IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il Dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 con i Programmi operativi di cui all’art. 2, co. 88 della L. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 7 giugno 2012 incarico il Sub Commissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli di collaborare con il Commissario ad acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del Dr. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

VISTO l’ articolo  4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’Accordo Stato – Regioni n. CSR 66 del 13 marzo 2013, che al fine di garantire un’adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure  e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, afferma la necessità di definire un percorso assistenziale di riferimento che possa rispondere – in modo adeguato – ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;

CONSTATATO che, per effetto di tale Accordo, le Regioni e le Province Autonome - nel rispetto della loro autonomia - si impegnano a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione dei LEA, con riferimento :

1) alla formulazione della diagnosi – comprese l’informazione e l’eventuale diagnostica dei familiari del paziente;

2) al processo di cura, che può includere diversi trattamenti, tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;

3) alla gestione delle emergenze emorragiche;

4) alla prevenzione ed il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;

RILEVATO che, in attuazione del prefato Accordo le Regioni e le Province autonome si impegnano in particolare a:

a)         definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;

b)         attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze emorragiche;

c)         predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;

d)         consolidare la raccolta dati e l’attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro nazionale delle Malattie Rare presso l’ISS, secondo le modalità già definite nell’Accordo del 10 maggio 2007;

e)         promuovere iniziative volte a garantire la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;

f)          definire i collegamenti tra la rete dei presidii accreditati di diagnosi e cura delle MEC, già individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2) dell’Accordo;

g)         verificare il funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC, anche attraverso azioni di controllo dell’appropriatezza prescrittiva e dell’adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasma derivati;

DATO ATTO che, in coerenza con gli “ Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche congenite”,  approvati con il predetto accordo, le  Regioni devono, in particolare:

a.    assicurare funzioni assistenziali di diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001;

b.  definire con propri provvedimenti la Rete regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;

 c. garantire la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;

d. programmare, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l’approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento ed assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale;

VISTO il punto 3 lett. g) del predetto Accordo per il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate entro sei mesi dalla definizione dell’Accordo in parola e saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali;

PRECISATO inoltre che, ai sensi del punto 4 del su menzionato Accordo le Regioni e le Province Autonome si impegnano a porre in essere opportune azioni di controllo, verificando il funzionamento della rete di assistenza alle persone affette da MEC, sulla base dello stato attuale delle evidenze scientifiche e dei principi di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed economicità e che, a tale riguardo sono auspicabili azioni di controllo dell’appropriatezza prescrittiva e dell’adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasma derivati;

DATO ATTO che l’art. 6 del predetto Accordo dispone che, per l'attuazione dello stesso, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RITENUTO necessario rendere operativo l’Accordo, di cui trattasi, recependone integralmente i contenuti e facendo propri gli “ Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando espresso mandato al Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze, nonché, per quanto di rispettiva competenza, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla approvazione degli indirizzi programmatici alle Aziende Sanitarie Locali in materia di DCA e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di recepire i contenuti dell’Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 66/CSR del 13 marzo 2013   sancito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (All. A);

2.         di rinviare a successivi  provvedimenti la definizione delle modalità per:

a)         assicurare funzioni assistenziali di diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001;

b)         definire con propri provvedimenti la Rete regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;

c)         garantire la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;

d)         programmare, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l’approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento ed assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale;

4.         di precisare che, per l’attuazione dell’Accordo oggetto di recepimento, si provvede nei limiti delle Risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

5.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e delle Dipendenze della Direzione Politiche della Salute, in raccordo con il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

6.         di  trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze per la relativa validazione ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e al Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza sanitaria per opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

7.         di disporre  la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito WEB della Regione Abruzzo;

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

VISTO

IL SUBCOMMISSARIO

Dr. Giuseppe Zuccatelli

 

Segue allegato

            Accordo