IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH31/727/Usi Civici del 09/08/2013, che forma
parte integrante e sostanziale del
presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali
Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha
approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre
civiche site nel Comune di FARINDOLA (PE);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 8 datato 03/06/2013 rettificato il 17/07/2013 allegato alla
Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che
hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati
catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di FARINDOLA, oltre alle
10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le
spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 8 datato 03/06/2013 rettificato il 17/07/2013 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di
riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n.
68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 8
datato 03/06/2013 rettificato il 17/07/2013;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di FARINDOLA (PE) a
favore delle 7 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 8 datato 03/06/2013
rettificato il 17/07/2013 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di FARINDOLA
(PE) a riscuotere i canoni come indicati
nel più volte citato allegato “A” elenco n. 8 datato 03/06/2013 rettificato il
17/07/2013 nonché effettuare l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di FARINDOLA
(PE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di FARINDOLA
(PE) ad applicare la riduzione prevista
dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle
Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti
relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte,
ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
L’Aquila lì 27/9/2013
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato