IL COMMISSARIO
AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la
Deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 7 giugno 2012, con la quale il Dr. Giuseppe Zuccatelli
è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario
ad acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 con i Programmi operativi di cui all’art. 2, co. 88 della L. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 7 giugno 2012 incarico il Sub Commissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli di collaborare con il Commissario ad acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria,
per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal
vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di
Rientro”;
VISTO il Decreto
commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del Dr. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza
dell’incarico dall’11 giugno 2012;
VISTO l’ articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 che affida alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere
e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo Stato –
Regioni n. CSR 66 del 13 marzo 2013, che al fine di garantire un’adeguata presa
in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo
differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle
evidenze scientifiche, afferma la necessità di definire un percorso
assistenziale di riferimento che possa rispondere – in modo adeguato – ai
bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il
trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;
CONSTATATO che, per
effetto di tale Accordo, le Regioni e le Province Autonome - nel rispetto della
loro autonomia - si impegnano a definire il percorso assistenziale per le
persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell’erogazione
dei LEA, con riferimento :
1) alla formulazione
della diagnosi – comprese l’informazione e l’eventuale diagnostica dei
familiari del paziente;
2) al processo di cura,
che può includere diversi trattamenti, tra cui anche la prescrizione e la
somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
3) alla gestione delle
emergenze emorragiche;
4) alla prevenzione ed
il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;
RILEVATO che, in
attuazione del prefato Accordo le Regioni e le Province autonome si impegnano
in particolare a:
a) definire un approccio integrato al
percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;
b) attuare un modello assistenziale per la
gestione delle emergenze emorragiche;
c) predisporre specifiche iniziative per
rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
d) consolidare la raccolta dati e
l’attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in
collegamento con il Registro nazionale delle Malattie Rare presso l’ISS,
secondo le modalità già definite nell’Accordo del 10 maggio 2007;
e) promuovere iniziative volte a garantire
la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei
pazienti affetti da MEC;
f) definire i collegamenti tra la rete
dei presidii accreditati di diagnosi e cura delle MEC, già individuati ai sensi
del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel
percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2) dell’Accordo;
g) verificare il funzionamento della rete
di assistenza alle persone con MEC, anche attraverso azioni di controllo
dell’appropriatezza prescrittiva e dell’adeguato utilizzo di prodotti
ricombinanti e plasma derivati;
DATO ATTO che, in
coerenza con gli “ Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di
assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche congenite”, approvati con il predetto accordo, le Regioni devono, in particolare:
a. assicurare funzioni assistenziali di
diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a
quanto previsto dal DM 279/2001;
b. definire con propri provvedimenti la Rete
regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;
c. garantire la terapia/trattamento
domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto
dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;
d. programmare, sentite
le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali,
l’approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al
fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di
trattamento ed assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi
tramite i Servizi Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi
informativi eventualmente già costituiti a livello regionale;
VISTO il punto 3 lett.
g) del predetto Accordo per il quale le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee
guida allegate entro sei mesi dalla definizione dell’Accordo in parola e
saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali;
PRECISATO inoltre che,
ai sensi del punto 4 del su menzionato Accordo le Regioni e le Province
Autonome si impegnano a porre in essere opportune azioni di controllo,
verificando il funzionamento della rete di assistenza alle persone affette da
MEC, sulla base dello stato attuale delle evidenze scientifiche e dei principi
di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed
economicità e che, a tale riguardo sono auspicabili azioni di controllo
dell’appropriatezza prescrittiva e dell’adeguato utilizzo di prodotti
ricombinanti e plasma derivati;
DATO ATTO che l’art. 6
del predetto Accordo dispone che, per l'attuazione dello stesso, si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
RITENUTO necessario
rendere operativo l’Accordo, di cui trattasi, recependone integralmente i contenuti
e facendo propri gli “ Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di
assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando espresso mandato al
Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di
Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze,
nonché, per quanto di rispettiva competenza, al Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale di porre in essere gli
adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
RITENUTO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla approvazione degli indirizzi programmatici alle
Aziende Sanitarie Locali in materia di DCA e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di recepire i contenuti dell’Accordo
Stato Regioni Rep. Atti n. 66/CSR del 13 marzo 2013 sancito ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo (All. A);
2. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità
per:
a) assicurare funzioni assistenziali di
diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a
quanto previsto dal DM 279/2001;
b) definire con propri provvedimenti la
Rete regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;
c) garantire la terapia/trattamento
domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto
dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;
d) programmare, sentite le Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l’approvvigionamento
dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la
continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento ed assicurano il
costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi
Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente
già costituiti a livello regionale;
4. di precisare che, per l’attuazione
dell’Accordo oggetto di recepimento, si provvede nei limiti delle Risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio,
Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e delle Dipendenze della
Direzione Politiche della Salute, in raccordo con il Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale e al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale di
porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente
provvedimento;
6. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze per la relativa validazione ai Direttori Generali
delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell’Agenzia Sanitaria
Regionale, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e
al Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità sanitaria,
Procedure Informatiche ed Emergenza sanitaria per opportuna conoscenza e per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito WEB della Regione
Abruzzo;
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
VISTO
IL
SUBCOMMISSARIO
Dr.
Giuseppe Zuccatelli
Segue
allegato