Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1)   La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L. 241/90 nel testo vigente;

2)   Di accogliere l’osservazione formulata dall’Amministrazione Provinciale nel parere rimesso in data 24.06.2011 al prot. n. 986;

3)   Di prendere atto del Nulla Osta rimesso dal Corpo Forestale dello Stato in data 02.03.2011 prot. 5132;

4)   Di approvare le modificare agli articoli 5 – 22 e 24 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., secondo il testo di seguito riportato:

 

L'art.  5 delle N.T.A. alla lettera "a" al primo comma recita:

“Laddove  non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto  successivamente  indicato  per  alcune  zone e sulle tavole di P.R.G.  assunte  come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza  minima  pari  all'altezza  del  fabbricato  piu`  alto;  tale norma si applica  anche  quando  una  sola  parete  sia  finestrata qualora gli edifici  si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12.”

Tale  comma  deve  essere  modificato nel modo seguente:

Laddove  non e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto  successivamente  indicato  per  alcune  zone e sulle tavole di P.R.G.  assunte  come  P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti di antistanti edifici esistenti reciprocamente antistanti e` prescritta una distanza minima assoluta pari a 10 metri. all'altezza  del  fabbricato  piu` alto;  tale norma si applica  anche  quando  una  sola  parete sia finestrata e nel caso di edifici  ricadenti nelle zone C qualora gli edifici si fronteggino per uno  sviluppo  superiore  a mt. 12.” 

Limitatamente alla zona “C” la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto. Tale altezza opera anche ove una sola parete sia finestrata semprechè gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri.

 

L'art.  5 delle N.T.A. alla lettera "a" al terzo comma recita:

“Restano  escluse  dal  computo  delle  distanze  eventuali costruzioni monopiano   adibite  ad  uso  diverso  dall'abitazione  (tipo  garage, depositi,  ripostigli, ecc...) ed avulse dal fabbricato principale nei confronti  delle  quali  resta  valido quanto indicato dalle norme del    Codice  Civile.”

Tale  norma  deve  essere abrogata.

 

L'art.  5  delle  N.T.A.  alla  lettera  "b"  recita:

“Salvo  quanto  espressamente  specificato  per  alcune  zone  e  nella successiva  lettera  c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte  strade  destinate  al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve  corrispondere  alla  larghezza  della  sede stradale (compresi i marciapiedi)  maggiorata  di:

- mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7;

- mt. 7 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15;  

mt. 10  per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.”

Tale  norma  deve  essere  modificata  nel modo seguente:

“Salvo  quanto  espressamente  specificato  per  alcune  zone  e  nella successiva  lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte  strade  destinate  al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita` privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve  corrispondere  alla  larghezza  della  sede stradale (compresi i marciapiedi)  maggiorata  di

 - mt.  5  per  lato per strade di larghezza inferiore a mt.7;

 -  mt. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt.15;

 -  mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.”

 

 L'art.   22   N.T.A. alla   lett. "a"   recita:

"  e`  consentita  la sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza massima  di  7.50  ml.  di  tutti  gli  edifici  monopiano  in  deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera  compiuta  la  superficie edificabile complessiva non superi mq. 250  e  che  a piano terra vengano realizzati spazi a parcheggio cosi` come  indicato  nell'art.  3-I fermo restando i distacchi previsti dal Codice  Civile.  Quando  al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi  previsti  devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno  preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in  quelle  pareti  in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari  ad  1/2  dell'altezza  complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso  in  cui  tali  distanze  non siano rispettate le pareti dovranno essere  cieche.  Lo  stesso  criterio  si  applica  per tamponature di portici  preesistenti.  La  sopraelevazione  degli  edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui  dette  costruzioni  ricadano  in  sottozone  dove  e` previsto il ricorso  all'intervento  urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno,  dell'immobile  da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume  dell'intero  isolato  di  appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione";

 

Tale  norma  deve essere modificata nel modo seguente:

 a)  e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima  di  7.50  ml.  di  tutti  gli  edifici  monopiano  in  deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a   condizione  che,  ad  opera  compiuta  la  superficie  edificabile complessiva  non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi  per  parcheggio  cosi`  come  indicato nell'art.3-I fermo restando i distacchi previsti dal Codice  Civile.  Quando  al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi  previsti  devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno  preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in  quelle  pareti  in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari  ad  1/2  dell'altezza  complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso  in  cui  tali  distanze  non siano rispettate le pareti dovranno essere  cieche.  Lo  stesso  criterio  si  applica  per tamponature di portici  preesistenti.  La  sopraelevazione  degli  edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui  dette  costruzioni  ricadano  in  sottozone  dove  e` previsto il ricorso  all'intervento  urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno,  dell'immobile  da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume  dell'intero  isolato  di  appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione e secondo i dettami  del  vigente  regolamento edilizio fermo restando i distacchi dal  confine  pari  a 5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti.  Sono  consentite  distanze  inferiori  dal confine solo quando  esista  preciso  accordo  tra  le  parti formalizzato con atto regolarmente  registrato  e trascritto valevole per se eredi ed aventi causa  con  il  quale  il  frontista si impegni a realizzare eventuali costruzioni ad una distanza non inferiore a 10,00 mt.; Sono consentite    tamponature  di  portici  esistenti alla data del 02 aprile 1968 a  condizione  che  non  venga  superata  la  superficie  massima consentita di 250 mq. in tal caso le vedute  potranno  essere  realizzate solo nel caso siano rispettate le distanze  minime  previste dal codice civile. La sopraelevazione degli edifici   ad  un  solo  piano,  alle  condizioni  sopra  espresse,  è consentita  anche  nel  caso  in  cui  dette  costruzioni  ricadano in sottozone  dove è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo quando sia nei pressi di edificio a piu` piani. Fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all’art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

 

 L'art.  22  N.T.A. alla lett. "b" recita:

 "In  caso  di  ristrutturazioni  in  ampliamento e/o la costruzione di nuovi  edifici  per  le  parti che non superino i due piani di altezza fuori  terra  ed un'altezza massima di 7.50 ml, ivi compresi quelli del  punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati  per  ciascuna  sottozona,  l'edificazione puo` anche avvenire alle  stesse  distanze  dai  confini  degli  edifici  prospicienti  ed insistenti  sui  lotti  limitrofi  all'area oggetto di intervento alla data  di  adozione  del P.R.G. In tal caso sono consentite aperture di vedute  dirette  solo in quelle pareti la cui distanza dai confini sia   pari  ad  1/2 dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un  minimo  di  mt.  3.50.  Nel caso  in  cui  tali distanze non siano rispettate  le  pareti dovranno essere cieche".                         

Tale  norma  deve essere eliminata.

 

L'art.  22  N.T.A. lett. "c" al primo comma recita:

“In  tutti  gli altri casi non previsti ai precedenti punti a) e b), il distacco  minimo  di  un  fabbricato  (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un  1/2  dell'altezza  del  fronte  prospettante,  fermo  restando  un distacco minimo assoluto di ml. 5.00.”

 

 Si  propone la modifica dell'art. 22 lett. "c" delle norme tecniche di attuazione  del  vigente piano regolatore al primo comma:

“In  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  al precedente punto a) e b), il distacco  minimo  di  un  fabbricato  (sia che abbia pareti finestrate   oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un  1/2  dell'altezza  del  fronte  prospettante,  fermo  restando  un distacco minimo assoluto di ml.5.00.”  Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. 1444/68.

 

 L'art. 24 N.T.A. all'ultimo comma recita:

 "L'intervento  e`  condizionato  al  rispetto  dei  seguenti indici:

 -  indice  di  utilizzazione  fondiaria  pari  a 0.85 mq/mq:

 -  altezza  massima  dei  fabbricati, mt. 13.50;

 -  distanza  minima  dai  confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, e dai confini di lotti contigui, mt.5.00;

 -  standards  parcheggi  come da art. 7.4;

 -  la  superficie  coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria.”

 

 Tale  norma  deve essere modificata nel modo seguente:

  "L'intervento  è  condizionato  al  rispetto  dei  seguenti indici:

 -  indice  di  utilizzazione  fondiaria  pari  a 0.85 mq/mq:

 -  altezza  massima  dei  fabbricati, mt. 13.50;

 -  distanza  minima  dai  confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti   preesistenti,   dai  confini  di  lotti  contigui, mt. 5.00, 1/2 dell'altezza  del  fronte  prospettante  fermo  restando  un distacco  minimo assoluto di mt. 5.00 e distanze tra fabbricati pari all'altezza dell'edificio  piu`  alto  e comunque mai inferiore a ml. 10, fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all’art. 9 del D.M. 1444/68;

- standards  parcheggi  come  da  art. 7.4;

la  superficie  coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria.

Con l’introduzione delle modifiche dovute all’accoglimento dell’osservazione di cui al punto 2 della  presente Deliberazione.

5) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, compreso la riscrittura del testo coordinato della normativa tecnica di attuazione conseguente all’accoglimento dell’osservazione formulata dall’Amministrazione Provinciale con il Provvedimento Dirigenziale n. 986 del 22.06.2011.

 

Omissis

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente

f.to Di Marco Nicola

 

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Benassai