IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 07.03.2000, n. 20, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 9 del 24.03.2000, “Testo unico in materia si sport e di impiantistica
sportiva” che, nella Parte II – Titolo XI (artt. da 37 a 43), rubricato
“Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva”, prevede la concessione di
contributi da parte della Regione Abruzzo per la qualificazione ed il potenziamento
degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare
riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture
esistenti;
VISTA la L.R. 19 giugno 2012, n. 27, pubblicata sul B.U.R.A. n. 36 del 29.06.2012, in particolare, all’art. 10,
rubricato “Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica
sportiva di cui al titolo XI della L.R. 07.03.2000,
n. 20, che dispone, per il solo anno 2012:
- la sospensione delle previsioni di cui
agli artt. da 37 a 43 e all’art 60, c. 9, della L.R.
07.03.2000, n. 20;
- la concessione dei contributi di cui
al citato Titolo XI della L.R. 20/2000, nella misura
massima di € 60.000,00, a favore dei Comuni fuori dall’area cratere, singoli o
associati, con popolazione fino a 10.000,00 abitanti, per la realizzazione di
interventi di adeguamento, miglioramento, potenziamento e completamento degli
impianti sportivi, demandando alla Giunta regionale, la disciplina dei termini
e delle modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché dei
criteri e delle condizioni per la concessione degli stessi, attraverso
approvazione di Bando pubblico;
PRESO ATTO, che in
attuazione del citato art. 10, comma 2, della L.R.
27/2012, la Giunta regionale, con provvedimento n. 617 del 28.09.2012,
pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 57 del
02.11.2012, ha approvato il Bando relativo a “L.R.
19.06.2012, n. 27, art. 10. Disciplina
per la concessione dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui
al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo
unico in materia di sport e impiantistica sportiva”, autorizzando, nel
contempo, il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano –
Sport a curare ogni adempimento connesso all’attuazione del provvedimento
medesimo;
DATO ATTO che:
- a valere sul Bando pubblico in oggetto
sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello
Sviluppo Montano – Sport n. 91 domande di contributo;
- per la verifica di ammissibilità e la
valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del
30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- a conclusione della verifica di
ammissibilità, n. 79 domande sono state ammesse alla fase di valutazione e n.
12 domande ne sono state escluse;
- a conclusione della fase di
valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con
attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all’art. 5
del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n.
DB13/123 del 30/07/2013;
DATO ATTO, che ai sensi
dell’art. 10 bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i
motivi che ne hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando
agli stessi 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;
ESAMINATE le
osservazioni prodotte nei termini dai sopra indicati soggetti esclusi;
RITENUTO di poter
accogliere le osservazioni fornite dal Comune di Valle Castellana e di dover
riammettere a valutazione la relativa domanda, nonché di poter confermare
l’esclusione per i restanti soggetti, come riportato nell’elenco “domande
escluse”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato “1”);
DATO ATTO delle
risultanze della valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle
Castellana, a seguito della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad
aggiornare la “Graduatoria di merito”;
RITENUTO, pertanto, di
poter procedere all’approvazione definitiva della “Graduatoria di merito” delle
domande ammesse alla fase di valutazione, Allegato “2” del presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO, che
l’ammontare complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02,
risulta maggiore della dotazione finanziaria, quest’ultima pari ad €
322.326,70, e che pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente
finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria di merito, con una
disponibilità residua per il soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale
scorrimento della graduatoria medesima, come previsto dall’art. 5, comma 2 del
Bando;
VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed
integrazioni;
ACCERTATA, in relazione
alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente
provvedimento
DETERMINA
per tutto quanto
espresso in narrativa:
1. di dare atto che:
- a valere sul Bando pubblico in oggetto
sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello
Sviluppo Montano – Sport n. 91 domande di contributo;
- per la verifica di ammissibilità e la
valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del
30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- a conclusione della verifica di
ammissibilità, n. 79 domande sono state ammesse alla fase di valutazione e n.
12 domande ne sono state escluse;
- a conclusione della fase di
valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con
attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all’art. 5
del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n.
DB13/123 del 30/07/2013;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 10
bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i motivi che ne
hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando agli stessi 10
giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;
3. di accogliere le osservazioni fornite
dal Comune di Valle Castellana e di riammettere a valutazione la relativa
domanda, nonché di confermare l’esclusione per i restanti soggetti, come
riportato nell’elenco “domande escluse”, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato “1”);
4. di dare atto, delle risultanze della
valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle Castellana, a seguito
della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad aggiornare la
“Graduatoria di merito”;
5. di approvare, in via definitiva, la
“Graduatoria di merito” delle domande ammesse alla fase di valutazione,
Allegato “2” del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;;
6. di dare atto che l’ammontare
complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02, risulta
maggiore della dotazione finanziaria, quest’ultima pari ad € 322.326,70, e che
pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente finanziabili sono
quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria, con una disponibilità residua per il
soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale scorrimento della graduatoria
medesima, come previsto dall’art. 5, comma 2 del Bando;
7. di rinviare a successivi provvedimenti
l'erogazione dei contributi concessi, a presentazione da parte dei soggetti
beneficiari della prescritta documentazione;
8. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.AT.;
9. di inviare copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza, via e.mail
ed in formato elettronico, alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch.
Mariangela Virno
Seguono
allegati