Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) La premessa è parte
integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi della L. 241/90 nel testo vigente;
2) Di accogliere
l’osservazione formulata dall’Amministrazione Provinciale nel parere rimesso in
data 24.06.2011 al prot. n. 986;
3) Di prendere atto del
Nulla Osta rimesso dal Corpo Forestale dello Stato in data 02.03.2011 prot. 5132;
4) Di approvare le
modificare agli articoli 5 – 22 e 24 delle norme tecniche di attuazione del
vigente P.R.G., secondo il testo di seguito riportato:
L'art. 5 delle N.T.A. alla
lettera "a" al primo comma recita:
“Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento
urbanistico preventivo e salvo quanto
successivamente indicato per
alcune zone e sulle tavole di
P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di
edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti e` prescritta una
distanza minima pari
all'altezza del fabbricato
piu`
alto; tale norma si applica anche
quando una sola
parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12.”
Tale
comma deve essere
modificato nel modo seguente:
“Laddove non e` previsto il ricorso all'intervento
urbanistico preventivo e salvo quanto
successivamente indicato per
alcune zone e sulle tavole di
P.R.G. assunte come
P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti di antistanti edifici esistenti reciprocamente antistanti e`
prescritta una distanza minima
assoluta pari a 10 metri. all'altezza del fabbricato
piu` alto;
tale norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata e nel caso di edifici ricadenti nelle zone C qualora gli edifici si fronteggino per
uno sviluppo superiore
a mt. 12.”
Limitatamente alla zona “C” la distanza
tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all’altezza del
fabbricato più alto. Tale altezza opera anche ove una sola parete sia
finestrata semprechè gli edifici si fronteggino per
uno sviluppo superiore a 12 metri.
L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al terzo comma recita:
“Restano escluse
dal computo delle
distanze eventuali costruzioni monopiano
adibite ad uso
diverso dall'abitazione (tipo
garage, depositi, ripostigli,
ecc...) ed avulse dal fabbricato principale nei confronti delle
quali resta valido quanto indicato dalle norme del Codice
Civile.”
Tale
norma deve essere abrogata.
L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera
"b" recita:
“Salvo
quanto espressamente specificato
per alcune zone
e nella successiva lettera
c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade
destinate al traffico dei veicoli
(con esclusione della viabilita` privata a fondo
cieco al servizio dei singoli lotti), deve
corrispondere alla larghezza
della sede stradale (compresi i
marciapiedi) maggiorata di:
- mt. 5 per
lato per strade di larghezza inferiore a mt.7;
- mt. 7 per
lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15;
mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a
mt. 15.”
Tale
norma deve essere
modificata nel modo seguente:
“Salvo
quanto espressamente specificato
per alcune zone
e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i
quali siano interposte strade destinate
al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita`
privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere
alla larghezza della
sede stradale (compresi i marciapiedi)
maggiorata di
- mt. 5
per lato per strade di larghezza
inferiore a mt.7;
- mt. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra mt. 7 e mt.15;
- mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.”
L'art. 22 N.T.A. alla lett.
"a" recita:
"
e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per
l'altezza massima di 7.50
ml. di tutti
gli edifici monopiano in
deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle
distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione
che, ad opera compiuta la
superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e
che a piano terra vengano
realizzati spazi a parcheggio cosi` come indicato
nell'art. 3-I fermo restando i
distacchi previsti dal Codice
Civile. Quando al piano terra vengono realizzati i negozi, i
parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a
diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo`
anche seguire il perimetro esterno
preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo
in quelle pareti
in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad
1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui
tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno
essere cieche. Lo
stesso criterio si
applica per tamponature di
portici preesistenti. La
sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni
sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette
costruzioni ricadano in
sottozone dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per
pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del
volume dell'intero isolato
di appartenenza, ovvero, confini
con edificio a piu` piani di recente
realizzazione";
Tale
norma deve essere modificata nel
modo seguente:
a) e` consentita la sopraelevazione fino a due
piani e per un'altezza massima di 7.50
ml. di tutti
gli edifici monopiano in
deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle
distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione
che, ad opera
compiuta la superficie
edificabile complessiva non
superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio cosi` come
indicato nell'art.3-I fermo restando i distacchi previsti dal
Codice Civile. Quando
al piano terra vengono realizzati i negozi, i parcheggi previsti
devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la
strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il
perimetro esterno preesistente. Sono
però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle
pareti in sopraelevazione la cui
distanza dai confini sia pari ad 1/2
dell'altezza complessiva con un
minimo di 3.50 mt. Nel caso in
cui tali distanze
non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche.
Lo stesso criterio
si applica per tamponature di portici preesistenti.
La sopraelevazione degli
edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita
anche nel caso in cui dette costruzioni
ricadano in sottozone
dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per
pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del
volume dell'intero isolato
di appartenenza, ovvero, confini
con edificio a piu` piani di recente realizzazione
e secondo i dettami del
vigente regolamento edilizio
fermo restando i distacchi dal confine pari a
5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati
prospicienti. Sono consentite
distanze inferiori dal confine solo quando esista
preciso accordo tra
le parti formalizzato con atto regolarmente registrato
e trascritto valevole per se eredi ed aventi causa con il quale
il frontista si impegni a
realizzare eventuali costruzioni ad una distanza non inferiore a 10,00 mt.; Sono consentite
tamponature di portici
esistenti alla data del 02 aprile 1968 a
condizione che non
venga superata la
superficie massima consentita di
250 mq. in tal caso le vedute potranno essere
realizzate solo nel caso siano rispettate le distanze minime
previste dal codice civile. La sopraelevazione degli edifici ad un solo
piano, alle condizioni
sopra espresse, è consentita
anche nel caso
in cui dette
costruzioni ricadano in sottozone dove è previsto il ricorso all'intervento
urbanistico preventivo quando sia nei pressi di edificio a piu` piani. Fermo restando il rispetto dei limiti di
distanza tra i fabbricati stabilito all’art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le
distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza
del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere
la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a
quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
planovolumetriche.
L'art. 22 N.T.A. alla lett. "b" recita:
"In caso
di ristrutturazioni in
ampliamento e/o la costruzione di nuovi
edifici per le
parti che non superino i due piani di altezza fuori terra
ed un'altezza massima di 7.50 ml, ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando
gli indici fondiari fissati per ciascuna
sottozona, l'edificazione puo` anche avvenire alle
stesse distanze dai
confini degli edifici
prospicienti ed insistenti sui
lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di
adozione del P.R.G. In tal caso
sono consentite aperture di vedute
dirette solo in quelle pareti la
cui distanza dai confini sia pari ad 1/2
dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un minimo
di mt. 3.50.
Nel caso in cui
tali distanze non siano rispettate
le pareti dovranno essere
cieche".
Tale
norma deve essere eliminata.
L'art. 22 N.T.A. lett.
"c" al primo comma recita:
“In
tutti gli altri casi non previsti
ai precedenti punti a) e b), il distacco
minimo di un
fabbricato (sia che abbia pareti
finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari
ad un 1/2 dell'altezza
del fronte prospettante,
fermo restando un distacco minimo assoluto di ml. 5.00.”
Si
propone la modifica dell'art. 22 lett. "c" delle norme
tecniche di attuazione del vigente piano regolatore al primo comma:
“In
tutti gli altri
casi non previsti
al precedente punto a) e b), il distacco minimo
di un fabbricato
(sia che abbia pareti finestrate
oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad
un 1/2
dell'altezza del fronte prospettante,
fermo restando un distacco minimo assoluto di ml.5.00.” Sono ammesse distanze inferiori nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche,
come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. 1444/68.
L'art. 24 N.T.A. all'ultimo comma recita:
"L'intervento e`
condizionato al rispetto
dei seguenti indici:
-
indice di utilizzazione
fondiaria pari a 0.85 mq/mq:
-
altezza massima dei
fabbricati, mt. 13.50;
-
distanza minima dai
confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo
allineamenti preesistenti, e dai confini di lotti contigui, mt.5.00;
- standards
parcheggi come da art. 7.4;
-
la superficie coperta non potra`
eccedere il 35% della superficie fondiaria.”
Tale
norma deve essere modificata nel
modo seguente:
"L'intervento è condizionato
al rispetto dei
seguenti indici:
-
indice di utilizzazione
fondiaria pari a 0.85 mq/mq:
-
altezza massima dei
fabbricati, mt. 13.50;
-
distanza minima dai
confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo
allineamenti preesistenti, dai
confini di lotti
contigui, mt. 5.00, 1/2 dell'altezza del fronte
prospettante fermo restando
un distacco minimo assoluto di mt. 5.00 e distanze tra fabbricati pari all'altezza
dell'edificio piu` alto e
comunque mai inferiore a ml. 10, fermo restando il rispetto dei limiti
di distanza tra i fabbricati stabilito all’art. 9 del D.M. 1444/68;
- standards parcheggi
come da art. 7.4;
la
superficie coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria.
Con l’introduzione delle modifiche dovute all’accoglimento
dell’osservazione di cui al punto 2 della
presente Deliberazione.
5) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, compreso la
riscrittura del testo coordinato della normativa tecnica di attuazione conseguente
all’accoglimento dell’osservazione formulata dall’Amministrazione Provinciale
con il Provvedimento Dirigenziale n. 986 del 22.06.2011.
Omissis
Letto, confermato e
sottoscritto.
Il Presidente
f.to Di
Marco Nicola
Il Segretario
Generale
f.to Dott. Vincenzo Benassai