.10.2013, alla pubblicazione dell’avviso pubblico relativo al procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza per i titoli afferenti l’area delle professioni riabilitative, eccezioni fatta per il titolo di Educatore Professionale per cui si procederà successivamente con apposito avviso, e che in data 3 ottobre 2013, con apposita e-mail, il Coordinamento Salute della Regione Veneto ha trasmesso il testo definitivo del nuovo avviso pubblico con i relativi allegati;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno – al fine di consentire la pubblicazione del riferito avviso entro il 31.10.2013 - procedere tempestivamente all’approvazione del nuovo schema di avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza (allegato 1 al presente atto), il modello di domanda (allegato 2), la scheda per la valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge n. 42/99 e del DPCM 26/7/2011 (allegato 3) e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (allegati A, B, C, C-1, C-2, D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisandosi altresì che i documenti di cui ai riferiti allegati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche - all’atto dell’emanazione dei relativi avvisi pubblici - in relazione ad eventuali specificità organizzative regionali;

PRECISATO che il nuovo schema di avviso pubblico, il modello di domanda, la scheda per la valutazione dei titoli e le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio che vengono approvati col presente atto devono intendersi come integralmente sostitutivi di quelli precedentemente approvati con D.G.R. n. 899/2011;

RITENUTO, altresì, opportuno rinviare ad appositi provvedimenti del competente Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute l’emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, demandando al medesimo Servizio tutte le attività relative all’istruttoria procedimentale di competenza regionale afferente le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

DATO ATTO della regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, attestate dalla firma del Direttore Regionale e del Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa

-          di approvare il nuovo schema di avviso pubblico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza (allegato 1 al presente atto), il modello di domanda (allegato 2), la scheda per la valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge n. 42/99 e del DPCM 26/7/2011 (allegato 3) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegati A, B, C, C-1, C-2, D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che devono intendersi come integralmente sostitutivi di quelli precedentemente approvati con D.G.R. n. 899/2011, precisandosi altresì che i documenti di cui ai riferiti allegati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche - all’atto dell’emanazione dei relativi avvisi pubblici - in relazione ad eventuali specificità organizzative regionali;

-          di rinviare ad appositi provvedimenti del competente Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute l’emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza, a cominciare da quello riguardante i titoli afferenti l’area delle professioni riabilitative, con l’eccezione del titolo di Educatore Professionale per cui si procederà successivamente con apposito avviso;

-          di demandare al riferito Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute tutte le attività relative all’istruttoria procedimentale di competenza regionale afferente le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

-          di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.