IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, recante “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, dove all’art.10 comma 1.4 affida alle Regioni e Provincie Autonome il compito di inviare al MIPAAF ed all’ICQ-RF l’elenco degli operatori biologici;

VISTO il Decreto Legislativo  del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 che nell'articolo 8 prevede l'istituzione da parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli  operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, recante disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l’art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell’invio delle informazioni di cui all’art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l’art. 12 paragrafo 2 relativo all’informatizzazione della nuova modulistica;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2049 sulle disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 220/95, gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all’art. 1 del Regolamento (CE) 2092/91 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo, notificando  l’inizio delle attività alle Regioni nel cui territorio è ubicata l’azienda ed ad un organismo di controllo; obblighi confermati dal Regolamento (CE) 834/07 a termini dell’art. 28;

CONSIDERATO che l'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 220/95 prevede l'istitu-zione da parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;

VISTE le precedenti pubblicazioni, di istituzione e aggiornamento dell’elenco regionale degli operatori biologici:

anno 2000 - ordinanza dirigenziale 10 del 27.09.2000, pubblicata sul Bura 120 speciale del 20.10.2000;

anno 2002 - determinazione DH 17/27 del 12.7.2002, pubblicata sul Bura 110 speciale del 04.09.2002;

anno 2004 - determinazione DH 17/43 del 07.09.2004, pubblicata sul Bura 31 del 29.10.2004;

anno 2005 - determinazione DH 17/48 del 9/9/2005, pubblicata sul Bura 103 speciale Agricoltura del 05.10.2005;

anno 2006 - determinazione DH 2/32 del 24/7/2006, pubblicata sul Bura 79 speciale Agricoltura del 25.8.2006;

anno 2007 - determinazione DH 2/29 del 01/8/2007, pubblicata sul Bura 69 speciale Agricoltura del 29.8.2007;

anno 2008 - determinazione DH2/20 del 30/05/2008, pubblicata sul Bura 52 speciale Agricoltura del 02/07/2008;

anno 2009 - determinazione DH2/36 del 26.05.2009 pubblicato sul Bura 25 speciale Agricoltura del 24.06.2009;

anno 2010 - determinazione DH16/51 del 27.07.2010 pubblicata sul BURA 51 speciale Agricoltura del 01.09.2010;

anno 2011 - determinazione DH27/93 del 21.07.2011 pubblicata sul BURA 49 del 12.08.2011;

anno 2012 - determinazione DH27/176 del 6.09.2012 pubblicata sul BURA n°52 del 3.10.2012;

 

RITENUTO necessario procedere a nuovo aggiornamento per l’anno 2011 e alla riclassificazione degli operatori biologici assegnando ad ognuno di loro i codici identificativi dell’attività svolta;

VISTA la L.R. 77/99, art. 5

DETERMINA

1.         di aggiornare alla data del 31/12/2012  l'Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica,  che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da 23 facciate comprendenti 1571 operatori, identificati per le seguenti tipologie di attività:

A – produttori esclusivi;

B – preparatori esclusivi;

C – importatori esclusivi;

AB – produttori/preparatori;

BC – preparatori/importatori;

AC – produttori/importatori;

ABC – produttori/preparatori/importatori;

Nei casi di attività di produzione (A, AB, AC, ABC) vengono ulteriormente indicate anche le seguenti specifiche:

v – azienda di produzione vegetale;

z – azienda di produzione zootecnica;

b – azienda biologica;

c – azienda in conversione;

m – azienda mista;

a – azienda che opera in acquacoltura.

2.         di pubblicare la presente determinazione ul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul “Sito Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura)con valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue allegato

Elenco