LA
GIUNTA REGIONALE
VISTE
- la richiesta di autorizzazione
(integrata con nota prot. n. 04/P del 16 ottobre
2000) per l'attivazione di un corso biennale per massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici ai sensi degli artt. 99 e 140 del T.U.L.S. di cui al R.D. n. 1265 del 1934 presentata alla
regione Abruzzo, in data 2 ottobre 2000 dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l.
- l’ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19
novembre 2001 con la quale è stata formalmente negata la richiesta
autorizzazione mercé il richiamo al parere negativo reso dal Ministero della
salute - determinazione del direttore generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie prot. n. 8152/2001 dell'8
ottobre 2001 - sostanzialmente per la totale assenza della disciplina statale
recante l'indispensabile quadro ordinamentale secondo
quanto disposto dall'art. 3 octies, co. 5, D.Lgs. n. 502 del 1992,
introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, in base al
quale "5. Le figure professionali operanti
- nell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria....sono individuate con regolamento del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome ...ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n.
400...".
PRECISATO
Che con ilpredetto parere del 2001 il Ministero della salute comunicava che “la
figura di massaggiatore – capo bagnino di stabilimenti idroterapici (arte ausiliaria delle professioni sanitarie,
R.D. n. 1265/64) sarà ricompresa nel profilo professionale di Operatore Termale
che verrà individuato ……ai sensi del comma 5,
dell’art. 3-octies del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni. Successivamente verranno attivati i corsi di formazione relativi
al nuovo profilo professionale”;
VISTE
- la sentenza - n. 311 del 5 giugno 2002
con la quale il T.a.r. per l'Abruzzo - l'Aquila
accogliendo le richieste della società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. di
annullamento della predetta ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19 novembre 2001:
a) ha riconosciuto che dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione la materia delle "professioni" e della
"salute" è ricompresa fra quelle di legislazione concorrente, per cui
rientra nella competenza statale l'individuazione delle varie professioni, i
loro contenuti, i titoli richiesti per l'accesso e l'esercizio all'attività
professionale;
b) ha preso atto che lo Stato non ha
ancora definito l'ordinamento professionale in questione ma al contempo ha
ritenuto che, in considerazione dei numerosi titoli conseguiti in favore di
cittadini italiani all'estero, la regione, pur in mancanza di un assetto
unitario a livello nazionale, dovrebbe determinarsi in modo autonomo;
- la sentenza n.544 del 28.07.2003 con
la quale il T.a.r. per l'Abruzzo - l'Aquila ha
definito in senso favorevole alla ricorrente il giudizio intentato dalla
società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. per l’esecuzione della sentenza resa inter partes dal T.A.R. per
l’Abruzzo, sede di L’Aquila, n. 311 del
2002;
ATTESO CHE
in esecuzione dei
predetti pronunciamenti TAR ed in considerazione del fatto che la sentenza di
primo grado, era stata appellata dall’Amministrazione ma il Consiglio di Stato
ne aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 445 del 16 ottobre 2002,
la Regione Abruzzo ha rilasciato la richiesta autorizzazione con determinazione
dirigenziale prot. n. DG5/156 del 25 settembre 2003;
DATO ATTO
- che a seguito di istanza avanzata
dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. in costanza degli effetti della sentenza
n.544 del 28.07.2003 la Regione Abruzzo
ha provveduto annualmente a designare con provvedimento Giuntale il componente
regionale per l’integrazione della commissione esaminatrice deputata all’esame
finale del corso di Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;
- che l'autorizzazione rilasciata in
favore della società con la predetta Determina Dirigenziale DG5/156 del 25
settembre 2003 in esecuzione dei pronunciamenti del T.a.r.
Abruzzo va considerata interinale e non ha costituito acquiescenza alla
sentenza di primo grado come espressamente confermato dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 3410/2013 del 21.06.2013;
DATO ATTO, ALTRESÌ
- che, successivamente al predetto
parere, reso con nota prot. n. 8152/2001 dell'8
ottobre 2001, il Ministero della Salute non ha provveduto a individuare la
figura di Operatore Termale – all’interno della quale sarebbe stata ricompresa
la figura di massaggiatore- capo bagnino
si stabilimenti idroterapici – né ad attivare corsi di formazioni relativi al
predetto profilo professionale;
- che, la problematica di che trattasi,
di interesse di numerose Regioni, ha portato nel corso degli anni all’adozione
da parte delle stesse di scelte differenti;
PRESO ATTO che con
sentenza n. 3410/2013 del 21.06.2013, allegata alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, il Consiglio di Stato, definendo la vicenda
giudiziaria sopra riferita, ha accolto l'appello della Regione Abruzzo avverso
la sentenza TAR L’Aquila n.544 del 28.07.2003 ordinando all’autorità
amministrativa di darne esecuzione stabilendo in particolare che:
a) successivamente alla riforma del Titolo
V della Costituzione, nella materia delle professioni, rientrante nella
competenza legislativa concorrente, costituiscono principi fondamentali (come
tali riservati alla legge statale), la determinazione delle figure
professionali e la definizione degli elementi costitutivi e delle modalità
formative, per cui non spetta alla legge regionale creare nuove professioni o
introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata
dalla legge statale (cfr. Corte cost. n. 319 del 2005 resa proprio sulla l.r.
abruzzese sopra menzionata, nonché le ulteriori pronunce che si sono succedute
sul punto, da ultimo v. Corte cost. n. 86 del 2012); coerentemente sono
ritenuti lesivi i provvedimenti regionali che regolano ultra vires i percorsi professionali sanitari invadendo la
competenza statale (cfr. Cons. Stato, sez, V, 8 luglio 2010, n. 4427); in
definitiva, la circostanza che il T.U.L.S. contempli
ancora formalmente la figura del massaggiatore - capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina
di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti
dalla Costituzione (statale e regionale);
b) come ben evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. parere dell'adunanza
generale 11 aprile 2002, n. 67/2002), le riforme intervenute sul calare del
1999 (in particolare la L. n. 42 del 1999, che ha trasformato le arti sanitarie
ausiliarie in professioni sanitarie attraendo la relativa formazione nell'area
del diploma universitario, nonché l'art. 3 octiesD.Lgs.
n. 502 del 1992 cit.), dimostrano che le nuove professioni non possono
cominciare a vivere nell'ordinamento se manca l'individuazione dei profili che
le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi;
c) non può essere invocato il principio di
reciprocità, ovvero il divieto di discriminazione rovesciata elaborato dalla
giurisprudenza nazionale, cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2009, n.
6441, quindi cristallizzato dalla legge, ora artt. 32, u.c., lett. i) e 53, co. 1, L. n. 234 del 2012, perché negli altri Stati Europei
i cittadini (anche quelli italiani) frequentano appositi corsi rispondenti a
parametri ordinamentali ben individuati, situazione
questa che non è paragonabile a quella italiana dove manca proprio la
fondamentale disciplina ordinamentale.
RITENUTO che il
predetto pronunciamento di secondo grado travolgendo la sentenza TAR L’Aquila
n.544 del 28.07.2003 abbia ripristinato gli effetti dei provvedimenti
amministrativi annullati dal giudice di primo grado ed in particolare
dell’ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19 novembre 2001 con la quale è stata
formalmente negata la originaria richiesta autorizzazione avanzata dalla
società Tecnica 2000 in data 2 ottobre 2000;
VISTA
- la richiesta avanzata dalla società
Nuova Tecnica 2000 s.r.l. del 20.06.2013 finalizzata ad ottenere la nomina di
un componente regionale per l’integrazione della commissione esaminatrice
deputata all’esame finale del corso per Massaggiatore capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici;
- la nota RA/184975/DG18 del 18.07.2013
con la quale il Servizio Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale,
protesica e termale, alla luce della Sentenza del C.d.S. 3410/2013, ha
comunicato alla predetta società l’impossibilità di procedere alla formulazione
di una proposta di designazione di rappresentante regionale;
- la nota prot.
RA/184953/DG18 del 18.07.2013 con la quale il predetto Servizio regionale nel dubbio di eventuali profili risarcitori
connessi alle aspettative e all’affidamento degli studenti circa la legittimità
del percorso di studio seguito ha trasmesso la Sentenza C.d.S. 3410/2013 all’Avvocatura
distrettuale dello Stato richiedendo, al contempo, un parere circa la
possibilità di procedere legittimamente alla proposta di designazione di
rappresentante regionale in seno alla commissione esaminatrice di cui trattasi;
- la nota dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato acquisita al prot. RA/190939 del
25.07.2013 con la quale la predetta avvocatura ha chiarito che gli effetti
demolitori del predetto giudicato sugli atti adottati dalla Regione (DG5/156
del 25 settembre 2003 di rilascio dell’autorizzazione) rendono inammissibile
qualsiasi intervento che possa in qualche modo “ratificare” ora per allora
l’attività dichiarata illegittima;
- la nota prot.
RA/191778/DG18 del 26.07.2013, con la quale, è stata confermata alla Scuola
Tecnica 2000 l’impossibilità di proporre la designazione del rappresentante
regionale richiesta, potendo tale proposta configurarsi come atto di “ratifica”
ora per allora dell’attività svolta fino all’emanazione della Sentenza C.d.S.
3410/2013;
CONSIDERATO,
TUTTAVIA,che la società Nuova Tecnica 2000 SRL, con nota acquisita al
protocollo regionale RA/204456 del 12.08.2013, ha annunciato un procedimento di
revocazione della Sentenza del C.d.S. 3410/2013 del 21.06.2013 e ha contestato integralmente sia il parere
espresso dall’Avvocatura di Stato che il diniego comunicato con la predetta
nota prot. RA/191778/DG18 del 26.07.2013, mettendo in
mora l’Amministrazione Regionale con invito a voler provvedere alla
designazione del rappresentante regionale da inserire nella commissione
esaminatrice;
ATTESO che la mancata
designazione del componente regionale, stante anche l’urgenza della stessa
rappresentata dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. che ha già provveduto a
diffidare la Regione con la suddetta nota acquisita al protocollo regionale
RA/204456 del 12.08.2013, potrebbe essere motivo di ulteriore contenzioso con
la stessa interferendo, comunque, con i profili organizzativi e produttivi
della predetta società impedendo ad essa, con il mancato espletamento
dell’esame finale, la definizione dell’iter formativo avviato, in disparte ogni
questione relativa al valore legale del titolo;
PRECISATO che la
predetta nomina non costituisce in nessun caso atto di acquiescenza alle
richieste della società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. né di ratifica ora per allora
dell’attività svolta fino all’emanazione della Sentenza C.d.S. 3410/2013 e che
comunque essa non rappresenta una rinunzia agli effetti del pronunciamento
favorevole del Consiglio di Stato appena detto né è costitutiva di diritti che
non siano altrimenti riconosciuti dall’ordinamento vigente
CONSIDERATO che, a
motivo dell’imminenza delle date di esami, previste per i giorni 20-21-22,
27-28-29 settembre e 2-3-4-5-6 ottobre la designazione richiesta dalla Scuola
risulta urgente;
VISTA la nota del
Presidente della Giunta Regionale prot.
RA/217379/COMM del 04/09/2013 con la quale sono stati individuati i
rappresentanti – titolare e supplente - dell’Amministrazione Regionale da
inserire in seno alla commissione esaminatrice deputata all’esame finale del
corso per Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;
RITENUTO
- di dover procedere, per
l’annualità 2013, data l’imminenza delle
prove e con la precisazione di cui sopra, alla predetta designazione nel
rispetto tuttavia della decisione del Consiglio di Stato Consiglio di Stato n.
3410/2013 del 21.06.2013;
- di dover riproporre a tal fine, in
considerazione dell’esperienza acquisita, i nominativi già individuati
nell’anno 2012, entrambi dipendenti della Direzione Politiche della Salute:
- Dott. Armando Tiberii
(Titolare)
- Dott. Nevio Muscianese
(Supplente)
RITENUTO, ALTRESÌ di
dover diffidarela Nuova Tecnica 2000 Srl
intimando alla stessa
- di non avviare le lezioni ed il corso di
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - sia in prima che seconda annualità – utilizzando il
riferimento all’autorizzazione regionale oggetto del predetto pronunciamento da
parte del Consiglio di Stato;
- di dare la più ampia diffusione della
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013, evitando nelle
comunicazioni nonché nella documentazione amministrativa della Scuola
l’utilizzo di espressioni che possano ingenerare il convincimento del perdurare
dell’autorizzazione regionale;
RAVVISATA la necessità
che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale ai fini della più
ampia pubblicità dello stesso;
DATO ATTO
- che il Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;
- che, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel paragrafo 21 degli indirizzi finanziari allegati al Programma
Operativo per l’esercizio finanziario 2013, il Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute attesta che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI,
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed
approvate
1. di provvedere, per l’annualità 2013,
data l’imminenza delle prove e con la precisazione che segue, alla nomina del
rappresentante regionale in seno alla commissione esaminatrice deputata
all’esame finale del corso per Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici, nel rispetto tuttavia della decisione del Consiglio di Stato n.
3410/2013 del 21.06.2013;
2. di designare a tal fine, in
considerazione dell’esperienza acquisita, i nominativi già individuati
nell’anno 2012, entrambi dipendenti della Direzione Politiche della Salute:
- Dott. Armando Tiberii
(Titolare)
- Dott. Nevio Muscianese
(Supplente)
3. di precisare che la predetta nomina non
costituisce in nessun caso atto di acquiescenza alle richieste della società
Nuova Tecnica 2000 s.r.l. né di ratifica ora per allora dell’attività svolta
fino all’emanazione della Sentenza C.d.S. 3410/2013 e che comunque essa non
rappresenta una rinunzia agli effetti del pronunciamento favorevole del
Consiglio di Stato appena detto né è costitutiva di diritti che non siano
altrimenti riconosciuti dall’ordinamento vigente;
4. di diffidare la società Tecnica 2000
Srl intimando alla stessa di non avviare le lezioni ed il corso di
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - sia in prima che seconda annualità – utilizzando il riferimento all’autorizzazione regionale
oggetto del predetto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato;
5. di diffidare la società Nuova Tecnica
2000 s.r.l. intimando alla stessa di dare la più ampia diffusione della
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013 evitando nelle
comunicazioni nonché nella documentazione amministrativa della Scuola
l’utilizzo di espressioni che possano ingenerare il convincimento del perdurare
dell’autorizzazione regionale;
6. di dareatto
che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio
regionale;
7. di disporre infine che il presente atto
venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
allegato