IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 aprile 2007, recante all’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM),
come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio
2009;
VISTO il Reg.
(CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla
organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del
10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08
del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni;
PRESO ATTO che
i disciplinari di produzione dei vini a DO e IG, in ossequio alla
normativa Comunitaria, ed in particolare al
Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. relativo tra l’altro
all’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una gradazione
minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse non possono più essere considerate idonee
alla produzione di vino;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61
recante “Tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo
15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
VISTO , in particolare, l’articolo n. 10, comma 1
lettera c) del sopraccitato D.Lgs. n. 61/2010 che stabilisce che
“le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico
volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante:
“Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente
l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo
I, articolo 9, commi 1. e 2. , i quali stabiliscono che le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente il periodo entro il quale le fermentazioni e
le rifermentazioni sono consentite nonché l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza
indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei
vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845
del 24.07.2006 con la quale si da
mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in
materia di stabilire quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, art.
9 commi 1. e 2.;
VISTE le richieste, formulate:
1. con
nota del
07.09.2013, dall’Associazione
degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI);
2. con
nota n. 98 del 09.09.2010, dal
“Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo“;
3. con
nota n. 1698 del 09.09.2010, dal “Citra Vini
Soc. Coop.”;
4. con
nota del 13.09.2010, dal “Consorzio di
Tutela Colline Teramane”;
PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la
vendemmia 2013, l’abbassamento dello 0,5% del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini DOP e IGP, comprensive di tutte le tipologia in
essi previsti, ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo;
VISTA la nota n. RA 221220 del 10.09.2013 del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della
Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere
tecnico di sussistenza delle condizioni per l’abbassamento di mezzo grado del
titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte
alla produzione dei vini DOP e IGP della
Regione Abruzzo limitatamente alla
vendemmia 2013;
VISTE le relazioni tecniche con le quali:
1. il
Servizio Supporto Tecnico alle
Produzioni Animali e Vegetali (
nota prot. RA
223687 del 12.09.2013);
2. Il
CRIVEA – Consorzio per la Ricerca
Viticola ed Enologica in Abruzzo ( nota prot. 55 del 12.09.2013);
3. Il
CAR – Centro Agrometeorologico Regionale
(nota RA 224535 del 12.09.2013);
hanno attestato che sul territorio della Regione
Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di
maturazione delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la
campagna viticola 2013/2014 giustificano dal punto di vista tecnico
l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico
volumico minimo naturale stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti
destinati a diventare vini DOP e vini
IGP, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti, in conformità con i
limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
RITENUTO opportuno, sulla base dei dati analitici
forniti con le note tecniche sopra richiamate ed in considerazione
dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni
viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, accogliere le richieste
avanzate e di emanare il presente provvedimento che consente l’abbassamento di
mezzo grado del titolo alcolometrico volumico
naturale minimo dei prodotti della
vendemmia 2013, destinati alla produzione di tutti vini a IGP e DOP della Regione Abruzzo, comprensive di
tutte le tipologia in essi previsti;
VISTA la
Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre
1999;
DETERMINA
Ai sensi
della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:
- di
consentire, per la Campagna vitivinicola 2013/2014 (Vendemmia 2013), un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo
grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari
di produzione dei vini a DOP (tutte le DOC e la DOCG “Colline Teramane”) e IGP ( tutte le IGT), ricadenti nel territorio
amministrativo della Regione Abruzzo, in
conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- di
disporre, l’immediata applicazione del
presente provvedimento su tutti i prodotti della vendemmia in corso sul
territorio della Regione Abruzzo,
destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;
- di
pubblicare il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA);
- di
pubblicare , altresì, il presente atto,
per una maggiore divulgazione a tutti i
soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;
- di
inviare copia del presente provvedimento:
- al MIPAAF - Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al MIPAAF -
ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e
Repressioni Frodi -
- Via Quintino sella, 42 -ROMA
- all’AGEA Ufficio Monocratico – Via
Palestro, 81 - ROMA;
- di
comunicare la presente determinazione
alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità
Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita