IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
RILEVATO che la
predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza
commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati
accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;
CONSIDERATO che
condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa
per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta
individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;
VISTO il decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini);
VISTO il decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett
a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo
anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso
gli operatori privati accreditati;
VISTO il DPCM
29/11/2001 e ss. mm. ii.( Definizione dei livelli
essenziali di assistenza);
CONSIDERATO che nella
regione Abruzzo le prestazioni termali sono assicurate esclusivamente da
strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate;
VISTO l’art. 4, comma
4, della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che “L’unitarietà del
sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla
particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da
appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità,
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi
divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281”;
ATTESO che la
determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni termali è
definita, per ciascuna regione, nell’ambito dei predetti accordi;
VISTO l’ultimo accordo
nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali riferito al biennio
2008-2009, sottoscritto, il 29/10/2009 (rep.atti
121/CSR) ai sensi del citato articolo 4 della legge 323/2000, dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero della Salute e dalla Federterme, organizzazione nazionale maggiormente
rappresentativa delle aziende termali;
PRECISATO che
l’eventuale revisione delle tariffe massime potrà essere finanziata nei limiti
delle somme assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 1, comma 178,
della Legge 228/2012 - limitatamente
alle sole annualità indicate nello stesso comma – e non genererà ulteriore obbligazione finanziaria a carico della
Regione stessa.
RITENUTO di dovere
procedere alla contrattazione per il 2013 nelle more di definizione
dell’accordo nazionale relativo a tale annualità;
PRECISATO che sono
ammesse alla contrattazione le sole strutture termali di cui all’allegato 1 al
presente atto, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di
prestazioni sanitarie termali, in relazione alle quali sono in corso di
svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la
loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all’erogazione
delle suddette prestazioni;
CONSIDERATO che
l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo
di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale
affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale;
RITENUTO, a tal fine,
di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere
tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL.
ed Erogatori privati;
VISTO l’art. 8, comma
4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’allegato schema
di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2 parte integrante
e sostanziale del presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo,
le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente
accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di
assistenza termale rese in favore di pazienti residenti sia nella Regione
Abruzzo che fuori Regione;
RITENUTO di dovere
definire ed assegnare alle predette strutture sanitarie il tetto di spesa
massimo annuale complessivo per l’anno 2013;
RAVVISATA
l’opportunità, nelle more dell’approvazione del nuovo dell’accordo nazionale,
di confermare, in via provvisoria per il
2013 il tetto di spesa assegnato alle strutture private provvisoriamente
accreditate che erogano prestazioni termali, così come definito dall’ultimo
accordo nazionale 2008-2009, che va considerato pertanto non superabile;
PRECISATO a tal
proposito che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da
destinare al finanziamento di eventuali
produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto, in
alcun modo essere remunerate;
RITENUTO pertanto di assegnare , in via provvisoria,
alle strutture termali di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto, il tetto di spesa per l’anno 2013 omnicomprensivo delle
prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilito in
complessivi euro 3.110.000,00 (euro
tremilionicentodiecimila/00) che rappresenta il limite massimo di spesa che la
Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni
termali per la predetta annualità, nelle more di definizione del nuovo
dell’accordo nazionale;
CONSIDERATO che
pertanto, gli importi dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni di
assistenza termale stabiliti per l’anno 2013, corrispondenti ai volumi di
prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati
complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato 1 al presente atto);
TENUTO CONTO che il
presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (allegato 2 al
presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione
e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici
giorni dal predetto termine;
CONSIDERATO che in tale
lasso di tempo ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà depositare
eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in
ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto
e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire
la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle
controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la
stipula del contratto;
STABILITO che la data
del 26 settembre 2013 è da considerarsi quale termine ultimo per la
sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie
termali annualità 2013 nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato
allegato 1 al presente atto;
VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma
preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO che nei
confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto
offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
CONSIDERATO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
- di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni termali con le quali si procede alla negoziazione
sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto
dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai
sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
- di autorizzare nella misura di euro
3.110.000,00 (euro tremilionicentodiecimila) il tetto di spesa massimo complessivo
relativo all’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni di assistenza termale in
favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione,
ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato
prospetto (allegato 1 al presente atto ) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di approvare lo schema di contratto
negoziale per le prestazioni di assistenza termale, erogate dalle strutture
private provvisoriamente accreditate di cui all’allegato 2) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire la data del 26 settembre
2013 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per
l’acquisto di prestazioni sanitarie termali annualità 2013 nei limiti dei tetti
di spesa di cui al richiamato allegato 1al presente atto;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture
private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
allegati