IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
VISTO che, a sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R.
in oggetto, il
riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi
avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale
;
VISTO che, a sensi dell’art. 13
della L.R. in oggetto, il Servizio competente della
Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle
Associazioni di raccoglitori di tartufi;
CONSIDERATO che, i proprietari,
i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo
possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale
raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di
cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e
miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché
alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;
CONSIDERATO il provvedimento
recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartuficole
regionali” approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26
giugno 2013;
RITENUTO opportuno costituire,
nell’ambito del provvedimento di cui sopra, l’elenco delle Associazioni
Tartuficole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di
cui alla L.R. 66/2012;
CONSIDERATO che, per il 1° anno , entro 30 giorni dall’approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante “Criteri per il
riconoscimento delle associazioni tartuficole regionali”, le Associazioni
esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento
e di iscrizione all’Elenco Regionale delle Associazioni Tartuficole, allegando
la documentazione richiesta dal comma 3 dell’art.13 della Legge 66/2012;
ACQUISITA agli atti dello
scrivente Servizio, da parte dell’ ”Associazione
Tartufai Vallelonga”, in sigla A.T.V.,la
domanda di riconoscimento e di iscrizione all’elenco regionale delle
Associazioni Tartuficole e la relativa documentazione allegata, così come
disciplinato dal comma 3,art. 13 della L.R. n° 66/2012;
RITENUTO che, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall’esame della documentazione
prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell’ “Associazione
Tartufai Vallelonga”, avente sede legale in Trasacco (AQ) ,via Acqua dei Santi n°
71- , e l’iscrizione nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
RITENUTO, ancora, di pubblicare
integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.,
ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
RITENUTO, infine, di potere
autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del
presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/ ;
DATO ATTO, quindi, che il
presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del
bilancio regionale;
VISTA
DETERMINA
per i
motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
- di riconoscere l’“Associazione Tartufai Vallelonga”,in sigla A.T.V., e di iscriverla nell’elenco regionale delle
Associazioni Tartuficole ;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente
a seguito di autocertificazione da parte del Presidente
dell’Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno ;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente
Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dr. Franco