LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-          il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s. m. i., che, all’art. 10. c. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all’art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (c. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (c. 3);

-          la L. 15.3.1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 21;

-          il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 138, delega alle Regioni, fra l’altro, la determinazione del calendario scolastico,

-          il DPR 8.3.1999 n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli artt. 5 “Autonomia organizzativa” e 8 “Definizione dei curricoli”;

-          la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” e, in particolare, l’art. 3;

-          il D.Lgs 19.2.2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53”, che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

-          il D.L. 7.9.2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2007/2008”;

-          la Legge 6.8.2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",

-          la Legge 30.10.2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1.9.2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

-          la Legge 14.9.2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” e, in particolare , l’art. 1, c. 24;

TENUTO CONTO che, a norma del suddetto c. 24,  sono stabilite annualmente - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente – le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

DATO ATTO che, la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/105596/DL32 del 22.4.2013, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che, in data 2.5.2013, per posta elettronica, ha comunicato al Servizio competente di non aver nulla da osservare in merito;

VISTA la D.G R. n. 384 del 27 maggio 2013 con la quale è stato approvato il “Calendario  scolastico regionale 2013/2014”;

VISTA l’O.M. 696 dell’8 agosto 2013, avente a oggetto “Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2013/2014”, con cui il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stabilito che l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013-2014 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18 giugno 2014;

VISTA la nota prot. n. 7585 del 13 agosto 2013, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo evidenzia che la disposizione del MIUR porrebbe in difficoltà le Istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo, per le quali, secondo il calendario concordato, il termine delle attività didattiche è stato fissato alla data del 14 giugno 2014 e chiede, pertanto, di valutare la possibilità di rettificare il citato calendario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, da concludersi prima del 16 giugno p.v, anticipando la data del termine delle lezioni, anche con eventuale anticipo della data d’inizio delle stesse;

RITENUTO pertanto, in considerazione della  sopra citata O.M. n. 696 dell’8 agosto 2013, di ridefinire i margini regionali del Calendario scolastico regionale, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della programmazione didattica, di procedere ad opportuni adattamenti anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l’a. s. 2013/2014 come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 24 della suddetta L. n. 148/2011;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio Politiche dell’Istruzione,  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO Il Relatore;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

1.         Di approvare il Calendario scolastico 2013/2014, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

-          INIZIO: giovedì 12settembre 2013per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

-          FINE: mercoledì 11 giugno 2014per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e lunedì 30 giugno 2014 per la scuola dell’infanzia;

-          FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

-          SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE nei seguenti giorni: 2.11.2013; 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2013; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2014; 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 26 aprile 2014.

2.         Di stabilire che, per l’a.s. 2013/2014, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 208 (o 207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).

3.         Di stabilire, altresì, che:

-          le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti – debitamente motivati - del Calendario scolastico regionale, all’interno dei 208 (o 207) giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;

-          i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;

-          i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;

-          le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;

-          le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al Servizio “Politiche dell'Istruzione” della Direzione Regionale “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.

4.         Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e all’Allegato “A”, concernenti meri errori materiali.

5.         Di dare atto che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 48 della citata L. n. 148/2011.

6.         Che il presente provvedimento annulla e sostituisce la D.G.R. n. 384 del 27.05.2013.

7.         Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.

8.         Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.

 

Segue allegato

Allegato A