IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 07.03.2000, n. 20, pubblicata sul B.U.R.A. n. 9 del 24.03.2000, “Testo unico in materia si sport e di impiantistica sportiva” che, nella Parte II – Titolo XI (artt. da 37 a 43), rubricato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva”, prevede la concessione di contributi da parte della Regione Abruzzo per la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti;

VISTA la L.R. 19 giugno 2012, n. 27, pubblicata sul B.U.R.A. n. 36 del 29.06.2012, in particolare, all’art. 10, rubricato “Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 07.03.2000, n. 20, che dispone, per il solo anno 2012:

-          la sospensione delle previsioni di cui agli artt. da 37 a 43 e all’art 60, c. 9, della L.R. 07.03.2000, n. 20;

-          la concessione dei contributi di cui al citato Titolo XI della L.R. 20/2000, nella misura massima di € 60.000,00, a favore dei Comuni fuori dall’area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000,00 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento, miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti sportivi, demandando alla Giunta regionale, la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché dei criteri e delle condizioni per la concessione degli stessi, attraverso approvazione di Bando pubblico;

PRESO ATTO, che in attuazione del citato art. 10, comma 2, della L.R. 27/2012, la Giunta regionale, con provvedimento n. 617 del 28.09.2012, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 57 del 02.11.2012, ha approvato il Bando relativo a “L.R. 19.06.2012, n. 27,  art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”, autorizzando, nel contempo, il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport a curare ogni adempimento connesso all’attuazione del provvedimento medesimo;

DATO ATTO che:

-          a valere sul Bando pubblico in oggetto sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport n. 91 domande di contributo;

-          per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del 30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;

-          a conclusione della verifica di ammissibilità, n. 79 domande sono state ammesse alla fase di valutazione e n. 12 domande ne sono state escluse;

-          a conclusione della fase di valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all’art. 5 del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n. DB13/123 del 30/07/2013;

DATO ATTO, che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i motivi che ne hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando agli stessi 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;

ESAMINATE le osservazioni prodotte nei termini dai sopra indicati soggetti esclusi;

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni fornite dal Comune di Valle Castellana e di dover riammettere a valutazione la relativa domanda, nonché di poter confermare l’esclusione per i restanti soggetti, come riportato nell’elenco “domande escluse”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato “1”);

DATO ATTO delle risultanze della valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle Castellana, a seguito della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad aggiornare la “Graduatoria di merito”;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione definitiva della “Graduatoria di merito” delle domande ammesse alla fase di valutazione, Allegato “2” del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO, che l’ammontare complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02, risulta maggiore della dotazione finanziaria, quest’ultima pari ad € 322.326,70, e che pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria di merito, con una disponibilità residua per il soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale scorrimento della graduatoria medesima, come previsto dall’art. 5, comma 2 del Bando;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1.         di dare atto che:

-          a valere sul Bando pubblico in oggetto sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport n. 91 domande di contributo;

-          per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del 30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;

-          a conclusione della verifica di ammissibilità, n. 79 domande sono state ammesse alla fase di valutazione e n. 12 domande ne sono state escluse;

-          a conclusione della fase di valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all’art. 5 del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n. DB13/123 del 30/07/2013;

2.         di dare atto che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i motivi che ne hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando agli stessi 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;

3.         di accogliere le osservazioni fornite dal Comune di Valle Castellana e di riammettere a valutazione la relativa domanda, nonché di confermare l’esclusione per i restanti soggetti, come riportato nell’elenco “domande escluse”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato “1”);

4.         di dare atto, delle risultanze della valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle Castellana, a seguito della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad aggiornare la “Graduatoria di merito”;

5.         di approvare, in via definitiva, la “Graduatoria di merito” delle domande ammesse alla fase di valutazione, Allegato “2” del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;;

6.         di dare atto che l’ammontare complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02, risulta maggiore della dotazione finanziaria, quest’ultima pari ad € 322.326,70, e che pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria, con una disponibilità residua per il soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale scorrimento della graduatoria medesima, come previsto dall’art. 5, comma 2 del Bando;

7.         di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi concessi, a presentazione da parte dei soggetti beneficiari della prescritta documentazione;

8.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.AT.;

9.         di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza, via e.mail ed in formato elettronico, alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Mariangela Virno

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2