IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

Art. 1

(Modifiche all’art. 5 della L.R. 4/2009)

 

1.         All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.".

b)         Dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:

"1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1 sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1 septies. All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è aggiornato annualmente.

1 octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."

c)         Al comma 3, le parole "e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.

d)         Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione, in attuazione dell’articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali."

e)         Il comma 5 è abrogato.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella L.R. 4/2009)

 

1.         Dopo l’art. 5 della L.R. 4/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis

(Cause di esclusione ed incompatibilità)

1.         Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2.         Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3.         In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.

4.         La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. L’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d’ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

5.         Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.

6.         I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

Art. 5 ter

(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013)

1.         Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2.         Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 bis per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell’art. 5 bis per le condizioni di incompatibilità."

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 15 Ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

******************

TESTO DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 15.10.2013, n. 34

"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****************

L.R. 24 marzo 2009, n. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

1. In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno. L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

1 bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

1 ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012.

1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1 sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1 septies. All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è aggiornato annualmente.

1 octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.

2.         In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3.         Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.

4.         La Regione, in attuazione dell’articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

5.         [Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.]

6.         Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.

7.         Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.] (1)

8.         In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.

9.         La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

(1)       Parole soppresse dall’art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 12.

****************

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1.         L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2.         La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3.         Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.         Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Incandidabilità alle elezioni regionali)

1.         Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a)         coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b)         coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c)         coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d)         coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e)         coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f)          coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.         Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3.         L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Il testo dell'articolo 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 42

(La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti)

1.         Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.

2.         La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.

3.         Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.

4.         La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.