LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111 e s.m.i.;

-          il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;

-          la D.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M.25 maggio 2001, mn. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.”, pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione;

-          la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare, l’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), tramite la frequenza da parte del personale dipendente di specifiche giornate formative teorico pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte (durata complessiva non inferiore a 24 ore), secondo le modalità i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale;

-          il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui Criteri per la certificazione nel sistema della Formazione Professionale;

-          la Legge n. 92/2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea propedeutica per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

-          il D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, (adozione di un quadro comune di riferimento in ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze per la definizione del sistema certificatorio nazionale;

-          il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8/XI/2007;

-          la D.G.R. 27-09-2010, nr. 744, concernente: “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano Operativo 2009-2010-2011: Approvazione”, nel cui ambito è ricompresa la programmazione del progetto speciale “Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche e libretto formativo”;

-          la Determinazione dirigenziale 29 novembre. 2012, nr. 142/DL22, recante  “Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del “Servizio per la definizione e costruzione del repertorio regionale dei profili professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema regionale di formalizzazione, certificazione delle competenze e di un servizio per la sperimentazione del libretto formativo del cittadino”, in fase di realizzazione;

CONSIDERATO che la richiamata legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012, pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012, dispone al Titolo V “Disposizioni transitorie e finali”, art. 41 “Regime transitorio”, comma 1, che le imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 del medesimo art., entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURA della Legge in parola, e, quindi, da marzo 2014;

RAVVISATA, pertanto, nelle more di realizzazione e messa a regime del “Sistema regionale delle qualifiche”, la necessità di procedere a regolamentare, al fine di consentire la frequenza dei corsi di formazione da parte del personale dipendente dalle imprese del ramo e, conseguentemente, l’acquisizione e/o il mantenimento del relativo requisito, i percorsi formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e alla individuazione degli standard professionali e formativi essenziali all’esercizio dell’attività

VISTE le risultanze della riunione del 28 febbraio 2013 tenutasi presso la Direzione Politiche della Salute – Sevizio Prevenzione collettiva – Ufficio Igiene e Sanità pubblica, alla presenza di esperti referenti aziendali, riepilogate nell’ allegato 1, “Bozza corso di formazione per gli operatori delle imprese esercenti l’attività funebre;

VISTO e condiviso il documento Allegato “A”, denominato “Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, elaborato dal Servizio “Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”, relativamente a:

-          responsabile della conduzione dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale rappresentante dell’impresa autorizzata);

-          operatore funebre/necroforo (intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre);

-          addetto alla trattazione degli affari (obbligatorio presso ulteriori sedi commerciali) ;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali. Governance. Sistema normativo” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati: 

 

1.         di approvare le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali, a livello regionale, per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre, ai fini della attivazione di corsi di formazione professionale, strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare, dall’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), così come definiti nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.         di dare mandato al competente Servizio DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.

3.         di autorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla presente.

4.         di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.

 

Segue allegato

Allegato A