IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CE) n.
834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e
integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n.
889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e
integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
VISTO il Reg. (CE) n.
1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il
regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
VISTO il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n.
1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici
dai paesi terzi;
VISTO il Decreto
Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
31 dell’8 febbraio 2010, recante “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti
(CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti
la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, dove
all’art.10 comma 1.4 affida alle Regioni e Provincie Autonome il compito di
inviare al MIPAAF ed all’ICQ-RF l’elenco degli operatori biologici;
VISTO il Decreto
Legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di
attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 che nell'articolo 8
prevede l'istituzione da parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori
dell'Agricoltura Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti
idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
VISTO il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg.
(CE) n. 889/2008, introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione
su internet, gli elenchi aggiornati degli
operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
VISTO il Decreto
ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 31 dell’8 febbraio 2010, recante disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche
riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici,
ed in particolare l’art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell’invio
delle informazioni di cui all’art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l’art.
12 paragrafo 2 relativo all’informatizzazione della nuova modulistica;
VISTO il Decreto
ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce
il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine
d'acquacoltura biologica;
VISTO il Decreto
ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2049 sulle disposizioni per l’attuazione
del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della
notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE)
n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il
Reg. (CEE) n. 2092/91”;
CONSIDERATO che, ai
sensi dell’art. 6 del D.L. 220/95, gli operatori che producono o preparano i
prodotti indicati all’art. 1 del Regolamento (CE) n°
2092/91 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo, notificando l’inizio delle attività alle Regioni nel cui
territorio è ubicata l’azienda ed ad un organismo di controllo; obblighi
confermati dal Regolamento (CE) 834/07 a termini dell’art. 28;
CONSIDERATO che
l'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 220/95 prevede l'istitu-zione da
parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori dell'Agricoltura
Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti idonei dagli Organismi
di Controllo autorizzati;
VISTE le precedenti pubblicazioni, di istituzione e
aggiornamento dell’elenco regionale degli operatori biologici:
anno 2000 - ordinanza
dirigenziale n° 10 del 27.09.2000, pubblicata sul Bura n° 120 speciale del
20.10.2000;
anno 2002 -
determinazione n° DH 17/27 del 12.7.2002, pubblicata
sul Bura n° 110 speciale
del 04.09.2002;
anno 2004 -
determinazione n° DH 17/43 del 07.09.2004, pubblicata
sul Bura n° 31 del
29.10.2004;
anno 2005 -
determinazione n° DH 17/48 del 9/9/2005, pubblicata
sul Bura n° 103 speciale
Agricoltura del 05.10.2005;
anno 2006 -
determinazione n° DH 2/32 del 24/7/2006, pubblicata
sul Bura n° 79 speciale
Agricoltura del 25.8.2006;
anno 2007 -
determinazione n° DH 2/29 del 01/8/2007, pubblicata
sul Bura n° 69 speciale
Agricoltura del 29.8.2007;
anno 2008 -
determinazione n° DH2/20 del 30/05/2008, pubblicata
sul Bura n° 52 speciale
Agricoltura del 02/07/2008;
anno 2009 -
determinazione n° DH2/36 del 26.05.2009 pubblicato
sul Bura n° 25 speciale
Agricoltura del 24.06.2009;
anno 2010 -
determinazione n° DH16/51 del 27.07.2010 pubblicata
sul BURA n° 51 speciale Agricoltura del 01.09.2010;
anno 2011 -
determinazione n° DH27/93 del 21.07.2011 pubblicata
sul BURA n° 49 del 12.08.2011;
anno 2012 -
determinazione n° DH27/176 del 6.09.2012 pubblicata
sul BURA n°52 del 3.10.2012;
RITENUTO necessario
procedere a nuovo aggiornamento per l’anno 2011 e alla riclassificazione degli
operatori biologici assegnando ad ognuno di loro i codici identificativi
dell’attività svolta;
VISTA la L.R. 77/99, art. 5
DETERMINA
1. di aggiornare alla data del
31/12/2012 l'Elenco Regionale degli
Operatori dell'Agricoltura Biologica,
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
costituito da n° 23 facciate comprendenti n° 1571 operatori, identificati per le seguenti tipologie
di attività:
A
– produttori esclusivi;
B
– preparatori esclusivi;
C
– importatori esclusivi;
AB
– produttori/preparatori;
BC
– preparatori/importatori;
AC
– produttori/importatori;
ABC
– produttori/preparatori/importatori;
Nei casi di attività di
produzione (A, AB, AC, ABC) vengono ulteriormente indicate anche le seguenti
specifiche:
v
– azienda di produzione vegetale;
z
– azienda di produzione zootecnica;
b
– azienda biologica;
c
– azienda in conversione;
m
– azienda mista;
a
– azienda che opera in acquacoltura.
2. di pubblicare la presente
determinazione ul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul “Sito Web” della Regione Abruzzo
(www.regione.abruzzo.it/agricoltura)con valore di notifica dell’atto ai
soggetti interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita
Segue
allegato