IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
Art.
1
(Modifiche
alla L.R. 56/1993)
1. All'art. 14 della L.R.
10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "30
Settembre" sono sostituite con le parole "30 Novembre";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.L'ammontare
complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 75% della spesa
prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile
non superiore a € 100.000,00 è erogato dalla Giunta regionale in misura del:
a) 30% prima della realizzazione del
programma;
b) 70% entro trenta giorni dalla
presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del
bilancio consuntivo limitatamente al contributo concesso, di cui si assume la
piena responsabilità il rappresentante legale del soggetto beneficiario."
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.I
contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con
quelli previsti da altri Titoli della presente legge, dalla L.R.
11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) e dalla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione
delle attività musicali nella Regione Abruzzo)".
Art.
2
(Integrazioni
alla L.R. 5/1999)
1. Al comma 1, dell'art. 8, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di
prosa), dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e) bis Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale.".
2. Al comma 2, dell'art. 8, della L.R. 5/1999 le parole "citati al precedente comma 1
lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "citati al comma 1
lettere a), b), c) ed e) bis".
Art.
3
(Modifica
dell'articolo 18 della L.R. 15/2000)
1. Dopo il quinto comma dell'art. 18 della
L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) è aggiunto il
seguente:
"5 bis. Per
l'annualità 2013 la scadenza per la presentazione della domanda fissata al 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento viene prorogata al 31
dicembre 2012".
Art.
4
(Modifiche
all'articolo 45 della L.R. 2/2013)
1. Alla lettera b), del comma 1, dell'art.
45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) così come
modificato dall'articolo 52 della legge regionale 1.10.2013, n. 31 (Legge
organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e
20/2013) dopo la lettera z) ter è inserita la
seguente:
"z) quater. E-motion Gruppo Phoenix -
Associazione culturale di produzione danza (attività coreutiche)."
2. Al comma 5, dell'art. 45, della L.R. 2/2013 così come modificato dall'articolo 52 della L.R. 31/2013, le parole "di cui alle lettere z) bis e
z) ter" sono sostituite dalle parole "di
cui alle lettere z) bis, z) ter e z) quater".
Art.
5
(Contributo
in favore dell'"Associazione Onlus Kabawil"
di Pescara)
1. La Regione Abruzzo, al fine di
contribuire alle opere nel campo del sociale e della Cooperazione Internazionale,
concede, per l'anno 2013, un contributo di € 2.750,00 in favore della
"Associazione Onlus Kabawil" di Pescara per
il progetto "Madres de Plaza
de Mayo, l'Abruzzo Abbraccia Hebe
De Bonafini".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
quantificati in € 2.750,00 si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo di
spesa n. 61637 - UPB 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore
della cooperazione con i P.V.S. LL.RR.
105/1989 e 63/1995".
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI CHIODI
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 56
"Nuove norme in
materia di promozione culturale"
DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5
"Norme organiche
sul teatro di prosa"
DELL'ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15
"Disciplina per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo"
DELL'ARTICOLO 45 DELLA
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 15.10.2013 n. 35"Modifiche alla legge
regionale 10.9.1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale),
alla l.r. n. 5 del 11.2.1999, alla l.r. n. 15 del 22.2.2000 e alla l.r. n. 2
del 10.1.2013 e contributo a favore della "Associazione Onlus Kabawil" di
Pescara"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 10
SETTEMBRE 1993, N. 56
Nuove norme in materia
di promozione culturale.
Art.
14
(Concessione,
commisurazione e liquidazione dei contributi)
1. La concessione dei contributi da parte
della Giunta regionale è subordinata, previo riconoscimento di cui all’articolo
12, alla presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una relazione
dettagliata a firma del legale rappresentante contenente il programma che si
intende svolgere l’anno successivo corredata delle relative previsioni di spesa
debitamente approvate dai competenti organi statutari.
2. I contributi di cui al presente
articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai
parametri di cui al precedente articolo 13, da fissare in apposito Regolamento
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la
Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse
regionale di cui al presente Titolo e ne cura la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. L'ammontare complessivo del contributo,
che non può comunque eccedere il 75% della spesa prevista dai soggetti
beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a €
100.000,00 è erogato dalla Giunta regionale in misura del:
a) 30% prima della realizzazione del
programma;
b) 70% entro trenta giorni dalla
presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del
bilancio consuntivo limitatamente al contributo concesso, di cui si assume la
piena responsabilità il rappresentante legale del soggetto beneficiario.
5. I contributi per le attività di cui al
presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della
presente legge, dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5
(Norme organiche sul teatro di prosa) e dalla L.R. 22
febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo)
LEGGE REGIONALE 11
FEBBRAIO 1999, N. 5
Norme organiche sul
teatro di prosa.
Art.
8
(Enti
e organismi sovvenzionati dallo Stato)
1. Ai sensi di quanto stabilito dal
precedente articolo 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di
cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione
di promozione svolta da:
a) L'Uovo - ente stabile di produzione e
promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;
b) Teatro dei Colori - teatro per
l'infanzia e la gioventù;
b-bis)
Krak Teatro Artificio Tollo;
c) Florian
Proposta - teatro di sperimentazione;
d)
Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale;
e)
Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale
;
e-bis)
Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale.
2. La Regione, in
concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei
Comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al comma 1 lettere
a), b), c) ed e-bis), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative
norme di livello nazionale.
LEGGE REGIONALE 22
FEBBRAIO 2000, N. 15
Disciplina per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.
Art.
18
(Modalità
di erogazione)
Ai fini della
concessione del contributo di cui all'art. 17 della presente legge, i
beneficiari presentano, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, appositi domanda corredata dal bilancio di
previsione annuale, nonché dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con
l'attività artistica programmata triennalmente.
Per il primo anno di
applicazione, le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena
di decadenza, entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il Dirigente del
Servizio promozione culturale, con propria ordinanza, eroga l'anticipazione in
misura pari all'80% quale acconto sul contributo di cui al precedente art. 17
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
regionale.
La liquidazione del
residuo 20% sarà erogato sulla base del conto consuntivo di cui al successivo
comma.
Gli Enti e le
associazioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge, entro il 30
aprile di ciascun anno, presentano alla Giunta regionale Servizio promozione
culturale, a pena di decadenza, il conto consuntivo delle attività svolte e
delle spese sostenute nell'anno precedente evidenziando, in particolare, gli
equilibri tra le spese per l'attività e quelle generali, nonché una relazione
sullo sviluppo occupazionale, come da art. 16, comma 2.
5 bis. Per l'annualità
2013 la scadenza per la presentazione della domanda fissata al 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento viene prorogata al 31 dicembre
2012.
LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art.
45
(Modifiche
all’art. 5 e sospensione di altre disposizioni della L.R.
15/2000)
1. Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività
musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole ''j) Cooperativa laboratorio
teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) Ecamlab Soc. Coop. - Pescara";
b) dopo la lettera z) sono aggiunte le
seguenti:
"z-bis)
Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;
z-ter)
Associazione Culturale Harmonia Novissima – Avezzano;
z-quater)
E-motion Gruppo Phoenix - Associazione culturale di
produzione danza (attività coreutiche).".
2. Per l’annualità 2013 sono sospesi gli
effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio
2000, n. 15:
a) art. 10 - Attività lirica-progetti;
b) art. 11 - Norme di finanziamento;
c) art. 12 - Progetti;
d) art. 13 - Norme di finanziamento;
e) art. 14 - Finalità
f) art. 15 - Norme di finanziamento;
g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.
3. Per l’annualità 2013, ai soggetti di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. n. 15/2000 i contributi assegnati sono
proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza nello stanziamento
previsto in bilancio.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, sono
applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2012, hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla L.R.
15/2000.
5. Per l’annualità 2013, le Associazioni
di cui alle lettere z), z-bis, z-ter e z-quater) del comma 1, dell’art. 5 della L.R. 15/2000 sono finanziate con un contributo pari ad euro
6.000,00 per ciascuna associazione.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della L.R. 15/2000 trovano copertura nell'ambito
dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato
"Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione
Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15".