IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 56/1993)

1.         All'art. 14 della L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al comma 1, le parole "30 Settembre" sono sostituite con le parole "30 Novembre";

b)         il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4.L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 75% della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a € 100.000,00 è erogato dalla Giunta regionale in misura del:

a)         30% prima della realizzazione del programma;

b)         70% entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del bilancio consuntivo limitatamente al contributo concesso, di cui si assume la piena responsabilità il rappresentante legale del soggetto beneficiario."

c)         il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge, dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) e dalla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)".

Art. 2

(Integrazioni alla L.R. 5/1999)

1.         Al comma 1, dell'art. 8, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa), dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e) bis Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale.".

2.         Al comma 2, dell'art. 8, della L.R. 5/1999 le parole "citati al precedente comma 1 lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e) bis".

 

Art. 3

(Modifica dell'articolo 18 della L.R. 15/2000)

1.         Dopo il quinto comma dell'art. 18 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per l'annualità 2013 la scadenza per la presentazione della domanda fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento viene prorogata al 31 dicembre 2012".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 45 della L.R. 2/2013)

1.         Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) così come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 1.10.2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013) dopo la lettera z) ter è inserita la seguente:

"z) quater. E-motion Gruppo Phoenix - Associazione culturale di produzione danza (attività coreutiche)."

2.         Al comma 5, dell'art. 45, della L.R. 2/2013 così come modificato dall'articolo 52 della L.R. 31/2013, le parole "di cui alle lettere z) bis e z) ter" sono sostituite dalle parole "di cui alle lettere z) bis, z) ter e z) quater".

Art. 5

(Contributo in favore dell'"Associazione Onlus Kabawil" di Pescara)

1.         La Regione Abruzzo, al fine di contribuire alle opere nel campo del sociale e della Cooperazione Internazionale, concede, per l'anno 2013, un contributo di € 2.750,00 in favore della "Associazione Onlus Kabawil" di Pescara per il progetto "Madres de Plaza de Mayo, l'Abruzzo Abbraccia Hebe De Bonafini".

2.         Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in € 2.750,00 si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo di spesa n. 61637 - UPB 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della cooperazione con i P.V.S. LL.RR. 105/1989 e 63/1995".

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 56

"Nuove norme in materia di promozione culturale"

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5

"Norme organiche sul teatro di prosa"

DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15

"Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo"

DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 15.10.2013 n. 35"Modifiche alla legge regionale 10.9.1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), alla l.r. n. 5 del 11.2.1999, alla l.r. n. 15 del 22.2.2000 e alla l.r. n. 2 del 10.1.2013 e contributo a favore della "Associazione Onlus  Kabawil" di Pescara"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 56

Nuove norme in materia di promozione culturale.

Art. 14

(Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi)

1.         La concessione dei contributi da parte della Giunta regionale è subordinata, previo riconoscimento di cui all’articolo 12, alla presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una relazione dettagliata a firma del legale rappresentante contenente il programma che si intende svolgere l’anno successivo corredata delle relative previsioni di spesa debitamente approvate dai competenti organi statutari.

2.         I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri di cui al precedente articolo 13, da fissare in apposito Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3.         Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui al presente Titolo e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4.         L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 75% della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a € 100.000,00 è erogato dalla Giunta regionale in misura del:

a)         30% prima della realizzazione del programma;

b)         70% entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del bilancio consuntivo limitatamente al contributo concesso, di cui si assume la piena responsabilità il rappresentante legale del soggetto beneficiario.

5.         I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge, dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) e dalla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5

Norme organiche sul teatro di prosa.

Art. 8

(Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato)

1.         Ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione svolta da:

a)         L'Uovo - ente stabile di produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

b)         Teatro dei Colori - teatro per l'infanzia e la gioventù;

b-bis) Krak Teatro Artificio Tollo;

c)         Florian Proposta - teatro di sperimentazione;

d) Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale;

e) Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale ;

e-bis) Teatrozeta - Associazione di produzione teatrale.

2. La Regione, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al comma 1 lettere a), b), c) ed e-bis), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15

Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 18

(Modalità di erogazione)

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 17 della presente legge, i beneficiari presentano, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, appositi domanda corredata dal bilancio di previsione annuale, nonché dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente.

Per il primo anno di applicazione, le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Dirigente del Servizio promozione culturale, con propria ordinanza, eroga l'anticipazione in misura pari all'80% quale acconto sul contributo di cui al precedente art. 17 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale.

La liquidazione del residuo 20% sarà erogato sulla base del conto consuntivo di cui al successivo comma.

Gli Enti e le associazioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge, entro il 30 aprile di ciascun anno, presentano alla Giunta regionale Servizio promozione culturale, a pena di decadenza, il conto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente evidenziando, in particolare, gli equilibri tra le spese per l'attività e quelle generali, nonché una relazione sullo sviluppo occupazionale, come da art. 16, comma 2.

5 bis. Per l'annualità 2013 la scadenza per la presentazione della domanda fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento viene prorogata al 31 dicembre 2012.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 45

(Modifiche all’art. 5 e sospensione di altre disposizioni della L.R. 15/2000)

1.         Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)         le parole ''j) Cooperativa laboratorio teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) Ecamlab Soc. Coop. - Pescara";

b)         dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z-bis) Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z-ter) Associazione Culturale Harmonia Novissima – Avezzano;

z-quater) E-motion Gruppo Phoenix - Associazione culturale di produzione danza (attività coreutiche).".

2.         Per l’annualità 2013 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15:

a)         art. 10 - Attività lirica-progetti;

b)         art. 11 - Norme di finanziamento;

c)         art. 12 - Progetti;

d)         art. 13 - Norme di finanziamento;

e)         art. 14 - Finalità

f)          art. 15 - Norme di finanziamento;

g)         art. 19 - Accesso di altri soggetti.

3.         Per l’annualità 2013, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. n. 15/2000 i contributi assegnati sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.

4.         Le disposizioni di cui al comma 3, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2012, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

5.         Per l’annualità 2013, le Associazioni di cui alle lettere z), z-bis, z-ter e z-quater) del comma 1, dell’art. 5 della L.R. 15/2000 sono finanziate con un contributo pari ad euro 6.000,00 per ciascuna associazione.

6.         Gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 15/2000 trovano copertura nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15".