LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTE

-          la richiesta di autorizzazione (integrata con nota prot. n. 04/P del 16 ottobre 2000) per l'attivazione di un corso biennale per massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici ai sensi degli artt. 99 e 140 del T.U.L.S. di cui al R.D. n. 1265 del 1934 presentata alla regione Abruzzo, in data 2 ottobre 2000 dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l.

-          l’ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19 novembre 2001 con la quale è stata formalmente negata la richiesta autorizzazione mercé il richiamo al parere negativo reso dal Ministero della salute - determinazione del direttore generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie prot. n. 8152/2001 dell'8 ottobre 2001 - sostanzialmente per la totale assenza della disciplina statale recante l'indispensabile quadro ordinamentale secondo quanto disposto dall'art. 3 octies, co. 5, D.Lgs. n. 502 del 1992, introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, in base al quale "5. Le figure professionali operanti

-          nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria....sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ...ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400...".

PRECISATO

Che con ilpredetto parere del 2001 il  Ministero della salute comunicava che “la figura di massaggiatore – capo bagnino di stabilimenti idroterapici  (arte ausiliaria delle professioni sanitarie, R.D. n. 1265/64) sarà ricompresa nel profilo professionale di Operatore Termale che verrà individuato ……ai sensi del comma 5, dell’art. 3-octies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Successivamente verranno attivati i corsi di formazione relativi al nuovo profilo professionale”;

VISTE

-          la sentenza - n. 311 del 5 giugno 2002 con la quale il T.a.r. per l'Abruzzo - l'Aquila accogliendo le richieste della società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. di annullamento della predetta ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19 novembre 2001:

a)         ha riconosciuto che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione la materia delle "professioni" e della "salute" è ricompresa fra quelle di legislazione concorrente, per cui rientra nella competenza statale l'individuazione delle varie professioni, i loro contenuti, i titoli richiesti per l'accesso e l'esercizio all'attività professionale;

b)         ha preso atto che lo Stato non ha ancora definito l'ordinamento professionale in questione ma al contempo ha ritenuto che, in considerazione dei numerosi titoli conseguiti in favore di cittadini italiani all'estero, la regione, pur in mancanza di un assetto unitario a livello nazionale, dovrebbe determinarsi in modo autonomo;

-          la sentenza n.544 del 28.07.2003 con la quale il T.a.r. per l'Abruzzo - l'Aquila ha definito in senso favorevole alla ricorrente il giudizio intentato dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. per l’esecuzione della sentenza resa inter partes dal T.A.R. per l’Abruzzo, sede di L’Aquila,  n. 311 del 2002;

ATTESO CHE

in esecuzione dei predetti pronunciamenti TAR ed in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado, era stata appellata dall’Amministrazione ma il Consiglio di Stato ne aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 445 del 16 ottobre 2002, la Regione Abruzzo ha rilasciato la richiesta autorizzazione con determinazione dirigenziale prot. n. DG5/156 del 25 settembre 2003;

DATO ATTO

-          che a seguito di istanza avanzata dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. in costanza degli effetti della sentenza n.544 del 28.07.2003  la Regione Abruzzo ha provveduto annualmente a designare con provvedimento Giuntale il componente regionale per l’integrazione della commissione esaminatrice deputata all’esame finale del corso di Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

-          che l'autorizzazione rilasciata in favore della società con la predetta Determina Dirigenziale DG5/156 del 25 settembre 2003 in esecuzione dei pronunciamenti del T.a.r. Abruzzo va considerata interinale e non ha costituito acquiescenza alla sentenza di primo grado come espressamente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3410/2013 del 21.06.2013;

DATO ATTO, ALTRESÌ

-          che, successivamente al predetto parere, reso con nota prot. n. 8152/2001 dell'8 ottobre 2001, il Ministero della Salute non ha provveduto a individuare la figura di Operatore Termale – all’interno della quale sarebbe stata ricompresa la figura di  massaggiatore- capo bagnino si stabilimenti idroterapici – né ad attivare corsi di formazioni relativi al predetto profilo professionale;

-          che, la problematica di che trattasi, di interesse di numerose Regioni, ha portato nel corso degli anni all’adozione da parte delle stesse di scelte differenti;

PRESO ATTO che con sentenza n. 3410/2013 del 21.06.2013, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, il Consiglio di Stato, definendo la vicenda giudiziaria sopra riferita, ha accolto l'appello della Regione Abruzzo avverso la sentenza TAR L’Aquila n.544 del 28.07.2003 ordinando all’autorità amministrativa di darne esecuzione stabilendo in particolare che:

a)         successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, nella materia delle professioni, rientrante nella competenza legislativa concorrente, costituiscono principi fondamentali (come tali riservati alla legge statale), la determinazione delle figure professionali e la definizione degli elementi costitutivi e delle modalità formative, per cui non spetta alla legge regionale creare nuove professioni o introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge statale (cfr. Corte cost. n. 319 del 2005 resa proprio sulla l.r. abruzzese sopra menzionata, nonché le ulteriori pronunce che si sono succedute sul punto, da ultimo v. Corte cost. n. 86 del 2012); coerentemente sono ritenuti lesivi i provvedimenti regionali che regolano ultra vires i percorsi professionali sanitari invadendo la competenza statale (cfr. Cons. Stato, sez, V, 8 luglio 2010, n. 4427); in definitiva, la circostanza che il T.U.L.S. contempli ancora formalmente la figura del massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione (statale e regionale);

b)         come ben evidenziato dal  Consiglio di Stato (cfr. parere dell'adunanza generale 11 aprile 2002, n. 67/2002), le riforme intervenute sul calare del 1999 (in particolare la L. n. 42 del 1999, che ha trasformato le arti sanitarie ausiliarie in professioni sanitarie attraendo la relativa formazione nell'area del diploma universitario, nonché l'art. 3 octiesD.Lgs. n. 502 del 1992 cit.), dimostrano che le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell'ordinamento se manca l'individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi;

c)         non può essere invocato il principio di reciprocità, ovvero il divieto di discriminazione rovesciata elaborato dalla giurisprudenza nazionale, cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2009, n. 6441, quindi cristallizzato dalla legge, ora artt. 32, u.c., lett. i) e 53, co. 1, L. n. 234 del 2012, perché negli altri Stati Europei i cittadini (anche quelli italiani) frequentano appositi corsi rispondenti a parametri ordinamentali ben individuati, situazione questa che non è paragonabile a quella italiana dove manca proprio la fondamentale disciplina ordinamentale.

RITENUTO che il predetto pronunciamento di secondo grado travolgendo la sentenza TAR L’Aquila n.544 del 28.07.2003 abbia ripristinato gli effetti dei provvedimenti amministrativi annullati dal giudice di primo grado ed in particolare dell’ordinanza dirigenziale DG5/59 del 19 novembre 2001 con la quale è stata formalmente negata la originaria richiesta autorizzazione avanzata dalla società Tecnica 2000 in data 2 ottobre 2000;

VISTA

-          la richiesta avanzata dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. del 20.06.2013 finalizzata ad ottenere la nomina di un componente regionale per l’integrazione della commissione esaminatrice deputata all’esame finale del corso per Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

-          la nota RA/184975/DG18 del 18.07.2013 con la quale il Servizio Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, protesica e termale, alla luce della Sentenza del C.d.S. 3410/2013, ha comunicato alla predetta società l’impossibilità di procedere alla formulazione di una proposta di designazione di rappresentante regionale;

-          la nota prot. RA/184953/DG18 del 18.07.2013 con la quale il predetto Servizio regionale  nel dubbio di eventuali profili risarcitori connessi alle aspettative e all’affidamento degli studenti circa la legittimità del percorso di studio seguito ha trasmesso la Sentenza C.d.S. 3410/2013 all’Avvocatura distrettuale dello Stato richiedendo, al contempo, un parere circa la possibilità di procedere legittimamente alla proposta di designazione di rappresentante regionale in seno alla commissione esaminatrice di cui trattasi;

-          la nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato acquisita al prot. RA/190939 del 25.07.2013 con la quale la predetta avvocatura ha chiarito che gli effetti demolitori del predetto giudicato sugli atti adottati dalla Regione (DG5/156 del 25 settembre 2003 di rilascio dell’autorizzazione) rendono inammissibile qualsiasi intervento che possa in qualche modo “ratificare” ora per allora l’attività dichiarata illegittima;

-          la nota prot. RA/191778/DG18 del 26.07.2013, con la quale, è stata confermata alla Scuola Tecnica 2000 l’impossibilità di proporre la designazione del rappresentante regionale richiesta, potendo tale proposta configurarsi come atto di “ratifica” ora per allora dell’attività svolta fino all’emanazione della Sentenza C.d.S. 3410/2013;

CONSIDERATO, TUTTAVIA,che la società Nuova Tecnica 2000 SRL, con nota acquisita al protocollo regionale RA/204456 del 12.08.2013, ha annunciato un procedimento di revocazione della Sentenza del C.d.S. 3410/2013 del 21.06.2013 e  ha contestato integralmente sia il parere espresso dall’Avvocatura di Stato che il diniego comunicato con la predetta nota prot. RA/191778/DG18 del 26.07.2013, mettendo in mora l’Amministrazione Regionale con invito a voler provvedere alla designazione del rappresentante regionale da inserire nella commissione esaminatrice;

ATTESO che la mancata designazione del componente regionale, stante anche l’urgenza della stessa rappresentata dalla società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. che ha già provveduto a diffidare la Regione con la suddetta nota acquisita al protocollo regionale RA/204456 del 12.08.2013, potrebbe essere motivo di ulteriore contenzioso con la stessa interferendo, comunque, con i profili organizzativi e produttivi della predetta società impedendo ad essa, con il mancato espletamento dell’esame finale, la definizione dell’iter formativo avviato, in disparte ogni questione relativa al valore legale del titolo;

PRECISATO che la predetta nomina non costituisce in nessun caso atto di acquiescenza alle richieste della società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. né di ratifica ora per allora dell’attività svolta fino all’emanazione della Sentenza C.d.S. 3410/2013 e che comunque essa non rappresenta una rinunzia agli effetti del pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato appena detto né è costitutiva di diritti che non siano altrimenti riconosciuti dall’ordinamento vigente

CONSIDERATO che, a motivo dell’imminenza delle date di esami, previste per i giorni 20-21-22, 27-28-29 settembre e 2-3-4-5-6 ottobre la designazione richiesta dalla Scuola risulta urgente;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. RA/217379/COMM del 04/09/2013 con la quale sono stati individuati i rappresentanti – titolare e supplente - dell’Amministrazione Regionale da inserire in seno alla commissione esaminatrice deputata all’esame finale del corso per Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

RITENUTO

-          di dover procedere, per l’annualità  2013, data l’imminenza delle prove e con la precisazione di cui sopra, alla predetta designazione nel rispetto tuttavia della decisione del Consiglio di Stato Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013;

-          di dover riproporre a tal fine, in considerazione dell’esperienza acquisita, i nominativi già individuati nell’anno 2012, entrambi dipendenti della Direzione Politiche della Salute:

-          Dott. Armando Tiberii (Titolare)

-          Dott. Nevio Muscianese (Supplente)

RITENUTO, ALTRESÌ di dover diffidarela Nuova Tecnica 2000 Srl  intimando alla stessa

-          di non avviare le lezioni ed il  corso di  Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici  - sia in prima che  seconda annualità – utilizzando il riferimento all’autorizzazione regionale oggetto del predetto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato;

-          di dare la più ampia diffusione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013, evitando nelle comunicazioni nonché nella documentazione amministrativa della Scuola l’utilizzo di espressioni che possano ingenerare il convincimento del perdurare dell’autorizzazione regionale;

RAVVISATA la necessità che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale ai fini della più ampia pubblicità dello stesso;

DATO ATTO

-          che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

-          che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel paragrafo 21 degli indirizzi finanziari allegati al Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013, il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

1.         di provvedere, per l’annualità 2013, data l’imminenza delle prove e con la precisazione che segue, alla nomina del rappresentante regionale in seno alla commissione esaminatrice deputata all’esame finale del corso per Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, nel rispetto tuttavia della decisione del Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013;

2.         di designare a tal fine, in considerazione dell’esperienza acquisita, i nominativi già individuati nell’anno 2012, entrambi dipendenti della Direzione Politiche della Salute:

-          Dott. Armando Tiberii (Titolare)

-          Dott. Nevio Muscianese (Supplente)

3.         di precisare che la predetta nomina non costituisce in nessun caso atto di acquiescenza alle richieste della società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. né di ratifica ora per allora dell’attività svolta fino all’emanazione della Sentenza C.d.S. 3410/2013 e che comunque essa non rappresenta una rinunzia agli effetti del pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato appena detto né è costitutiva di diritti che non siano altrimenti riconosciuti dall’ordinamento vigente;

4.         di diffidare la società Tecnica 2000 Srl intimando alla stessa di non avviare le lezioni ed il  corso di  Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici  - sia in prima che  seconda annualità – utilizzando il  riferimento all’autorizzazione regionale oggetto del predetto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato;

5.         di diffidare la società Nuova Tecnica 2000 s.r.l. intimando alla stessa di dare la più ampia diffusione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3410/2013 del 21.06.2013 evitando nelle comunicazioni nonché nella documentazione amministrativa della Scuola l’utilizzo di espressioni che possano ingenerare il convincimento del perdurare dell’autorizzazione regionale;

6.         di dareatto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.         di disporre infine che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato

Sentenza