IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori  privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii.( Definizione dei livelli essenziali di assistenza);

CONSIDERATO che nella regione Abruzzo le prestazioni termali sono assicurate esclusivamente da strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate;

VISTO l’art. 4, comma 4, della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che “L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

ATTESO che la determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni termali è definita, per ciascuna regione, nell’ambito dei predetti accordi;

VISTO l’ultimo accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali riferito al biennio 2008-2009, sottoscritto, il 29/10/2009 (rep.atti 121/CSR) ai sensi del citato articolo 4 della legge 323/2000, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero della Salute e dalla Federterme, organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle aziende termali;

PRECISATO che l’eventuale revisione delle tariffe massime potrà essere finanziata nei limiti delle somme assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 1, comma 178, della Legge 228/2012 -   limitatamente alle sole annualità indicate nello stesso comma – e non genererà ulteriore  obbligazione finanziaria a carico della Regione stessa.

RITENUTO di dovere procedere alla contrattazione per il 2013 nelle more di definizione dell’accordo nazionale relativo a tale annualità;

PRECISATO che sono ammesse alla contrattazione le sole strutture termali di cui all’allegato 1 al presente atto, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di prestazioni sanitarie termali, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all’erogazione delle suddette prestazioni;

CONSIDERATO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza termale rese in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione;

RITENUTO di dovere definire ed assegnare alle predette strutture sanitarie il tetto di spesa massimo annuale complessivo per l’anno 2013;

RAVVISATA l’opportunità, nelle more dell’approvazione del nuovo dell’accordo nazionale, di confermare, in via provvisoria  per il 2013 il tetto di spesa assegnato alle strutture private provvisoriamente accreditate che erogano prestazioni termali, così come definito dall’ultimo accordo nazionale 2008-2009, che va considerato pertanto non superabile;

PRECISATO a tal proposito che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali  produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;

RITENUTO  pertanto di assegnare , in via provvisoria, alle strutture termali di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, il tetto di spesa per l’anno 2013 omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilito in complessivi   euro 3.110.000,00 (euro tremilionicentodiecimila/00) che rappresenta il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni termali per la predetta annualità, nelle more di definizione del nuovo dell’accordo nazionale;

CONSIDERATO che pertanto, gli importi dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza termale stabiliti per l’anno 2013, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1 al presente atto);

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (allegato 2 al presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dal predetto termine;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

STABILITO che la data del 26 settembre 2013 è da considerarsi quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali annualità 2013 nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato allegato 1 al presente atto;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-          di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni termali con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

-          di autorizzare nella misura di  euro  3.110.000,00 (euro tremilionicentodiecimila)  il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni di assistenza termale in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato 1 al presente atto ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza termale, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate di cui all’allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di stabilire la data del 26 settembre 2013 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie termali annualità 2013 nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato allegato 1al presente atto;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.        

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2