LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111
e s.m.i.;
- il Regolamento, 07-12-1995, n. 12,
relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e
successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 20 luglio 2009, n. 363,
recante “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione
Abruzzo, a norma del D.M.25 maggio 2001, mn. 166: Approvazione nuovo
Disciplinare.”, pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione;
- la Legge Regionale 10 agosto 2012, n.
41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare,
l’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei
requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), tramite la frequenza
da parte del personale dipendente di specifiche giornate formative teorico
pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte (durata complessiva non
inferiore a 24 ore), secondo le modalità i tempi ed il programma stabiliti con
atto della Giunta regionale;
- il D.M. del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui Criteri per la certificazione
nel sistema della Formazione Professionale;
- la Legge n. 92/2012 recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea propedeutica per
la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni,
riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al
sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92”, (adozione di un quadro comune di riferimento in
ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle
competenze per la definizione del sistema certificatorio nazionale;
- il Programma Operativo FSE Abruzzo
2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8/XI/2007;
- la D.G.R. 27-09-2010, nr. 744,
concernente: “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e
Occupazione” – Piano Operativo 2009-2010-2011: Approvazione”, nel cui ambito è
ricompresa la programmazione del progetto speciale “Repertorio regionale dei
profili e delle qualifiche e libretto formativo”;
- la Determinazione dirigenziale 29
novembre. 2012, nr. 142/DL22, recante
“Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del “Servizio
per la definizione e costruzione del repertorio regionale dei profili
professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta
formativa e del sistema regionale di formalizzazione, certificazione delle
competenze e di un servizio per la sperimentazione del libretto formativo del
cittadino”, in fase di realizzazione;
CONSIDERATO che la
richiamata legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria”, approvata dal Consiglio regionale con
verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012, pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46
ed entrata in vigore il 30 agosto 2012, dispone al Titolo V “Disposizioni transitorie
e finali”, art. 41 “Regime transitorio”, comma 1, che le imprese che esercitano
l’attività funebre di cui all’art. 35, operanti stabilmente sul territorio
regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 del
medesimo art., entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURA della Legge in
parola, e, quindi, da marzo 2014;
RAVVISATA, pertanto,
nelle more di realizzazione e messa a regime del “Sistema regionale delle
qualifiche”, la necessità di procedere a regolamentare, al fine di consentire
la frequenza dei corsi di formazione da parte del personale dipendente dalle
imprese del ramo e, conseguentemente, l’acquisizione e/o il mantenimento del
relativo requisito, i percorsi formativi per gli operatori esercenti l’attività
funebre, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e alla
individuazione degli standard professionali e formativi essenziali
all’esercizio dell’attività
VISTE le risultanze
della riunione del 28 febbraio 2013 tenutasi presso la Direzione Politiche
della Salute – Sevizio Prevenzione collettiva – Ufficio Igiene e Sanità
pubblica, alla presenza di esperti referenti aziendali, riepilogate nell’
allegato 1, “Bozza corso di formazione per gli operatori delle imprese
esercenti l’attività funebre;
VISTO e condiviso il
documento Allegato “A”, denominato “Disposizioni organizzative e standard
formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese esercenti
attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria”, elaborato dal Servizio “Programmazione
politiche attive del lavoro, formative e sociali”, relativamente a:
- responsabile della conduzione
dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa autorizzata);
- operatore funebre/necroforo
(intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre);
- addetto alla trattazione degli affari
(obbligatorio presso ulteriori sedi commerciali) ;
DATO ATTO del parere
espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio
“Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e
sociali. Governance. Sistema normativo” in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi di cui in
narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati:
1. di approvare le modalità organizzative
e gli standard formativi essenziali, a livello regionale, per la formazione del
personale delle imprese che esercitano attività funebre, ai fini della
attivazione di corsi di formazione professionale, strutturati in coerenza con
le indicazioni contenute nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41
“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare,
dall’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei
requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), così come definiti
nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare mandato al competente Servizio
DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di
porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.
3. di autorizzare il Direttore Regionale
delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali,
alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla
presente.
4. di disporre la pubblicazione del
presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.
Segue
allegato