IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
Art.
1
(Modifiche
all’art. 5 della L.R. 4/2009)
1. All'art. 5 della L.R.
24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 è aggiunto, infine, il
seguente periodo: "L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del
Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità
stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
regionale.".
b) Dopo il comma 1 quater
sono inseriti i seguenti:
"1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione
degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni
del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un
Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito
denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative
regionali vigenti in materia.
1 sexies.
Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo
Ente regionale.
1 septies.
All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies
provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso
pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è
aggiornato annualmente.
1 octies.
In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine
regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede
all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso
pubblico."
c) Al comma 3, le parole "e
dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti
contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.
d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, in
attuazione dell’articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata
presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli
organi regionali."
e) Il comma 5 è abrogato.
Art.
2
(Inserimento
degli articoli 5 bis e 5 ter nella L.R. 4/2009)
1. Dopo l’art. 5 della L.R.
4/2009 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5 bis
(Cause di esclusione ed
incompatibilità)
1. Non possono essere nominati negli
organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo
degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste
dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Il soggetto nominato che versi in una
delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque
giorni all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai
competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in
ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette
condizioni.
3. In ogni caso, il soggetto nominato è
tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza
delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno,
all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti
uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale
ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l’Ente regionale presso cui il
soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a
provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede
d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla
sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo
mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza, dandone
comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.
4. La nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la
nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle
condizioni stesse. L’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il
proprio incarico procede d’ufficio al recupero delle somme indebitamente
percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.
5. Sono incompatibili con l’incarico di
componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di
amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una
delle predette cariche in altro ente regionale.
6. I soggetti che si trovano nelle
condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di
incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a
rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine
di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato
da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico
o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli
obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di
cui rispettivamente ai commi 2 e 3.
Art.
5 ter
(Condizioni
di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013)
1. Le nomine di competenza regionale sono
effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Per gli aspetti sostanziali e
procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 bis per
le condizioni di inconferibilità ed il comma 6
dell’art. 5 bis per le condizioni di incompatibilità."
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, addì 15
Ottobre 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
******************
TESTO DELL'ARTICOLO 5
DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali
in materia di riordino degli Enti regionali"
COORDINATO CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 15.10.2013, n. 34
"Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
24 marzo 2009, n. 4
Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali.
Art.
5
(Requisiti,
nomine e compensi)
1. In applicazione
dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice
collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti
regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute
nel regolamento interno. L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio
del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità
stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
regionale.
1 bis. Alla nomina
degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale
mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei
componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun
soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente
regionale.
1 ter.
All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il
Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per
la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio
2012.
1 quater.
Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si
applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie
Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421).
1 quinquies.
Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti
gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto
conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
1 sexies.
Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo
Ente regionale.
1 septies.
All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies
provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso
pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è
aggiornato annualmente.
1 octies.
In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine
regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede
all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso
pubblico.
2. In applicazione dell’art. 55, comma 3,
dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art.
4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le
modalità stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2
rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate
tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [e dell’assenza di
sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica
amministrazione]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della
nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. La Regione, in attuazione dell’articolo
42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti
dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.
5. [Non possono essere nominati negli
organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo
degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro
ente regionale.]
6. Il compenso lordo stabilito per gli
incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato,
per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione
dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità
richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per
cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi
preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.
7. Le indennità di carica degli
amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le
indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non
sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da
nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici.
[Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto
dei 5000 abitanti.] (1)
8. In caso di cumulo di incarichi,
consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui
più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di
carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che
viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle
relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di
cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi
diversi nella stessa giornata e nella stessa città.
(1) Parole soppresse dall’art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 12.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444
(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Articolo
47
(Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà)
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Il testo dell'articolo
7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
7
(Incandidabilità alle elezioni regionali)
1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché,
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno,
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne
definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice
penale;
d) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale
ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Il testo dell'articolo
42 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
42
(La
nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti)
1. Le nomine dei dirigenti apicali delle
strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate
al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente
per materia può disporre l'audizione del nominato.
3. Le nomine di competenza della Regione
degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio
regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e
decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dalla legge regionale.
4. La Regione garantisce l'equilibrata
presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli
organi regionali.